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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/09/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Leonardo Scionti Presidente
dott. Chiara Ermini Consigliere relatore dott. Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 299/2023 V.G., vertente tra
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Voltaggio e Parte_1
dall'avv. Maria Manente del foro di Roma;
- attrice in riassunzione già reclamante -
contro rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Modena del foro di CP_1
AN;
- convenuto in riassunzione già reclamato -
e nei confronti in persona del Procuratore Generale della Repubblica Controparte_2
presso questa Corte d'Appello;
Assunta in decisione all'udienza del 6.6.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
1 Per : <
1. Rigettare la richiesta di collocamento presso il padre, Parte_1
perché infondata, pregiudizievole per il minore e contraria alla sua volontà liberamente
espressa;
2. Confermare il collocamento di presso la madre a Pisa, Persona_1
con affidamento condiviso;
3. Disciplinare i tempi di frequentazione del padre secondo il
regime proposto, tenendo conto della disponibilità del minore e del calendario
scolastico>>.
Per Bruno: <si chiede che l'Ecc.ma Corte voglia disporre in ordine
all'affidamento del minore confermandone l'affidamento condiviso Persona_1
ad entrambi i genitori e stabilendo il collocamento prevalente presso il padre. Si chiede
inoltre che siano disciplinati i tempi di frequentazione del minore con il genitore non
collocatario – in questo caso, quindi, la madre – affinché sia garantito un rapporto valido
e paritario con ciascun genitore, anche favorendo, ove possibile, l'accorpamento dei giorni
festivi limitrofi ai previsti periodi di permanenza del minore con il genitore non
collocatario. In ogni caso, anche in considerazione dell'imminente stagione estiva e della
riscontrata difficoltà delle parti di raggiungere intese bonarie, si chiede, ritenendo ciò utile
alla più proficua gestione del periodo feriale estivo, che, nella suddivisione dei tempi di
vacanza da trascorrere con ciascun genitore, il minore permanga i primi quindici giorni
del mese di giugno, come gli ultimi quindici giorni del mese di settembre, con il genitore
collocatario e che, conseguentemente, trascorra la seconda metà di giugno e la prima di
settembre con il genitore non collocatario. Per quanto attiene, poi ai mesi di luglio e
agosto, si chiede che il minore trascorra con ciascun genitore congrui periodi alternati e
continuativi che consentano una frequentazione paritaria con ciascun genitore>>.
I FATTI DI CAUSA
Così nella sentenza della Suprema Corte:
<
1. La Corte di Appello di Firenze ha, in parziale riforma del provvedimento di primo grado, disposto l'affidamento esclusivo del minore al padre con previsione del diritto di visita della madre in Persona_1
2 forma protetta per una prima fase, presso la residenza del minore, e poi, ove ritenuto possibile dai servizi territoriali, in forma libera. A sostegno della decisione, la Corte di Appello di Firenze ha ritenuto una totale incapacità
genitoriale della madre, in quanto – in assoluto contrasto con il best interest del minore – aveva assunto atteggiamenti ostruzionistici volti ad allontanare il figlio dal padre (ostacolava le visite, barricava il figlio a casa con le tapparelle chiuse ermeticamente, non lo mandava a scuola, non consentiva l'accesso agli assistenti sociali, non dava notizia del minore e denigrava il padre con copiose denunce di abusi per le quali il giudice disponeva l'archiviazione) nonché a condizionare il minore al punto che lo stesso rifiutava la figura paterna in occasione degli incontri per i quali il padre giungeva appositamente a Pisa da AN. La Corte di
Appello riteneva – pur essendo emerso un rapporto privilegiato con la figura materna, che le condotte di quest'ultima fossero lesive del diritto alla bigenitorialità, di conseguenza disponeva il collocamento presso il padre,
ritenuto più equilibrato e responsabile ed altresì prevedeva la possibilità di incontri madre-figlio come sopra illustrati>>.
Proponeva ricorso per cassazione , lamentando: 1) la Parte_1
violazione del diritto del minore ad essere ascoltato, pur essendo lo stesso capace di discernimento;
2) la violazione degli artt. 155, 133, 337 ter, 337 quater e 337 octies
cod. civ. e 111 Cost. perché era stato disposto l'affido esclusivo al padre, con possibilità di incontri madre – figlio solo in forma protetta e senza operare alcuna adeguata indagine tecnica preventiva finalizzata alla valutazione della capacità
genitoriale della madre;
3) l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti relativo alla mancata valutazione comparativa degli effetti sul minore in relazione al disposto affidamento esclusivo presso il padre;
4) la violazione degli artt. 155, 133, 337 ter, 337 quater e 337 octies cod. civ. relativamente all'omesso accertamento tecnico della attendibilità delle valutazioni psicologiche
3 effettuate sulla persona della madre del minore dai servizi sociali, ai quali era altresì demandato ogni decisione in merito all'an e al quomodo degli incontri protetti;
5) la violazione degli artt. 3, 6, 12, 16 e 19 della Convenzione
internazionale di New York sui diritti del fanciullo e degli artt. 3 – 6 della
Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti del fanciullo, nonché degli artt.
337 octies cod. proc. civ., 8 e 14 della Cedu, 32 Cost. e 4 della Convenzione di
Istanbul per aver disposto l'allontanamento dalla madre in difetto di circostanze eccezionali ed in violazione dei diritti sopra indicati, senza procedere all'ascolto del minore e senza disporre una consulenza tecnica d'ufficio.
Con ordinanza n. 6503 del 2023, pubblicata il 3.3.2023, la Suprema Corte
accoglieva il primo motivo, assorbiti gli altri, rammentando che: <in tema di
affidamento dei figli minori, l'ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento
costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del
contraddittorio e del giusto processo, finalizzato a raccogliere le sue opinioni ed a valutare
i suoi bisogni, dovendosi ritenere del tutto irrilevante che il minore sia stato sentito in
altri precedenti procedimenti pur riguardanti l'affidamento>> e rimarcando che:
<l'omissione dell'audizione nel giudizio di secondo grado non è sanata dal precedente
ascolto nel giudizio davanti al Tribunale, atteso il rilievo del fattore tempo in una fase di
crescita quale quella dai sette ai nove anni>>. Quindi, cassava il provvedimento impugnato con rinvio a questa Corte d'Appello in diversa composizione per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Il giudizio era quindi riassunto da , la quale, dopo aver Parte_1
ripercorso la vicenda processuale, faceva rilevare che le attuali modalità di visita previste dalla Corte d'Appello dal 2022, comportavano un elevato onere finanziario per la madre, che doveva anche versare un assegno di mantenimento per il figlio ed incidevano sul suo rapporto di lavoro, oltre a privare il minore dell'apporto della famiglia di origine materna e della sua identità personale che
4 era anche peruviana. Già in esito all'annullamento della sentenza da parte della
Suprema Corte, i genitori avevano concordato col fatto che era maggiormente rispondente all'interesse del minore rispettare la sua volontà di trascorrere le vacanze pasquali con la madre a Pisa. Ripresi con maggiore intensità i rapporti col figlio, la madre aveva poi potuto approfondire aspetti sanitari rimasti trascurati (inerenti all'uso degli occhiali, episodi di encopresi, pediculosi ed infezioni di parassiti intestinali). Insisteva nell'ascolto del minore e, previa c.t.u.,
nel merito, chiedeva che fosse disposto l'affidamento esclusivo super rafforzato del minore alla madre, presso la quale doveva essere collocato a Pisa ove avrebbe frequentato la scuola, disciplinando le modalità di visita del padre, che doveva contribuire al mantenimento del minore con un assegno di € 250 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Si costituiva evidenziando che, dopo due anni di CP_1
collocamento presso il padre, aveva acquisito una condizione di Persona_1
indiscutibile benessere, raggiungendo un'ottima integrazione nell'ambiente familiare e sociale, frequentando la scuola con profitto e stringendo solide relazioni amicali sia in ambito scolastico che sportivo. Richiamava le valutazioni positive espresse dai Servizi Sociali di Tremestieri Etneo e dal servizio di neuropsichiatria infantile dell'Asp di AN. Concludeva chiedendo che fosse disposto l'affidamento congiunto con collocamento di presso il Persona_1
padre, disponendo le modalità di visita della madre, con l'obbligo per quest'ultima di contribuire al mantenimento del figlio mediante un assegno mensile di € 250, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Procuratore Generale riceveva la comunicazione degli atti per il suo intervento in causa e vi apponeva il visto.
All'udienza del 27.9.2023, questa Corte procedeva all'ascolto del minore con l'ausilio di una psicologa, all'esito del quale era previsto il suo temporaneo
5 collocamento presso la madre a Pisa, con possibilità per il padre di vederlo e tenerlo con sé a fine settimana alternati, dal giovedì all'uscita dalla scuola alla domenica sera, con onere per la madre, durante il periodo non scolastico del minore, di portarlo a AN presso il padre. Erano poi provvisoriamente determinati i periodi natalizi, pasquali ed estivi e posto a carico del padre un assegno mensile di € 350 quale contributo al mantenimento del minore.
Veniva, quindi, espletata una consulenza tecnica d'ufficio sulla capacità
genitoriale e disposto un periodo di monitoraggio, all'esito del quale era nuovamente sentito il minore.
All'udienza del 6.6.2025, all'esito della discussione delle parti, il procedimento era riservato per la decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
La vicenda di , nato il 3 novembre del 2012, che lo ha Persona_1
visto prima intrattenere un rapporto positivo con il padre, per poi rifiutare ogni contatto con lui, trae origine nell'atteggiamento della madre volto ad escludere il padre dalla vita del minore, anche con comportamenti inappropriati quali la denuncia del padre per molestie sessuali nei confronti del minore (poi rivelatasi infondata anche all'attento ascolto del minore da parte del consulente d'ufficio)
e impedendogli per un prolungato periodo di tempo di incontrare il padre, oltre a sottrarlo per circa un mese alle lezioni scolastiche e tenerlo chiuso in casa,
temendo che potesse incontrarlo.
Da qui la sentenza del tribunale di Pisa che ha disposto l'affidamento esclusivo ed il collocamento del minore presso il padre a Tremestieri in Sicilia e regolato, dapprima con modalità protette, gli incontri tra il minore e la madre. La
sentenza, confermata in appello, è stata poi cassata dalla Suprema Corte che ha ritenuto indispensabile l'ascolto del minore.
6 L'evidente atteggiamento inadeguato e poco protettivo della madre è
inoltre ravvisabile anche nelle condotte da lei tenute durante il “prelievo” del minore da parte del padre in esecuzione del provvedimento di primo grado,
essendo emersa, in modo non seriamente discutibile, l'incapacità della madre di rasserenare il figlio, contribuendo in modo rilevante a creare un clima di discontrollo e di terrore nel bambino.
Il dato trova riscontro anche nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in questo grado del giudizio: se da un lato la madre è in grado di provvedere ai bisogni morali e materiali del minore, dall'altro mostra Parte_1
carenze:
- nella funzione affettiva (<<è in grado di rilevare, comprendere e partecipare alle manifestazioni affettive positive del bambino, così risultando sintonizzata con la sua sfera emotiva. Tale funzione mostra delle carenze quando il bambino mostra o descrive emozioni negative. Nel corso della consulenza ha ammesso di sentirsi “triste”, mentre la madre ha continuamente Persona_1
descritto lo stato del bambino come completamente libero da questo sentimento,
ora che sta a Pisa>> v. pag. 53 della c.t.u.)
- nella funzione regolativa (<
gli stati emotivi positivi del bambino, così da organizzare la sua esperienza.
Mostra difficoltà nella regolazione e nel riconoscimento degli stati emotivi negativi di . Durante il colloquio singolo ha riferito di non vedere Persona_1
mai il bambino triste: “se ha qualche domanda o mi dice qualcosa che mi vuole dire gli do un conforto con le parole o un abbraccio, ma proprio triste non lo vedo”. Il consolidarsi di questo pattern potrebbe limitare la capacità del bambino di strutturare un appropriato sistema di decodifica dell'esperienza,
compromettendo in questo modo la sua capacità di emettere risposte comportamentali adeguate>>;
7 - nella funzione normativa: (<
alle regole imposte al bambino, permettendogli di fare esperienza e di creare le premesse per la propria autonomia. Talvolta, però, lo stile normativo della donna risulta caratterizzato da estremo lassismo. Il bambino ha riferito che quando abita a Pisa con la madre “il capo” è lui. Ha riferito che talvolta non vuole riordinare la sua stanza e che entrambi i genitori “lo pressano allo stesso modo” affinché lo faccia, ma ha descritto stili normativi diversi: “ma non con le stesse condizioni. Il
BO me ne da di più, la mamma mi dice che mi toglie il cellulare per uno o due giorni, ma poi alla fine non me lo toglie, mentre invece il BO se lo dice lo fa”.
La funzione normativa, pertanto, risulta lievemente deficitaria>>;
- e, soprattutto, nella funzione triadica (<
all'interno di una triade che comprende anche il padre. Tuttavia, Persona_1
nel corso delle operazioni peritali è stato possibile osservare una modalità di comportamento della donna in grado di limitare drasticamente la qualità di questa funzione. Sebbene i due genitori riescano a rispettare il dispositivo attualmente in atto, numerosi sono gli eventi critici intorno ai quali il conflitto continua a perpetrarsi. Si va dagli eventi più banali, come concordare l'orario in cui il padre deve accompagnare il figlio all'aeroporto così che possa rientrare a
Pisa con la madre, ad altri più significativi, come raggiungere un accordo su quale sport il bambino debba praticare. Fino all'ultimo incontro di CTU la donna si mostrava ancora convinta che il bambino dovesse avere due telefoni cellulari,
uno per quando sta a Pisa con la madre e uno per quando sta a AN col padre.
Sotto il profilo affettivo è possibile osservare come la donna mostri di vivere il mènage familiare come se l'affetto che il bambino prova nei confronti del padre dovesse in qualche modo sottrarsi a quello che prova per lei. Questa funzione,
nel suo complesso, appare fortemente compromessa>>: v. pag. 55 della c.t.u.).
8 Lo stesso rifiuto che il passato il minore aveva manifestato ad incontrare il padre – che non trova fondamento in condotte inappropriate del nei Per_1
confronti del figlio non potendosi che prendere atto dell'archiviazione del procedimento penale e degli esiti dell'ascolto del minore da parte del c.t.u. – è
plausibilmente legato a condotte di ingerenza della madre, tanto che, come emerso dall'osservazione del c.t.u.: < risulta estremamente Persona_1
allertato quando deve riferire in presenza della madre di esperienze positive vissute col padre, che invece tratta con buona partecipazione affettiva in presenza del solo sig. La madre, da parte sua, non risulta facilitare l'esplorazione Per_1
di tali vissuti positivi. Solo durante l'incontro di restituzione e solo dietro mia insistenza, la donna ha ammesso di ritenere che i fatti alla base del suo esposto contro il sig. non si sono mai verificati, mentre per tutte le operazioni di Per_1
valutazione la donna ha teso a screditare il padre ed il suo contesto di vita sotto molteplici aspetti, ivi compreso il mostrarsi non del tutto convinta che i reati sessuali a suo tempo contestati al non si fossero mai verificati>>. Per_1
Se da un lato, il minore è privo di patologie conclamate, tuttavia il suo benessere psicologico è inficiato dal conflitto genitoriale per la cui determinazione la responsabilità della madre riveste un ruolo maggiore di quello del padre. E sebbene la madre, durante la pendenza di questo procedimento di rinvio, non abbia adottato condotte materiali ostacolanti (attualmente il minore sostanzialmente vede il padre secondo le modalità provvisoriamente dettate da questa Corte), tuttavia ha ancora grosse difficoltà a permettere l'accesso psicologico del minore al padre, dal quale ricava un senso di minaccia alla propria personalità e genitorialità.
A differenza della madre, il è ben consapevole delle ricadute che i Per_1
propri comportamenti hanno sul benessere del figlio e: <
di rilevare e riconoscere le criticità interne alla triade familiare e di riconoscere le
9 proprie responsabilità nel contribuire a determinarle e alimentarle>> (v. c.t.u.).
Dispone di una rete familiare di sostegno (ivi compresa la sua nuova compagna)
ed è stato in grado di dialogare con gli operatori. È in grado di accogliere e comprendere le esigenze primarie del figlio ed è in grado di utilizzare strategie appropriate a stimolare il figlio nell'ambiente in cui vive, cercando anche di spiegare al minore le ragioni della separazione dalla madre.
La funzione triadica del padre è solo debolmente deficitaria, essendo egli:
<ben in grado di vedere all'interno di una triade che comprenda anche la Persona_1
madre>>, consentendo al minore l'accesso alla figura materna sia da punto di vista fisico che psicologico.
In tale contesto, ha un ottimo rapporto affettivo con Persona_1
entrambi i genitori, pur manifestando un senso di tristezza per l'impossibilità di vivere una vita normale … come tutti gli altri. Ma, mentre: <
è adeguatamente riconosciuto dal risulta, invece, del tutto negato dalla Per_1
sig.ra , che per tutto il corso delle operazioni peritali ha tentato di Parte_1
dimostrare un positivo adattamento del bambino all'attuale domiciliazione presso di lei>>.
Ciò posto, occorre adesso stabilire quale sia il miglior regime di affidamento e di collocamento del minore.
Quanto al regime di affidamento si dà atto che entrambe le parti hanno concluso per l'affidamento congiunto di , in tal modo scegliendo Persona_1
una modalità rispetto alla quale lo stesso consulente non ha riscontrato elementi ostativi per la sua applicazione.
D'altro lato l'affidamento congiunto costituisce la regola generale, cui derogare solo di fronte a situazioni in cui un genitore abbia tenuto condotte gravemente pregiudizievoli per il minore, che non paiono marcatamente riscontrabili nel caso di specie.
10 Inoltre, il regime di affidamento condiviso può costituire (specie se le parti decidano di intraprendere un serio percorso di sostegno alla genitorialità) una modalità utile a consentire un miglioramento del dialogo genitoriale e l'instaurarsi di un rapporto di maggiore collaborazione nell'interesse del minore per la gestione e la partecipazione di entrambi alle scelte che lo coinvolgono.
Occorre adesso verificare quale sia il miglior collocamento del minore.
, nato il [...], è oggi un bambino di circa 13 anni. Persona_1
Quanto è stato sentito all'udienza del 27.9.2023, dopo circa due anni di permanenza in Sicilia con il padre, ha innegabilmente espresso il desiderio di tornare a vivere a Pisa con la madre.
L'audizione è stata condotta con l'ausilio di una psicologa che, nella propria relazione, ha evidenziato come: < è Persona_1
apparso piuttosto tranquillo, anche se in alcuni passaggi erano percepibili brevi momenti di stanchezza, alternati a momenti di maggiore vivacità e di coinvolgimento. In linea generale alle domande che gli sono state poste ha risposto con argomentazioni non troppo dettagliate, ma dando Persona_1
comunque risposte pertinenti ai quesiti>>. Ha più volte affermato di non sentirsi troppo a suo agio a AN, ripercorrendo sempre il filo della sua vita precedente trascorsa a Pisa con la madre, ricordando anche che era molto bravo a scuola e che prendeva dieci. A AN (dove ha frequentato la quarta e la quinta elementare) ha affermato di non trovarsi molto bene e che il suo profitto era calato (solo 7 e 8). Anche rispetto agli amici ha offerto scarne informazioni,
rimarcando sempre che si trovava meglio a Pisa. Ha affermato chiaramente che voleva capovolgere la sua attuale situazione e vivere a Pisa, vedendo il padre con la stessa periodicità con la quale, all'epoca, vedeva la madre.
In esito alla collocazione del minore presso la madre, svoltasi la consulenza tecnica e il monitoraggio, è stato nuovamente sentito al Persona_1
11 fine di verificare se egli preferiva stare a Pisa con la madre o tornare a AN
dal padre.
Anche nel corso di questa seconda audizione il minore ha espresso la volontà di restare a Pisa con la madre, affermando di trovarsi bene a scuola e di giocare a basket. Ha progressivamente eliminato l'interesse per la musica (prima suonava la batteria che adesso reputa intralciarlo nello studio e ascoltava i che adesso afferma non piacergli più tanto). L'unica attività Pt_2
extrascolastica riferita è il basket, sport nel quale si allena anche con la madre e con il compagno di quest'ultima.
Nota il consulente d'ufficio, che ha svolto il suo ruolo di ausiliario anche durante il secondo ascolto del minore, che l'atteggiamento di , Persona_1
quantomeno ostentato, è quello di un progressivo ed ulteriore allontanamento dalla figura paterna, con associata riferita perdita di interesse per le attività
correlate al contesto di vita del padre (…il calcio non mi piace più … gli amici di
AN non li sento tanto spesso … non vorrei doverlo sentire ogni giorno … vorrei che
non ci fosse un obbligo …). Quando è stato chiesto al minore se sarebbe stato disposto a prendere autonomamente l'aereo per raggiungere il padre a AN,
ha risposto: <se restassi a Pisa sì, ma non tanto spesso, solo nelle festività>> che comunque vorrebbe dividere tra il padre e la madre, motivando la circostanza col fatto che raggiungere il padre a AN fuori dalle festività gli farebbe perdere dei giorni di scuola.
Il minore preferisce, dunque, che sia il padre a raggiungerlo a Pisa. Ma
quando gli è stato chiesto se, nel caso in cui padre avesse abitato a Pisa, egli sarebbe stato disposto a passare più tempo con lui, ha dato una Persona_1
risposta negativa.
Nel corso delle operazioni peritali è emerso che il minore disponeva di due cellulari, dei quali uno era destinato a quando stava a AN con il padre e
12 contenente i contatti delle persone appartenenti a tale contesto e l'altro all'ambito di vita pisano.
Attualmente il minore sembra disporre di un solo cellulare, dal quale sono stati, però, eliminati i contatti siciliani. In tale cellulare è assente la cartella contenente le foto e i filmati e ciò impedisce al padre di partecipare alla quotidianità del minore, tanto che il ha, poi, appreso tramite una chat Per_1
protetta da ulteriori password, (infine fornitagli dal figlio dopo sua insistenza),
che frequentava delle lezioni private di ripetizioni perché, Persona_1
evidentemente, aveva qualche carenza a scuola, di cui il non era stato Per_1
informato (v. foto della messaggistica in atti).
Nella chat con la madre, protetta da specifica password, la invitava Pt_1
il figlio a cancellare i messaggi appena letti (v. foto delle schermate in atti).
Il cellulare del minore è inoltre sottoposto al servizio di controllo parentale unicamente da parte della madre, mentre il padre ha allegato di non fruire dei dati di accesso.
Le risposte date dal minore nel corso del suo ascolto circa le esperienze vissute col padre sono estremamente asciutte e sostanzialmente evasive, limitate ad un paragone con l'esperienza pisana per lui migliore. Ciò non perché egli veicoli una condizione di disagio a stare col padre, ma per essere il minore sin troppo consapevole che quanto riferito poteva influire sulle valutazioni di questa
Corte.
Rileva il consulente come il dato emergente dall'ascolto del minore svolto il 7.4.2025 è coerente con le risultanze del monitoraggio: l'esclusione del padre dalla vita quotidiana di : <sebbene in grado di sperimentare ed - In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Leonardo Scionti Presidente
dott. Chiara Ermini Consigliere relatore dott. Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 299/2023 V.G., vertente tra
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Voltaggio e Parte_1
dall'avv. Maria Manente del foro di Roma;
- attrice in riassunzione già reclamante -
contro rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Modena del foro di CP_1
AN;
- convenuto in riassunzione già reclamato -
e nei confronti in persona del Procuratore Generale della Repubblica Controparte_2
presso questa Corte d'Appello;
Assunta in decisione all'udienza del 6.6.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
1 Per : <
1. Rigettare la richiesta di collocamento presso il padre, Parte_1
perché infondata, pregiudizievole per il minore e contraria alla sua volontà liberamente
espressa;
2. Confermare il collocamento di presso la madre a Pisa, Persona_1
con affidamento condiviso;
3. Disciplinare i tempi di frequentazione del padre secondo il
regime proposto, tenendo conto della disponibilità del minore e del calendario
scolastico>>.
Per Bruno: <si chiede che l'Ecc.ma Corte voglia disporre in ordine
all'affidamento del minore confermandone l'affidamento condiviso Persona_1
ad entrambi i genitori e stabilendo il collocamento prevalente presso il padre. Si chiede
inoltre che siano disciplinati i tempi di frequentazione del minore con il genitore non
collocatario – in questo caso, quindi, la madre – affinché sia garantito un rapporto valido
e paritario con ciascun genitore, anche favorendo, ove possibile, l'accorpamento dei giorni
festivi limitrofi ai previsti periodi di permanenza del minore con il genitore non
collocatario. In ogni caso, anche in considerazione dell'imminente stagione estiva e della
riscontrata difficoltà delle parti di raggiungere intese bonarie, si chiede, ritenendo ciò utile
alla più proficua gestione del periodo feriale estivo, che, nella suddivisione dei tempi di
vacanza da trascorrere con ciascun genitore, il minore permanga i primi quindici giorni
del mese di giugno, come gli ultimi quindici giorni del mese di settembre, con il genitore
collocatario e che, conseguentemente, trascorra la seconda metà di giugno e la prima di
settembre con il genitore non collocatario. Per quanto attiene, poi ai mesi di luglio e
agosto, si chiede che il minore trascorra con ciascun genitore congrui periodi alternati e
continuativi che consentano una frequentazione paritaria con ciascun genitore>>.
I FATTI DI CAUSA
Così nella sentenza della Suprema Corte:
<
1. La Corte di Appello di Firenze ha, in parziale riforma del provvedimento di primo grado, disposto l'affidamento esclusivo del minore al padre con previsione del diritto di visita della madre in Persona_1
2 forma protetta per una prima fase, presso la residenza del minore, e poi, ove ritenuto possibile dai servizi territoriali, in forma libera. A sostegno della decisione, la Corte di Appello di Firenze ha ritenuto una totale incapacità
genitoriale della madre, in quanto – in assoluto contrasto con il best interest del minore – aveva assunto atteggiamenti ostruzionistici volti ad allontanare il figlio dal padre (ostacolava le visite, barricava il figlio a casa con le tapparelle chiuse ermeticamente, non lo mandava a scuola, non consentiva l'accesso agli assistenti sociali, non dava notizia del minore e denigrava il padre con copiose denunce di abusi per le quali il giudice disponeva l'archiviazione) nonché a condizionare il minore al punto che lo stesso rifiutava la figura paterna in occasione degli incontri per i quali il padre giungeva appositamente a Pisa da AN. La Corte di
Appello riteneva – pur essendo emerso un rapporto privilegiato con la figura materna, che le condotte di quest'ultima fossero lesive del diritto alla bigenitorialità, di conseguenza disponeva il collocamento presso il padre,
ritenuto più equilibrato e responsabile ed altresì prevedeva la possibilità di incontri madre-figlio come sopra illustrati>>.
Proponeva ricorso per cassazione , lamentando: 1) la Parte_1
violazione del diritto del minore ad essere ascoltato, pur essendo lo stesso capace di discernimento;
2) la violazione degli artt. 155, 133, 337 ter, 337 quater e 337 octies
cod. civ. e 111 Cost. perché era stato disposto l'affido esclusivo al padre, con possibilità di incontri madre – figlio solo in forma protetta e senza operare alcuna adeguata indagine tecnica preventiva finalizzata alla valutazione della capacità
genitoriale della madre;
3) l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti relativo alla mancata valutazione comparativa degli effetti sul minore in relazione al disposto affidamento esclusivo presso il padre;
4) la violazione degli artt. 155, 133, 337 ter, 337 quater e 337 octies cod. civ. relativamente all'omesso accertamento tecnico della attendibilità delle valutazioni psicologiche
3 effettuate sulla persona della madre del minore dai servizi sociali, ai quali era altresì demandato ogni decisione in merito all'an e al quomodo degli incontri protetti;
5) la violazione degli artt. 3, 6, 12, 16 e 19 della Convenzione
internazionale di New York sui diritti del fanciullo e degli artt. 3 – 6 della
Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti del fanciullo, nonché degli artt.
337 octies cod. proc. civ., 8 e 14 della Cedu, 32 Cost. e 4 della Convenzione di
Istanbul per aver disposto l'allontanamento dalla madre in difetto di circostanze eccezionali ed in violazione dei diritti sopra indicati, senza procedere all'ascolto del minore e senza disporre una consulenza tecnica d'ufficio.
Con ordinanza n. 6503 del 2023, pubblicata il 3.3.2023, la Suprema Corte
accoglieva il primo motivo, assorbiti gli altri, rammentando che: <in tema di
affidamento dei figli minori, l'ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento
costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del
contraddittorio e del giusto processo, finalizzato a raccogliere le sue opinioni ed a valutare
i suoi bisogni, dovendosi ritenere del tutto irrilevante che il minore sia stato sentito in
altri precedenti procedimenti pur riguardanti l'affidamento>> e rimarcando che:
<l'omissione dell'audizione nel giudizio di secondo grado non è sanata dal precedente
ascolto nel giudizio davanti al Tribunale, atteso il rilievo del fattore tempo in una fase di
crescita quale quella dai sette ai nove anni>>. Quindi, cassava il provvedimento impugnato con rinvio a questa Corte d'Appello in diversa composizione per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Il giudizio era quindi riassunto da , la quale, dopo aver Parte_1
ripercorso la vicenda processuale, faceva rilevare che le attuali modalità di visita previste dalla Corte d'Appello dal 2022, comportavano un elevato onere finanziario per la madre, che doveva anche versare un assegno di mantenimento per il figlio ed incidevano sul suo rapporto di lavoro, oltre a privare il minore dell'apporto della famiglia di origine materna e della sua identità personale che
4 era anche peruviana. Già in esito all'annullamento della sentenza da parte della
Suprema Corte, i genitori avevano concordato col fatto che era maggiormente rispondente all'interesse del minore rispettare la sua volontà di trascorrere le vacanze pasquali con la madre a Pisa. Ripresi con maggiore intensità i rapporti col figlio, la madre aveva poi potuto approfondire aspetti sanitari rimasti trascurati (inerenti all'uso degli occhiali, episodi di encopresi, pediculosi ed infezioni di parassiti intestinali). Insisteva nell'ascolto del minore e, previa c.t.u.,
nel merito, chiedeva che fosse disposto l'affidamento esclusivo super rafforzato del minore alla madre, presso la quale doveva essere collocato a Pisa ove avrebbe frequentato la scuola, disciplinando le modalità di visita del padre, che doveva contribuire al mantenimento del minore con un assegno di € 250 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Si costituiva evidenziando che, dopo due anni di CP_1
collocamento presso il padre, aveva acquisito una condizione di Persona_1
indiscutibile benessere, raggiungendo un'ottima integrazione nell'ambiente familiare e sociale, frequentando la scuola con profitto e stringendo solide relazioni amicali sia in ambito scolastico che sportivo. Richiamava le valutazioni positive espresse dai Servizi Sociali di Tremestieri Etneo e dal servizio di neuropsichiatria infantile dell'Asp di AN. Concludeva chiedendo che fosse disposto l'affidamento congiunto con collocamento di presso il Persona_1
padre, disponendo le modalità di visita della madre, con l'obbligo per quest'ultima di contribuire al mantenimento del figlio mediante un assegno mensile di € 250, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Procuratore Generale riceveva la comunicazione degli atti per il suo intervento in causa e vi apponeva il visto.
All'udienza del 27.9.2023, questa Corte procedeva all'ascolto del minore con l'ausilio di una psicologa, all'esito del quale era previsto il suo temporaneo
5 collocamento presso la madre a Pisa, con possibilità per il padre di vederlo e tenerlo con sé a fine settimana alternati, dal giovedì all'uscita dalla scuola alla domenica sera, con onere per la madre, durante il periodo non scolastico del minore, di portarlo a AN presso il padre. Erano poi provvisoriamente determinati i periodi natalizi, pasquali ed estivi e posto a carico del padre un assegno mensile di € 350 quale contributo al mantenimento del minore.
Veniva, quindi, espletata una consulenza tecnica d'ufficio sulla capacità
genitoriale e disposto un periodo di monitoraggio, all'esito del quale era nuovamente sentito il minore.
All'udienza del 6.6.2025, all'esito della discussione delle parti, il procedimento era riservato per la decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
La vicenda di , nato il 3 novembre del 2012, che lo ha Persona_1
visto prima intrattenere un rapporto positivo con il padre, per poi rifiutare ogni contatto con lui, trae origine nell'atteggiamento della madre volto ad escludere il padre dalla vita del minore, anche con comportamenti inappropriati quali la denuncia del padre per molestie sessuali nei confronti del minore (poi rivelatasi infondata anche all'attento ascolto del minore da parte del consulente d'ufficio)
e impedendogli per un prolungato periodo di tempo di incontrare il padre, oltre a sottrarlo per circa un mese alle lezioni scolastiche e tenerlo chiuso in casa,
temendo che potesse incontrarlo.
Da qui la sentenza del tribunale di Pisa che ha disposto l'affidamento esclusivo ed il collocamento del minore presso il padre a Tremestieri in Sicilia e regolato, dapprima con modalità protette, gli incontri tra il minore e la madre. La
sentenza, confermata in appello, è stata poi cassata dalla Suprema Corte che ha ritenuto indispensabile l'ascolto del minore.
6 L'evidente atteggiamento inadeguato e poco protettivo della madre è
inoltre ravvisabile anche nelle condotte da lei tenute durante il “prelievo” del minore da parte del padre in esecuzione del provvedimento di primo grado,
essendo emersa, in modo non seriamente discutibile, l'incapacità della madre di rasserenare il figlio, contribuendo in modo rilevante a creare un clima di discontrollo e di terrore nel bambino.
Il dato trova riscontro anche nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in questo grado del giudizio: se da un lato la madre è in grado di provvedere ai bisogni morali e materiali del minore, dall'altro mostra Parte_1
carenze:
- nella funzione affettiva (<<è in grado di rilevare, comprendere e partecipare alle manifestazioni affettive positive del bambino, così risultando sintonizzata con la sua sfera emotiva. Tale funzione mostra delle carenze quando il bambino mostra o descrive emozioni negative. Nel corso della consulenza ha ammesso di sentirsi “triste”, mentre la madre ha continuamente Persona_1
descritto lo stato del bambino come completamente libero da questo sentimento,
ora che sta a Pisa>> v. pag. 53 della c.t.u.)
- nella funzione regolativa (<
gli stati emotivi positivi del bambino, così da organizzare la sua esperienza.
Mostra difficoltà nella regolazione e nel riconoscimento degli stati emotivi negativi di . Durante il colloquio singolo ha riferito di non vedere Persona_1
mai il bambino triste: “se ha qualche domanda o mi dice qualcosa che mi vuole dire gli do un conforto con le parole o un abbraccio, ma proprio triste non lo vedo”. Il consolidarsi di questo pattern potrebbe limitare la capacità del bambino di strutturare un appropriato sistema di decodifica dell'esperienza,
compromettendo in questo modo la sua capacità di emettere risposte comportamentali adeguate>>;
7 - nella funzione normativa: (<
alle regole imposte al bambino, permettendogli di fare esperienza e di creare le premesse per la propria autonomia. Talvolta, però, lo stile normativo della donna risulta caratterizzato da estremo lassismo. Il bambino ha riferito che quando abita a Pisa con la madre “il capo” è lui. Ha riferito che talvolta non vuole riordinare la sua stanza e che entrambi i genitori “lo pressano allo stesso modo” affinché lo faccia, ma ha descritto stili normativi diversi: “ma non con le stesse condizioni. Il
BO me ne da di più, la mamma mi dice che mi toglie il cellulare per uno o due giorni, ma poi alla fine non me lo toglie, mentre invece il BO se lo dice lo fa”.
La funzione normativa, pertanto, risulta lievemente deficitaria>>;
- e, soprattutto, nella funzione triadica (<
all'interno di una triade che comprende anche il padre. Tuttavia, Persona_1
nel corso delle operazioni peritali è stato possibile osservare una modalità di comportamento della donna in grado di limitare drasticamente la qualità di questa funzione. Sebbene i due genitori riescano a rispettare il dispositivo attualmente in atto, numerosi sono gli eventi critici intorno ai quali il conflitto continua a perpetrarsi. Si va dagli eventi più banali, come concordare l'orario in cui il padre deve accompagnare il figlio all'aeroporto così che possa rientrare a
Pisa con la madre, ad altri più significativi, come raggiungere un accordo su quale sport il bambino debba praticare. Fino all'ultimo incontro di CTU la donna si mostrava ancora convinta che il bambino dovesse avere due telefoni cellulari,
uno per quando sta a Pisa con la madre e uno per quando sta a AN col padre.
Sotto il profilo affettivo è possibile osservare come la donna mostri di vivere il mènage familiare come se l'affetto che il bambino prova nei confronti del padre dovesse in qualche modo sottrarsi a quello che prova per lei. Questa funzione,
nel suo complesso, appare fortemente compromessa>>: v. pag. 55 della c.t.u.).
8 Lo stesso rifiuto che il passato il minore aveva manifestato ad incontrare il padre – che non trova fondamento in condotte inappropriate del nei Per_1
confronti del figlio non potendosi che prendere atto dell'archiviazione del procedimento penale e degli esiti dell'ascolto del minore da parte del c.t.u. – è
plausibilmente legato a condotte di ingerenza della madre, tanto che, come emerso dall'osservazione del c.t.u.: < risulta estremamente Persona_1
allertato quando deve riferire in presenza della madre di esperienze positive vissute col padre, che invece tratta con buona partecipazione affettiva in presenza del solo sig. La madre, da parte sua, non risulta facilitare l'esplorazione Per_1
di tali vissuti positivi. Solo durante l'incontro di restituzione e solo dietro mia insistenza, la donna ha ammesso di ritenere che i fatti alla base del suo esposto contro il sig. non si sono mai verificati, mentre per tutte le operazioni di Per_1
valutazione la donna ha teso a screditare il padre ed il suo contesto di vita sotto molteplici aspetti, ivi compreso il mostrarsi non del tutto convinta che i reati sessuali a suo tempo contestati al non si fossero mai verificati>>. Per_1
Se da un lato, il minore è privo di patologie conclamate, tuttavia il suo benessere psicologico è inficiato dal conflitto genitoriale per la cui determinazione la responsabilità della madre riveste un ruolo maggiore di quello del padre. E sebbene la madre, durante la pendenza di questo procedimento di rinvio, non abbia adottato condotte materiali ostacolanti (attualmente il minore sostanzialmente vede il padre secondo le modalità provvisoriamente dettate da questa Corte), tuttavia ha ancora grosse difficoltà a permettere l'accesso psicologico del minore al padre, dal quale ricava un senso di minaccia alla propria personalità e genitorialità.
