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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/12/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa NA RI, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.12.2025 , nella causa iscritta al n. 576 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025
TRA
nato a [...] il [...] , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
BI LL SS e GI DA, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Formia (LT), via Appia lato Napoli, 43;
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Atanasio Maurizio Greco, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS di Benevento, Via Foschini n. 28;
Convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.02.2025, il sig. premesso di essere coniuge Parte_1 superstite della sig.ra , deceduta in Benevento in data 22/12/2021, dalla Persona_1 quale si era separato consensualmente con sentenza di omologazione del Tribunale di Benevento n. 1370/2019 del 23/07/2019; - di aver presentato in data 29/03/2022 domanda di pensione di reversibilità ;che l' non dava seguito alla richiesta, comunicando che la CP_1 stessa non era procedibile in quanto "il richiedente risulta irreperibile all' Anagrafe Nazionale Popolazione"; - di essere stato dichiarato irreperibile dal Comune di Dugenta (BN) e di aver indicato, a corredo della domanda, un domicilio temporaneo presso la sorella in Mondragone (CE); - che, in diritto, l'irreperibilità anagrafica non costituisce motivo ostativo al riconoscimento della pensione di reversibilità, trattandosi di prestazione previdenziale e non assistenziale, per la quale non è richiesto il requisito della residenza;
ha chiesto "
1. il riconoscimento della domanda di reversibilità e conseguente liquidazione delle somme dovute per trattamento pensionistico di reversibilità a far data dalla domanda datata 29.03.2022. 2. Con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. Si è costituito in giudizio l con memoria depositata in data 20.05.2025, contestando in CP_1 toto le pretese avversarie e chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Santa RIa Capua Vetere, e nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
In via preliminare l ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, CP_1 invocando la competenza del Tribunale di Santa RIa Capua Vetere in virtù dell'elezione di domicilio del ricorrente in Mondragone (CE).
L'eccezione va rigettata.
Ai sensi dell'art. 444 c.p.c. “Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore (1) (2) (3) (4). Se l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza”.
Nel caso di soggetto irreperibile la competenza deve essere radicata nel luogo ove l'attore aveva l'ultima residenza.
L'ultima residenza anagrafica del sig. , prima della dichiarazione di irreperibilità da Pt_1 parte del Comune di Dugenta (BN), era in Dugenta, Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Benevento.
*
La prestazione previdenziale invocata nel presente giudizio consiste nella cd. pensione ai superstiti. In tale forma di tutela previdenziale, l'evento protetto è la morte, cioè un fatto naturale dal quale la legge presume derivi una situazione di bisogno per i familiari superstiti.
Questi ultimi, quindi, sono i soggetti protetti ed hanno diritto iure proprio alla pensione, purché siano a carico del lavoratore o del pensionato al momento del decesso.
A seconda che il lavoratore deceduto sia pensionato o meno, la pensione ai superstiti assume caratteristiche e denominazioni diverse.
Se il deceduto era titolare di pensione di vecchiaia, anzianità o inabilità, ai familiari superstiti spetta la pensione di reversibilità. I familiari beneficiari della pensione ai superstiti sono il coniuge, i figli, i genitori ed i fratelli ed il diritto degli uni può escludere quello degli altri. Per quanto riguarda i figli, gli stessi per aver diritto alla pensione devono essere minori degli anni 18 ovvero studenti fino a 21 anni ovvero inabili (di qualunque età).
La prestazione de qua inizia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o assicurato, a prescindere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
*
CP_ Fatta questa precisazione, nel caso di specie l' non ha accolto la domanda sul presupposto che il ricorrente risultava irreperibile all'Anagrafe Nazionale Popolazione.
La dichiarazione di irreperibilità, effettuata dai Comuni nei confronti di soggetti residenti nel proprio territorio al termine di un iter amministrativo regolamentato dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, comporta la cancellazione di un soggetto dall'anagrafe comunale e, conseguentemente, la perdita di una serie di diritti civili, quali il diritto al voto, l'impossibilità di ottenere certificazioni anagrafiche e documenti di riconoscimento, nonché la cancellazione dall'assistenza sanitaria.
In alcuni casi, dal fatto che un soggetto si trovi in tale condizione, può scaturire anche la perdita del diritto ad alcune prestazioni a sostegno del reddito, se la prestazione è stata già concessa ed è in corso di pagamento, o il mancato riconoscimento, nel caso di nuova domanda.
CP_ A tal proposito, l con Messaggio n. 689 del 20.2.2019 ha chiarito che occorre preliminarmente distinguere, nell'ambito delle prestazioni a sostegno del reddito, tra le prestazioni previdenziali, che normalmente non prevedono tra i requisiti di accesso quello della residenza, e le prestazioni assistenziali, che generalmente sono erogate solo ai soggetti residenti nel territorio nazionale.
CP_ Pertanto, alla luce di quanto disposto con dallo stesso considerato che la residenza non costituisce requisito di accesso ai fini del riconoscimento delle prestazioni a carattere previdenziale, essendo possibile per il richiedente indicare alternativamente la residenza e/o il domicilio, deve ritenersi che la condizione di irreperibilità/senza fissa dimora non costituisce elemento ostativo al riconoscimento della pensione di reversibilità.
In questi casi, infatti, qualora il soggetto risulti “irreperibile” o “senza fissa dimora”, si farà riferimento all'indirizzo di domicilio obbligatoriamente indicato nella domanda dal soggetto richiedente.
*
CP_ L' in memoria ha rappresentato che il ricorrente ha presentato nuova domanda di pensione di reversibilità in data 20.1.2025 e ha ritenuto che la nuova domanda configurerebbe una vera e propria rinuncia ( anche per comportamento concludente ) alla precedente domanda avanzata dal ricorrente in data del 29.3.2022.
La doglianza non è fondata.
La presentazione di una nuova domanda amministrativa per l'ottenimento della pensione non preclude l'interesse ad agire in giudizio per ottenere la prestazione per il periodo antecedente, non potendosi desumere da tale condotta una tacita rinuncia all'impugnazione del precedente diniego. Occorre evidenziare quanto indicato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 960/2021 “Rispetto ai principi così declinati in tema di atti di acquiescenza deve quindi ritenersi correttamente svolta la valutazione della corte territoriale circa la non idoneità della nuova domanda amministrativa a costituire prova inequivoca della volontà di rinunciare alla impugnazione della precedente decisione. La proposizione della nuova domanda non preclude infatti che comunque sussista l'interesse ad ottenere (giudizialmente) la prestazione per il periodo antecedente, evidentemente escluso dal nuovo procedimento amministrativo (sulla reiterazione di domande amministrative si veda Cass. 20664/2011).”.
Ne deriva che il ricorrente con la presentazione della nuova domanda amministrativa del 20.1.2025 non ha rinunciato alla precedente domanda di liquidazione del 29.3.2022 .
Il ricorso va, pertanto, accolto.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione al procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale, così provvede:
1) accerta il diritto del ricorrente alla pensione ai superstiti a far data dalla Parte_1 domanda datata 29.03.2022. con conseguente condanna dell' al pagamento della relativa CP_1 prestazione oltre accessori come per legge;
2) condanna l , in persona del legale rappresentane p.t., al pagamento delle spese di lite che CP_1 liquida in complessivi € 3.291,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione;
Così deciso in Benevento, il 20.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa NA RI
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa NA RI, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.12.2025 , nella causa iscritta al n. 576 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025
TRA
nato a [...] il [...] , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
BI LL SS e GI DA, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Formia (LT), via Appia lato Napoli, 43;
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Atanasio Maurizio Greco, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS di Benevento, Via Foschini n. 28;
Convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.02.2025, il sig. premesso di essere coniuge Parte_1 superstite della sig.ra , deceduta in Benevento in data 22/12/2021, dalla Persona_1 quale si era separato consensualmente con sentenza di omologazione del Tribunale di Benevento n. 1370/2019 del 23/07/2019; - di aver presentato in data 29/03/2022 domanda di pensione di reversibilità ;che l' non dava seguito alla richiesta, comunicando che la CP_1 stessa non era procedibile in quanto "il richiedente risulta irreperibile all' Anagrafe Nazionale Popolazione"; - di essere stato dichiarato irreperibile dal Comune di Dugenta (BN) e di aver indicato, a corredo della domanda, un domicilio temporaneo presso la sorella in Mondragone (CE); - che, in diritto, l'irreperibilità anagrafica non costituisce motivo ostativo al riconoscimento della pensione di reversibilità, trattandosi di prestazione previdenziale e non assistenziale, per la quale non è richiesto il requisito della residenza;
ha chiesto "
1. il riconoscimento della domanda di reversibilità e conseguente liquidazione delle somme dovute per trattamento pensionistico di reversibilità a far data dalla domanda datata 29.03.2022. 2. Con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. Si è costituito in giudizio l con memoria depositata in data 20.05.2025, contestando in CP_1 toto le pretese avversarie e chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Santa RIa Capua Vetere, e nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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In via preliminare l ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, CP_1 invocando la competenza del Tribunale di Santa RIa Capua Vetere in virtù dell'elezione di domicilio del ricorrente in Mondragone (CE).
L'eccezione va rigettata.
Ai sensi dell'art. 444 c.p.c. “Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore (1) (2) (3) (4). Se l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza”.
Nel caso di soggetto irreperibile la competenza deve essere radicata nel luogo ove l'attore aveva l'ultima residenza.
L'ultima residenza anagrafica del sig. , prima della dichiarazione di irreperibilità da Pt_1 parte del Comune di Dugenta (BN), era in Dugenta, Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Benevento.
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La prestazione previdenziale invocata nel presente giudizio consiste nella cd. pensione ai superstiti. In tale forma di tutela previdenziale, l'evento protetto è la morte, cioè un fatto naturale dal quale la legge presume derivi una situazione di bisogno per i familiari superstiti.
