Ordinanza collegiale 14 luglio 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 26/11/2025, n. 21246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21246 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21246/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02864/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2864 del 2021, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anisa Rama, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Seriate, via Italia n. 24;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministro dell’Interno n. -OMISSIS- del 10.03.2020, notificato il 14.1.2021, di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata il 21.4.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , il dott. AR MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il decreto indicato in epigrafe, con cui il Ministero dell’Interno ha respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana alla luce della “ comunicazione in data 8.7.2004 del Distaccamento Polstrada Montichiari (BS) per violazione dell’art. 185, comma 2, C.d.S. ”, da cui si evincerebbe che “ la condotta del richiedente è indice di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale desumibile da un complesso di situazioni e comportamenti, posti in essere nel corso della permanenza nel territorio nazionale – e, in particolare, nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda – idonei a fondare l’opportunità della concessione del nuovo status civitatis”.
1.1. Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
I) “ ECCESSO DI POTERE DELLA P.A., OMESSA VALUTAZIONE DI TUTTI I PARAMETRI NECESSARI AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA ED ILLEGITTIMA INTERPRETAZIONE DEI FATTI BASATA SU ERRONEE CONOSCENZE DEL DIRITTO ”, in quanto:
- la motivazione del diniego non sarebbe convincente, né accettabile, poiché il ricorrente, oltre a quell’unica violazione del C.d.S. avvenuta nel 2004 all’età di 25 anni, non ha commesso altre infrazioni della legge italiana;
- l’Amministrazione non ha specificato se il ricorrente ha commesso un piccolo reato o, piuttosto, una semplice violazione amministrativa, non avendo indicato il tasso alcolemico rilevato;
- non sono stati presi in considerazione gli altri elementi che dimostrerebbero l’integrazione dell’istante nel paese ospitante (ambito lavorativo, familiare, economico, sociale, ecc.).
1.2. Si è costituito per resistere il Ministero intimato.
1.3. In vista dell’udienza di discussione il Ministero ha depositato documenti e una relazione.
1.4. All’udienza straordinaria di smaltimento del 14 novembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. È da rilevare che, alla luce della giurisprudenza in materia di cittadinanza, come di recente sintetizzata da questo Tribunale (T.A.R. Lazio, sez. V bis , nn. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” e non “deve” essere concessa.
“ Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, nei "diritti politici" di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l'espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all'autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d'ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater , n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
L'interesse dell'istante a ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale e se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura "composita", in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell'identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell'agire del soggetto (il Ministero dell'Interno) alla cui cura lo stesso è affidato.
In questo quadro, pertanto, l'Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l'assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di "cittadinanza sostanziale" che giustifica l'attribuzione dello status giuridico.
In altri termini, l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l'Amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all'ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter , n. 3227/2021; n. 12006/2021 e sez. II quater , n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n. 798/1999).
Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo , ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall'Amministrazione - circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale - non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Ciò in quanto la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell'esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell'inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all'autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l'acquisizione dello status di cittadino ” (T.A.R. Lazio sez. V, 8 gennaio 2025, n. 321).
2.2. Posti questi principi, sono fondate le censure formulate con il ricorso in punto di difetto di istruttoria e di motivazione.
L’Amministrazione, infatti, come è agevole constatare dalla semplice lettura del gravato decreto, ha erroneamente ricondotto il giudizio circa la “ inaffidabilità ” e la “ non compiuta integrazione nella comunità nazionale ” del ricorrente ad “ un complesso di situazioni e comportamenti, posti in essere nel corso della permanenza nel territorio nazionale ”, sebbene a carico dell’interessato sia emerso un solo precedente, peraltro risalente a circa 11 anni prima della domanda di cittadinanza e quindi non rientrante a pieno titolo nel c.d. “periodo di osservazione” rilevante, ovvero il decennio antecedente la domanda in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status , compreso quello dell’irreprensibilità della condotta (cfr. Cons. St., sez. VI - 10/01/2011, n. 52; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater , n. 10678/13, n. 1833/2015; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter , n. 5917/21; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis , n. 2943, 2944, 2945 e 2946 del 2022 e successive).
Nello specifico, dal casellario giudiziale depositato in giudizio risulta a carico dell’istante una sola condanna con decreto penale dell’ottobre 2005 (alla quale è stato poi applicato l’indulto) per fatti avvenuti in data 8.7.2004 (quindi, come detto, anteriormente al “decennio di osservazione”).
In tale contesto fattuale e circostanziale, il contestato giudizio di “non coincidenza” tra l’interesse del ricorrente a conseguire la cittadinanza e quello pubblico ad acquisire un nuovo elemento in seno alla comunità nazionale sembra essersi fondato esclusivamente sulla ricorrenza del pregiudizio penale innanzi riportato e, quindi, in assenza di una qualsivoglia valutazione e/o bilanciamento con la complessiva situazione personale, economica e sociale del ricorrente, che invece nella fattispecie si rendeva necessaria.
2.3. In definitiva, il ricorso deve essere accolto, con la precisazione che dalla presente pronuncia scaturisce l’obbligo per l’Amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente, mediante la disamina puntuale del relativo inserimento sociale – e, quindi, della sua integrazione nella comunità nazionale - che tenga conto concretamente della sua condotta di vita durante la permanenza sul territorio nazionale, dei suoi legami familiari e della condotta tenuta da costoro, della sua attività lavorativa nonché di tutti gli altri elementi ritenuti rilevanti che denotino l’adesione, o meno, ai valori fondamentali dell’ordinamento giuridico nazionale.
2.4. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
AR MA, Presidente FF, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
Virginia Arata, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.