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Articolo 2 della Legge 7 gennaio 1992, n. 19
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Legge 7 gennaio 1992, n. 19
Articolo 2 della Legge 7 gennaio 1992, n. 19
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24 gennaio 1992
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'accordo stesso.
Entrata in vigore il 24 gennaio 1992
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