Sentenza 21 febbraio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2020, n. 6978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6978 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/12/2017 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. GIANLUIGI RAPONI che, in difesa di IA ES, si riporta ai motivi e chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza del 18/12/2017, in parziale riforma, dichiarava non doversi procedere per il reato di cui all'art. 9 L. 1423/1956, capo c), perché estinto per prescrizione e, rideterminata la pena, confermava nel resto la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FROSINONE il 6/10/2011, nei confronti di IA ES in relazione al reato di cui agli art. 628 cod. pen.
1. AN OC veniva rinviato a giudizio per violenza privata, rapina e per aver violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. I fatti, esclusa la violazione di cui al capo c), si sarebbero svolti nel corso della notte tra il 23 ed il 24 febbraio 2008 ai danni di AR ZI. Il OC, insieme ad altre tre persone non identificate, avrebbe costretto la persona offesa a "girovagare" per Frosinone e poi si sarebbe impossessato dell'autovettura e del telefono cellulare della stessa. All'esito del processo di primo grado il Tribunale, ritenuto che il fatto contestato a titolo di violenza privata fosse assorbito nella condotta di rapina, condannava l'imputato per i reati di rapina e per la contravvenzione di cui all'art. 9 L. 1423 del 1956. Avverso la sentenza presentava appello la difesa deducendo che dall'istruttoria dibattimentale non erano emerse prove idonee a fondare un giudizio di responsabilità, anche perché non sarebbe attribuibile al OC alcun "atto di impossessamento", e l'eccessività della pena. All'esito del giudizio di appello la Corte, preso atto che il termine di prescrizione del reato contravvenzionale fosse interamente decorso, ritenuto infondato l'appello quanto al reato di rapina, rideterminava la pena e confermava nel resto la pronuncia di primo grado.
2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi.
2.1. Nel primo articolato motivo la difesa rileva "l'inosservanza della legge per mancanza di prova del fatto-reato di cui vi è imputazione e condanna, violazione del diritto alla prova;
illogicità della valutazione di decisività della dichiarazione del teste ZI a "prova regina", ravvisandosi un essenziale violazione di norme sul diritto alla prova e sulla valutazione della prova;
nonché, omessa applicazione della esatta disposizione normativa che effettivamente disciplina la fattispecie di diritto sostanziale penalmente perseguibile-ascrivibile e sulle contestuali ragioni motivazionali della decisione;
ed anche, soprattutto, riguardo al travisamento del fatto-reato come vizio e difetto motivazione per malcelata rielaborazione del materiale probatorio configurandosi l'error in judicando". Nel primo articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti e complessivamente alla valutazione dei giudici di merito che hanno ritenuto attendibili le dichiarazioni rese della persona offesa ed individuato il OC quale responsabile dei fatti. La Corte territoriale, d'altro canto, non avrebbe correttamente considerato i motivi di appello e, non esaminando quanto emerso e non soffermandosi sulla differenza tra la rapina e la violenza privata, sarebbe pervenuta a conclusioni errate. In specifico la Corte non avrebbe proceduto alla preliminare verifica di attendibilità intrinseca della persona offesa e non avrebbe tenuto nel dovuto conto alcuni elementi oggettivi emersi, quale l'assoluta assenza di impronte digitali del OC sull'autovettura e l'impossibilità di individuare lo stesso quale uno dei soggetti che era a bordo della stessa allorché questa, dopo la sottrazione alla persona offesa, era stata utilizzata per tentare di "saccheggiare" un impianto di distribuzione di carburanti. La mancanza di prova dell'impossessamento dell'autovettura da parte del ricorrente, d'altro canto, sarebbe stata del tutto trascurata tanto che la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito violerebbe i criteri di valutazione della prova posti dal codice ed il principio "in dubio pro reo".
2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione evidenziando che la sentenza impugnata mancherebbe di logicità e si fonderebbe su di una logica argonnentativa viziata da un uso scorretto delle regole di inferenza probatoria. In specifico vi sarebbe una "forzatura degli elementi di prova e un travisamento nella formazione della prova stessa", tale da determinare una "contraddittorietà processuale" alla quale seguirebbe una "infedeltà della motivazione rispetto al processo".
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1. 1. Le doglianze contenute nel primo motivo, dedotte anche nei termini della violazione di legge, si riferiscono alla motivazione della sentenza impugnata criticando, anche direttamente, i criteri utilizzati e le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito nella valutazione delle prove. In tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si deve rammentare che, nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv 235507). Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende che esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (da ultimo Sez. 2, n. 14911 del 12/3/3019, Furlan, non massima e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217); Passando al più specifico tema del "vizio di manifesta illogicità" della motivazione, va osservato che il relativo controllo viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo;
sicché nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il compito della Corte di Cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti;
c) nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito.Il controllo di legittimità operato dalla Corte di Cassazione, infatti, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, Elia, Rv 229368). Va da ultimo ancora osservato che la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argonnentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, M., Rv 271227; Sez. 2, 9242 del 8/2/2013, Reggio, Rv 254988). Nel caso si specie, la Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione adeguata, coerente e logica quanto alla sostanziale credibilità della persona offesa ed alla valutazione complessiva degli altri elementi emersi, ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dellwiter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). Tanto premesso.
1.1. Le critiche in ordine alla ritenuta inaffidabilità della persona offesa sono formulate in termini astratti e generici.In assenza di specifici elementi dai quali risulti un interesse ovvero l'intento di calunniare l'imputato, d'altro canto, le dichiarazioni rese dalla persona offesa hanno autonomo valore probatorio e sono da sole sufficienti a fondare la dichiarazione di responsabilità, anche in assenza di particolari riscontri (richiesti dalla giurisprudenza di legittimità caso nel solo in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, cfr. Sez. Un. 41461, 19/7/2012, Bell'Arte, Rv 253214; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S, Rv. 275312). Nel caso di specie, comunque, come pure evidenziato dai giudici di merito, le dichiarazioni del teste ZI, oggetto di valutazione sotto il profilo della credibilità intrinseca, sono confermate da quanto accertato nel corso delle indagini e riferito dai testi nel corso del dibattimento (le circostanze nelle quali il ZI si era recato dapprima presso la caserma dei Vigli del Fuoco e poi in Questura, il fatto che l'autovettura sia stata utilizzata quella stessa notte per un tentativo di saccheggio mentre il ZI era in Questura, le lesioni riscontrate). Conclusioni che appaiono logiche e coerentemente motivate e che, pertanto, non sono sindacabili in questa sede. Le critiche della difesa alla motivazione, fondate sul mancato rinvenimento di impronte digitali riferibili al OC sull'autovettura e sulla indicata presenza di prova della presenza del ricorrente, infatti, sollecitano una diversa ed alternativa lettura che questa Corte non può operare. La risposta della Corte territoriale alle medesime osservazioni già contenute nei motivi d'appello, d'altro canto, è (con il riferimento alla difficoltà di reperire le impronte digitali ed all'immediata individuazione fotografica effettuata dal ZI, pure riscontrata dai successivi accertamenti eseguiti presso l'abitazione del ricorrente e con il video acquisito presso il bar Red Café nella stessa notte) adeguata 1.2. La qualificazione giuridica attribuita dai giudici di merito ai fatti è coerente con gli elementi emersi e giuridicamente corretta. La condotta complessivamente posta in essere dal OC e di almeno uno dei complici rimasti ignoti, infatti, è caratterizzata da violenza e minaccia (anche diretta con gli spintoni che hanno cagionato la ferita e la bottiglia di whisky) e si è conclusa con l'impossessamento del telefonino e la sottrazione delle chiavi ed il conseguimento della piena disponibilità dell'autovettura, poi consolidata con la fuga della persona offesa (cfr. pag. 5 sentenza impugnata e pag. 10 della sentenza di primo grado).
2. Le doglianze oggetto del secondo motivo, formulate in termini generici quale "infedeltà della motivazione rispetto al processo", sono manifestamente infondate.In tal modo il ricorrente, facendo riferimento ad una contraddizione che sussisterebbe tra la motivazione e non meglio specificati atti processuali, deduce la "forzatura degli elementi di prova e travisamento nella formazione della prova stessa". Doglianza questa che, afferendo la valutazione e non il travisamento della prova, non è consentita nel giudizio di legittimità Con il ricorso per cassazione, infatti, il travisamento della prova, quale ulteriore criterio di valutazione della contradditorietà estrinseca della motivazione, può essere dedotto solo quando questo riguardi uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018 - dep. 10/08/2018, Ndoja, Rv. 273911; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa