Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/09/2025, n. 1510
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Sentenza 3 settembre 2025

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La Corte d'Appello di Firenze, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, ha pronunciato una sentenza in materia di affidamento e collocamento di un minore, nato nel 2012. La madre, attrice in riassunzione, chiedeva il rigetto della richiesta di collocamento presso il padre e la conferma del collocamento presso di sé, con affidamento condiviso. Il padre, convenuto in riassunzione, chiedeva l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso di sé, disciplinando i tempi di frequentazione della madre. La vicenda trae origine da un precedente provvedimento della Corte d'Appello di Firenze che aveva disposto l'affidamento esclusivo del minore al padre, ritenendo la madre incapace e ostruzionistica. Tale decisione era stata cassata dalla Suprema Corte per omessa audizione del minore, ritenuta necessaria a pena di nullità. Nel giudizio di rinvio, la madre insisteva per l'affidamento esclusivo a sé, mentre il padre chiedeva l'affidamento congiunto con collocamento presso di sé. Il Procuratore Generale è intervenuto nel giudizio.

La Corte d'Appello, dopo aver proceduto all'ascolto del minore e all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, ha disposto l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso il padre. La decisione si fonda sull'analisi approfondita delle capacità genitoriali di entrambi i genitori e sul benessere psicofisico del minore. La consulenza tecnica ha evidenziato carenze nella madre in termini di funzione affettiva, regolativa e normativa, nonché una grave compromissione della funzione triadica, manifestando un atteggiamento ostruzionistico e di controllo nei confronti del padre. Il padre, al contrario, è risultato consapevole delle ricadute dei propri comportamenti sul figlio, dispone di una rete di sostegno e mostra una funzione triadica solo debolmente deficitaria. Sebbene il minore abbia espresso il desiderio di vivere a Pisa con la madre, la Corte ha ritenuto tale volontà fortemente influenzata dall'atteggiamento materno e dal conflitto di lealtà, che impedisce al minore di esprimere liberamente il proprio pensiero e di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Il collocamento presso il padre è stato ritenuto l'unica modalità per attuare il principio della bigenitorialità, garantendo al minore un accesso equilibrato ad entrambe le figure genitoriali e un ambiente stabile, come confermato anche dal positivo inserimento scolastico e sociale del minore durante il periodo trascorso con il padre. La madre è stata condannata a contribuire al mantenimento del minore con un assegno mensile e al 50% delle spese straordinarie. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate, mentre quelle della consulenza tecnica d'ufficio sono state poste solidalmente a carico di entrambi i genitori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/09/2025, n. 1510
    Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
    Numero : 1510
    Data del deposito : 3 settembre 2025

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