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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 13/01/2026, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 222/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6974/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Italia Gestioni Esattoriali - 05846321213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 202400017189 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2945/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 5.11.2024 a I.G.E.- Italia Gestione Esattoriali,quale concessionaria per la riscossione delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del Comune di Cariati,ed in pari data depositato, la sig.ra Ricorrente_1 , nata a [...] il [...] ed ivi residente ,C. F.: CF_Ricorrente_1,impugnava il sollecito di pagamento n. 202400017189 notificato in data 29/03/2024, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di € 727,50, a titolo di Imu relativa all'annualità 2018, richiamandosi in esso un previo avviso di accertamento esecutivo asseritamente notificato in data 20.1.2024.
Eccepiva la ricorrente:-il difetto di notifica degli atti presupposti;
- l'inesistenza e nullità della motivazione;
-
l'indeterminatezza del credito;
- l'intervenuta decadenza dei termini per la riscossione;
- l'intervenuta prescrizione del credito. Chiedeva,quindi,l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese del giudizio, da distrarre al suo patrocinatore ai sensi dell'art. 93 cpc.
*Si costituiva in giudizio la soc. Italia Gestioni Esattoriali S.r.l., P.Iva 05846321213 in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Nominativo_1 , nato il [...] a [...] , C.F. CF_1, con sede legale in Cardito (NA), contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese. Deduceva in particolare che il sollecito di pagamento era stato in realtà preceduto dalla notifica dell'atto presupposto ovvero l'avviso di pagamento n. 1830 del 14.11.2023 a mezzo raccomandata ricevuta il 23.01.24 , producendo documentazione a sostegno;
contrastava, altresì, le eccezioni di decadenza e prescrizione, invocando anche la disciplina emergenziale emanata in periodo pandemico .
*All'udienza di trattazione fissata per il 26 novembre 2025, assenti le parti, benchè ritualmente avvisate, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per la dirimente ragione che non vi valida è prova in atti della notifica del previo avviso di accertamento esecutivo.
Invero ,esaminando la documentazione prodotta dalla resistente ,emerge :
-un avviso di ricevimento di una raccomandata identificata con il n. 78720491219-3 relativa ad un atto spedito dall'Associazione_1 di Fiumicino in data 15.7.24 e ricevuto il 23.9.24 : trattasi con tutta evidenza del sollecito di pagamento impugnato, recante stampigliato tale numero identificativo a pag. 1,unitamente al numero di cronologico 202400017189 ( ( vedasi atto prodotto dalla ricorrente);
-un secondo avviso di ricevimento di una raccomandata identificata con il n.201702993745 ,recante impressa come data di spedizione “ 12/2023” ,apposta dalla parte mittente, e come data di ricevimento quella del
20.1.2024; non recante quindi una data certa di spedizione risultante da un timbro postale e non accompagnata dall'atto a cui tale spedizione era riferita.
Non è dato pertanto rilevare il contenuto del presunto avviso di accertamento esecutivo,che avrebbe preceduto il sollecito impugnato.
Si osserva al riguardo che “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli
( Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 16412 depositata il 15 luglio 2007, ribadita da Cass.civ.
SS UU 10012/2021).
*Il carattere assorbente della pronuncia esime questo Giudice dalla disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
*Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico della parte resistente.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza sez.10,in persona del Giudice monocratico designato,accoglie il ricorso. Condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente,con distrazione laddove richiesta,liquidandole in € 143,00 per compensi ed € 30,00 per spese vive ,oltre accessori di legge se dovuti. Il Giudice monocratico Concetta Lucia Filomia
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6974/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Italia Gestioni Esattoriali - 05846321213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 202400017189 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2945/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 5.11.2024 a I.G.E.- Italia Gestione Esattoriali,quale concessionaria per la riscossione delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del Comune di Cariati,ed in pari data depositato, la sig.ra Ricorrente_1 , nata a [...] il [...] ed ivi residente ,C. F.: CF_Ricorrente_1,impugnava il sollecito di pagamento n. 202400017189 notificato in data 29/03/2024, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di € 727,50, a titolo di Imu relativa all'annualità 2018, richiamandosi in esso un previo avviso di accertamento esecutivo asseritamente notificato in data 20.1.2024.
Eccepiva la ricorrente:-il difetto di notifica degli atti presupposti;
- l'inesistenza e nullità della motivazione;
-
l'indeterminatezza del credito;
- l'intervenuta decadenza dei termini per la riscossione;
- l'intervenuta prescrizione del credito. Chiedeva,quindi,l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese del giudizio, da distrarre al suo patrocinatore ai sensi dell'art. 93 cpc.
*Si costituiva in giudizio la soc. Italia Gestioni Esattoriali S.r.l., P.Iva 05846321213 in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Nominativo_1 , nato il [...] a [...] , C.F. CF_1, con sede legale in Cardito (NA), contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese. Deduceva in particolare che il sollecito di pagamento era stato in realtà preceduto dalla notifica dell'atto presupposto ovvero l'avviso di pagamento n. 1830 del 14.11.2023 a mezzo raccomandata ricevuta il 23.01.24 , producendo documentazione a sostegno;
contrastava, altresì, le eccezioni di decadenza e prescrizione, invocando anche la disciplina emergenziale emanata in periodo pandemico .
*All'udienza di trattazione fissata per il 26 novembre 2025, assenti le parti, benchè ritualmente avvisate, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per la dirimente ragione che non vi valida è prova in atti della notifica del previo avviso di accertamento esecutivo.
Invero ,esaminando la documentazione prodotta dalla resistente ,emerge :
-un avviso di ricevimento di una raccomandata identificata con il n. 78720491219-3 relativa ad un atto spedito dall'Associazione_1 di Fiumicino in data 15.7.24 e ricevuto il 23.9.24 : trattasi con tutta evidenza del sollecito di pagamento impugnato, recante stampigliato tale numero identificativo a pag. 1,unitamente al numero di cronologico 202400017189 ( ( vedasi atto prodotto dalla ricorrente);
-un secondo avviso di ricevimento di una raccomandata identificata con il n.201702993745 ,recante impressa come data di spedizione “ 12/2023” ,apposta dalla parte mittente, e come data di ricevimento quella del
20.1.2024; non recante quindi una data certa di spedizione risultante da un timbro postale e non accompagnata dall'atto a cui tale spedizione era riferita.
Non è dato pertanto rilevare il contenuto del presunto avviso di accertamento esecutivo,che avrebbe preceduto il sollecito impugnato.
Si osserva al riguardo che “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli
( Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 16412 depositata il 15 luglio 2007, ribadita da Cass.civ.
SS UU 10012/2021).
*Il carattere assorbente della pronuncia esime questo Giudice dalla disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
*Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico della parte resistente.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza sez.10,in persona del Giudice monocratico designato,accoglie il ricorso. Condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente,con distrazione laddove richiesta,liquidandole in € 143,00 per compensi ed € 30,00 per spese vive ,oltre accessori di legge se dovuti. Il Giudice monocratico Concetta Lucia Filomia