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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/07/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 408/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 408/2022, trattenuta in decisione all'udienza del
10/07/2025, promossa da:
, a mezzo della procuratrice a sua volta rappresentata dalla Parte_1 Parte_2 procuratrice (C.F. ), in p.l.r.p.t., con il Parte_3 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DI DONATO GIACINTO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BISCEGLIA EUGENIO CP_1 C.F._1
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificatogli da CP_1 [...]
dichiaratasi cessionaria del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 171/96 del Parte_1
Tribunale di Cosenza emesso in favore di , a seguito di notifica di Controparte_2 atto di precetto in rinnovazione in data 19.3.2021 per la somma di € 154.924,89 oltre interessi dal
10.01.2020. resisteva all'opposizione. Parte_1
Il G.E. sospendeva l'esecuzione disponendo per l'introduzione del giudizio di merito. pagina 1 di 3 A tanto procedeva l'opposta contestando la fondatezza di tutti i motivi di opposizione e chiedendo
“previa revoca dell'ordinanza di sospensione disposta dal GE in data 10.11.2021, integralmente rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta da e, conseguentemente e per l'effetto, CP_1 disporre la prosecuzione della procedura esecutiva n. 671/2021 RGE promossa dinanzi al Tribunale di
Cosenza dalla nei confronti del sig. con assegnazione del credito Parte_1 CP_1 vantato come da resa dichiarazione, essendo la propria pretesa creditoria più che legittima e dovuta ...
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”. si costituiva reiterando le svolte eccezioni e difese e chiedendo
1-in via principale CP_1 dichiarare illegittimo e nullo il pignoramento e l'intrapresa azione esecutiva in oggetto per le motivazioni espresse in merito alla carenza di legittimazione sostanziale e processuale della opposta
per difetto di procura e rappresentanza dei procuratori e conseguente nullità Parte_1 della procura ad litem;
in subordine, dichiarare comunque l'illegittimità, e per l'effetto annullare,
l'atto di pignoramento e l'intrapresa esecuzione, per erroneità, insussistenza e infondatezza, della somma richiesta;
in via ulteriormente subordinata, dichiarare comunque l'illegittimità, e per l'effetto annullare, il pignoramento de quo, e la intrapresa esecuzione, declarando la prescrizione dei relativi crediti…In ogni caso, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio, con distrazione”.
Con sentenza n. 1152 del 20/05/2024 la causa era parzialmente decisa disponendosi per il prosieguo.
Con istanza congiunta del 03/07/2025 i procuratori hanno dichiarato il raggiungimento di accordo transattivo a definizione di ogni posizione pendente, allegando quietanza liberatoria del 14.05.2025, rilasciata dal creditore.
All'udienza del 10.10.2025, richiamato l'accordo, le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, spese compensate.
L'avvenuto perfezionamento di intesa atta a definire integralmente la vertenza determina il venir meno dell'interesse delle parti alle pronunce richieste e giustifica quindi la declaratoria di cessata materia del contendere.
Anche il regime delle spese deve seguire la congiunta richiesta delle parti.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese. pagina 2 di 3 Cosenza, 10 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 408/2022, trattenuta in decisione all'udienza del
10/07/2025, promossa da:
, a mezzo della procuratrice a sua volta rappresentata dalla Parte_1 Parte_2 procuratrice (C.F. ), in p.l.r.p.t., con il Parte_3 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DI DONATO GIACINTO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BISCEGLIA EUGENIO CP_1 C.F._1
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificatogli da CP_1 [...]
dichiaratasi cessionaria del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 171/96 del Parte_1
Tribunale di Cosenza emesso in favore di , a seguito di notifica di Controparte_2 atto di precetto in rinnovazione in data 19.3.2021 per la somma di € 154.924,89 oltre interessi dal
10.01.2020. resisteva all'opposizione. Parte_1
Il G.E. sospendeva l'esecuzione disponendo per l'introduzione del giudizio di merito. pagina 1 di 3 A tanto procedeva l'opposta contestando la fondatezza di tutti i motivi di opposizione e chiedendo
“previa revoca dell'ordinanza di sospensione disposta dal GE in data 10.11.2021, integralmente rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta da e, conseguentemente e per l'effetto, CP_1 disporre la prosecuzione della procedura esecutiva n. 671/2021 RGE promossa dinanzi al Tribunale di
Cosenza dalla nei confronti del sig. con assegnazione del credito Parte_1 CP_1 vantato come da resa dichiarazione, essendo la propria pretesa creditoria più che legittima e dovuta ...
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”. si costituiva reiterando le svolte eccezioni e difese e chiedendo
1-in via principale CP_1 dichiarare illegittimo e nullo il pignoramento e l'intrapresa azione esecutiva in oggetto per le motivazioni espresse in merito alla carenza di legittimazione sostanziale e processuale della opposta
per difetto di procura e rappresentanza dei procuratori e conseguente nullità Parte_1 della procura ad litem;
in subordine, dichiarare comunque l'illegittimità, e per l'effetto annullare,
l'atto di pignoramento e l'intrapresa esecuzione, per erroneità, insussistenza e infondatezza, della somma richiesta;
in via ulteriormente subordinata, dichiarare comunque l'illegittimità, e per l'effetto annullare, il pignoramento de quo, e la intrapresa esecuzione, declarando la prescrizione dei relativi crediti…In ogni caso, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio, con distrazione”.
Con sentenza n. 1152 del 20/05/2024 la causa era parzialmente decisa disponendosi per il prosieguo.
Con istanza congiunta del 03/07/2025 i procuratori hanno dichiarato il raggiungimento di accordo transattivo a definizione di ogni posizione pendente, allegando quietanza liberatoria del 14.05.2025, rilasciata dal creditore.
All'udienza del 10.10.2025, richiamato l'accordo, le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, spese compensate.
L'avvenuto perfezionamento di intesa atta a definire integralmente la vertenza determina il venir meno dell'interesse delle parti alle pronunce richieste e giustifica quindi la declaratoria di cessata materia del contendere.
Anche il regime delle spese deve seguire la congiunta richiesta delle parti.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese. pagina 2 di 3 Cosenza, 10 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 3 di 3