A differenza della madre, il è ben consapevole delle ricadute che i Per_1
propri comportamenti hanno sul benessere del figlio e: <
di rilevare e riconoscere le criticità interne alla triade familiare e di riconoscere le
9 proprie responsabilità nel contribuire a determinarle e alimentarle>> (v. c.t.u.).
Dispone di una rete familiare di sostegno (ivi compresa la sua nuova compagna)
ed è stato in grado di dialogare con gli operatori. È in grado di accogliere e comprendere le esigenze primarie del figlio ed è in grado di utilizzare strategie appropriate a stimolare il figlio nell'ambiente in cui vive, cercando anche di spiegare al minore le ragioni della separazione dalla madre.
La funzione triadica del padre è solo debolmente deficitaria, essendo egli:
<ben in grado di vedere all'interno di una triade che comprenda anche la Persona_1
madre>>, consentendo al minore l'accesso alla figura materna sia da punto di vista fisico che psicologico.
In tale contesto, ha un ottimo rapporto affettivo con Persona_1
entrambi i genitori, pur manifestando un senso di tristezza per l'impossibilità di vivere una vita normale … come tutti gli altri. Ma, mentre: <
è adeguatamente riconosciuto dal risulta, invece, del tutto negato dalla Per_1
sig.ra , che per tutto il corso delle operazioni peritali ha tentato di Parte_1
dimostrare un positivo adattamento del bambino all'attuale domiciliazione presso di lei>>.
Ciò posto, occorre adesso stabilire quale sia il miglior regime di affidamento e di collocamento del minore.
Quanto al regime di affidamento si dà atto che entrambe le parti hanno concluso per l'affidamento congiunto di , in tal modo scegliendo Persona_1
una modalità rispetto alla quale lo stesso consulente non ha riscontrato elementi ostativi per la sua applicazione.
D'altro lato l'affidamento congiunto costituisce la regola generale, cui derogare solo di fronte a situazioni in cui un genitore abbia tenuto condotte gravemente pregiudizievoli per il minore, che non paiono marcatamente riscontrabili nel caso di specie.
10 Inoltre, il regime di affidamento condiviso può costituire (specie se le parti decidano di intraprendere un serio percorso di sostegno alla genitorialità) una modalità utile a consentire un miglioramento del dialogo genitoriale e l'instaurarsi di un rapporto di maggiore collaborazione nell'interesse del minore per la gestione e la partecipazione di entrambi alle scelte che lo coinvolgono.
Occorre adesso verificare quale sia il miglior collocamento del minore.
, nato il [...], è oggi un bambino di circa 13 anni. Persona_1
Quanto è stato sentito all'udienza del 27.9.2023, dopo circa due anni di permanenza in Sicilia con il padre, ha innegabilmente espresso il desiderio di tornare a vivere a Pisa con la madre.
L'audizione è stata condotta con l'ausilio di una psicologa che, nella propria relazione, ha evidenziato come: < è Persona_1
apparso piuttosto tranquillo, anche se in alcuni passaggi erano percepibili brevi momenti di stanchezza, alternati a momenti di maggiore vivacità e di coinvolgimento. In linea generale alle domande che gli sono state poste ha risposto con argomentazioni non troppo dettagliate, ma dando Persona_1
comunque risposte pertinenti ai quesiti>>. Ha più volte affermato di non sentirsi troppo a suo agio a AN, ripercorrendo sempre il filo della sua vita precedente trascorsa a Pisa con la madre, ricordando anche che era molto bravo a scuola e che prendeva dieci. A AN (dove ha frequentato la quarta e la quinta elementare) ha affermato di non trovarsi molto bene e che il suo profitto era calato (solo 7 e 8). Anche rispetto agli amici ha offerto scarne informazioni,
rimarcando sempre che si trovava meglio a Pisa. Ha affermato chiaramente che voleva capovolgere la sua attuale situazione e vivere a Pisa, vedendo il padre con la stessa periodicità con la quale, all'epoca, vedeva la madre.
In esito alla collocazione del minore presso la madre, svoltasi la consulenza tecnica e il monitoraggio, è stato nuovamente sentito al Persona_1
11 fine di verificare se egli preferiva stare a Pisa con la madre o tornare a AN
dal padre.
Anche nel corso di questa seconda audizione il minore ha espresso la volontà di restare a Pisa con la madre, affermando di trovarsi bene a scuola e di giocare a basket. Ha progressivamente eliminato l'interesse per la musica (prima suonava la batteria che adesso reputa intralciarlo nello studio e ascoltava i che adesso afferma non piacergli più tanto). L'unica attività Pt_2
extrascolastica riferita è il basket, sport nel quale si allena anche con la madre e con il compagno di quest'ultima.
Nota il consulente d'ufficio, che ha svolto il suo ruolo di ausiliario anche durante il secondo ascolto del minore, che l'atteggiamento di , Persona_1
quantomeno ostentato, è quello di un progressivo ed ulteriore allontanamento dalla figura paterna, con associata riferita perdita di interesse per le attività
correlate al contesto di vita del padre (…il calcio non mi piace più … gli amici di
AN non li sento tanto spesso … non vorrei doverlo sentire ogni giorno … vorrei che
non ci fosse un obbligo …). Quando è stato chiesto al minore se sarebbe stato disposto a prendere autonomamente l'aereo per raggiungere il padre a AN,
ha risposto: <se restassi a Pisa sì, ma non tanto spesso, solo nelle festività>> che comunque vorrebbe dividere tra il padre e la madre, motivando la circostanza col fatto che raggiungere il padre a AN fuori dalle festività gli farebbe perdere dei giorni di scuola.
Il minore preferisce, dunque, che sia il padre a raggiungerlo a Pisa. Ma
quando gli è stato chiesto se, nel caso in cui padre avesse abitato a Pisa, egli sarebbe stato disposto a passare più tempo con lui, ha dato una Persona_1
risposta negativa.
Nel corso delle operazioni peritali è emerso che il minore disponeva di due cellulari, dei quali uno era destinato a quando stava a AN con il padre e
12 contenente i contatti delle persone appartenenti a tale contesto e l'altro all'ambito di vita pisano.
Attualmente il minore sembra disporre di un solo cellulare, dal quale sono stati, però, eliminati i contatti siciliani. In tale cellulare è assente la cartella contenente le foto e i filmati e ciò impedisce al padre di partecipare alla quotidianità del minore, tanto che il ha, poi, appreso tramite una chat Per_1
protetta da ulteriori password, (infine fornitagli dal figlio dopo sua insistenza),
che frequentava delle lezioni private di ripetizioni perché, Persona_1
evidentemente, aveva qualche carenza a scuola, di cui il non era stato Per_1
informato (v. foto della messaggistica in atti).
Nella chat con la madre, protetta da specifica password, la invitava Pt_1
il figlio a cancellare i messaggi appena letti (v. foto delle schermate in atti).
Il cellulare del minore è inoltre sottoposto al servizio di controllo parentale unicamente da parte della madre, mentre il padre ha allegato di non fruire dei dati di accesso.
Le risposte date dal minore nel corso del suo ascolto circa le esperienze vissute col padre sono estremamente asciutte e sostanzialmente evasive, limitate ad un paragone con l'esperienza pisana per lui migliore. Ciò non perché egli veicoli una condizione di disagio a stare col padre, ma per essere il minore sin troppo consapevole che quanto riferito poteva influire sulle valutazioni di questa
Corte.
Rileva il consulente come il dato emergente dall'ascolto del minore svolto il 7.4.2025 è coerente con le risultanze del monitoraggio: l'esclusione del padre dalla vita quotidiana di :Persona_1
esprimere una gamma diversificata di esperienze emotive e di sintonizzarsi su quelle dell'interlocutore, in fase di ascolto è risultato emotivamente Persona_1
coartato. É possibile motivare questo suo stato con la consapevolezza di stare
13 riferendo su questioni che giocoforza lo mettono in condizione di “scegliere” tra i due genitori, come se la scelta dell'uno equivalesse all'abolizione del rapporto con l'altro. A ben vedere, questo suo timore risulterebbe effettivamente giustificato dalla recente dismissione del suo telefono con i contatti catanesi,
oppure con l'abbandono definitivo dello sport del calcio o della passione per la batteria a favore del solo gioco del basket. , infatti, ha riferito che a Persona_1
suo avviso attualmente non gli è possibile giocare ad entrambi gli sport, né
mantenere sia i contatti pisani che quelli catanesi sul telefono: rispetto a quanto osservato nel corso delle operazioni di CTU, è possibile affermare che attualmente si sta cristallizzando nella mente del bambino la rigida scissione dei due contesti di vita materno e paterno. Tale scissione non risulterebbe motivata dalla scarsa qualità delle sue esperienze a AN, quanto piuttosto determinata dall'imposizione di dover “scegliere” con quale genitore stare, imposizione della quale nella relazione di CTU ho teso ad identificare la responsabilità nel comportamento più o meno cosciente della madre. , infatti, non ha Persona_1
motivato le ragioni per cui non vorrebbe stare a AN dal padre, se non mediante un confronto con il contesto pisano, che ritiene di preferire. È evidente in questa cornice il carattere della “scelta”, che necessariamente nel prediligere una delle sue opzioni ne elide l'altra. A fronte delle argomentazioni contenute nella relazione di CTU è possibile ipotizzare che tale valore di scelta sia stato inculcato, più o meno consapevolmente, dalla madre. Per questo motivo,
è risultato scettico anche riguardo ad un'ipotesi di incremento degli Persona_1
incontri con il padre, con il quale, al contrario, la precedente indagine di CTU ha evidenziato un rapporto del tutto positivo. L'eventualità che il minore mantenesse un solo telefono cellulare era stata incoraggiato nel corso delle operazioni di CTU, a patto che su questo venissero salvati sia i contatti pisani che quelli catanesi, così da simbolizzare l'integrazione dei due contesti di vita del
14 minore, materno e paterno. Allo stato, in effetti, il bambino ha mantenuto un solo telefono, sul quale, però, sono stati salvati i soli contatti pisani e sul quale il solo controllo parentale ammesso è quello della madre: sotto questo profilo si segnala un distanziamento dal contesto paterno che non trova alcuna giustificazione, che il minore fornisce soltanto ex-post minimizzando il valore dei legami che tutt'ora ha in essere nella città del padre>>.
Insegna la Suprema Corte che è prioritario nell'interesse del minore assicurare il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e a mantenere salde relazioni affettive con entrambi,
dovendo sia il padre sia la madre adempiere ai doveri di cooperazione nell'assistenza, nell'educazione e nell'istruzione del minore (v. Cass. 26697/2023;
Cass. 9691/2022; Cass. 28723/2020).
Anche la Corte Edu ha sottolineato la necessità che sia assicurato al minore il diritto al rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 della Convenzione dei diritti dell'uomo, al fine di scongiurare il rischio che siano recise relazione familiari importanti tra il figlio ancora in tenera età e uno dei genitori (C.EDU,
4.5.2017 Improta c/ Italia;
C.EDU 23.3.2017, c/ Italia;
C.Edu 23.2.2017 Per_2
D'Alconzo c/ Italia), con dovere per le autorità nazionali di adottare tutte le misure atte ad assicurare i legami tra i genitori e i figli affermando che: <per un
genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita>>
(C.Edu 26.2.2002 n. 46544/1999).
Alla luce di tali principi e tenuto conto dell'esito dell'ascolto, occorre adesso verificare quale sia il miglior collocamento del minore.
Nonostante che sia stato spesso evasivo nel raccontare in Persona_1
termini positivi l'esperienza vissuta a AN con il padre dagli atti emergono indici che consentono di ravvisare in tale condizione la migliore collocazione del
15 minore, quale unico strumento possibile per attuare il principio della bigenitorialità.
Durante il lungo monitoraggio della condizione del bambino, la madre, se da un lato, pendente il presente procedimento, non ha materialmente ostacolato il diritto di visita del padre, dall'altro ha esercitato, in modo più o meno consapevole, un controllo molto forte sull'accesso emotivo di alla Persona_1
figura paterna, tanto che nel minore si è prodotta una scissione nettissima tra i due diversi ambiti di vita, che costituisce una seria manifestazione del fatto che egli sia invischiato in modo preoccupante in un evidente conflitto di lealtà.
La situazione di sofferenza del minore si evidenzia anche dal suo rendimento scolastico: la necessità di prendere ripetizioni in materie che, durante il primo ascolto (nel settembre del 2023), dichiarava di prediligere, Persona_1
come quelle scientifiche, tradisce una condizione in cui sono richieste al bambino prestazioni performanti adeguate al riconoscimento (solo apparente) del suo migliore inserimento a Pisa, ove, con tutti i limiti di una comparazione, non pare che abbia ottenuto risultati migliori di quelli che aveva a AN Persona_1
senza prendere ripetizioni. La stessa scelta di non suonare più la batteria perché
interferisce con l'impegno scolastico e di abbandonare il calcio (sport praticato da anche in Sicilia), per dedicarsi unicamente al basket quale Persona_1
esperienza ovviamente differenziata da quella che il minore praticava a AN,
così come quella di eliminare dal cellulare tutti i contatti con gli amici siciliani
(che il minore ha dichiarato che, anche dopo il suo rientro a Pisa, sentiva, seppur non spesso) conducono a ritenere che l'atteggiamento ostacolante della madre non sia sostanzialmente mutato e che essa continuerà ad impedire l'accesso emotivo del figlio al padre, vivendo tale eventualità come una minaccia alla propria identità e alla propria genitorialità.
16 Va, infatti, rilevato che il periodo trascorso da a Tremestieri Persona_1
Etneo con il padre era contraddistinto da un buon inserimento sia all'interno del nucleo familiare sia in ambito scolastico ed extrascolastico.
Rileva sul punto il consulente d'ufficio che le insegnanti della scuola che il bambino frequentava quando abitava a AN col padre: <
ritratto unanime di un alunno ben inserito nel gruppo classe e che ha frequentato le lezioni con un buon profitto. Di contro, le insegnati della scuola che sta attualmente frequentando a Pisa hanno riportato un calo del rendimento, che tuttavia non ha raggiunto un grado tale da inficiare la promozione all'anno successivo e che può essere ragionevolmente messo in relazione alle difficoltà che il bambino sperimenta a causa della delicata vicenda familiare che lo coinvolge,
suo malgrado, insieme ai genitori. Le docenti della scuola di Pisa, infatti, hanno fatto riferimento ad una condizione di stanchezza che spesso osservano nel bambino insieme ad un atteggiamento nei confronti degli impegni scolastici caratterizzato da scarsa costanza. Hanno inoltre riferito che dal momento del suo arrivo (primo quadrimestre) al momento del colloquio (secondo quadrimestre)
c'è stata una flessione della media. Il conflitto tra i suoi genitori, a cui entrambi hanno contribuito seppur con diversi comportamenti e gredienti di responsabilità, infatti, è risultato in grado di condizionare negativamente il suo benessere psicologico, del quale il comportamento a scuola è uno dei più diretti ed immediati elementi di riscontro. Il bambino è apparso complessivamente restio a trattare i temi familiari che gli ho proposto nel corso delle operazioni di monitoraggio ed ha limpidamente ammesso che le vicende tra i suoi genitori lo rendono “triste”, in quanto non gli permettono di “avere una vita normale, come tutti gli altri>> (v. ctu).
17 La condizione del minore descritta dalle insegnanti pisane è di
“stanchezza” facendo rilevare che il minore spesso si presenta a lezione senza materiale didattico o con materiale inidoneo.
Né tale quadro – peraltro percepito dal Collegio anche durante la seconda audizione del minore ove è apparso diverso e meno vivace rispetto Persona_1
alla prima volta che è stato sentito – è contraddetto dal fatto che, come allegato dal consulente di parte attrice, il minore ha riportato buoni voti alla fine dell'anno scolastico, trattandosi di un dato, emerso, peraltro, al di fuori del contraddittorio delle parti e di una situazione cui, con ogni probabilità, hanno contribuito anche le ripetizioni cui è stato sottoposto, sebbene frequenti ancora le scuole medie.
Il consulente d'ufficio nominato in questa sede di rinvio ha svolto indagini particolarmente rigorose ed attente attraverso i colloqui con i genitori, sia separatamente che insieme, con il minore e con la triade, sia attraverso incontri con gli insegnanti della scuola frequentata dal minore a AN e con gli insegnanti della scuola pisana, nonché l'osservazione delle interazioni madre –
padre – minore e numerosi colloqui con gli assistenti sociali coinvolti nella vicenda, oltre che con i componenti dei due nuclei familiari;
ha inoltre proceduto anche alla somministrazione di test (Lausanne Trilogue Play Clinico e Parental
Awarness Skills Survey - PASS).
All'esito della sua approfondita e condivisibile discussione, ha individuato nel collocamento del minore il padre la migliore condizione per il suo benessere psicofisico.
Tali conclusioni sono condivise dalla Corte per le ragioni di seguito evidenziate.
La volontà espressa da quando è stato ascoltato pare minata Persona_1
dalla influenza materna in modo tale da non consentire al figlio di esprimere liberamente il suo autonomo pensiero: < risulta estremamente Persona_1
18 allertato quando deve riferire in presenza della madre di esperienze positive vissute col
padre, che tratta, invece, con buona partecipazione affettiva in presenza del sig. Per_1
La madre, dal canto suo, non risulta facilitare l'esplorazione di tali vissuti positivi>> (v.
c.t.u.).
E, in contesto in cui il conflitto è così radicalizzato, la scelta di stare con l'uno o l'altro genitore non può del tutto essere rimessa alle parole del minore,
che deve essere certamente ascoltato, ma ciò non consente di prescindere dall'elevata conflittualità tra i genitori e dal perdurante comportamento ostacolante della madre nei termini sopra descritti.
Se la condizione del minore fosse quella di rimanere a Pisa con la madre,
con ogni verosimiglianza andrebbero progressivamente a ridursi gli incontri con il padre, avendo già manifestato segnali in tal senso (lamentando Persona_1
“stanchezza” e il desiderio di vederlo poco) concretizzandosi così una possibile assenza della figura paterna, forse in parte sostituito con l'attuale compagno della madre, che il minore, quando gli è stato chiesto di disegnare la famiglia, ha inteso rappresentare prima del padre. La presenza di un padre che, insieme alla sua compagna, lo hanno accolto e lo hanno tenuto con sé con una gamma di esperienze positive per il minore costituisce, invece, per non solo Persona_1
una risorsa umana e affettiva, ma una figura fondamentale per la sua crescita equilibrata.
Ma la principale ragione per la quale pare maggiormente corrispondere all'interesse del minore il suo collocamento a AN presso il padre è costituito dal fatto che quest'ultimo rappresenta la figura genitoriale che meglio consente al minore di sperimentare l'accesso all'altro: < ha un rapporto Persona_1
affettivo con entrambi i genitori, che si prendono adeguatamente cura di lui sotto il profilo materiale e morale. Da un certo punto di vista, le competenze genitoriali dei due, prese separatamente, non mostrerebbero elementi critici, in quanto il
19 bambino ha un ottimo rapporto con ciascuno dei suoi genitori. Ne mostrano,
però, in riferimento al principio di bigenitorialità. Il bambino è sostanzialmente nato e cresciuto con i genitori separati, condizione dalla quale ricava un senso di tristezza e di impossibilità di vivere una “vita normale […] come tutti gli altri”.
Tale senso di tristezza è adeguatamente riconosciuto dal sig. Risulta, Per_1
invece, del tutto negato dalla sig.ra , che per tutto il corso delle Parte_1
operazioni peritali ha tentato di dimostrare un positivo adattamento del bambino all'attuale domiciliazione presso di lei. Da quanto emerso dalle relazioni sanitarie e dei servizi sociali presenti in atti, è possibile affermare che il bambino ha mostrato segni di positivo adattamento al contesto paterno durante il periodo che ha trascorso a AN. I timori per i quali furono predisposti gli incontri protetti tra lui e il padre sono venuti meno con l'archiviazione della posizione penale dell'uomo, accusato dalla sig.ra di avere avuto comportamenti Parte_1
sessuali inappropriati con il figlio. Da questo punto di vista, dunque, è possibile affermare che il rifiuto che il bambino mostrava ad incontrare il padre prima di essere collocato a AN non si configurasse come una reazione a condotte inadeguate dell'uomo, quanto piuttosto ad una forma di ingerenza, più o meno cosciente, da parte della madre. Ne è riprova il rapido e positivo adattamento del minore una volta ricollocato a AN, dove tutti gli operatori ascoltati hanno osservato un legame padre-figlio funzionale. Anche il parere delle insegnanti orientava per un positivo adattamento del bambino al contesto paterno. Finché è
rimasto a AN, ha manifestato agli operatori dei servizi la Persona_1
volontà di rimanere lì, come riferito dall'a.s. della NPI di Gravina di AN
Saddemi: “stava costruendo una relazione di benessere a AN. Quando è stato un po' meglio ha detto di voler mantenere i rapporti con la madre pur rimanendo dal padre. Il desiderio del bambino era chiaro, di sentirsi finalmente libero di avere rapporti con entrambi i genitori. Andava sciolto l'importante conflitto di
20 lealtà con la madre [...] le modalità del apparivano di aiuto in questo, il Per_1
bambino confermava che anche dopo le disposizioni del tribunale il padre facilitava le chiamate con la madre. Quando il bambino voleva sentire la mamma il padre lo aiutava a farlo, anche messaggiandola. Il padre non aveva rigidità in tal senso>>.
Il che restituisce il senso del profondo controllo che la madre esercita sul figlio, poiché quando è stato sentito la prima volta da questa Corte a settembre del 2023, , pur non negandole, non ha inteso far cenno ad esperienze Persona_1
positive trascorse a AN.
L'assenza di condotte inadeguate da parte del padre trova inoltre riscontro anche nelle considerazioni della dott.ssa psicologa che ha seguito il Tes_1
bambino quando ancora abitava con la madre prima del suo ricollocamento a
AN. Rileva il consulente d'ufficio che: <
rifiutava categoricamente di incontrare il padre persino in incontri protetti, la sig.ra riferiva alla psicologa che il bambino le appariva in ottimo Parte_1
equilibrio. Le riferiva, inoltre, che in passato aveva fatto molti Persona_1
incubi ed era più introverso e insicuro, specificando che si trattava del periodo in cui il bambino raggiungeva periodicamente il padre a AN. La psicologa osservava nel bambino ansia da separazione dalla madre e quando esplorava le ragioni per cui rifiutava di incontrare il padre, il racconto del Persona_1
bambino diventava confuso ed incoerente. Quando la dott.ssa ha discusso Tes_1
questi risultati con i genitori, il padre si è mostrato recettivo e disponibile ad accettare consigli, mentre la madre negava tutte le vulnerabilità osservate dalla psicologa, precisando che, se davvero presenti, erano da ricondurre ai presunti eventi traumatici cui il bambino era stato sottoposto dal padre. È stato possibile osservare queste stesse dinamiche per tutto il corso del presente monitoraggio e della successiva consulenza. Il padre non ha mai esplicitamente richiesto che il
21 bambino venisse nuovamente ricollocato a AN ed ha sempre subordinato la futura collocazione del minore al suo benessere. La madre, invece, ha pervicacemente insistito affinché il bambino rimanesse a Pisa, negando, di fatto,
ogni problematica di;
inoltre, ha fatto continuo riferimento a Persona_1
condotte inadeguate del padre, che, come detto, non sono mai state rilevate, ed ha ulteriormente indirizzato una serie di critiche al contesto paterno che gli operatori dei servizi hanno smentito. Infine, su questo punto occorre ricordare come prima del collocamento di a AN il bambino rifiutasse Persona_1
categoricamente di incontrare il padre. Trasferitosi a AN, invece, ha potuto incontrare la madre, dapprima in incontri protetti, e successivamente in incontri liberi>>.
Come sopra anticipato, il lungo monitoraggio predisposto da questa Corte
al fine di valutare se vi fossero delle reali possibilità che la madre recuperasse la funzione triadica in lei gravemente compromessa non hanno avuto esito positivo,
rilevandosi una scissione sempre più profonda tra le due realtà e i due ambiti genitoriali, come se il figlio, per poter vivere serenamente con la madre debba necessariamente allontanare dalla propria quotidianità il padre e anche il contatto con tutto ciò che faceva con lui.
Il permanere della situazione attuale non potrebbe che aumentare l'allontanamento affettivo di dal padre, magari tramite la sua Persona_1
sostituzione con l'attuale compagno della madre e ciò costituisce una condizione di grave pregiudizio del minore. Condizione che, con ogni verosimiglianza,
andrebbe ulteriormente ad aggravarsi di fronte ad un provvedimento di questa
Corte che legittimasse il collocamento di a Pisa presso la madre. Persona_1
Tale situazione di pregiudizio non è, invece, rilevabile nel collocamento presso il padre, il quale non ha mai ostacolato l'accesso di alla Persona_1
22 madre come può riscontrarsi in base alla concreta esperienza vissuta dal minore quando si trovava a AN.
Ciò induce questa Corte a ritenere maggiormente preferibile nell'interesse del minore il suo collocamento presso il padre, con un'ampia previsione del diritto – dovere di visita della madre.
Tale condizione comporta necessariamente un evento di sicuro stress per il bambino, a fronte del suo permanere nella attuale domiciliazione. E ciò anche perché, come riscontrato dal c.t.u.: la madre <a domanda diretta ha riferito che nel
caso in cui il bambino venisse ricollocato a AN intraprenderebbe sicuramente azioni
legali necessarie a dare seguito alla “volontà” del bambino, che a suo fermo avviso è quello
di vivere con lei a Pisa… in questo scenario, pertanto, è lecito aspettarsi che la sig.ra
intraprenda nuove azioni legali, con un conseguente aumento delle tensioni Parte_1
tra lei e il sig. che inevitabilmente si ripercuoterebbero sulla condizione psicologica Per_1
di > (v. pagg. 60 e 61 c.t.u.). Persona_1
Tuttavia, come ampiamente argomentato dal c.t.u., il collocamento presso il padre rappresenta una condizione che nel periodo medio – lungo consentirà
benefici maggiori dello stress correlato al ricollocamento, quale unica modalità
che permette a di sperimentare proficuamente il suo diritto alla Persona_1
bigenitorialità.
Il mantenimento dell'attuale situazione di che vive a Pisa Persona_1
con la madre se da un lato consentirebbe di evitare al minore lo stress del ricollocamento, dall'altro riceverebbe un verosimile detrimento della possibilità
di accesso al padre, come è già avvenuto nel corso del monitoraggio, a fronte del quale anche l'aumento della possibilità di visita del padre potrebbe incontrare ulteriori ostacoli.
Vanno conseguentemente disattese le osservazioni del consulente di parte attrice. L'approfondimento istruttorio svolto in sede di rinvio consente, infatti, di
23 ritenere che i desiderata di circa il suo collocamento a Pisa presso la Persona_1
madre siano fortemente influenzati dall'atteggiamento intransigente di quest'ultima che, in modo più o meno consapevole, vive la presenza del padre nella quotidianità del figlio come una minaccia. Né il minore può essere gravato del compito o della responsabilità di fare da ago della bilancia nel conflitto genitoriale.
Per le considerazioni che precedono, va poi escluso che il minore abbia vissuto delle criticità diverse da quelle che non erano collegate ai comportamenti materni ed all'aspro conflitto con la figura genitoriale paterna da lei rifiutata nella vita del minore.
Né, date le risultanze dell'ascolto del minore, è possibile ipotizzare che il principio della bigenitorialità possa essere in qualche modo rispettato in un contesto in cui sia collocato a Pisa, emergendo già da ora i profili Persona_1
problematici sopra evidenziati che hanno prodotto un ulteriore allontanamento di dal padre nel periodo di rientro a Pisa del minore presso la Persona_1
madre.
La stessa funzione protettiva della madre: << risulta inoltre inficiata dalle distorsioni di cui si serve per mitigare le proprie posizioni di responsabilità o gettare discredito sul padre del bambino. La sig.ra ha ammesso solo Parte_1
durante l'incontro di restituzione che i comportamenti di abuso sessuale di cui accusava il sig. non si sono mai verificati, mentre in più fasi della Per_1
consulenza, senza aver mai rinnovato esplicitamente le accuse, ha lasciato aperto il dubbio che tali comportamenti possano avere davvero avuto luogo. E' dunque lecito chiedersi quale effetto potrebbe avere avuto sul bambino tali insinuazioni,
specie in considerazione del fatto che un trauma immaginario sortisce gli stessi effetti deleteri di uno reale>>.
24 Neppure può trascurarsi come durante il “prelievo” effettuato in esecuzione della sentenza di primo grado, la ha manifestato evidenti Pt_1
criticità nella funzione protettiva, senza alcuna riflessione critica in merito al fatto che la propria condotta ha contribuito in modo rilevante alle modalità
traumatiche dell'esecuzione. E se è vero che tutt'ora la è convinta che si sia Pt_1
trattato di un sostanziale “rapimento” del minore attuato con un'azione
“fascista”, vi è da chiedersi come abbia processato queste informazioni al minore e come abbia potuto aiutarlo a comprendere l'accaduto e a superare le modalità
traumatiche dell'evento.
Contrariamente a quanto sostenuto dal consulente di parte attrice non può darsi seguito all'affermazione secondo cui: <la sig.ra ha sempre Parte_1
rappresentato per il figlio una base sicura alla quale far riferimento>>. E ciò perché,
come condivisibilmente rilevato dal c.t.u., è vero l'esatto contrario:
< può contare sulla madre solo nella misura in cui questa si sente Persona_1
preferita al padre. La base rappresentata dalla sig.ra è talmente poco Parte_1
sicura che il bambino è tutt'ora soggetto al timore di non ritrovarla più se si allontana (emotivamente) entro un certo limite e per questo motivo sente la necessità di mostrarsi leale nei suoi confronti preferendola al padre>>.
Corrobora inoltre il convincimento della Corte circa il miglior collocamento del minore presso il padre, la circostanza che la maggior fonte di stress per il minore ravvisabile in tale condizione non è tanto il fatto che il bambino non stia volentieri con il padre a AN, quanto, piuttosto, le iniziative che la madre con ogni probabilità andrà ad intraprendere per far tornare il figlio a Pisa, che costituiscono segnali della scarsità della funzione riflessiva della madre, quasi del tutto inconsapevole delle ricadute che tali condotte hanno e possono avere sulla serenità di e che non possono, pertanto, Persona_1
guidare questa Corte nella decisione.
25 Allo stesso modo, va negato che abbia subito un trauma nel Persona_1
fatto di essere stato collocato a AN, giacché come riscontrato dal c.t.u.: <
di trauma si è trattato le radici di questo trauma vanno rintracciate: nel mancato accesso (in quel periodo non solo psicologico, ma anche fisico) del bambino al padre;
nella mancata preparazione del bambino da parte della madre, che sapeva già da tempo del suo imminente trasferimento a AN;
nei trenta giorni che il bambino ha trascorso chiuso in casa e senza frequentare la scuola a causa del timore della madre che il sig. potesse prelevare il bambino e portarlo con Per_1
sé a AN;
nelle modalità del “prelievo”, resesi necessarie in diretta conseguenza del comportamento materno>>.
Ne consegue che, in base agli elementi raccolti in sede istruttoria,
univocamente convergenti in tal senso, va disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato di Persona_1
presso il padre.
Durante il periodo scolastico, la madre potrà vedere il figlio ad week end alternati, una volta a AN (dal giovedì pomeriggio alla domenica sera), e la successiva a Pisa (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera), dove
, quando avrà raggiunto l'età necessaria, potrà raggiungerla anche Persona_1
autonomamente, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e extrascolastici,
previo accompagnamento del padre all'aeroporto.
Nel periodo natalizio la madre potrà tenere con sé il bambino per otto giorni, dal 23 dicembre sino al 30 dicembre e, alternativamente, dal 30 dicembre al 6 gennaio, oltre a tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni dal
Giovedì Santo al giorno di Pasqua compreso o dal Lunedì dell'Angelo sino al rientro a scuola.
Nel periodo extrascolastico estivo, a decorrere dal lunedì della settimana successiva alla fine della scuola, il collocamento viene invertito: la domiciliazione
26 prevalente sarà quella della madre e il padre incontrerà il minore ad week end alternati (dal giovedì pomeriggio sino alla domenica sera) a Pisa, oltre a tenere con sé per quindici giorni (anche non consecutivi) nel mese di Persona_1
luglio – che salvo diverso accordo tra i genitori, da assumere entro il 31 maggio di ogni anno, si individuano nelle ultime due settimane di luglio – e per quindici giorni nei mesi di agosto e settembre che, salvo diverso accordo, si individuano nell'ultima settimana di agosto e nella prima settimana di settembre, al termine della quale il minore permarrà con il padre sino al rientro a scuola e la madre potrà visitarlo secondo le modalità ordinarie valevoli per il periodo scolastico.
La madre potrà effettuare una video chiamata al giorno tra le ore 19:00 e le ore 20:00, salvo diverso accordo tra le parti.
E' poi opportuno che le parti diano seguito al progetto di intervento formulato nel corso delle operazioni peritali e condiviso dalle stesse, attraverso un programma di mediazione familiare implementato dal Consultorio
territorialmente competente, gestito dal Servizio sociale di Tremestieri Etneo.
Il diverso collocamento del minore impone anche di rivedere l'attuale assetto del contributo al suo mantenimento.
In base alle dichiarazioni reddituali aggiornate, il nel 2023 ha Per_1
dichiarato un reddito da pensione di circa € 10.250 annui netti.
La percepisce, dall'ultima dichiarazione dei redditi esibita in Parte_1
atti (relativa all'anno 2022), un reddito netto di circa € 24.500 annui.
Tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti, del maggiore tempo di permanenza del minore presso il padre, ma anche del più lungo periodo in cui la madre avrà con sé il figlio durante l'estate, nonché dei maggiori oneri per gli spostamenti, appare equo stabilire che la sig.ra contribuisca al Parte_1
mantenimento del figlio, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, mediante un assegno di € 250 mensili da versare al padre entro il giorno
27 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50%
delle spese straordinarie.
Tenuto conto dell'esito della complessa vicenda, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. per la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Le spese, come liquidate con separato decreto, della consulenza tecnica d'ufficio espletata in questa sede di rinvio nell'interesse del minore vanno poste a carico del padre per metà e della madre per la restante metà.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Cassazione sulla domanda proposta da nei confronti di e in contraddittorio con il Parte_1 CP_1
Procuratore Generale della Repubblica, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dispone l'affidamento congiunto del minore ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocamento privilegiato dello stesso presso il padre;
2) dispone che la madre, salvo diversi accordi con il padre, possa vedere e tenere con sé il figlio:
a) nel periodo scolastico a fine settimana alternati una volta a AN (dal giovedì pomeriggio alla domenica sera) e la successiva a Pisa (dal venerdì
pomeriggio alla domenica sera);
b) nel periodo natalizio la madre potrà tenere con sé il bambino per otto giorni, dal 23 dicembre sino al 30 dicembre e, alternativamente, dal 30 dicembre al 6 gennaio, oltre a tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, dal
Giovedì Santo al giorno di Pasqua compreso o dal Lunedì dell'Angelo sino al rientro a scuola;
28 c) nel periodo extrascolastico estivo, a decorrere dal lunedì della prima settimana successiva alla fine della scuola, il collocamento sarà invertito: la domiciliazione prevalente sarà quella della madre e il padre incontrerà il minore ad week end alternati (dal giovedì pomeriggio sino alla domenica sera) a Pisa e potrà tenerlo con sé per quindici giorni (anche non consecutivi) nel mese di luglio
– che, salvo diverso accordo tra i genitori, da assumere entro il 31 maggio di ogni anno, si individuano nelle ultime due settimane di luglio – e per quindici giorni nei mesi di agosto e settembre che, salvo diverso accordo, si individuano nell'ultima settimana di agosto e nella prima settimana di settembre, al termine della quale il minore permarrà con il padre sino al rientro a scuola e la madre potrà visitarlo secondo le modalità ordinarie valevoli per il periodo scolastico;
d) la madre potrà effettuare una video chiamata al giorno tra le ore 19:00
e le ore 20:00, salvo diverso accordo tra le parti;
3) dispone che la madre contribuisca al mantenimento del minore mediante un assegno di € 250 da corrispondere al padre entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, e sostenga il 50% delle spese straordinarie, secondo i criteri già individuati dal Tribunale di Pisa nel decreto n. 2043/2021 del 5.5.2021;
4) dà mandato ai Servizi Socio – psicologici di Tremestieri Etneo di prendere in carico il minore e di dare esecuzione, ove permanga il consenso dei genitori, al programma di intervento di mediazione familiare previsto nel corso delle operazioni peritali, nonché di relazionare al Tribunale per i Minorenni di
AN ove rilevino forme di disagio del minore;
5) compensa le spese di tutti i gradi di giudizio;
6) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, solidalmente a carico delle parti con ripartizione interna per
29 metà a carico di e per la restante metà a carico di CP_1 Parte_1
.
[...]
