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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7290 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Renato Castaldo Consigliere. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 2603/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito della udienza ex art. 281 sexies c.p.c. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 1317/2019 e vertente tra C.F ) e il Sig. (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) rappresentati e difesi, congiuntamente e/o disgiuntamente, C.F._2 dagli Avv. Elisabetta Zoli (C.F. ) dall'Avv. Mirko Saginario C.F._3
(C.F. ), del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati C.F._4 presso lo studio dell'Avv. Mirko Saginario) in Rom alla Via Castiglione della Pescaia, 61. Appellante
e (partita iva , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore Sig. , con sede legale in Fiumicino (Rm) alla Via Controparte_2
Mario Calderara, 40, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Anselmi (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il di Lei studio sito in C.F._5
Fiumicino (Rm), alla Via Torre Clementina, 48 appellata
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che
- il giudizio di cui in epigrafe è stato interrotto da questa Corte con ordinanza del 03 ottobre 2024.
- non è stato riassunto;
Ritenuto che:
1 - i procedimenti civili interrotti ai sensi degli art. 299 ss c.p.c. e non riassunti nel termine perentorio di tre mesi, ex art. 305 c.p.c., devono considerarsi, ai sensi dell'art. cit., irreversibilmente estinti;
- l'estinzione “opera di diritto” e pertanto può e deve essere dichiarata anche d'ufficio, v. l'art. 307 u.c. c.p.c. (nel testo novellato dalla l. 69\09, art. 46, comma 15, lett. c), che ha soppresso la previgente disposizione, nella parte in cui disponeva che l'estinzione “deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa”);
- più di preciso l'estinzione deve essere sempre dichiarata anche d'ufficio dal giudice, una volta verificata la sussistenza dei presupposti di legge, anche in caso di istanza di riassunzione tardiva. Tuttavia, nella gran parte dei casi, le parti non sollecitano una tale misura. Da qui la pendenza in senso tecnico-giuridico di procedimenti (solo) formalmente non estinti;
-l'art. 307 u.c. c.p.c. cit. dispone che l'estinzione va dichiarata dal Collegio con sentenza;
- al riguardo, trattandosi di misura che - come detto - opera “di diritto” e “d'ufficio” non è indispensabile la fissazione di udienza, tenuto anche conto delle stesse peculiarità delle diverse fattispecie di estinzione;
- in ogni caso, prudenzialmente, anche al fine di consentire l'eventuale interlocuzione con le parti ancora costituite, va fissata, come avvenuto nella specie udienza con discussione ex art. 281 sexies c.p.c. sostituita da note scritte, contenenti richieste e conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c. (come da generale provvedimento organizzativo del rito cartolare di questo Presidente, successivo a Cass. SU 17603\25);
- ritenuto che nella specie sono state depositate memorie e note da parte appellata con le quali è stata richiesto che si disponga l'estinzione del giudizio in virtù dell'omessa riassunzione nei termini di legge
- ritenuto che può procedersi all'estinzione del giudizio;
P.Q.M
Dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. Roma, data del deposito
Il relatore Il Presidente Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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