Questi ultimi, quindi, sono i soggetti protetti ed hanno diritto iure proprio alla pensione, purché siano a carico del lavoratore o del pensionato al momento del decesso.
A seconda che il lavoratore deceduto sia pensionato o meno, la pensione ai superstiti assume caratteristiche e denominazioni diverse.
Se il deceduto era titolare di pensione di vecchiaia, anzianità o inabilità, ai familiari superstiti spetta la pensione di reversibilità. I familiari beneficiari della pensione ai superstiti sono il coniuge, i figli, i genitori ed i fratelli ed il diritto degli uni può escludere quello degli altri. Per quanto riguarda i figli, gli stessi per aver diritto alla pensione devono essere minori degli anni 18 ovvero studenti fino a 21 anni ovvero inabili (di qualunque età).
La prestazione de qua inizia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o assicurato, a prescindere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
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CP_ Fatta questa precisazione, nel caso di specie l' non ha accolto la domanda sul presupposto che il ricorrente risultava irreperibile all'Anagrafe Nazionale Popolazione.
La dichiarazione di irreperibilità, effettuata dai Comuni nei confronti di soggetti residenti nel proprio territorio al termine di un iter amministrativo regolamentato dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, comporta la cancellazione di un soggetto dall'anagrafe comunale e, conseguentemente, la perdita di una serie di diritti civili, quali il diritto al voto, l'impossibilità di ottenere certificazioni anagrafiche e documenti di riconoscimento, nonché la cancellazione dall'assistenza sanitaria.
In alcuni casi, dal fatto che un soggetto si trovi in tale condizione, può scaturire anche la perdita del diritto ad alcune prestazioni a sostegno del reddito, se la prestazione è stata già concessa ed è in corso di pagamento, o il mancato riconoscimento, nel caso di nuova domanda.
CP_ A tal proposito, l con Messaggio n. 689 del 20.2.2019 ha chiarito che occorre preliminarmente distinguere, nell'ambito delle prestazioni a sostegno del reddito, tra le prestazioni previdenziali, che normalmente non prevedono tra i requisiti di accesso quello della residenza, e le prestazioni assistenziali, che generalmente sono erogate solo ai soggetti residenti nel territorio nazionale.
CP_ Pertanto, alla luce di quanto disposto con dallo stesso considerato che la residenza non costituisce requisito di accesso ai fini del riconoscimento delle prestazioni a carattere previdenziale, essendo possibile per il richiedente indicare alternativamente la residenza e/o il domicilio, deve ritenersi che la condizione di irreperibilità/senza fissa dimora non costituisce elemento ostativo al riconoscimento della pensione di reversibilità.
In questi casi, infatti, qualora il soggetto risulti “irreperibile” o “senza fissa dimora”, si farà riferimento all'indirizzo di domicilio obbligatoriamente indicato nella domanda dal soggetto richiedente.
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CP_ L' in memoria ha rappresentato che il ricorrente ha presentato nuova domanda di pensione di reversibilità in data 20.1.2025 e ha ritenuto che la nuova domanda configurerebbe una vera e propria rinuncia ( anche per comportamento concludente ) alla precedente domanda avanzata dal ricorrente in data del 29.3.2022.
La doglianza non è fondata.
La presentazione di una nuova domanda amministrativa per l'ottenimento della pensione non preclude l'interesse ad agire in giudizio per ottenere la prestazione per il periodo antecedente, non potendosi desumere da tale condotta una tacita rinuncia all'impugnazione del precedente diniego. Occorre evidenziare quanto indicato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 960/2021 “Rispetto ai principi così declinati in tema di atti di acquiescenza deve quindi ritenersi correttamente svolta la valutazione della corte territoriale circa la non idoneità della nuova domanda amministrativa a costituire prova inequivoca della volontà di rinunciare alla impugnazione della precedente decisione. La proposizione della nuova domanda non preclude infatti che comunque sussista l'interesse ad ottenere (giudizialmente) la prestazione per il periodo antecedente, evidentemente escluso dal nuovo procedimento amministrativo (sulla reiterazione di domande amministrative si veda Cass. 20664/2011).”.
Ne deriva che il ricorrente con la presentazione della nuova domanda amministrativa del 20.1.2025 non ha rinunciato alla precedente domanda di liquidazione del 29.3.2022 .
Il ricorso va, pertanto, accolto.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione al procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale, così provvede:
1) accerta il diritto del ricorrente alla pensione ai superstiti a far data dalla Parte_1 domanda datata 29.03.2022. con conseguente condanna dell' al pagamento della relativa CP_1 prestazione oltre accessori come per legge;
2) condanna l , in persona del legale rappresentane p.t., al pagamento delle spese di lite che CP_1 liquida in complessivi € 3.291,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione;
Così deciso in Benevento, il 20.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa NA RI