Firenze, 10 luglio 2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
Il Presidente
Leonardo Scionti
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
30
- In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Leonardo Scionti Presidente
dott. Chiara Ermini Consigliere relatore dott. Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 299/2023 V.G., vertente tra
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Voltaggio e Parte_1
dall'avv. Maria Manente del foro di Roma;
- attrice in riassunzione già reclamante -
contro rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Modena del foro di CP_1
AN;
- convenuto in riassunzione già reclamato -
e nei confronti in persona del Procuratore Generale della Repubblica Controparte_2
presso questa Corte d'Appello;
Assunta in decisione all'udienza del 6.6.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
1 Per : <
1. Rigettare la richiesta di collocamento presso il padre, Parte_1
perché infondata, pregiudizievole per il minore e contraria alla sua volontà liberamente
espressa;
2. Confermare il collocamento di presso la madre a Pisa, Persona_1
con affidamento condiviso;
3. Disciplinare i tempi di frequentazione del padre secondo il
regime proposto, tenendo conto della disponibilità del minore e del calendario
scolastico>>.
Per Bruno: <si chiede che l'Ecc.ma Corte voglia disporre in ordine
all'affidamento del minore confermandone l'affidamento condiviso Persona_1
ad entrambi i genitori e stabilendo il collocamento prevalente presso il padre. Si chiede
inoltre che siano disciplinati i tempi di frequentazione del minore con il genitore non
collocatario – in questo caso, quindi, la madre – affinché sia garantito un rapporto valido
e paritario con ciascun genitore, anche favorendo, ove possibile, l'accorpamento dei giorni
festivi limitrofi ai previsti periodi di permanenza del minore con il genitore non
collocatario. In ogni caso, anche in considerazione dell'imminente stagione estiva e della
riscontrata difficoltà delle parti di raggiungere intese bonarie, si chiede, ritenendo ciò utile
alla più proficua gestione del periodo feriale estivo, che, nella suddivisione dei tempi di
vacanza da trascorrere con ciascun genitore, il minore permanga i primi quindici giorni
del mese di giugno, come gli ultimi quindici giorni del mese di settembre, con il genitore
collocatario e che, conseguentemente, trascorra la seconda metà di giugno e la prima di
settembre con il genitore non collocatario. Per quanto attiene, poi ai mesi di luglio e
agosto, si chiede che il minore trascorra con ciascun genitore congrui periodi alternati e
continuativi che consentano una frequentazione paritaria con ciascun genitore>>.
I FATTI DI CAUSA
Così nella sentenza della Suprema Corte:
<
1. La Corte di Appello di Firenze ha, in parziale riforma del provvedimento di primo grado, disposto l'affidamento esclusivo del minore al padre con previsione del diritto di visita della madre in Persona_1
2 forma protetta per una prima fase, presso la residenza del minore, e poi, ove ritenuto possibile dai servizi territoriali, in forma libera. A sostegno della decisione, la Corte di Appello di Firenze ha ritenuto una totale incapacità
genitoriale della madre, in quanto – in assoluto contrasto con il best interest del minore – aveva assunto atteggiamenti ostruzionistici volti ad allontanare il figlio dal padre (ostacolava le visite, barricava il figlio a casa con le tapparelle chiuse ermeticamente, non lo mandava a scuola, non consentiva l'accesso agli assistenti sociali, non dava notizia del minore e denigrava il padre con copiose denunce di abusi per le quali il giudice disponeva l'archiviazione) nonché a condizionare il minore al punto che lo stesso rifiutava la figura paterna in occasione degli incontri per i quali il padre giungeva appositamente a Pisa da AN. La Corte di
Appello riteneva – pur essendo emerso un rapporto privilegiato con la figura materna, che le condotte di quest'ultima fossero lesive del diritto alla bigenitorialità, di conseguenza disponeva il collocamento presso il padre,
ritenuto più equilibrato e responsabile ed altresì prevedeva la possibilità di incontri madre-figlio come sopra illustrati>>.
Proponeva ricorso per cassazione , lamentando: 1) la Parte_1
violazione del diritto del minore ad essere ascoltato, pur essendo lo stesso capace di discernimento;
2) la violazione degli artt. 155, 133, 337 ter, 337 quater e 337 octies
cod. civ. e 111 Cost. perché era stato disposto l'affido esclusivo al padre, con possibilità di incontri madre – figlio solo in forma protetta e senza operare alcuna adeguata indagine tecnica preventiva finalizzata alla valutazione della capacità
genitoriale della madre;
3) l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti relativo alla mancata valutazione comparativa degli effetti sul minore in relazione al disposto affidamento esclusivo presso il padre;
4) la violazione degli artt. 155, 133, 337 ter, 337 quater e 337 octies cod. civ. relativamente all'omesso accertamento tecnico della attendibilità delle valutazioni psicologiche
3 effettuate sulla persona della madre del minore dai servizi sociali, ai quali era altresì demandato ogni decisione in merito all'an e al quomodo degli incontri protetti;
5) la violazione degli artt. 3, 6, 12, 16 e 19 della Convenzione
internazionale di New York sui diritti del fanciullo e degli artt. 3 – 6 della
Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti del fanciullo, nonché degli artt.
337 octies cod. proc. civ., 8 e 14 della Cedu, 32 Cost. e 4 della Convenzione di
Istanbul per aver disposto l'allontanamento dalla madre in difetto di circostanze eccezionali ed in violazione dei diritti sopra indicati, senza procedere all'ascolto del minore e senza disporre una consulenza tecnica d'ufficio.
Con ordinanza n. 6503 del 2023, pubblicata il 3.3.2023, la Suprema Corte
accoglieva il primo motivo, assorbiti gli altri, rammentando che: <in tema di
affidamento dei figli minori, l'ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento
costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del
contraddittorio e del giusto processo, finalizzato a raccogliere le sue opinioni ed a valutare
i suoi bisogni, dovendosi ritenere del tutto irrilevante che il minore sia stato sentito in
altri precedenti procedimenti pur riguardanti l'affidamento>> e rimarcando che:
<l'omissione dell'audizione nel giudizio di secondo grado non è sanata dal precedente
ascolto nel giudizio davanti al Tribunale, atteso il rilievo del fattore tempo in una fase di
crescita quale quella dai sette ai nove anni>>. Quindi, cassava il provvedimento impugnato con rinvio a questa Corte d'Appello in diversa composizione per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Il giudizio era quindi riassunto da , la quale, dopo aver Parte_1
ripercorso la vicenda processuale, faceva rilevare che le attuali modalità di visita previste dalla Corte d'Appello dal 2022, comportavano un elevato onere finanziario per la madre, che doveva anche versare un assegno di mantenimento per il figlio ed incidevano sul suo rapporto di lavoro, oltre a privare il minore dell'apporto della famiglia di origine materna e della sua identità personale che
4 era anche peruviana. Già in esito all'annullamento della sentenza da parte della
Suprema Corte, i genitori avevano concordato col fatto che era maggiormente rispondente all'interesse del minore rispettare la sua volontà di trascorrere le vacanze pasquali con la madre a Pisa. Ripresi con maggiore intensità i rapporti col figlio, la madre aveva poi potuto approfondire aspetti sanitari rimasti trascurati (inerenti all'uso degli occhiali, episodi di encopresi, pediculosi ed infezioni di parassiti intestinali). Insisteva nell'ascolto del minore e, previa c.t.u.,
nel merito, chiedeva che fosse disposto l'affidamento esclusivo super rafforzato del minore alla madre, presso la quale doveva essere collocato a Pisa ove avrebbe frequentato la scuola, disciplinando le modalità di visita del padre, che doveva contribuire al mantenimento del minore con un assegno di € 250 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Si costituiva evidenziando che, dopo due anni di CP_1
collocamento presso il padre, aveva acquisito una condizione di Persona_1
indiscutibile benessere, raggiungendo un'ottima integrazione nell'ambiente familiare e sociale, frequentando la scuola con profitto e stringendo solide relazioni amicali sia in ambito scolastico che sportivo. Richiamava le valutazioni positive espresse dai Servizi Sociali di Tremestieri Etneo e dal servizio di neuropsichiatria infantile dell'Asp di AN. Concludeva chiedendo che fosse disposto l'affidamento congiunto con collocamento di presso il Persona_1
padre, disponendo le modalità di visita della madre, con l'obbligo per quest'ultima di contribuire al mantenimento del figlio mediante un assegno mensile di € 250, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Procuratore Generale riceveva la comunicazione degli atti per il suo intervento in causa e vi apponeva il visto.
All'udienza del 27.9.2023, questa Corte procedeva all'ascolto del minore con l'ausilio di una psicologa, all'esito del quale era previsto il suo temporaneo
5 collocamento presso la madre a Pisa, con possibilità per il padre di vederlo e tenerlo con sé a fine settimana alternati, dal giovedì all'uscita dalla scuola alla domenica sera, con onere per la madre, durante il periodo non scolastico del minore, di portarlo a AN presso il padre. Erano poi provvisoriamente determinati i periodi natalizi, pasquali ed estivi e posto a carico del padre un assegno mensile di € 350 quale contributo al mantenimento del minore.
Veniva, quindi, espletata una consulenza tecnica d'ufficio sulla capacità
genitoriale e disposto un periodo di monitoraggio, all'esito del quale era nuovamente sentito il minore.
All'udienza del 6.6.2025, all'esito della discussione delle parti, il procedimento era riservato per la decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
La vicenda di , nato il 3 novembre del 2012, che lo ha Persona_1
visto prima intrattenere un rapporto positivo con il padre, per poi rifiutare ogni contatto con lui, trae origine nell'atteggiamento della madre volto ad escludere il padre dalla vita del minore, anche con comportamenti inappropriati quali la denuncia del padre per molestie sessuali nei confronti del minore (poi rivelatasi infondata anche all'attento ascolto del minore da parte del consulente d'ufficio)
e impedendogli per un prolungato periodo di tempo di incontrare il padre, oltre a sottrarlo per circa un mese alle lezioni scolastiche e tenerlo chiuso in casa,
temendo che potesse incontrarlo.
Da qui la sentenza del tribunale di Pisa che ha disposto l'affidamento esclusivo ed il collocamento del minore presso il padre a Tremestieri in Sicilia e regolato, dapprima con modalità protette, gli incontri tra il minore e la madre. La
sentenza, confermata in appello, è stata poi cassata dalla Suprema Corte che ha ritenuto indispensabile l'ascolto del minore.
6 L'evidente atteggiamento inadeguato e poco protettivo della madre è
inoltre ravvisabile anche nelle condotte da lei tenute durante il “prelievo” del minore da parte del padre in esecuzione del provvedimento di primo grado,
essendo emersa, in modo non seriamente discutibile, l'incapacità della madre di rasserenare il figlio, contribuendo in modo rilevante a creare un clima di discontrollo e di terrore nel bambino.
Il dato trova riscontro anche nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in questo grado del giudizio: se da un lato la madre è in grado di provvedere ai bisogni morali e materiali del minore, dall'altro mostra Parte_1
carenze:
- nella funzione affettiva (<<è in grado di rilevare, comprendere e partecipare alle manifestazioni affettive positive del bambino, così risultando sintonizzata con la sua sfera emotiva. Tale funzione mostra delle carenze quando il bambino mostra o descrive emozioni negative. Nel corso della consulenza ha ammesso di sentirsi “triste”, mentre la madre ha continuamente Persona_1
descritto lo stato del bambino come completamente libero da questo sentimento,
ora che sta a Pisa>> v. pag. 53 della c.t.u.)
- nella funzione regolativa (<
gli stati emotivi positivi del bambino, così da organizzare la sua esperienza.
Mostra difficoltà nella regolazione e nel riconoscimento degli stati emotivi negativi di . Durante il colloquio singolo ha riferito di non vedere Persona_1
mai il bambino triste: “se ha qualche domanda o mi dice qualcosa che mi vuole dire gli do un conforto con le parole o un abbraccio, ma proprio triste non lo vedo”. Il consolidarsi di questo pattern potrebbe limitare la capacità del bambino di strutturare un appropriato sistema di decodifica dell'esperienza,
compromettendo in questo modo la sua capacità di emettere risposte comportamentali adeguate>>;
7 - nella funzione normativa: (<
alle regole imposte al bambino, permettendogli di fare esperienza e di creare le premesse per la propria autonomia. Talvolta, però, lo stile normativo della donna risulta caratterizzato da estremo lassismo. Il bambino ha riferito che quando abita a Pisa con la madre “il capo” è lui. Ha riferito che talvolta non vuole riordinare la sua stanza e che entrambi i genitori “lo pressano allo stesso modo” affinché lo faccia, ma ha descritto stili normativi diversi: “ma non con le stesse condizioni. Il
BO me ne da di più, la mamma mi dice che mi toglie il cellulare per uno o due giorni, ma poi alla fine non me lo toglie, mentre invece il BO se lo dice lo fa”.
La funzione normativa, pertanto, risulta lievemente deficitaria>>;
- e, soprattutto, nella funzione triadica (<
all'interno di una triade che comprende anche il padre. Tuttavia, Persona_1
nel corso delle operazioni peritali è stato possibile osservare una modalità di comportamento della donna in grado di limitare drasticamente la qualità di questa funzione. Sebbene i due genitori riescano a rispettare il dispositivo attualmente in atto, numerosi sono gli eventi critici intorno ai quali il conflitto continua a perpetrarsi. Si va dagli eventi più banali, come concordare l'orario in cui il padre deve accompagnare il figlio all'aeroporto così che possa rientrare a
Pisa con la madre, ad altri più significativi, come raggiungere un accordo su quale sport il bambino debba praticare. Fino all'ultimo incontro di CTU la donna si mostrava ancora convinta che il bambino dovesse avere due telefoni cellulari,
uno per quando sta a Pisa con la madre e uno per quando sta a AN col padre.
Sotto il profilo affettivo è possibile osservare come la donna mostri di vivere il mènage familiare come se l'affetto che il bambino prova nei confronti del padre dovesse in qualche modo sottrarsi a quello che prova per lei. Questa funzione,
nel suo complesso, appare fortemente compromessa>>: v. pag. 55 della c.t.u.).
8 Lo stesso rifiuto che il passato il minore aveva manifestato ad incontrare il padre – che non trova fondamento in condotte inappropriate del nei Per_1
confronti del figlio non potendosi che prendere atto dell'archiviazione del procedimento penale e degli esiti dell'ascolto del minore da parte del c.t.u. – è
plausibilmente legato a condotte di ingerenza della madre, tanto che, come emerso dall'osservazione del c.t.u.: < risulta estremamente Persona_1
allertato quando deve riferire in presenza della madre di esperienze positive vissute col padre, che invece tratta con buona partecipazione affettiva in presenza del solo sig. La madre, da parte sua, non risulta facilitare l'esplorazione Per_1
di tali vissuti positivi. Solo durante l'incontro di restituzione e solo dietro mia insistenza, la donna ha ammesso di ritenere che i fatti alla base del suo esposto contro il sig. non si sono mai verificati, mentre per tutte le operazioni di Per_1
valutazione la donna ha teso a screditare il padre ed il suo contesto di vita sotto molteplici aspetti, ivi compreso il mostrarsi non del tutto convinta che i reati sessuali a suo tempo contestati al non si fossero mai verificati>>. Per_1
Se da un lato, il minore è privo di patologie conclamate, tuttavia il suo benessere psicologico è inficiato dal conflitto genitoriale per la cui determinazione la responsabilità della madre riveste un ruolo maggiore di quello del padre. E sebbene la madre, durante la pendenza di questo procedimento di rinvio, non abbia adottato condotte materiali ostacolanti (attualmente il minore sostanzialmente vede il padre secondo le modalità provvisoriamente dettate da questa Corte), tuttavia ha ancora grosse difficoltà a permettere l'accesso psicologico del minore al padre, dal quale ricava un senso di minaccia alla propria personalità e genitorialità.
A differenza della madre, il è ben consapevole delle ricadute che i Per_1
propri comportamenti hanno sul benessere del figlio e: <
di rilevare e riconoscere le criticità interne alla triade familiare e di riconoscere le
9 proprie responsabilità nel contribuire a determinarle e alimentarle>> (v. c.t.u.).
Dispone di una rete familiare di sostegno (ivi compresa la sua nuova compagna)
ed è stato in grado di dialogare con gli operatori. È in grado di accogliere e comprendere le esigenze primarie del figlio ed è in grado di utilizzare strategie appropriate a stimolare il figlio nell'ambiente in cui vive, cercando anche di spiegare al minore le ragioni della separazione dalla madre.
La funzione triadica del padre è solo debolmente deficitaria, essendo egli:
<ben in grado di vedere all'interno di una triade che comprenda anche la Persona_1
madre>>, consentendo al minore l'accesso alla figura materna sia da punto di vista fisico che psicologico.
In tale contesto, ha un ottimo rapporto affettivo con Persona_1
entrambi i genitori, pur manifestando un senso di tristezza per l'impossibilità di vivere una vita normale … come tutti gli altri. Ma, mentre: <
è adeguatamente riconosciuto dal risulta, invece, del tutto negato dalla Per_1
sig.ra , che per tutto il corso delle operazioni peritali ha tentato di Parte_1
dimostrare un positivo adattamento del bambino all'attuale domiciliazione presso di lei>>.
Ciò posto, occorre adesso stabilire quale sia il miglior regime di affidamento e di collocamento del minore.
Quanto al regime di affidamento si dà atto che entrambe le parti hanno concluso per l'affidamento congiunto di , in tal modo scegliendo Persona_1
una modalità rispetto alla quale lo stesso consulente non ha riscontrato elementi ostativi per la sua applicazione.
D'altro lato l'affidamento congiunto costituisce la regola generale, cui derogare solo di fronte a situazioni in cui un genitore abbia tenuto condotte gravemente pregiudizievoli per il minore, che non paiono marcatamente riscontrabili nel caso di specie.
10 Inoltre, il regime di affidamento condiviso può costituire (specie se le parti decidano di intraprendere un serio percorso di sostegno alla genitorialità) una modalità utile a consentire un miglioramento del dialogo genitoriale e l'instaurarsi di un rapporto di maggiore collaborazione nell'interesse del minore per la gestione e la partecipazione di entrambi alle scelte che lo coinvolgono.
Occorre adesso verificare quale sia il miglior collocamento del minore.
, nato il [...], è oggi un bambino di circa 13 anni. Persona_1
Quanto è stato sentito all'udienza del 27.9.2023, dopo circa due anni di permanenza in Sicilia con il padre, ha innegabilmente espresso il desiderio di tornare a vivere a Pisa con la madre.
L'audizione è stata condotta con l'ausilio di una psicologa che, nella propria relazione, ha evidenziato come: < è Persona_1
apparso piuttosto tranquillo, anche se in alcuni passaggi erano percepibili brevi momenti di stanchezza, alternati a momenti di maggiore vivacità e di coinvolgimento. In linea generale alle domande che gli sono state poste ha risposto con argomentazioni non troppo dettagliate, ma dando Persona_1
comunque risposte pertinenti ai quesiti>>. Ha più volte affermato di non sentirsi troppo a suo agio a AN, ripercorrendo sempre il filo della sua vita precedente trascorsa a Pisa con la madre, ricordando anche che era molto bravo a scuola e che prendeva dieci. A AN (dove ha frequentato la quarta e la quinta elementare) ha affermato di non trovarsi molto bene e che il suo profitto era calato (solo 7 e 8). Anche rispetto agli amici ha offerto scarne informazioni,
rimarcando sempre che si trovava meglio a Pisa. Ha affermato chiaramente che voleva capovolgere la sua attuale situazione e vivere a Pisa, vedendo il padre con la stessa periodicità con la quale, all'epoca, vedeva la madre.
