Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 13/01/2026, n. 222
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di notifica degli atti presupposti

    Il giudice ha accolto il ricorso poiché la resistente non ha fornito prova certa della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, atto presupposto dell'invito al pagamento impugnato. La documentazione prodotta non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la corretta notifica.

  • Altro
    Inesistenza e nullità della motivazione

    La questione è assorbita dalla decisione sul difetto di notifica dell'atto presupposto.

  • Altro
    Indeterminatezza del credito

    La questione è assorbita dalla decisione sul difetto di notifica dell'atto presupposto.

  • Altro
    Decadenza dei termini per la riscossione

    La questione è assorbita dalla decisione sul difetto di notifica dell'atto presupposto.

  • Altro
    Prescrizione del credito

    La questione è assorbita dalla decisione sul difetto di notifica dell'atto presupposto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 13/01/2026, n. 222
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 222
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo