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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 02/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 715/2023 R.G.L., promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Gaetano Parte_1
Ambrosetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura in atti ricorrente
contro
, in Controparte_1
persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Cavalieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, per procura in atti convenuta
Oggetto: retribuzione - indennità ferie non godute - pubblico impiego.
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso iscritto a ruolo generale telematico il 25.5.2023, ha esposto di essere stato assunto dall il 10.3.1988 con posizione Controparte_1
funzionale di dirigente medico, area sanità, applicato nell'unità operativa di “Chirurgia Generale” con contratto a tempo pieno e indeterminato e mansioni di medico chirurgo. Durante lo svolgimento del rapporto lavorativo ha acquisito la posizione di medico dirigente di primo livello, ai sensi del CCNL dell'Area Sanità del 19.12.2019.
Il lavoratore ha dichiarato che, nel febbraio 2021, aveva preannunciato al responsabile dell'unità operativa di appartenenza, al direttore sanitario aziendale e al responsabile risorse umane dell' l'intenzione di dimettersi nel rispetto CP_1
del preavviso previsto dalla contrattazione collettiva, ovverosia, secondo l'art. 104, comma 3, del contratto collettivo di settore, tre mesi a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno del mese. Ha specificato che, alla prima data utile
(1.3.2021), aveva maturato un totale di 81 giorni di ferie non effettuate, pari a 25 giorni negli anni precedenti il 2020, 32 giorni per l'anno 2020 e 24 giorni per l'anno
2021, considerando come ultimo giorno di servizio il 19 settembre dello stesso anno (doc. n. 9).
Ha esposto di avere rassegnato le dimissioni in data 1.3.202,1, indicando l'ultimo giorno di servizio al 31.8.2021 (doc. n. 1), con istanza di ferie da concordare col dirigente responsabile dell'U.O. d'assegnazione; di avere inviato, il 15.3.2021, tre richieste via posta elettronica per la fruizione frazionata delle ferie residue, proponendo i periodi dal 3.6.2021 al 7.07.2021 per i giorni accumulati anteriormente il 2020, dall'8.7.2021 al 20.8.2021 per quelli precedenti al 2021, dal
23.8.2021 al 31.08.2021 per quelli spettanti nell'anno in corso, così da esaurire prima della cessazione del rapporto le ferie non godute. Ha specificato che, tuttavia, il calendario proposto veniva respinto dal responsabile del reparto d'operatività per ragioni di servizio (doc. n. 2), con successiva approvazione di un nuovo piano per le giornate dal 21.6.2021 al 2.7.2021, dal 12.7.2021 al 23.7.2021
e dal 16.8.2021 al 27.8.2021 (doc. n. 3), per un totale di 36 giorni e un residuo di
45 giorni.
Il lavoratore ha rimarcato che, in seguito, per esigenze di continuità del servizio, gli veniva richiesto dal dirigente di reparto e dalla struttura risorse umane di posticipare la cessazione del rapporto di lavoro, motivo per cui il 9.4.2021 presentava una nuova comunicazione di dimissioni e, in pari data, il responsabile di reparto stilava il calendario delle ferie riconfermando il programma stabilito
(doc. n. 4).
Il 3.6.2021 il dirigente risorse umane dell gli richiedeva ulteriore Controparte_1
posticipo della cessazione del rapporto di lavoro al fine di fargli usufruire tutte le ferie maturate (doc. n. 5).
Il 25.6.2021 il lavoratore inoltrava messaggio di posta elettronica all'Ufficio giuridico, alla e alla Direzione Amministrativa, chiedendo il Controparte_2
pagamento delle giornate di ferie non godute che residuavano (51 giorni) anche dopo la riprogrammazione effettuata (doc. n. 6).
Il 2.8.2021 la scriveva al direttore dell'unità operativa del Controparte_3
ricorrente, sollecitando la programmazione delle ferie per i giorni residui, cui seguiva il riscontro del dirigente che comunicava di avere inserito altre due settimane (dal 9.8.2021 al 15.8.2021 e dal 6.9.2021 al 12.9.2021) nel piano già comunicato, senza che l'ulteriore periodo assorbisse il monte ore accumulato
(doc. n. 7).
Con comunicazione del 6.8.2021, il direttore dell'unità operativa di assegnazione lo informava che sarebbe stato collocato in ferie dall'11.8.2021 alla data di fine rapporto, il 19.9.2021 (doc. n. 8), disattendendo il precedente piano e non esaurendo i giorni residui (pari a 35; cfr. doc. n. 9). Il 13.8.2021 la CP_2
gli comunicava determinazione con cui si prendeva atto delle dimissioni
[...]
con ultima giornata lavorativa 19.9.2021, precisando che si sarebbero dovute effettuare le ferie per i giorni maturati e residui entro la data di cessazione (doc.
n. 10).
Il ricorrente ha lamentato che per le esigenze di servizio e di continuità terapeutica già segnalate e per altre sopravvenute, i 35 giorni residuati non venivano goduti alla data di cessazione del rapporto di lavoro, né monetizzati (doc. n. 9). Le istanze dallo stesso rivolte al datore di lavoro per la monetizzazione non trovavano riscontro (doc. nn. 11 e 12). Il ricorrente, pertanto, ha convenuto in giudizio l' , chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel merito in via principale 1. accertare
e stabilire che il Ricorrente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con la convenuta per dimissioni volontarie efficaci dal Controparte_4
19.09.2021, aveva accumulato 35 giorni residui di ferie non godute;
2. accertare
e stabilire che il mancato godimento è dipeso da cause non imputabili al
Ricorrente ma per esigenze organizzative riconducibili alla convenuta;
e per
l'effetto 3. condannare la convenuta alla corresponsione della indennità sostitutiva per il periodo di ferie non godute, pari a complessivi euro 9352,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, ovvero nell'altra minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso con rivalutazione e interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo”.
L' si è costituita in giudizio, contestando quanto sostenuto e Controparte_1
allegato da controparte, ritenendo la mancata fruizione delle ferie conseguenza di un'autonoma scelta del dirigente ricorrente, tanto in ordine al titolo delle assenze pregresse - avendo usufruito prima delle ore eccedenti, ossia dello straordinario da recuperare, invece che usufruire in primo luogo delle ferie pregresse - che alla decisione di dimettersi, escludendosi la configurabilità di un inadempimento colpevole del datore di lavoro che ha puntualmente invitato il lavoratore a usufruire delle ferie residue. Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Rigettare il ricorso;
2. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa del ricorrente, contenere l'indennità sostitutiva pretesa nel minor importo corrispondente a 15 giorni di ferie non godute”.
Tentata, senza esito positivo, la conciliazione della causa, all'esito della discussione della causa all'udienza del 16.10.2024 è stato assegnato alle parti termine per note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sino al 30.1.2025. Lette le note depositate dal ricorrente e dall'azienda convenuta, la controversia viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il divieto di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute per il personale delle amministrazioni pubbliche contenuto nel comma 8 dell'art. 5 del d.l. n.
95/2012, conv. con legge n. 135/2012 è stato ricondotto dalla Suprema Corte al complesso dei principi dell'ordinamento nazionale e in una prospettiva costituzionalmente orientata, nonché ai principi eurounitari elaborati dalla Corte di
Giustizia a partire dalla sentenza Max Planck del 6.11.2018 resa per il procedimento C 684/16.
In particolare, in materia di pagamento delle ferie non fruite, la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 18140 del 2022, ha espresso rilevanti principi in armonia con i principi della giurisprudenza europea. Richiamando un proprio precedente (Cass. n. 13613 del 2020) ha affermato che: “il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente
a farlo”.
Anche la lettura della Corte di Giustizia (6 novembre 2018, Max-Planck, art. 7 della direttiva 2002/88/CE) si coordina con l'orientamento interpretativo della
Corte Costituzionale (sent. n. 95 del 6 maggio 2016) secondo cui la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi anche quando ad essere chiamata in causa sia la capacità organizzativa del datore di lavoro che va comunque esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale, dalle fonti internazionali e da quelle europee.
In particolare, la Corte di Cassazione (n. 18140/2022) ha così statuito: «Sul tema dispiega decisiva influenza la normativa Eurounitaria e, secondo Corte di Giustizia
6 novembre 2018, infatti, "l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE del CP_5
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'art. 31, paragrafo 2,della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto". D'altra parte, la Direttiva estende i propri effetti in tema di ferie anche ai dirigenti (v. art. 17Direttiva 2003/88/CE, che, nel consentire agli Stati membri un diverso trattamento rispetto ai diritti dei dirigenti, esclude dalle norme derogabili l'art. 7, riguardante appunto le ferie) e deve dunque definirsi come operino, rispetto ad essi, i principi fissati in sede
Eurounitaria, essendosi espressamente affermato, nel contesto della pronuncia citata, la necessità che il giudice nazionale operi "prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo", onde "pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione". La Corte di
Giustizia individua nel proprio ragionamento tre cardini del giudizio di diritto demandato al giudice nazionale, al fine di assicurare che il lavoratore sia stato messo effettivamente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, consistenti: a) nella necessità che il lavoratore sia invitato "se necessario formalmente" a fruire delle ferie e "nel contempo informandolo in modo accurato e in tempo utile... se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento" (punto45); b) nella necessità di
"evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore" (punto 43); c) infine, sul piano processuale, nel prevedere che
"l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro .... sicché la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore "non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto». La lettura orientata in senso eurounitario e costituzionale valorizza le norme contenute nella contrattazione collettiva nazionale, con particolare riferimento all'art. 33, commi 1, 9 e 10 del CCNL19.12.2019 e all'art. 49, commi 1, 9 e 11 del
CCNL 2.11.2022.
Il CCNL dell'Area Sanità del 19.12.2019, applicabile al rapporto di lavoro, prevede all'art. 33, comma 1, che “il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo, al dirigente spetta la retribuzione di cui all'Allegato 3 del CCNL del 3.11.2005 come aggiornato dal protocollo
d'intesa dell'11.4.2007 per la correzione di errore materiale dell'area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie”.
Il comma 9, invece, così stabilisce: “Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10.
Le ferie sono fruite, anche frazionatamente, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dirigente. Costituisce specifica responsabilità del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa
o semplice dipartimentale programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie
e straordinarie”.
Il comma 10, infine, così sancisce: “Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1”. Nel caso di specie, in primis deve rilevarsi che il modulo datato 1.3.2021, contenente le dimissioni con decorrenza dall'1.9.2021, non presenta alcuna istanza di fruizione delle ferie, dovendosi sottolineare che la relativa sezione non risulta compilata (cfr. doc. n. 1 fasc. ricorrente e doc. n. 1 fasc. convenuta).
Non risulta provato, d'altra parte, che il 5.3.2021 l'azienda avesse richiesto al dott.
, responsabile dell'unità operativa di assegnazione del ricorrente, Persona_1
di sollecitare quest'ultimo a programmare le ferie (circostanza affermata dall' al punto 4 della memoria difensiva). Nella relativa Controparte_1
comunicazione mail allegata dal datore di lavoro, infatti, veniva richiesta al responsabile dell'U.O. solamente la firma per presa visione delle dimissioni, senza alcun riferimento alle ferie residue (cfr. doc. n. 2 fasc. convenuta).
Del pari, l'azienda asserisce (punto 5 della memoria difensiva) che il dott.
avesse già all'epoca manifestato l'intenzione di farsi pagare le ferie Parte_1
residue e non avesse alcuna intenzione di programmarle per smaltirle, ma tale circostanze risulta smentita dalla documentazione in atti.
Il ricorrente, infatti, in data 15.3.2021, aveva inoltrato tre richieste di fruizione delle ferie per le giornate dal 3.6.2021 al 7.7.2021, dall'8.7.2021 al 20.8.2021
e dal 23.8.2021 al 31.8.2021 e tali istanze risultano essere state respinte il medesimo giorno dal dott. , per esigenze di servizio (doc. n. 2 fasc. Persona_1
ricorrente). Risulta evidente che l'approvazione di queste istanze avrebbe consentito al lavoratore di smaltire tutti i giorni di ferie residui (81 giorni). Parte convenuta non ha disconosciuto la documentazione prodotta dal lavoratore.
Il dirigente dell' dava, invece, in data 18.3.2021 parere favorevole alle ferie Pt_2
concordate dal 21.6.2021 al 2.7.2021, dal 12.7.2021 al 23.7.2021 e dal 16.8.2021 al 27.8.2021, con un programma che copriva un numero inferiore di giorni e inidoneo a smaltire tutti i giorni residui (doc. n. 3 fasc. ricorrente).
Il piano in questione, inserito nell'istanza di dimissioni (con posticipo della decorrenza delle stesse dal 20.9.2021) veniva poi comunicato via mail dal ricorrente all'Ufficio giuridico dell'azienda, in data 13.4.2021 (come si evince dal doc. n. 4 fasc. convenuta).
Pur a fronte di problematiche rilevate dal sopra indicato ufficio nelle date del
3.5.2021 e 28.5.2021 e comunicate al dott. , l'azienda convenuta Persona_1
provvedeva, solamente il 3.6.2021, a chiedere al proprio dipendente un ulteriore posticipo delle dimissioni per fargli godere le ferie residue (doc. n. 7 fasc. convenuta).
Non risulta provato, d'altronde, che nei quasi due mesi intercorsi tra l'istanza di dimissioni presentata il 13.4.2021 e la richiesta di posticipo delle dimissioni da ultimo inoltrata, l'azienda avesse sollecitato il lavoratore a riprogrammare ancora una volta le ferie e che quest'ultimo fosse rimasto inerte (come affermato al punto
11 della memoria difensiva).
Va evidenziato, ancora, come nello scambio mail intercorso tra le parti in data
2.8.2021, il dott. , nel comunicare all'Ufficio giuridico dell'azienda Persona_1
l'inserimento di altre due settimane di ferie nel piano a decorrere dal successivo
9 agosto, aveva così aggiunto: “Come potete comprendere il puzzle degli impegni istituzionali condiviso precedentemente con il
[...]
, l'assenza dei Colleghi già in ferie e la concomitante Controparte_6
mancanza di un componente dell'Equipe dimessosi lo scorso 1 Luglio rendono oltremodo problematiche altre soluzioni per garantire una corretta continuità terapeutica” (doc. n. 7 fasc. ricorrente e doc. n. 9 fasc. convenuta).
Emerge, dunque, come il calendario delle ferie sia stato subordinato a esigenze di servizio dell'azienda convenuta, non imputabili al ricorrente.
Va rilevato, ancora, che all'esito del collocamento in ferie del lavoratore, risultano non goduti 35 giorni (doc. n. 9 fasc. ricorrente), fattispecie non espressamente contestata dall' CP_1
Considerato quanto sopra esposto circa la ricostruzione dei fatti, attesa la richiesta legittima e tempestiva delle ferie effettuata il 15.3.2021 (doc. n. 2 fasc. ricorrente) alla quale è seguita una condotta poco organizzata e contraddittoria dell'azienda e del responsabile dell'U.O. di appartenenza che, di fatto, ha impedito la fruizione di tutti i giorni di ferie residue, viste le disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e la loro lettura orientata in senso eurounitario e costituzionale, deve riconoscersi che il ricorrente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con l' aveva accumulato 35 giorni residui di Controparte_1
ferie non godute, per cause a lui non imputabili, ma derivanti da esigenze organizzative dell'azienda convenuta.
In riferimento al calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie, il ricorrente ha esposto di aver fatto riferimento agli elementi fissi rinvenibili dalla lettura dei prospetti delle buste paga e all'art. 49 del CCNL del Personale del Comparto Sanità del
2.11.2022, che stabilisce che la retribuzione di riferimento per il pagamento del periodo di ferie annuali è quella di cui all'art. 94, comma 2 lett. c), ovverosia gli elementi fissi e ricorrenti per le tredici mensilità erogate.
Il ricorrente ha, pertanto, specificato di aver conteggiato la retribuzione base,
l'indennità di vacanza contrattuale, il fondo posizione/retribuzione fissa CCNL, la retribuzione individuale di anzianità, l'indennità specifica medica, l'indennità esclusività rapporto di lavoro e il fondo posizione nella duplice voce della retribuzione fissa contrattuale e in quella variabile aziendale, con esclusione delle indennità per lavoro straordinario, quelle non corrisposte continuativamente per le dodici mensilità e le indennità di turno o per lavoro notturno.
Ha concluso, pertanto, che ne è risultata un'indennità giornaliera per ferie non godute di euro 267,20 da moltiplicare per i 35 giorni residui, addivenendo a un totale pari a euro 9.352,03 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge e salvo errori ed omissioni, come da calcolo (doc. n. 19 fasc. ricorrente).
L' non ha espressamente contestato i criteri di calcolo, salvo Controparte_1
chiedere, in via subordinata, di contenere l'indennità sostitutiva nel limite di 15 giorni residui, avendo specificato che il ricorrente avrebbe potuto usufruire nel triennio 2019-2021 di 20 giorni di ferie per i quali aveva invece scelto di fruire di alcuni riposi compensativi o restando assente senza causali (doc. n. 16 fasc. convenuta).
Ritiene questo Giudice di condividere il calcolo effettuato da parte del lavoratore sia con riferimento al numero di giorni di ferie residue - di cui al documento proveniente dalla stessa azienda convenuta che non l'ha contestato (doc. n. 9 fasc. ricorrente), documento aggiornato al novembre 2021 che cristallizza il numero di giorni di ferie del ricorrente, risultando irrilevanti le timbrature del 2019
e 2020 prodotte da parte convenuta (doc. n. 16) dove risultano assenze che ben possono essere riferite a riposi compensativi per pregresse guardie mediche effettuate e per disponibilità alla pronta reperibilità, comunque superate dal successivo prospetto ferie redatto dalla stessa azienda ospedaliera - sia con riferimento all'importo giornaliero dell'indennità con riferimento ai criteri sopra indicati e di cui ai calcoli effettuati (doc. n. 19 fasc. ricorrente).
L'azienda ospedaliera convenuta deve essere condannata, pertanto, alla corresponsione dell'indennità sostitutiva per il periodo di ferie non godute, pari a complessivi euro 9.352,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno poste a carico della società convenuta, liquidate come da dispositivo, applicati i minimi dello scaglione sino a euro 26.000,00, oltre la maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014 per gli utili collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- dichiara che il dott. all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con Parte_1
l' per dimissioni volontarie efficaci dal 20.09.2021, aveva Controparte_4
accumulato 35 giorni residui di ferie non godute per cause a lui non imputabili e riconducibili a esigenze organizzative della convenuta e, per l'effetto,
- condanna l' alla corresponsione al ricorrente Controparte_4
dell'indennità sostitutiva per il periodo di ferie non godute, pari a complessivi euro 9.352,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, oltre rivalutazione e interessi di legge dal dovuto al saldo;
- condanna l'azienda convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, oltre al contributo unificato di euro 259,00.
Busto Arsizio, 28 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca La Russa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 715/2023 R.G.L., promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Gaetano Parte_1
Ambrosetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura in atti ricorrente
contro
, in Controparte_1
persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Cavalieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, per procura in atti convenuta
Oggetto: retribuzione - indennità ferie non godute - pubblico impiego.
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso iscritto a ruolo generale telematico il 25.5.2023, ha esposto di essere stato assunto dall il 10.3.1988 con posizione Controparte_1
funzionale di dirigente medico, area sanità, applicato nell'unità operativa di “Chirurgia Generale” con contratto a tempo pieno e indeterminato e mansioni di medico chirurgo. Durante lo svolgimento del rapporto lavorativo ha acquisito la posizione di medico dirigente di primo livello, ai sensi del CCNL dell'Area Sanità del 19.12.2019.
Il lavoratore ha dichiarato che, nel febbraio 2021, aveva preannunciato al responsabile dell'unità operativa di appartenenza, al direttore sanitario aziendale e al responsabile risorse umane dell' l'intenzione di dimettersi nel rispetto CP_1
del preavviso previsto dalla contrattazione collettiva, ovverosia, secondo l'art. 104, comma 3, del contratto collettivo di settore, tre mesi a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno del mese. Ha specificato che, alla prima data utile
(1.3.2021), aveva maturato un totale di 81 giorni di ferie non effettuate, pari a 25 giorni negli anni precedenti il 2020, 32 giorni per l'anno 2020 e 24 giorni per l'anno
2021, considerando come ultimo giorno di servizio il 19 settembre dello stesso anno (doc. n. 9).
Ha esposto di avere rassegnato le dimissioni in data 1.3.202,1, indicando l'ultimo giorno di servizio al 31.8.2021 (doc. n. 1), con istanza di ferie da concordare col dirigente responsabile dell'U.O. d'assegnazione; di avere inviato, il 15.3.2021, tre richieste via posta elettronica per la fruizione frazionata delle ferie residue, proponendo i periodi dal 3.6.2021 al 7.07.2021 per i giorni accumulati anteriormente il 2020, dall'8.7.2021 al 20.8.2021 per quelli precedenti al 2021, dal
23.8.2021 al 31.08.2021 per quelli spettanti nell'anno in corso, così da esaurire prima della cessazione del rapporto le ferie non godute. Ha specificato che, tuttavia, il calendario proposto veniva respinto dal responsabile del reparto d'operatività per ragioni di servizio (doc. n. 2), con successiva approvazione di un nuovo piano per le giornate dal 21.6.2021 al 2.7.2021, dal 12.7.2021 al 23.7.2021
e dal 16.8.2021 al 27.8.2021 (doc. n. 3), per un totale di 36 giorni e un residuo di
45 giorni.
Il lavoratore ha rimarcato che, in seguito, per esigenze di continuità del servizio, gli veniva richiesto dal dirigente di reparto e dalla struttura risorse umane di posticipare la cessazione del rapporto di lavoro, motivo per cui il 9.4.2021 presentava una nuova comunicazione di dimissioni e, in pari data, il responsabile di reparto stilava il calendario delle ferie riconfermando il programma stabilito
(doc. n. 4).
Il 3.6.2021 il dirigente risorse umane dell gli richiedeva ulteriore Controparte_1
posticipo della cessazione del rapporto di lavoro al fine di fargli usufruire tutte le ferie maturate (doc. n. 5).
Il 25.6.2021 il lavoratore inoltrava messaggio di posta elettronica all'Ufficio giuridico, alla e alla Direzione Amministrativa, chiedendo il Controparte_2
pagamento delle giornate di ferie non godute che residuavano (51 giorni) anche dopo la riprogrammazione effettuata (doc. n. 6).
Il 2.8.2021 la scriveva al direttore dell'unità operativa del Controparte_3
ricorrente, sollecitando la programmazione delle ferie per i giorni residui, cui seguiva il riscontro del dirigente che comunicava di avere inserito altre due settimane (dal 9.8.2021 al 15.8.2021 e dal 6.9.2021 al 12.9.2021) nel piano già comunicato, senza che l'ulteriore periodo assorbisse il monte ore accumulato
(doc. n. 7).
Con comunicazione del 6.8.2021, il direttore dell'unità operativa di assegnazione lo informava che sarebbe stato collocato in ferie dall'11.8.2021 alla data di fine rapporto, il 19.9.2021 (doc. n. 8), disattendendo il precedente piano e non esaurendo i giorni residui (pari a 35; cfr. doc. n. 9). Il 13.8.2021 la CP_2
gli comunicava determinazione con cui si prendeva atto delle dimissioni
[...]
con ultima giornata lavorativa 19.9.2021, precisando che si sarebbero dovute effettuare le ferie per i giorni maturati e residui entro la data di cessazione (doc.
n. 10).
Il ricorrente ha lamentato che per le esigenze di servizio e di continuità terapeutica già segnalate e per altre sopravvenute, i 35 giorni residuati non venivano goduti alla data di cessazione del rapporto di lavoro, né monetizzati (doc. n. 9). Le istanze dallo stesso rivolte al datore di lavoro per la monetizzazione non trovavano riscontro (doc. nn. 11 e 12). Il ricorrente, pertanto, ha convenuto in giudizio l' , chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel merito in via principale 1. accertare
e stabilire che il Ricorrente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con la convenuta per dimissioni volontarie efficaci dal Controparte_4
19.09.2021, aveva accumulato 35 giorni residui di ferie non godute;
2. accertare
e stabilire che il mancato godimento è dipeso da cause non imputabili al
Ricorrente ma per esigenze organizzative riconducibili alla convenuta;
e per
l'effetto 3. condannare la convenuta alla corresponsione della indennità sostitutiva per il periodo di ferie non godute, pari a complessivi euro 9352,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, ovvero nell'altra minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso con rivalutazione e interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo”.
L' si è costituita in giudizio, contestando quanto sostenuto e Controparte_1
allegato da controparte, ritenendo la mancata fruizione delle ferie conseguenza di un'autonoma scelta del dirigente ricorrente, tanto in ordine al titolo delle assenze pregresse - avendo usufruito prima delle ore eccedenti, ossia dello straordinario da recuperare, invece che usufruire in primo luogo delle ferie pregresse - che alla decisione di dimettersi, escludendosi la configurabilità di un inadempimento colpevole del datore di lavoro che ha puntualmente invitato il lavoratore a usufruire delle ferie residue. Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Rigettare il ricorso;
2. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa del ricorrente, contenere l'indennità sostitutiva pretesa nel minor importo corrispondente a 15 giorni di ferie non godute”.
Tentata, senza esito positivo, la conciliazione della causa, all'esito della discussione della causa all'udienza del 16.10.2024 è stato assegnato alle parti termine per note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sino al 30.1.2025. Lette le note depositate dal ricorrente e dall'azienda convenuta, la controversia viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il divieto di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute per il personale delle amministrazioni pubbliche contenuto nel comma 8 dell'art. 5 del d.l. n.
95/2012, conv. con legge n. 135/2012 è stato ricondotto dalla Suprema Corte al complesso dei principi dell'ordinamento nazionale e in una prospettiva costituzionalmente orientata, nonché ai principi eurounitari elaborati dalla Corte di
Giustizia a partire dalla sentenza Max Planck del 6.11.2018 resa per il procedimento C 684/16.
In particolare, in materia di pagamento delle ferie non fruite, la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 18140 del 2022, ha espresso rilevanti principi in armonia con i principi della giurisprudenza europea. Richiamando un proprio precedente (Cass. n. 13613 del 2020) ha affermato che: “il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente
a farlo”.
Anche la lettura della Corte di Giustizia (6 novembre 2018, Max-Planck, art. 7 della direttiva 2002/88/CE) si coordina con l'orientamento interpretativo della
Corte Costituzionale (sent. n. 95 del 6 maggio 2016) secondo cui la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi anche quando ad essere chiamata in causa sia la capacità organizzativa del datore di lavoro che va comunque esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale, dalle fonti internazionali e da quelle europee.
In particolare, la Corte di Cassazione (n. 18140/2022) ha così statuito: «Sul tema dispiega decisiva influenza la normativa Eurounitaria e, secondo Corte di Giustizia
6 novembre 2018, infatti, "l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE del CP_5
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'art. 31, paragrafo 2,della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto". D'altra parte, la Direttiva estende i propri effetti in tema di ferie anche ai dirigenti (v. art. 17Direttiva 2003/88/CE, che, nel consentire agli Stati membri un diverso trattamento rispetto ai diritti dei dirigenti, esclude dalle norme derogabili l'art. 7, riguardante appunto le ferie) e deve dunque definirsi come operino, rispetto ad essi, i principi fissati in sede
Eurounitaria, essendosi espressamente affermato, nel contesto della pronuncia citata, la necessità che il giudice nazionale operi "prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo", onde "pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione". La Corte di
Giustizia individua nel proprio ragionamento tre cardini del giudizio di diritto demandato al giudice nazionale, al fine di assicurare che il lavoratore sia stato messo effettivamente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, consistenti: a) nella necessità che il lavoratore sia invitato "se necessario formalmente" a fruire delle ferie e "nel contempo informandolo in modo accurato e in tempo utile... se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento" (punto45); b) nella necessità di
"evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore" (punto 43); c) infine, sul piano processuale, nel prevedere che
"l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro .... sicché la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore "non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto». La lettura orientata in senso eurounitario e costituzionale valorizza le norme contenute nella contrattazione collettiva nazionale, con particolare riferimento all'art. 33, commi 1, 9 e 10 del CCNL19.12.2019 e all'art. 49, commi 1, 9 e 11 del
CCNL 2.11.2022.
Il CCNL dell'Area Sanità del 19.12.2019, applicabile al rapporto di lavoro, prevede all'art. 33, comma 1, che “il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo, al dirigente spetta la retribuzione di cui all'Allegato 3 del CCNL del 3.11.2005 come aggiornato dal protocollo
d'intesa dell'11.4.2007 per la correzione di errore materiale dell'area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie”.
Il comma 9, invece, così stabilisce: “Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10.
Le ferie sono fruite, anche frazionatamente, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dirigente. Costituisce specifica responsabilità del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa
o semplice dipartimentale programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie
e straordinarie”.
Il comma 10, infine, così sancisce: “Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1”. Nel caso di specie, in primis deve rilevarsi che il modulo datato 1.3.2021, contenente le dimissioni con decorrenza dall'1.9.2021, non presenta alcuna istanza di fruizione delle ferie, dovendosi sottolineare che la relativa sezione non risulta compilata (cfr. doc. n. 1 fasc. ricorrente e doc. n. 1 fasc. convenuta).
Non risulta provato, d'altra parte, che il 5.3.2021 l'azienda avesse richiesto al dott.
, responsabile dell'unità operativa di assegnazione del ricorrente, Persona_1
di sollecitare quest'ultimo a programmare le ferie (circostanza affermata dall' al punto 4 della memoria difensiva). Nella relativa Controparte_1
comunicazione mail allegata dal datore di lavoro, infatti, veniva richiesta al responsabile dell'U.O. solamente la firma per presa visione delle dimissioni, senza alcun riferimento alle ferie residue (cfr. doc. n. 2 fasc. convenuta).
Del pari, l'azienda asserisce (punto 5 della memoria difensiva) che il dott.
avesse già all'epoca manifestato l'intenzione di farsi pagare le ferie Parte_1
residue e non avesse alcuna intenzione di programmarle per smaltirle, ma tale circostanze risulta smentita dalla documentazione in atti.
Il ricorrente, infatti, in data 15.3.2021, aveva inoltrato tre richieste di fruizione delle ferie per le giornate dal 3.6.2021 al 7.7.2021, dall'8.7.2021 al 20.8.2021
e dal 23.8.2021 al 31.8.2021 e tali istanze risultano essere state respinte il medesimo giorno dal dott. , per esigenze di servizio (doc. n. 2 fasc. Persona_1
ricorrente). Risulta evidente che l'approvazione di queste istanze avrebbe consentito al lavoratore di smaltire tutti i giorni di ferie residui (81 giorni). Parte convenuta non ha disconosciuto la documentazione prodotta dal lavoratore.
Il dirigente dell' dava, invece, in data 18.3.2021 parere favorevole alle ferie Pt_2
concordate dal 21.6.2021 al 2.7.2021, dal 12.7.2021 al 23.7.2021 e dal 16.8.2021 al 27.8.2021, con un programma che copriva un numero inferiore di giorni e inidoneo a smaltire tutti i giorni residui (doc. n. 3 fasc. ricorrente).
Il piano in questione, inserito nell'istanza di dimissioni (con posticipo della decorrenza delle stesse dal 20.9.2021) veniva poi comunicato via mail dal ricorrente all'Ufficio giuridico dell'azienda, in data 13.4.2021 (come si evince dal doc. n. 4 fasc. convenuta).
Pur a fronte di problematiche rilevate dal sopra indicato ufficio nelle date del
3.5.2021 e 28.5.2021 e comunicate al dott. , l'azienda convenuta Persona_1
provvedeva, solamente il 3.6.2021, a chiedere al proprio dipendente un ulteriore posticipo delle dimissioni per fargli godere le ferie residue (doc. n. 7 fasc. convenuta).
Non risulta provato, d'altronde, che nei quasi due mesi intercorsi tra l'istanza di dimissioni presentata il 13.4.2021 e la richiesta di posticipo delle dimissioni da ultimo inoltrata, l'azienda avesse sollecitato il lavoratore a riprogrammare ancora una volta le ferie e che quest'ultimo fosse rimasto inerte (come affermato al punto
11 della memoria difensiva).
Va evidenziato, ancora, come nello scambio mail intercorso tra le parti in data
2.8.2021, il dott. , nel comunicare all'Ufficio giuridico dell'azienda Persona_1
l'inserimento di altre due settimane di ferie nel piano a decorrere dal successivo
9 agosto, aveva così aggiunto: “Come potete comprendere il puzzle degli impegni istituzionali condiviso precedentemente con il
[...]
, l'assenza dei Colleghi già in ferie e la concomitante Controparte_6
mancanza di un componente dell'Equipe dimessosi lo scorso 1 Luglio rendono oltremodo problematiche altre soluzioni per garantire una corretta continuità terapeutica” (doc. n. 7 fasc. ricorrente e doc. n. 9 fasc. convenuta).
Emerge, dunque, come il calendario delle ferie sia stato subordinato a esigenze di servizio dell'azienda convenuta, non imputabili al ricorrente.
Va rilevato, ancora, che all'esito del collocamento in ferie del lavoratore, risultano non goduti 35 giorni (doc. n. 9 fasc. ricorrente), fattispecie non espressamente contestata dall' CP_1
Considerato quanto sopra esposto circa la ricostruzione dei fatti, attesa la richiesta legittima e tempestiva delle ferie effettuata il 15.3.2021 (doc. n. 2 fasc. ricorrente) alla quale è seguita una condotta poco organizzata e contraddittoria dell'azienda e del responsabile dell'U.O. di appartenenza che, di fatto, ha impedito la fruizione di tutti i giorni di ferie residue, viste le disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e la loro lettura orientata in senso eurounitario e costituzionale, deve riconoscersi che il ricorrente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con l' aveva accumulato 35 giorni residui di Controparte_1
ferie non godute, per cause a lui non imputabili, ma derivanti da esigenze organizzative dell'azienda convenuta.
In riferimento al calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie, il ricorrente ha esposto di aver fatto riferimento agli elementi fissi rinvenibili dalla lettura dei prospetti delle buste paga e all'art. 49 del CCNL del Personale del Comparto Sanità del
2.11.2022, che stabilisce che la retribuzione di riferimento per il pagamento del periodo di ferie annuali è quella di cui all'art. 94, comma 2 lett. c), ovverosia gli elementi fissi e ricorrenti per le tredici mensilità erogate.
Il ricorrente ha, pertanto, specificato di aver conteggiato la retribuzione base,
l'indennità di vacanza contrattuale, il fondo posizione/retribuzione fissa CCNL, la retribuzione individuale di anzianità, l'indennità specifica medica, l'indennità esclusività rapporto di lavoro e il fondo posizione nella duplice voce della retribuzione fissa contrattuale e in quella variabile aziendale, con esclusione delle indennità per lavoro straordinario, quelle non corrisposte continuativamente per le dodici mensilità e le indennità di turno o per lavoro notturno.
Ha concluso, pertanto, che ne è risultata un'indennità giornaliera per ferie non godute di euro 267,20 da moltiplicare per i 35 giorni residui, addivenendo a un totale pari a euro 9.352,03 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge e salvo errori ed omissioni, come da calcolo (doc. n. 19 fasc. ricorrente).
L' non ha espressamente contestato i criteri di calcolo, salvo Controparte_1
chiedere, in via subordinata, di contenere l'indennità sostitutiva nel limite di 15 giorni residui, avendo specificato che il ricorrente avrebbe potuto usufruire nel triennio 2019-2021 di 20 giorni di ferie per i quali aveva invece scelto di fruire di alcuni riposi compensativi o restando assente senza causali (doc. n. 16 fasc. convenuta).
Ritiene questo Giudice di condividere il calcolo effettuato da parte del lavoratore sia con riferimento al numero di giorni di ferie residue - di cui al documento proveniente dalla stessa azienda convenuta che non l'ha contestato (doc. n. 9 fasc. ricorrente), documento aggiornato al novembre 2021 che cristallizza il numero di giorni di ferie del ricorrente, risultando irrilevanti le timbrature del 2019
e 2020 prodotte da parte convenuta (doc. n. 16) dove risultano assenze che ben possono essere riferite a riposi compensativi per pregresse guardie mediche effettuate e per disponibilità alla pronta reperibilità, comunque superate dal successivo prospetto ferie redatto dalla stessa azienda ospedaliera - sia con riferimento all'importo giornaliero dell'indennità con riferimento ai criteri sopra indicati e di cui ai calcoli effettuati (doc. n. 19 fasc. ricorrente).
L'azienda ospedaliera convenuta deve essere condannata, pertanto, alla corresponsione dell'indennità sostitutiva per il periodo di ferie non godute, pari a complessivi euro 9.352,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno poste a carico della società convenuta, liquidate come da dispositivo, applicati i minimi dello scaglione sino a euro 26.000,00, oltre la maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014 per gli utili collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- dichiara che il dott. all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con Parte_1
l' per dimissioni volontarie efficaci dal 20.09.2021, aveva Controparte_4
accumulato 35 giorni residui di ferie non godute per cause a lui non imputabili e riconducibili a esigenze organizzative della convenuta e, per l'effetto,
- condanna l' alla corresponsione al ricorrente Controparte_4
dell'indennità sostitutiva per il periodo di ferie non godute, pari a complessivi euro 9.352,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, oltre rivalutazione e interessi di legge dal dovuto al saldo;
- condanna l'azienda convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, oltre al contributo unificato di euro 259,00.
Busto Arsizio, 28 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca La Russa