In esito alla collocazione del minore presso la madre, svoltasi la consulenza tecnica e il monitoraggio, è stato nuovamente sentito al Persona_1
11 fine di verificare se egli preferiva stare a Pisa con la madre o tornare a AN
dal padre.
Anche nel corso di questa seconda audizione il minore ha espresso la volontà di restare a Pisa con la madre, affermando di trovarsi bene a scuola e di giocare a basket. Ha progressivamente eliminato l'interesse per la musica (prima suonava la batteria che adesso reputa intralciarlo nello studio e ascoltava i che adesso afferma non piacergli più tanto). L'unica attività Pt_2
extrascolastica riferita è il basket, sport nel quale si allena anche con la madre e con il compagno di quest'ultima.
Nota il consulente d'ufficio, che ha svolto il suo ruolo di ausiliario anche durante il secondo ascolto del minore, che l'atteggiamento di , Persona_1
quantomeno ostentato, è quello di un progressivo ed ulteriore allontanamento dalla figura paterna, con associata riferita perdita di interesse per le attività
correlate al contesto di vita del padre (…il calcio non mi piace più … gli amici di
AN non li sento tanto spesso … non vorrei doverlo sentire ogni giorno … vorrei che
non ci fosse un obbligo …). Quando è stato chiesto al minore se sarebbe stato disposto a prendere autonomamente l'aereo per raggiungere il padre a AN,
ha risposto: <se restassi a Pisa sì, ma non tanto spesso, solo nelle festività>> che comunque vorrebbe dividere tra il padre e la madre, motivando la circostanza col fatto che raggiungere il padre a AN fuori dalle festività gli farebbe perdere dei giorni di scuola.
Il minore preferisce, dunque, che sia il padre a raggiungerlo a Pisa. Ma
quando gli è stato chiesto se, nel caso in cui padre avesse abitato a Pisa, egli sarebbe stato disposto a passare più tempo con lui, ha dato una Persona_1
risposta negativa.
Nel corso delle operazioni peritali è emerso che il minore disponeva di due cellulari, dei quali uno era destinato a quando stava a AN con il padre e
12 contenente i contatti delle persone appartenenti a tale contesto e l'altro all'ambito di vita pisano.
Attualmente il minore sembra disporre di un solo cellulare, dal quale sono stati, però, eliminati i contatti siciliani. In tale cellulare è assente la cartella contenente le foto e i filmati e ciò impedisce al padre di partecipare alla quotidianità del minore, tanto che il ha, poi, appreso tramite una chat Per_1
protetta da ulteriori password, (infine fornitagli dal figlio dopo sua insistenza),
che frequentava delle lezioni private di ripetizioni perché, Persona_1
evidentemente, aveva qualche carenza a scuola, di cui il non era stato Per_1
informato (v. foto della messaggistica in atti).
Nella chat con la madre, protetta da specifica password, la invitava Pt_1
il figlio a cancellare i messaggi appena letti (v. foto delle schermate in atti).
Il cellulare del minore è inoltre sottoposto al servizio di controllo parentale unicamente da parte della madre, mentre il padre ha allegato di non fruire dei dati di accesso.
Le risposte date dal minore nel corso del suo ascolto circa le esperienze vissute col padre sono estremamente asciutte e sostanzialmente evasive, limitate ad un paragone con l'esperienza pisana per lui migliore. Ciò non perché egli veicoli una condizione di disagio a stare col padre, ma per essere il minore sin troppo consapevole che quanto riferito poteva influire sulle valutazioni di questa
Corte.
Rileva il consulente come il dato emergente dall'ascolto del minore svolto il 7.4.2025 è coerente con le risultanze del monitoraggio: l'esclusione del padre dalla vita quotidiana di : <sebbene in grado di sperimentare ed - In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Leonardo Scionti Presidente
dott. Chiara Ermini Consigliere relatore dott. Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 299/2023 V.G., vertente tra
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Voltaggio e Parte_1
dall'avv. Maria Manente del foro di Roma;
- attrice in riassunzione già reclamante -
contro rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Modena del foro di CP_1
AN;
- convenuto in riassunzione già reclamato -
e nei confronti in persona del Procuratore Generale della Repubblica Controparte_2
presso questa Corte d'Appello;
Assunta in decisione all'udienza del 6.6.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
1 Per : <
1. Rigettare la richiesta di collocamento presso il padre, Parte_1
perché infondata, pregiudizievole per il minore e contraria alla sua volontà liberamente
espressa;
2. Confermare il collocamento di presso la madre a Pisa, Persona_1
con affidamento condiviso;
3. Disciplinare i tempi di frequentazione del padre secondo il
regime proposto, tenendo conto della disponibilità del minore e del calendario
scolastico>>.
Per Bruno: <si chiede che l'Ecc.ma Corte voglia disporre in ordine
all'affidamento del minore confermandone l'affidamento condiviso Persona_1
ad entrambi i genitori e stabilendo il collocamento prevalente presso il padre. Si chiede
inoltre che siano disciplinati i tempi di frequentazione del minore con il genitore non
collocatario – in questo caso, quindi, la madre – affinché sia garantito un rapporto valido
e paritario con ciascun genitore, anche favorendo, ove possibile, l'accorpamento dei giorni
festivi limitrofi ai previsti periodi di permanenza del minore con il genitore non
collocatario. In ogni caso, anche in considerazione dell'imminente stagione estiva e della
riscontrata difficoltà delle parti di raggiungere intese bonarie, si chiede, ritenendo ciò utile
alla più proficua gestione del periodo feriale estivo, che, nella suddivisione dei tempi di
vacanza da trascorrere con ciascun genitore, il minore permanga i primi quindici giorni
del mese di giugno, come gli ultimi quindici giorni del mese di settembre, con il genitore
collocatario e che, conseguentemente, trascorra la seconda metà di giugno e la prima di
settembre con il genitore non collocatario. Per quanto attiene, poi ai mesi di luglio e
agosto, si chiede che il minore trascorra con ciascun genitore congrui periodi alternati e
continuativi che consentano una frequentazione paritaria con ciascun genitore>>.
I FATTI DI CAUSA
Così nella sentenza della Suprema Corte:
<
1. La Corte di Appello di Firenze ha, in parziale riforma del provvedimento di primo grado, disposto l'affidamento esclusivo del minore al padre con previsione del diritto di visita della madre in Persona_1
2 forma protetta per una prima fase, presso la residenza del minore, e poi, ove ritenuto possibile dai servizi territoriali, in forma libera. A sostegno della decisione, la Corte di Appello di Firenze ha ritenuto una totale incapacità
genitoriale della madre, in quanto – in assoluto contrasto con il best interest del minore – aveva assunto atteggiamenti ostruzionistici volti ad allontanare il figlio dal padre (ostacolava le visite, barricava il figlio a casa con le tapparelle chiuse ermeticamente, non lo mandava a scuola, non consentiva l'accesso agli assistenti sociali, non dava notizia del minore e denigrava il padre con copiose denunce di abusi per le quali il giudice disponeva l'archiviazione) nonché a condizionare il minore al punto che lo stesso rifiutava la figura paterna in occasione degli incontri per i quali il padre giungeva appositamente a Pisa da AN. La Corte di
Appello riteneva – pur essendo emerso un rapporto privilegiato con la figura materna, che le condotte di quest'ultima fossero lesive del diritto alla bigenitorialità, di conseguenza disponeva il collocamento presso il padre,
ritenuto più equilibrato e responsabile ed altresì prevedeva la possibilità di incontri madre-figlio come sopra illustrati>>.
Proponeva ricorso per cassazione , lamentando: 1) la Parte_1
violazione del diritto del minore ad essere ascoltato, pur essendo lo stesso capace di discernimento;
2) la violazione degli artt. 155, 133, 337 ter, 337 quater e 337 octies
cod. civ. e 111 Cost. perché era stato disposto l'affido esclusivo al padre, con possibilità di incontri madre – figlio solo in forma protetta e senza operare alcuna adeguata indagine tecnica preventiva finalizzata alla valutazione della capacità
genitoriale della madre;
3) l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti relativo alla mancata valutazione comparativa degli effetti sul minore in relazione al disposto affidamento esclusivo presso il padre;
4) la violazione degli artt. 155, 133, 337 ter, 337 quater e 337 octies cod. civ. relativamente all'omesso accertamento tecnico della attendibilità delle valutazioni psicologiche
3 effettuate sulla persona della madre del minore dai servizi sociali, ai quali era altresì demandato ogni decisione in merito all'an e al quomodo degli incontri protetti;
5) la violazione degli artt. 3, 6, 12, 16 e 19 della Convenzione
internazionale di New York sui diritti del fanciullo e degli artt. 3 – 6 della
Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti del fanciullo, nonché degli artt.
337 octies cod. proc. civ., 8 e 14 della Cedu, 32 Cost. e 4 della Convenzione di
Istanbul per aver disposto l'allontanamento dalla madre in difetto di circostanze eccezionali ed in violazione dei diritti sopra indicati, senza procedere all'ascolto del minore e senza disporre una consulenza tecnica d'ufficio.
Con ordinanza n. 6503 del 2023, pubblicata il 3.3.2023, la Suprema Corte
accoglieva il primo motivo, assorbiti gli altri, rammentando che: <in tema di
affidamento dei figli minori, l'ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento
costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del
contraddittorio e del giusto processo, finalizzato a raccogliere le sue opinioni ed a valutare
i suoi bisogni, dovendosi ritenere del tutto irrilevante che il minore sia stato sentito in
altri precedenti procedimenti pur riguardanti l'affidamento>> e rimarcando che:
<l'omissione dell'audizione nel giudizio di secondo grado non è sanata dal precedente
ascolto nel giudizio davanti al Tribunale, atteso il rilievo del fattore tempo in una fase di
crescita quale quella dai sette ai nove anni>>. Quindi, cassava il provvedimento impugnato con rinvio a questa Corte d'Appello in diversa composizione per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Il giudizio era quindi riassunto da , la quale, dopo aver Parte_1
ripercorso la vicenda processuale, faceva rilevare che le attuali modalità di visita previste dalla Corte d'Appello dal 2022, comportavano un elevato onere finanziario per la madre, che doveva anche versare un assegno di mantenimento per il figlio ed incidevano sul suo rapporto di lavoro, oltre a privare il minore dell'apporto della famiglia di origine materna e della sua identità personale che
4 era anche peruviana. Già in esito all'annullamento della sentenza da parte della
Suprema Corte, i genitori avevano concordato col fatto che era maggiormente rispondente all'interesse del minore rispettare la sua volontà di trascorrere le vacanze pasquali con la madre a Pisa. Ripresi con maggiore intensità i rapporti col figlio, la madre aveva poi potuto approfondire aspetti sanitari rimasti trascurati (inerenti all'uso degli occhiali, episodi di encopresi, pediculosi ed infezioni di parassiti intestinali). Insisteva nell'ascolto del minore e, previa c.t.u.,
nel merito, chiedeva che fosse disposto l'affidamento esclusivo super rafforzato del minore alla madre, presso la quale doveva essere collocato a Pisa ove avrebbe frequentato la scuola, disciplinando le modalità di visita del padre, che doveva contribuire al mantenimento del minore con un assegno di € 250 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Si costituiva evidenziando che, dopo due anni di CP_1
collocamento presso il padre, aveva acquisito una condizione di Persona_1
indiscutibile benessere, raggiungendo un'ottima integrazione nell'ambiente familiare e sociale, frequentando la scuola con profitto e stringendo solide relazioni amicali sia in ambito scolastico che sportivo. Richiamava le valutazioni positive espresse dai Servizi Sociali di Tremestieri Etneo e dal servizio di neuropsichiatria infantile dell'Asp di AN. Concludeva chiedendo che fosse disposto l'affidamento congiunto con collocamento di presso il Persona_1
padre, disponendo le modalità di visita della madre, con l'obbligo per quest'ultima di contribuire al mantenimento del figlio mediante un assegno mensile di € 250, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Procuratore Generale riceveva la comunicazione degli atti per il suo intervento in causa e vi apponeva il visto.
All'udienza del 27.9.2023, questa Corte procedeva all'ascolto del minore con l'ausilio di una psicologa, all'esito del quale era previsto il suo temporaneo
5 collocamento presso la madre a Pisa, con possibilità per il padre di vederlo e tenerlo con sé a fine settimana alternati, dal giovedì all'uscita dalla scuola alla domenica sera, con onere per la madre, durante il periodo non scolastico del minore, di portarlo a AN presso il padre. Erano poi provvisoriamente determinati i periodi natalizi, pasquali ed estivi e posto a carico del padre un assegno mensile di € 350 quale contributo al mantenimento del minore.
Veniva, quindi, espletata una consulenza tecnica d'ufficio sulla capacità
genitoriale e disposto un periodo di monitoraggio, all'esito del quale era nuovamente sentito il minore.
All'udienza del 6.6.2025, all'esito della discussione delle parti, il procedimento era riservato per la decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
La vicenda di , nato il 3 novembre del 2012, che lo ha Persona_1
visto prima intrattenere un rapporto positivo con il padre, per poi rifiutare ogni contatto con lui, trae origine nell'atteggiamento della madre volto ad escludere il padre dalla vita del minore, anche con comportamenti inappropriati quali la denuncia del padre per molestie sessuali nei confronti del minore (poi rivelatasi infondata anche all'attento ascolto del minore da parte del consulente d'ufficio)
e impedendogli per un prolungato periodo di tempo di incontrare il padre, oltre a sottrarlo per circa un mese alle lezioni scolastiche e tenerlo chiuso in casa,
temendo che potesse incontrarlo.
Da qui la sentenza del tribunale di Pisa che ha disposto l'affidamento esclusivo ed il collocamento del minore presso il padre a Tremestieri in Sicilia e regolato, dapprima con modalità protette, gli incontri tra il minore e la madre. La
sentenza, confermata in appello, è stata poi cassata dalla Suprema Corte che ha ritenuto indispensabile l'ascolto del minore.
6 L'evidente atteggiamento inadeguato e poco protettivo della madre è
inoltre ravvisabile anche nelle condotte da lei tenute durante il “prelievo” del minore da parte del padre in esecuzione del provvedimento di primo grado,
essendo emersa, in modo non seriamente discutibile, l'incapacità della madre di rasserenare il figlio, contribuendo in modo rilevante a creare un clima di discontrollo e di terrore nel bambino.
Il dato trova riscontro anche nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in questo grado del giudizio: se da un lato la madre è in grado di provvedere ai bisogni morali e materiali del minore, dall'altro mostra Parte_1
carenze:
- nella funzione affettiva (<<è in grado di rilevare, comprendere e partecipare alle manifestazioni affettive positive del bambino, così risultando sintonizzata con la sua sfera emotiva. Tale funzione mostra delle carenze quando il bambino mostra o descrive emozioni negative. Nel corso della consulenza ha ammesso di sentirsi “triste”, mentre la madre ha continuamente Persona_1
descritto lo stato del bambino come completamente libero da questo sentimento,
ora che sta a Pisa>> v. pag. 53 della c.t.u.)
- nella funzione regolativa (<
gli stati emotivi positivi del bambino, così da organizzare la sua esperienza.
Mostra difficoltà nella regolazione e nel riconoscimento degli stati emotivi negativi di . Durante il colloquio singolo ha riferito di non vedere Persona_1
mai il bambino triste: “se ha qualche domanda o mi dice qualcosa che mi vuole dire gli do un conforto con le parole o un abbraccio, ma proprio triste non lo vedo”. Il consolidarsi di questo pattern potrebbe limitare la capacità del bambino di strutturare un appropriato sistema di decodifica dell'esperienza,
compromettendo in questo modo la sua capacità di emettere risposte comportamentali adeguate>>;
7 - nella funzione normativa: (<
alle regole imposte al bambino, permettendogli di fare esperienza e di creare le premesse per la propria autonomia. Talvolta, però, lo stile normativo della donna risulta caratterizzato da estremo lassismo. Il bambino ha riferito che quando abita a Pisa con la madre “il capo” è lui. Ha riferito che talvolta non vuole riordinare la sua stanza e che entrambi i genitori “lo pressano allo stesso modo” affinché lo faccia, ma ha descritto stili normativi diversi: “ma non con le stesse condizioni. Il
BO me ne da di più, la mamma mi dice che mi toglie il cellulare per uno o due giorni, ma poi alla fine non me lo toglie, mentre invece il BO se lo dice lo fa”.
La funzione normativa, pertanto, risulta lievemente deficitaria>>;
- e, soprattutto, nella funzione triadica (<
all'interno di una triade che comprende anche il padre. Tuttavia, Persona_1
nel corso delle operazioni peritali è stato possibile osservare una modalità di comportamento della donna in grado di limitare drasticamente la qualità di questa funzione. Sebbene i due genitori riescano a rispettare il dispositivo attualmente in atto, numerosi sono gli eventi critici intorno ai quali il conflitto continua a perpetrarsi. Si va dagli eventi più banali, come concordare l'orario in cui il padre deve accompagnare il figlio all'aeroporto così che possa rientrare a
Pisa con la madre, ad altri più significativi, come raggiungere un accordo su quale sport il bambino debba praticare. Fino all'ultimo incontro di CTU la donna si mostrava ancora convinta che il bambino dovesse avere due telefoni cellulari,
uno per quando sta a Pisa con la madre e uno per quando sta a AN col padre.
Sotto il profilo affettivo è possibile osservare come la donna mostri di vivere il mènage familiare come se l'affetto che il bambino prova nei confronti del padre dovesse in qualche modo sottrarsi a quello che prova per lei. Questa funzione,
nel suo complesso, appare fortemente compromessa>>: v. pag. 55 della c.t.u.).
8 Lo stesso rifiuto che il passato il minore aveva manifestato ad incontrare il padre – che non trova fondamento in condotte inappropriate del nei Per_1
confronti del figlio non potendosi che prendere atto dell'archiviazione del procedimento penale e degli esiti dell'ascolto del minore da parte del c.t.u. – è
plausibilmente legato a condotte di ingerenza della madre, tanto che, come emerso dall'osservazione del c.t.u.: < risulta estremamente Persona_1
allertato quando deve riferire in presenza della madre di esperienze positive vissute col padre, che invece tratta con buona partecipazione affettiva in presenza del solo sig. La madre, da parte sua, non risulta facilitare l'esplorazione Per_1
di tali vissuti positivi. Solo durante l'incontro di restituzione e solo dietro mia insistenza, la donna ha ammesso di ritenere che i fatti alla base del suo esposto contro il sig. non si sono mai verificati, mentre per tutte le operazioni di Per_1
valutazione la donna ha teso a screditare il padre ed il suo contesto di vita sotto molteplici aspetti, ivi compreso il mostrarsi non del tutto convinta che i reati sessuali a suo tempo contestati al non si fossero mai verificati>>. Per_1
Se da un lato, il minore è privo di patologie conclamate, tuttavia il suo benessere psicologico è inficiato dal conflitto genitoriale per la cui determinazione la responsabilità della madre riveste un ruolo maggiore di quello del padre. E sebbene la madre, durante la pendenza di questo procedimento di rinvio, non abbia adottato condotte materiali ostacolanti (attualmente il minore sostanzialmente vede il padre secondo le modalità provvisoriamente dettate da questa Corte), tuttavia ha ancora grosse difficoltà a permettere l'accesso psicologico del minore al padre, dal quale ricava un senso di minaccia alla propria personalità e genitorialità.
A differenza della madre, il è ben consapevole delle ricadute che i Per_1
propri comportamenti hanno sul benessere del figlio e: <
di rilevare e riconoscere le criticità interne alla triade familiare e di riconoscere le
9 proprie responsabilità nel contribuire a determinarle e alimentarle>> (v. c.t.u.).
Dispone di una rete familiare di sostegno (ivi compresa la sua nuova compagna)
ed è stato in grado di dialogare con gli operatori. È in grado di accogliere e comprendere le esigenze primarie del figlio ed è in grado di utilizzare strategie appropriate a stimolare il figlio nell'ambiente in cui vive, cercando anche di spiegare al minore le ragioni della separazione dalla madre.
La funzione triadica del padre è solo debolmente deficitaria, essendo egli:
<ben in grado di vedere all'interno di una triade che comprenda anche la Persona_1
madre>>, consentendo al minore l'accesso alla figura materna sia da punto di vista fisico che psicologico.
In tale contesto, ha un ottimo rapporto affettivo con Persona_1
entrambi i genitori, pur manifestando un senso di tristezza per l'impossibilità di vivere una vita normale … come tutti gli altri. Ma, mentre: <
è adeguatamente riconosciuto dal risulta, invece, del tutto negato dalla Per_1
sig.ra , che per tutto il corso delle operazioni peritali ha tentato di Parte_1
dimostrare un positivo adattamento del bambino all'attuale domiciliazione presso di lei>>.
Ciò posto, occorre adesso stabilire quale sia il miglior regime di affidamento e di collocamento del minore.
Quanto al regime di affidamento si dà atto che entrambe le parti hanno concluso per l'affidamento congiunto di , in tal modo scegliendo Persona_1
una modalità rispetto alla quale lo stesso consulente non ha riscontrato elementi ostativi per la sua applicazione.
D'altro lato l'affidamento congiunto costituisce la regola generale, cui derogare solo di fronte a situazioni in cui un genitore abbia tenuto condotte gravemente pregiudizievoli per il minore, che non paiono marcatamente riscontrabili nel caso di specie.
10 Inoltre, il regime di affidamento condiviso può costituire (specie se le parti decidano di intraprendere un serio percorso di sostegno alla genitorialità) una modalità utile a consentire un miglioramento del dialogo genitoriale e l'instaurarsi di un rapporto di maggiore collaborazione nell'interesse del minore per la gestione e la partecipazione di entrambi alle scelte che lo coinvolgono.
Occorre adesso verificare quale sia il miglior collocamento del minore.
, nato il [...], è oggi un bambino di circa 13 anni. Persona_1
Quanto è stato sentito all'udienza del 27.9.2023, dopo circa due anni di permanenza in Sicilia con il padre, ha innegabilmente espresso il desiderio di tornare a vivere a Pisa con la madre.
L'audizione è stata condotta con l'ausilio di una psicologa che, nella propria relazione, ha evidenziato come: < è Persona_1
apparso piuttosto tranquillo, anche se in alcuni passaggi erano percepibili brevi momenti di stanchezza, alternati a momenti di maggiore vivacità e di coinvolgimento. In linea generale alle domande che gli sono state poste ha risposto con argomentazioni non troppo dettagliate, ma dando Persona_1
comunque risposte pertinenti ai quesiti>>. Ha più volte affermato di non sentirsi troppo a suo agio a AN, ripercorrendo sempre il filo della sua vita precedente trascorsa a Pisa con la madre, ricordando anche che era molto bravo a scuola e che prendeva dieci. A AN (dove ha frequentato la quarta e la quinta elementare) ha affermato di non trovarsi molto bene e che il suo profitto era calato (solo 7 e 8). Anche rispetto agli amici ha offerto scarne informazioni,
rimarcando sempre che si trovava meglio a Pisa. Ha affermato chiaramente che voleva capovolgere la sua attuale situazione e vivere a Pisa, vedendo il padre con la stessa periodicità con la quale, all'epoca, vedeva la madre.
In esito alla collocazione del minore presso la madre, svoltasi la consulenza tecnica e il monitoraggio, è stato nuovamente sentito al Persona_1
11 fine di verificare se egli preferiva stare a Pisa con la madre o tornare a AN
dal padre.
Anche nel corso di questa seconda audizione il minore ha espresso la volontà di restare a Pisa con la madre, affermando di trovarsi bene a scuola e di giocare a basket. Ha progressivamente eliminato l'interesse per la musica (prima suonava la batteria che adesso reputa intralciarlo nello studio e ascoltava i che adesso afferma non piacergli più tanto). L'unica attività Pt_2
extrascolastica riferita è il basket, sport nel quale si allena anche con la madre e con il compagno di quest'ultima.
Nota il consulente d'ufficio, che ha svolto il suo ruolo di ausiliario anche durante il secondo ascolto del minore, che l'atteggiamento di , Persona_1
quantomeno ostentato, è quello di un progressivo ed ulteriore allontanamento dalla figura paterna, con associata riferita perdita di interesse per le attività
correlate al contesto di vita del padre (…il calcio non mi piace più … gli amici di
AN non li sento tanto spesso … non vorrei doverlo sentire ogni giorno … vorrei che
non ci fosse un obbligo …). Quando è stato chiesto al minore se sarebbe stato disposto a prendere autonomamente l'aereo per raggiungere il padre a AN,
ha risposto: <se restassi a Pisa sì, ma non tanto spesso, solo nelle festività>> che comunque vorrebbe dividere tra il padre e la madre, motivando la circostanza col fatto che raggiungere il padre a AN fuori dalle festività gli farebbe perdere dei giorni di scuola.
Il minore preferisce, dunque, che sia il padre a raggiungerlo a Pisa. Ma
quando gli è stato chiesto se, nel caso in cui padre avesse abitato a Pisa, egli sarebbe stato disposto a passare più tempo con lui, ha dato una Persona_1
risposta negativa.
Nel corso delle operazioni peritali è emerso che il minore disponeva di due cellulari, dei quali uno era destinato a quando stava a AN con il padre e
12 contenente i contatti delle persone appartenenti a tale contesto e l'altro all'ambito di vita pisano.
Attualmente il minore sembra disporre di un solo cellulare, dal quale sono stati, però, eliminati i contatti siciliani. In tale cellulare è assente la cartella contenente le foto e i filmati e ciò impedisce al padre di partecipare alla quotidianità del minore, tanto che il ha, poi, appreso tramite una chat Per_1
protetta da ulteriori password, (infine fornitagli dal figlio dopo sua insistenza),
che frequentava delle lezioni private di ripetizioni perché, Persona_1
evidentemente, aveva qualche carenza a scuola, di cui il non era stato Per_1
informato (v. foto della messaggistica in atti).
Nella chat con la madre, protetta da specifica password, la invitava Pt_1
il figlio a cancellare i messaggi appena letti (v. foto delle schermate in atti).
Il cellulare del minore è inoltre sottoposto al servizio di controllo parentale unicamente da parte della madre, mentre il padre ha allegato di non fruire dei dati di accesso.
Le risposte date dal minore nel corso del suo ascolto circa le esperienze vissute col padre sono estremamente asciutte e sostanzialmente evasive, limitate ad un paragone con l'esperienza pisana per lui migliore. Ciò non perché egli veicoli una condizione di disagio a stare col padre, ma per essere il minore sin troppo consapevole che quanto riferito poteva influire sulle valutazioni di questa
Corte.
Rileva il consulente come il dato emergente dall'ascolto del minore svolto il 7.4.2025 è coerente con le risultanze del monitoraggio: l'esclusione del padre dalla vita quotidiana di :
esprimere una gamma diversificata di esperienze emotive e di sintonizzarsi su quelle dell'interlocutore, in fase di ascolto è risultato emotivamente Persona_1
coartato. É possibile motivare questo suo stato con la consapevolezza di stare
13 riferendo su questioni che giocoforza lo mettono in condizione di “scegliere” tra i due genitori, come se la scelta dell'uno equivalesse all'abolizione del rapporto con l'altro. A ben vedere, questo suo timore risulterebbe effettivamente giustificato dalla recente dismissione del suo telefono con i contatti catanesi,
oppure con l'abbandono definitivo dello sport del calcio o della passione per la batteria a favore del solo gioco del basket. , infatti, ha riferito che a Persona_1
suo avviso attualmente non gli è possibile giocare ad entrambi gli sport, né
mantenere sia i contatti pisani che quelli catanesi sul telefono: rispetto a quanto osservato nel corso delle operazioni di CTU, è possibile affermare che attualmente si sta cristallizzando nella mente del bambino la rigida scissione dei due contesti di vita materno e paterno. Tale scissione non risulterebbe motivata dalla scarsa qualità delle sue esperienze a AN, quanto piuttosto determinata dall'imposizione di dover “scegliere” con quale genitore stare, imposizione della quale nella relazione di CTU ho teso ad identificare la responsabilità nel comportamento più o meno cosciente della madre. , infatti, non ha Persona_1
motivato le ragioni per cui non vorrebbe stare a AN dal padre, se non mediante un confronto con il contesto pisano, che ritiene di preferire. È evidente in questa cornice il carattere della “scelta”, che necessariamente nel prediligere una delle sue opzioni ne elide l'altra. A fronte delle argomentazioni contenute nella relazione di CTU è possibile ipotizzare che tale valore di scelta sia stato inculcato, più o meno consapevolmente, dalla madre. Per questo motivo,
è risultato scettico anche riguardo ad un'ipotesi di incremento degli Persona_1
incontri con il padre, con il quale, al contrario, la precedente indagine di CTU ha evidenziato un rapporto del tutto positivo. L'eventualità che il minore mantenesse un solo telefono cellulare era stata incoraggiato nel corso delle operazioni di CTU, a patto che su questo venissero salvati sia i contatti pisani che quelli catanesi, così da simbolizzare l'integrazione dei due contesti di vita del
14 minore, materno e paterno. Allo stato, in effetti, il bambino ha mantenuto un solo telefono, sul quale, però, sono stati salvati i soli contatti pisani e sul quale il solo controllo parentale ammesso è quello della madre: sotto questo profilo si segnala un distanziamento dal contesto paterno che non trova alcuna giustificazione, che il minore fornisce soltanto ex-post minimizzando il valore dei legami che tutt'ora ha in essere nella città del padre>>.
Insegna la Suprema Corte che è prioritario nell'interesse del minore assicurare il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e a mantenere salde relazioni affettive con entrambi,
dovendo sia il padre sia la madre adempiere ai doveri di cooperazione nell'assistenza, nell'educazione e nell'istruzione del minore (v. Cass. 26697/2023;
Cass. 9691/2022; Cass. 28723/2020).
Anche la Corte Edu ha sottolineato la necessità che sia assicurato al minore il diritto al rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 della Convenzione dei diritti dell'uomo, al fine di scongiurare il rischio che siano recise relazione familiari importanti tra il figlio ancora in tenera età e uno dei genitori (C.EDU,
4.5.2017 Improta c/ Italia;
C.EDU 23.3.2017, c/ Italia;
C.Edu 23.2.2017 Per_2
D'Alconzo c/ Italia), con dovere per le autorità nazionali di adottare tutte le misure atte ad assicurare i legami tra i genitori e i figli affermando che: <per un
genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita>>
(C.Edu 26.2.2002 n. 46544/1999).
Alla luce di tali principi e tenuto conto dell'esito dell'ascolto, occorre adesso verificare quale sia il miglior collocamento del minore.
Nonostante che sia stato spesso evasivo nel raccontare in Persona_1
termini positivi l'esperienza vissuta a AN con il padre dagli atti emergono indici che consentono di ravvisare in tale condizione la migliore collocazione del
15 minore, quale unico strumento possibile per attuare il principio della bigenitorialità.
Durante il lungo monitoraggio della condizione del bambino, la madre, se da un lato, pendente il presente procedimento, non ha materialmente ostacolato il diritto di visita del padre, dall'altro ha esercitato, in modo più o meno consapevole, un controllo molto forte sull'accesso emotivo di alla Persona_1
figura paterna, tanto che nel minore si è prodotta una scissione nettissima tra i due diversi ambiti di vita, che costituisce una seria manifestazione del fatto che egli sia invischiato in modo preoccupante in un evidente conflitto di lealtà.
La situazione di sofferenza del minore si evidenzia anche dal suo rendimento scolastico: la necessità di prendere ripetizioni in materie che, durante il primo ascolto (nel settembre del 2023), dichiarava di prediligere, Persona_1
come quelle scientifiche, tradisce una condizione in cui sono richieste al bambino prestazioni performanti adeguate al riconoscimento (solo apparente) del suo migliore inserimento a Pisa, ove, con tutti i limiti di una comparazione, non pare che abbia ottenuto risultati migliori di quelli che aveva a AN Persona_1
senza prendere ripetizioni. La stessa scelta di non suonare più la batteria perché
interferisce con l'impegno scolastico e di abbandonare il calcio (sport praticato da anche in Sicilia), per dedicarsi unicamente al basket quale Persona_1
esperienza ovviamente differenziata da quella che il minore praticava a AN,
così come quella di eliminare dal cellulare tutti i contatti con gli amici siciliani
(che il minore ha dichiarato che, anche dopo il suo rientro a Pisa, sentiva, seppur non spesso) conducono a ritenere che l'atteggiamento ostacolante della madre non sia sostanzialmente mutato e che essa continuerà ad impedire l'accesso emotivo del figlio al padre, vivendo tale eventualità come una minaccia alla propria identità e alla propria genitorialità.
16 Va, infatti, rilevato che il periodo trascorso da a Tremestieri Persona_1
Etneo con il padre era contraddistinto da un buon inserimento sia all'interno del nucleo familiare sia in ambito scolastico ed extrascolastico.
Rileva sul punto il consulente d'ufficio che le insegnanti della scuola che il bambino frequentava quando abitava a AN col padre: <
ritratto unanime di un alunno ben inserito nel gruppo classe e che ha frequentato le lezioni con un buon profitto. Di contro, le insegnati della scuola che sta attualmente frequentando a Pisa hanno riportato un calo del rendimento, che tuttavia non ha raggiunto un grado tale da inficiare la promozione all'anno successivo e che può essere ragionevolmente messo in relazione alle difficoltà che il bambino sperimenta a causa della delicata vicenda familiare che lo coinvolge,
suo malgrado, insieme ai genitori. Le docenti della scuola di Pisa, infatti, hanno fatto riferimento ad una condizione di stanchezza che spesso osservano nel bambino insieme ad un atteggiamento nei confronti degli impegni scolastici caratterizzato da scarsa costanza. Hanno inoltre riferito che dal momento del suo arrivo (primo quadrimestre) al momento del colloquio (secondo quadrimestre)
c'è stata una flessione della media. Il conflitto tra i suoi genitori, a cui entrambi hanno contribuito seppur con diversi comportamenti e gredienti di responsabilità, infatti, è risultato in grado di condizionare negativamente il suo benessere psicologico, del quale il comportamento a scuola è uno dei più diretti ed immediati elementi di riscontro. Il bambino è apparso complessivamente restio a trattare i temi familiari che gli ho proposto nel corso delle operazioni di monitoraggio ed ha limpidamente ammesso che le vicende tra i suoi genitori lo rendono “triste”, in quanto non gli permettono di “avere una vita normale, come tutti gli altri>> (v. ctu).
17 La condizione del minore descritta dalle insegnanti pisane è di
“stanchezza” facendo rilevare che il minore spesso si presenta a lezione senza materiale didattico o con materiale inidoneo.
Né tale quadro – peraltro percepito dal Collegio anche durante la seconda audizione del minore ove è apparso diverso e meno vivace rispetto Persona_1
alla prima volta che è stato sentito – è contraddetto dal fatto che, come allegato dal consulente di parte attrice, il minore ha riportato buoni voti alla fine dell'anno scolastico, trattandosi di un dato, emerso, peraltro, al di fuori del contraddittorio delle parti e di una situazione cui, con ogni probabilità, hanno contribuito anche le ripetizioni cui è stato sottoposto, sebbene frequenti ancora le scuole medie.
Il consulente d'ufficio nominato in questa sede di rinvio ha svolto indagini particolarmente rigorose ed attente attraverso i colloqui con i genitori, sia separatamente che insieme, con il minore e con la triade, sia attraverso incontri con gli insegnanti della scuola frequentata dal minore a AN e con gli insegnanti della scuola pisana, nonché l'osservazione delle interazioni madre –
padre – minore e numerosi colloqui con gli assistenti sociali coinvolti nella vicenda, oltre che con i componenti dei due nuclei familiari;
ha inoltre proceduto anche alla somministrazione di test (Lausanne Trilogue Play Clinico e Parental
Awarness Skills Survey - PASS).
All'esito della sua approfondita e condivisibile discussione, ha individuato nel collocamento del minore il padre la migliore condizione per il suo benessere psicofisico.
Tali conclusioni sono condivise dalla Corte per le ragioni di seguito evidenziate.
La volontà espressa da quando è stato ascoltato pare minata Persona_1
dalla influenza materna in modo tale da non consentire al figlio di esprimere liberamente il suo autonomo pensiero: < risulta estremamente Persona_1
18 allertato quando deve riferire in presenza della madre di esperienze positive vissute col
padre, che tratta, invece, con buona partecipazione affettiva in presenza del sig. Per_1
La madre, dal canto suo, non risulta facilitare l'esplorazione di tali vissuti positivi>> (v.
c.t.u.).
E, in contesto in cui il conflitto è così radicalizzato, la scelta di stare con l'uno o l'altro genitore non può del tutto essere rimessa alle parole del minore,
che deve essere certamente ascoltato, ma ciò non consente di prescindere dall'elevata conflittualità tra i genitori e dal perdurante comportamento ostacolante della madre nei termini sopra descritti.
Se la condizione del minore fosse quella di rimanere a Pisa con la madre,
con ogni verosimiglianza andrebbero progressivamente a ridursi gli incontri con il padre, avendo già manifestato segnali in tal senso (lamentando Persona_1
“stanchezza” e il desiderio di vederlo poco) concretizzandosi così una possibile assenza della figura paterna, forse in parte sostituito con l'attuale compagno della madre, che il minore, quando gli è stato chiesto di disegnare la famiglia, ha inteso rappresentare prima del padre. La presenza di un padre che, insieme alla sua compagna, lo hanno accolto e lo hanno tenuto con sé con una gamma di esperienze positive per il minore costituisce, invece, per non solo Persona_1
una risorsa umana e affettiva, ma una figura fondamentale per la sua crescita equilibrata.
Ma la principale ragione per la quale pare maggiormente corrispondere all'interesse del minore il suo collocamento a AN presso il padre è costituito dal fatto che quest'ultimo rappresenta la figura genitoriale che meglio consente al minore di sperimentare l'accesso all'altro: < ha un rapporto Persona_1
affettivo con entrambi i genitori, che si prendono adeguatamente cura di lui sotto il profilo materiale e morale. Da un certo punto di vista, le competenze genitoriali dei due, prese separatamente, non mostrerebbero elementi critici, in quanto il
19 bambino ha un ottimo rapporto con ciascuno dei suoi genitori. Ne mostrano,
però, in riferimento al principio di bigenitorialità. Il bambino è sostanzialmente nato e cresciuto con i genitori separati, condizione dalla quale ricava un senso di tristezza e di impossibilità di vivere una “vita normale […] come tutti gli altri”.
Tale senso di tristezza è adeguatamente riconosciuto dal sig. Risulta, Per_1
invece, del tutto negato dalla sig.ra , che per tutto il corso delle Parte_1
operazioni peritali ha tentato di dimostrare un positivo adattamento del bambino all'attuale domiciliazione presso di lei. Da quanto emerso dalle relazioni sanitarie e dei servizi sociali presenti in atti, è possibile affermare che il bambino ha mostrato segni di positivo adattamento al contesto paterno durante il periodo che ha trascorso a AN. I timori per i quali furono predisposti gli incontri protetti tra lui e il padre sono venuti meno con l'archiviazione della posizione penale dell'uomo, accusato dalla sig.ra di avere avuto comportamenti Parte_1
sessuali inappropriati con il figlio. Da questo punto di vista, dunque, è possibile affermare che il rifiuto che il bambino mostrava ad incontrare il padre prima di essere collocato a AN non si configurasse come una reazione a condotte inadeguate dell'uomo, quanto piuttosto ad una forma di ingerenza, più o meno cosciente, da parte della madre. Ne è riprova il rapido e positivo adattamento del minore una volta ricollocato a AN, dove tutti gli operatori ascoltati hanno osservato un legame padre-figlio funzionale. Anche il parere delle insegnanti orientava per un positivo adattamento del bambino al contesto paterno. Finché è
rimasto a AN, ha manifestato agli operatori dei servizi la Persona_1
volontà di rimanere lì, come riferito dall'a.s. della NPI di Gravina di AN
Saddemi: “stava costruendo una relazione di benessere a AN. Quando è stato un po' meglio ha detto di voler mantenere i rapporti con la madre pur rimanendo dal padre. Il desiderio del bambino era chiaro, di sentirsi finalmente libero di avere rapporti con entrambi i genitori. Andava sciolto l'importante conflitto di
20 lealtà con la madre [...] le modalità del apparivano di aiuto in questo, il Per_1
bambino confermava che anche dopo le disposizioni del tribunale il padre facilitava le chiamate con la madre. Quando il bambino voleva sentire la mamma il padre lo aiutava a farlo, anche messaggiandola. Il padre non aveva rigidità in tal senso>>.
Il che restituisce il senso del profondo controllo che la madre esercita sul figlio, poiché quando è stato sentito la prima volta da questa Corte a settembre del 2023, , pur non negandole, non ha inteso far cenno ad esperienze Persona_1
positive trascorse a AN.
L'assenza di condotte inadeguate da parte del padre trova inoltre riscontro anche nelle considerazioni della dott.ssa psicologa che ha seguito il Tes_1
bambino quando ancora abitava con la madre prima del suo ricollocamento a
AN. Rileva il consulente d'ufficio che: <
rifiutava categoricamente di incontrare il padre persino in incontri protetti, la sig.ra riferiva alla psicologa che il bambino le appariva in ottimo Parte_1
equilibrio. Le riferiva, inoltre, che in passato aveva fatto molti Persona_1
incubi ed era più introverso e insicuro, specificando che si trattava del periodo in cui il bambino raggiungeva periodicamente il padre a AN. La psicologa osservava nel bambino ansia da separazione dalla madre e quando esplorava le ragioni per cui rifiutava di incontrare il padre, il racconto del Persona_1
bambino diventava confuso ed incoerente. Quando la dott.ssa ha discusso Tes_1
questi risultati con i genitori, il padre si è mostrato recettivo e disponibile ad accettare consigli, mentre la madre negava tutte le vulnerabilità osservate dalla psicologa, precisando che, se davvero presenti, erano da ricondurre ai presunti eventi traumatici cui il bambino era stato sottoposto dal padre. È stato possibile osservare queste stesse dinamiche per tutto il corso del presente monitoraggio e della successiva consulenza. Il padre non ha mai esplicitamente richiesto che il
21 bambino venisse nuovamente ricollocato a AN ed ha sempre subordinato la futura collocazione del minore al suo benessere. La madre, invece, ha pervicacemente insistito affinché il bambino rimanesse a Pisa, negando, di fatto,
ogni problematica di;
inoltre, ha fatto continuo riferimento a Persona_1
condotte inadeguate del padre, che, come detto, non sono mai state rilevate, ed ha ulteriormente indirizzato una serie di critiche al contesto paterno che gli operatori dei servizi hanno smentito. Infine, su questo punto occorre ricordare come prima del collocamento di a AN il bambino rifiutasse Persona_1
categoricamente di incontrare il padre. Trasferitosi a AN, invece, ha potuto incontrare la madre, dapprima in incontri protetti, e successivamente in incontri liberi>>.
Come sopra anticipato, il lungo monitoraggio predisposto da questa Corte
al fine di valutare se vi fossero delle reali possibilità che la madre recuperasse la funzione triadica in lei gravemente compromessa non hanno avuto esito positivo,
rilevandosi una scissione sempre più profonda tra le due realtà e i due ambiti genitoriali, come se il figlio, per poter vivere serenamente con la madre debba necessariamente allontanare dalla propria quotidianità il padre e anche il contatto con tutto ciò che faceva con lui.
Il permanere della situazione attuale non potrebbe che aumentare l'allontanamento affettivo di dal padre, magari tramite la sua Persona_1
sostituzione con l'attuale compagno della madre e ciò costituisce una condizione di grave pregiudizio del minore. Condizione che, con ogni verosimiglianza,
andrebbe ulteriormente ad aggravarsi di fronte ad un provvedimento di questa
Corte che legittimasse il collocamento di a Pisa presso la madre. Persona_1
Tale situazione di pregiudizio non è, invece, rilevabile nel collocamento presso il padre, il quale non ha mai ostacolato l'accesso di alla Persona_1
22 madre come può riscontrarsi in base alla concreta esperienza vissuta dal minore quando si trovava a AN.
Ciò induce questa Corte a ritenere maggiormente preferibile nell'interesse del minore il suo collocamento presso il padre, con un'ampia previsione del diritto – dovere di visita della madre.
Tale condizione comporta necessariamente un evento di sicuro stress per il bambino, a fronte del suo permanere nella attuale domiciliazione. E ciò anche perché, come riscontrato dal c.t.u.: la madre <a domanda diretta ha riferito che nel
caso in cui il bambino venisse ricollocato a AN intraprenderebbe sicuramente azioni
legali necessarie a dare seguito alla “volontà” del bambino, che a suo fermo avviso è quello
di vivere con lei a Pisa… in questo scenario, pertanto, è lecito aspettarsi che la sig.ra
intraprenda nuove azioni legali, con un conseguente aumento delle tensioni Parte_1
tra lei e il sig. che inevitabilmente si ripercuoterebbero sulla condizione psicologica Per_1
di > (v. pagg. 60 e 61 c.t.u.). Persona_1
Tuttavia, come ampiamente argomentato dal c.t.u., il collocamento presso il padre rappresenta una condizione che nel periodo medio – lungo consentirà
benefici maggiori dello stress correlato al ricollocamento, quale unica modalità
che permette a di sperimentare proficuamente il suo diritto alla Persona_1
bigenitorialità.
Il mantenimento dell'attuale situazione di che vive a Pisa Persona_1
con la madre se da un lato consentirebbe di evitare al minore lo stress del ricollocamento, dall'altro riceverebbe un verosimile detrimento della possibilità
di accesso al padre, come è già avvenuto nel corso del monitoraggio, a fronte del quale anche l'aumento della possibilità di visita del padre potrebbe incontrare ulteriori ostacoli.
Vanno conseguentemente disattese le osservazioni del consulente di parte attrice. L'approfondimento istruttorio svolto in sede di rinvio consente, infatti, di
23 ritenere che i desiderata di circa il suo collocamento a Pisa presso la Persona_1
madre siano fortemente influenzati dall'atteggiamento intransigente di quest'ultima che, in modo più o meno consapevole, vive la presenza del padre nella quotidianità del figlio come una minaccia. Né il minore può essere gravato del compito o della responsabilità di fare da ago della bilancia nel conflitto genitoriale.
Per le considerazioni che precedono, va poi escluso che il minore abbia vissuto delle criticità diverse da quelle che non erano collegate ai comportamenti materni ed all'aspro conflitto con la figura genitoriale paterna da lei rifiutata nella vita del minore.
Né, date le risultanze dell'ascolto del minore, è possibile ipotizzare che il principio della bigenitorialità possa essere in qualche modo rispettato in un contesto in cui sia collocato a Pisa, emergendo già da ora i profili Persona_1
problematici sopra evidenziati che hanno prodotto un ulteriore allontanamento di dal padre nel periodo di rientro a Pisa del minore presso la Persona_1
madre.
La stessa funzione protettiva della madre: << risulta inoltre inficiata dalle distorsioni di cui si serve per mitigare le proprie posizioni di responsabilità o gettare discredito sul padre del bambino. La sig.ra ha ammesso solo Parte_1
durante l'incontro di restituzione che i comportamenti di abuso sessuale di cui accusava il sig. non si sono mai verificati, mentre in più fasi della Per_1
consulenza, senza aver mai rinnovato esplicitamente le accuse, ha lasciato aperto il dubbio che tali comportamenti possano avere davvero avuto luogo. E' dunque lecito chiedersi quale effetto potrebbe avere avuto sul bambino tali insinuazioni,
specie in considerazione del fatto che un trauma immaginario sortisce gli stessi effetti deleteri di uno reale>>.
24 Neppure può trascurarsi come durante il “prelievo” effettuato in esecuzione della sentenza di primo grado, la ha manifestato evidenti Pt_1
criticità nella funzione protettiva, senza alcuna riflessione critica in merito al fatto che la propria condotta ha contribuito in modo rilevante alle modalità
traumatiche dell'esecuzione. E se è vero che tutt'ora la è convinta che si sia Pt_1
trattato di un sostanziale “rapimento” del minore attuato con un'azione
“fascista”, vi è da chiedersi come abbia processato queste informazioni al minore e come abbia potuto aiutarlo a comprendere l'accaduto e a superare le modalità
traumatiche dell'evento.
Contrariamente a quanto sostenuto dal consulente di parte attrice non può darsi seguito all'affermazione secondo cui: <la sig.ra ha sempre Parte_1
rappresentato per il figlio una base sicura alla quale far riferimento>>. E ciò perché,
come condivisibilmente rilevato dal c.t.u., è vero l'esatto contrario:
< può contare sulla madre solo nella misura in cui questa si sente Persona_1
preferita al padre. La base rappresentata dalla sig.ra è talmente poco Parte_1
sicura che il bambino è tutt'ora soggetto al timore di non ritrovarla più se si allontana (emotivamente) entro un certo limite e per questo motivo sente la necessità di mostrarsi leale nei suoi confronti preferendola al padre>>.
Corrobora inoltre il convincimento della Corte circa il miglior collocamento del minore presso il padre, la circostanza che la maggior fonte di stress per il minore ravvisabile in tale condizione non è tanto il fatto che il bambino non stia volentieri con il padre a AN, quanto, piuttosto, le iniziative che la madre con ogni probabilità andrà ad intraprendere per far tornare il figlio a Pisa, che costituiscono segnali della scarsità della funzione riflessiva della madre, quasi del tutto inconsapevole delle ricadute che tali condotte hanno e possono avere sulla serenità di e che non possono, pertanto, Persona_1
guidare questa Corte nella decisione.
25 Allo stesso modo, va negato che abbia subito un trauma nel Persona_1
fatto di essere stato collocato a AN, giacché come riscontrato dal c.t.u.: <
di trauma si è trattato le radici di questo trauma vanno rintracciate: nel mancato accesso (in quel periodo non solo psicologico, ma anche fisico) del bambino al padre;
nella mancata preparazione del bambino da parte della madre, che sapeva già da tempo del suo imminente trasferimento a AN;
nei trenta giorni che il bambino ha trascorso chiuso in casa e senza frequentare la scuola a causa del timore della madre che il sig. potesse prelevare il bambino e portarlo con Per_1
sé a AN;
nelle modalità del “prelievo”, resesi necessarie in diretta conseguenza del comportamento materno>>.
Ne consegue che, in base agli elementi raccolti in sede istruttoria,
univocamente convergenti in tal senso, va disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato di Persona_1
presso il padre.
Durante il periodo scolastico, la madre potrà vedere il figlio ad week end alternati, una volta a AN (dal giovedì pomeriggio alla domenica sera), e la successiva a Pisa (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera), dove
, quando avrà raggiunto l'età necessaria, potrà raggiungerla anche Persona_1
autonomamente, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e extrascolastici,
previo accompagnamento del padre all'aeroporto.
Nel periodo natalizio la madre potrà tenere con sé il bambino per otto giorni, dal 23 dicembre sino al 30 dicembre e, alternativamente, dal 30 dicembre al 6 gennaio, oltre a tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni dal
Giovedì Santo al giorno di Pasqua compreso o dal Lunedì dell'Angelo sino al rientro a scuola.
Nel periodo extrascolastico estivo, a decorrere dal lunedì della settimana successiva alla fine della scuola, il collocamento viene invertito: la domiciliazione
26 prevalente sarà quella della madre e il padre incontrerà il minore ad week end alternati (dal giovedì pomeriggio sino alla domenica sera) a Pisa, oltre a tenere con sé per quindici giorni (anche non consecutivi) nel mese di Persona_1
luglio – che salvo diverso accordo tra i genitori, da assumere entro il 31 maggio di ogni anno, si individuano nelle ultime due settimane di luglio – e per quindici giorni nei mesi di agosto e settembre che, salvo diverso accordo, si individuano nell'ultima settimana di agosto e nella prima settimana di settembre, al termine della quale il minore permarrà con il padre sino al rientro a scuola e la madre potrà visitarlo secondo le modalità ordinarie valevoli per il periodo scolastico.
La madre potrà effettuare una video chiamata al giorno tra le ore 19:00 e le ore 20:00, salvo diverso accordo tra le parti.
E' poi opportuno che le parti diano seguito al progetto di intervento formulato nel corso delle operazioni peritali e condiviso dalle stesse, attraverso un programma di mediazione familiare implementato dal Consultorio
territorialmente competente, gestito dal Servizio sociale di Tremestieri Etneo.
Il diverso collocamento del minore impone anche di rivedere l'attuale assetto del contributo al suo mantenimento.
In base alle dichiarazioni reddituali aggiornate, il nel 2023 ha Per_1
dichiarato un reddito da pensione di circa € 10.250 annui netti.
La percepisce, dall'ultima dichiarazione dei redditi esibita in Parte_1
atti (relativa all'anno 2022), un reddito netto di circa € 24.500 annui.
Tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti, del maggiore tempo di permanenza del minore presso il padre, ma anche del più lungo periodo in cui la madre avrà con sé il figlio durante l'estate, nonché dei maggiori oneri per gli spostamenti, appare equo stabilire che la sig.ra contribuisca al Parte_1
mantenimento del figlio, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, mediante un assegno di € 250 mensili da versare al padre entro il giorno
27 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50%
delle spese straordinarie.
Tenuto conto dell'esito della complessa vicenda, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. per la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Le spese, come liquidate con separato decreto, della consulenza tecnica d'ufficio espletata in questa sede di rinvio nell'interesse del minore vanno poste a carico del padre per metà e della madre per la restante metà.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Cassazione sulla domanda proposta da nei confronti di e in contraddittorio con il Parte_1 CP_1
Procuratore Generale della Repubblica, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dispone l'affidamento congiunto del minore ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocamento privilegiato dello stesso presso il padre;
2) dispone che la madre, salvo diversi accordi con il padre, possa vedere e tenere con sé il figlio:
a) nel periodo scolastico a fine settimana alternati una volta a AN (dal giovedì pomeriggio alla domenica sera) e la successiva a Pisa (dal venerdì
pomeriggio alla domenica sera);
b) nel periodo natalizio la madre potrà tenere con sé il bambino per otto giorni, dal 23 dicembre sino al 30 dicembre e, alternativamente, dal 30 dicembre al 6 gennaio, oltre a tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, dal
Giovedì Santo al giorno di Pasqua compreso o dal Lunedì dell'Angelo sino al rientro a scuola;
28 c) nel periodo extrascolastico estivo, a decorrere dal lunedì della prima settimana successiva alla fine della scuola, il collocamento sarà invertito: la domiciliazione prevalente sarà quella della madre e il padre incontrerà il minore ad week end alternati (dal giovedì pomeriggio sino alla domenica sera) a Pisa e potrà tenerlo con sé per quindici giorni (anche non consecutivi) nel mese di luglio
– che, salvo diverso accordo tra i genitori, da assumere entro il 31 maggio di ogni anno, si individuano nelle ultime due settimane di luglio – e per quindici giorni nei mesi di agosto e settembre che, salvo diverso accordo, si individuano nell'ultima settimana di agosto e nella prima settimana di settembre, al termine della quale il minore permarrà con il padre sino al rientro a scuola e la madre potrà visitarlo secondo le modalità ordinarie valevoli per il periodo scolastico;
d) la madre potrà effettuare una video chiamata al giorno tra le ore 19:00
e le ore 20:00, salvo diverso accordo tra le parti;
3) dispone che la madre contribuisca al mantenimento del minore mediante un assegno di € 250 da corrispondere al padre entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, e sostenga il 50% delle spese straordinarie, secondo i criteri già individuati dal Tribunale di Pisa nel decreto n. 2043/2021 del 5.5.2021;
4) dà mandato ai Servizi Socio – psicologici di Tremestieri Etneo di prendere in carico il minore e di dare esecuzione, ove permanga il consenso dei genitori, al programma di intervento di mediazione familiare previsto nel corso delle operazioni peritali, nonché di relazionare al Tribunale per i Minorenni di
AN ove rilevino forme di disagio del minore;
5) compensa le spese di tutti i gradi di giudizio;
6) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, solidalmente a carico delle parti con ripartizione interna per
29 metà a carico di e per la restante metà a carico di CP_1 Parte_1
.
[...]
Firenze, 10 luglio 2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
Il Presidente
Leonardo Scionti
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
30