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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/09/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 3903/2023
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 17/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Vecchio Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1 contumace
OGGETTO: Altre ipotesi.
Con ricorso in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., depositato in data 20.10.2023 e regolarmente notificato, la società ricorrente in epigrafe emarginata, ha convenuto davanti al Giudice del Lavoro di
, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) NEL MERITO: Parte_2 rigettare le richieste di cui al precetto perché infondate per i motivi prima esplicitati dichiarando
l'inefficacia e/o nullità parziale del precetto e rideterminando le somme dello stesso in merito alle spese legali del precetto 2) Con condanna delle spese.”.
In particolare, allegava parte ricorrente che in data 10.10.23 veniva notificato alla stessa precetto con la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di € 18.304,69, di cui € 598,00 a titolo di spese legali ed onorari su decreto ingiuntivo, € 484,38 a titolo di spese di precetto ed € 17.222,31 a titolo di somme ingiunte con decreto ingiuntivo n. 95/2023, emesso dal Tribunale di Brindisi Sezione Lavoro, e notificato in data 07.03.2023.
Lamentava l'erroneità nel calcolo delle somme dovute a titolo di spese legali per il precetto e pari a €
484,38, in quanto tale importo – rientrando il credito azionato nello scaglione fra i 5.200,00 ed i
26.000,00 - superava sia i parametri medi, per una somma maggiore pari a € 202,12, sia i parametri massimi per una somma pari a € 61,00, considerando tali importi al lordo degli accessori di legge.
A sostegno della domanda, richiamava il DM 55/2014 e i valori previsti per lo scaglione fra i 5.200,00 ed i 26.000,00, in cui rientrava per valore il precetto opposto e, precisamente, i valori minimi pari a €
118,00, i valori medi pari a € 236,00 (€ 282,26 lordi) e quelli massimi pari a € 354,00 (lordi € 423,38).
Chiedeva, pertanto, la corretta quantificazione delle somme dovute in ottemperanza ai parametri medi del DM 55/2014, deducendo che le somme richieste con il precetto superassero anche i parametri massimi dello scaglione interessato. Nessuno si costituiva per la parte opposta e all'udienza del 25.09.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti da parte ricorrente, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
*****
Il ricorso è fondato e deve esser accolto per le ragioni di seguito esposte.
Nell'ambito del presente giudizio parte ricorrente lamenta l'erronea quantificazione delle spese legali del precetto notificatogli e chiede al Tribunale la corretta quantificazione delle somme dovute nel rispetto dei parametri medi del DM 55/2014.
In merito alla ricostruzione dei fatti per cui è causa risulta dalla documentazione depositata dall'opponente che: - richiedeva e otteneva decreto ingiuntivo n. 95/2023 – Controparte_1 provvisoriamente esecutivo e non opposto - a mezzo del quale veniva ingiunto alla società ricorrente di pagare in favore dello stesso la somma complessiva di € 17.222,31, a titolo di differenze retributive, ferie non godute, 13° mensilità e TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo, nonché i compensi relativi alla procedura liquidati in complessivi €
500,00, oltre rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa;
- con atto di precetto notificato alla pec dell'opponente in data 10/10/2023 parte opposta intimava a parte attrice (sebbene nel summenzionato atto si legga “intima e fa precetto alla Asl – Brindisi”) il pagamento della complessiva somma di €
18.304,69, oltre gli interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese successive, derivante dalla somma dei seguenti importi: A) Sorte Titolo Esecutivo: € 17.222,31; B)
Spese legali ed onorari su D.I.: € 500,00, Spese forf. 15%: € 75,00, Cap 4% : € 23,00, Totale: € 598,00;
C) Spese di precetto: € 405,00, Spese forf. 15% : € 60,75, Cap 4%: € 18,63, Totale : € 484,38.
Parte opposta, nonostante la prova della notifica del ricorso, non si costituiva nel presente giudizio.
Tanto premesso, si osserva che non vi è dubbio che le spese del precetto possano sempre essere oggetto di contestazioni da parte del debitore, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.; sul punto la Suprema Corte ha chiarito: “Il fatto che il precetto sia un atto pre-esecutivo di natura stra- giudiziale non esclude che le relative spese, anche aventi ad oggetto i compensi professionali dovuti al legale officiato per la sua intimazione, siano spese di natura processuale, in senso lato, tanto che non vi sono dubbi che le stesse, benché vadano autoliquidate nel precetto stesso dal creditore intimante, possono sempre essere oggetto di contestazioni da parte del debitore, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., per essere verificate e liquidate dal giudice in tale sede, e devono, comunque, anche in mancanza di qualsiasi opposizione, essere liquidate dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 95 c.p.c., unitamente alle spese del processo esecutivo, sempre ed in ogni caso sulla base dell'applicazione delle tariffe professionali forensi.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/05/2024,
n.13606). Ebbene, al fine di valutare la fondatezza dell'azionata domanda, occorre richiamare il Decreto 10 marzo
2014, n. 55 recante il Regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
L'art. 2 del citato Decreto prevede che: “ 1. Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera.
2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie (...) nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta.”
L'art. 4 rubricato “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilisce che: “
1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. (…)”.
Sulla base delle considerazioni suesposte e tenuto conto delle caratteristiche dell'attività giudiziale prestata dal difensore di parte opposta - che non risulta connotata da particolare complessità delle questioni giuridiche trattate - ne consegue che per la determinazione dei compensi spettanti per le spese di precetto occorre tener conto dei valori medi di cui alle tabelle per l'atto di precetto allegate al Decreto
10 marzo 2014, n. 55.
In particolare, il credito azionato dall'opposto ammonta complessivamente a € 17.820,31, di cui €
17.222,31 a titolo di sorte titolo esecutivo ed € 598,00, a titolo di spese legali ed onorari su decreto ingiuntivo n. 95/2023 e, pertanto, rientra per valore nello scaglione fra i 5.200,00 ed i 26.000,00.
Per tale scaglione di riferimento, le tabelle dei parametri forensi prevedono per l'atto di precetto un compenso pari a € 236,00, a cui devono sommarsi le spese forfettarie del 15 % (pari a € 35,40) e il cap del 4% (pari a € 10,86) per un totale di € 282,26.
Per quanto sopra dedotto, esposto ed illustrato, il ricorso è fondato e deve essere dichiarata l'invalidità parziale del precetto per le somme non dovute e pari a € 202,12 (derivante dalla differenza tra 484,38
– 282,26 = 202,12).
Né vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'invalidità parziale del precetto, in quanto a tal proposito la
Suprema Corte ha chiarito: “ In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.” (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva revocato per intero il precetto, non essendo dovuti gli interessi moratori, che costituivano la voce preponderante del conteggio precettato. Cfr. Cassazione civile sez. I, 22/07/2024,
n.20238;) cfr. Tribunale Genova sez. VII, 29/09/2023, n.2281 “Il precetto può essere parzialmente annullato, facendo salva la debenza della somma restante. In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero, ma ne determina
l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese, anche nel caso in cui il debitore provveda al pagamento dopo aver ricevuto la sua notifica e prima di proporre opposizione, non incidendo l'adempimento sulla legittimità dell'atto.”).
Le spese di lite seguono la soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed istanza disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara inefficace parzialmente il precetto limitatamente alle somme non dovute, pari a € 202,12;
- condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore dell'opponente che liquida in euro 258,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge nonché spese di c.u. pari ad euro 118,50.
Brindisi, 17/9/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio