CASS
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 03/03/2025, n. 8747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8747 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VI LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 8747 Anno 2025 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 31/01/2025 IN RA ricorre per cassazione avverso la sentenza .di condanna per il reato di cui agli artt. 291 bis comma 2, e 296, comma 2, D.P.R.4371973, per aver detenuto grammi 300 di TLE, con la recidiva specifica, deducendo con il primo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e con il secondo illogicità e genericità della motivazione, evidenziando l'esiguità del quantitativo. Si premette che con il decreto legislativo del 26 settembre 2024, n. 141, si è proceduto ad una integrale rivisitazione della materia. In particolare, l'articolo 84 del decreto legislativo, che ha sostituito l'articolo 291-bis del vecchio testo unico, stabilisce ora al comma 1 che «chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Tuttavia, ai sensi del comma 2, se tali fatti «hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000». L'articolo 85, a sua volta, stabilisce che, nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, in determinate ipotesi elencate nella suddetta norma. Pertanto, alla luce delle suddette innovazioni normative, anche in caso di recidiva, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore ai 15 chilogrammi convenzionali costituisce còndotfa non più prevista daìla legge come reato, 'essendo sanzionata, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, d. Igs. 26 settembre 2024, n. 141, solo come illecito amministrativo, salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 85 del predetto decreto. Nella specie, il fatto contestato è relativo alla detenzione a fini di vendita di 0,300 Kg. di tabacchi lavorati esteri. La condotta, per effetto della riforma del 2024, è quindi penalmente irrilevante. Si impone pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 l:
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 8747 Anno 2025 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 31/01/2025 IN RA ricorre per cassazione avverso la sentenza .di condanna per il reato di cui agli artt. 291 bis comma 2, e 296, comma 2, D.P.R.4371973, per aver detenuto grammi 300 di TLE, con la recidiva specifica, deducendo con il primo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e con il secondo illogicità e genericità della motivazione, evidenziando l'esiguità del quantitativo. Si premette che con il decreto legislativo del 26 settembre 2024, n. 141, si è proceduto ad una integrale rivisitazione della materia. In particolare, l'articolo 84 del decreto legislativo, che ha sostituito l'articolo 291-bis del vecchio testo unico, stabilisce ora al comma 1 che «chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Tuttavia, ai sensi del comma 2, se tali fatti «hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000». L'articolo 85, a sua volta, stabilisce che, nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, in determinate ipotesi elencate nella suddetta norma. Pertanto, alla luce delle suddette innovazioni normative, anche in caso di recidiva, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore ai 15 chilogrammi convenzionali costituisce còndotfa non più prevista daìla legge come reato, 'essendo sanzionata, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, d. Igs. 26 settembre 2024, n. 141, solo come illecito amministrativo, salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 85 del predetto decreto. Nella specie, il fatto contestato è relativo alla detenzione a fini di vendita di 0,300 Kg. di tabacchi lavorati esteri. La condotta, per effetto della riforma del 2024, è quindi penalmente irrilevante. Si impone pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 l: