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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 212/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
POLIGNANO ANTONIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1355/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellaneta - Via Largo Principe Di Napoli N.1 74011 Castellaneta TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1802 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 248/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
l'Avv. Difensore_1 discute la causa e si riporta agli scritti difensivi;
insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento indicato in oggetto, con il quale il Comune di Castellaneta richiedeva il pagamento di complessivi € 1.259,00 a titolo di IMU, sanzioni e interessi per l'annualità 2020, in relazione a un immobile sito in Castellaneta, Indirizzo_1.
Il ricorrente eccepiva: 1) la nullità dell'atto per difetto di motivazione;
2) la violazione dei principi di correttezza e buona fede per frazionamento del credito;
3) l'illegittimità della pretesa per spettanza dell'esenzione IMU prevista per il personale delle Forze Armate (art. 1, comma 707, L. 147/2013), dichiarando il proprio status di militare in servizio permanente.
Si costituiva in giudizio il Comune di Castellaneta, contestando integralmente le doglianze avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la piena validità della motivazione dell'atto e l'insussistenza dei presupposti per l'agevolazione fiscale, atteso che il ricorrente risiede abitualmente con il nucleo familiare in un altro immobile situato nel medesimo territorio comunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere rigettato per le seguenti ragioni.
L'eccezione di difetto di motivazione dell'avviso di accertamento è priva di pregio. L'atto impugnato contiene tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge (art. 7 L. 212/2000 e art. 1 comma 162 L. 296/2006), indicando dettagliatamente gli identificativi catastali, l'aliquota applicata, i mesi di possesso e il calcolo di sanzioni e interessi. Tali informazioni hanno posto il contribuente in condizione di conoscere pienamente la pretesa tributaria e di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa, come dimostrato dalla puntuale contestazione nel merito. Lo stesso avviso di accertamento richiama nelle premesse la legge istitutiva dell'IUC che ricomprende la stessa IMU e, pur non riportando nel corpo dell'accertamento il riferimento alla esenzione richiesta dal contribuente con la dichiarazione IMU anno 2018 in quanto appartenente alle Forze Armate, conferma la debenza dell'IMU in quanto dalle risultanze in atti emerge che il Ricorrente _1, nell'anno 2020, risiedeva anagraficamente in Castellaneta alla Indirizzo_2, unitamente al proprio nucleo familiare, in un immobile di proprietà della coniuge che già beneficiava dell'esenzione per abitazione principale.
L'immobile accertato (Indirizzo_1) è situato nello stesso Comune di residenza della famiglia ed è ubicato in una zona (Castellaneta Marina) a vocazione turistica, tipicamente destinata a seconde case. Va poi evidenziato che il Contribuente non ha fornito prova documentale di effettive e fondate esigenze di servizio che giustifichino la necessità di una dimora separata dal nucleo familiare all'interno dello stesso territorio comunale. Del resto riconoscere l'esenzione per un secondo immobile nel medesimo Comune, in assenza di comprovate necessità lavorative, non avrebbe reso necessario emettere l'avviso di accertamento in questa sede opposto.
Quanto alla eccezione del frazionamento del credito, non si rileva alcuna violazione del principio di buona fede nella notifica di atti separati per diverse annualità atteso che l'IMU è un'imposta autonoma per ogni anno d'imposta, soggetta a distinti termini di decadenza e accertamento. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito la legittimità dell'emissione di distinti avvisi per ogni annualità, non costituendo ciò un abuso del processo.
Pertanto, l'immobile in questione va assoggettato a imposta come "seconda casa" con la conferma della legittimità dell'atto opposto.
Per le ragioni della decisione le spese di lite sono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
POLIGNANO ANTONIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1355/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellaneta - Via Largo Principe Di Napoli N.1 74011 Castellaneta TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1802 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 248/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
l'Avv. Difensore_1 discute la causa e si riporta agli scritti difensivi;
insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento indicato in oggetto, con il quale il Comune di Castellaneta richiedeva il pagamento di complessivi € 1.259,00 a titolo di IMU, sanzioni e interessi per l'annualità 2020, in relazione a un immobile sito in Castellaneta, Indirizzo_1.
Il ricorrente eccepiva: 1) la nullità dell'atto per difetto di motivazione;
2) la violazione dei principi di correttezza e buona fede per frazionamento del credito;
3) l'illegittimità della pretesa per spettanza dell'esenzione IMU prevista per il personale delle Forze Armate (art. 1, comma 707, L. 147/2013), dichiarando il proprio status di militare in servizio permanente.
Si costituiva in giudizio il Comune di Castellaneta, contestando integralmente le doglianze avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la piena validità della motivazione dell'atto e l'insussistenza dei presupposti per l'agevolazione fiscale, atteso che il ricorrente risiede abitualmente con il nucleo familiare in un altro immobile situato nel medesimo territorio comunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere rigettato per le seguenti ragioni.
L'eccezione di difetto di motivazione dell'avviso di accertamento è priva di pregio. L'atto impugnato contiene tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge (art. 7 L. 212/2000 e art. 1 comma 162 L. 296/2006), indicando dettagliatamente gli identificativi catastali, l'aliquota applicata, i mesi di possesso e il calcolo di sanzioni e interessi. Tali informazioni hanno posto il contribuente in condizione di conoscere pienamente la pretesa tributaria e di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa, come dimostrato dalla puntuale contestazione nel merito. Lo stesso avviso di accertamento richiama nelle premesse la legge istitutiva dell'IUC che ricomprende la stessa IMU e, pur non riportando nel corpo dell'accertamento il riferimento alla esenzione richiesta dal contribuente con la dichiarazione IMU anno 2018 in quanto appartenente alle Forze Armate, conferma la debenza dell'IMU in quanto dalle risultanze in atti emerge che il Ricorrente _1, nell'anno 2020, risiedeva anagraficamente in Castellaneta alla Indirizzo_2, unitamente al proprio nucleo familiare, in un immobile di proprietà della coniuge che già beneficiava dell'esenzione per abitazione principale.
L'immobile accertato (Indirizzo_1) è situato nello stesso Comune di residenza della famiglia ed è ubicato in una zona (Castellaneta Marina) a vocazione turistica, tipicamente destinata a seconde case. Va poi evidenziato che il Contribuente non ha fornito prova documentale di effettive e fondate esigenze di servizio che giustifichino la necessità di una dimora separata dal nucleo familiare all'interno dello stesso territorio comunale. Del resto riconoscere l'esenzione per un secondo immobile nel medesimo Comune, in assenza di comprovate necessità lavorative, non avrebbe reso necessario emettere l'avviso di accertamento in questa sede opposto.
Quanto alla eccezione del frazionamento del credito, non si rileva alcuna violazione del principio di buona fede nella notifica di atti separati per diverse annualità atteso che l'IMU è un'imposta autonoma per ogni anno d'imposta, soggetta a distinti termini di decadenza e accertamento. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito la legittimità dell'emissione di distinti avvisi per ogni annualità, non costituendo ciò un abuso del processo.
Pertanto, l'immobile in questione va assoggettato a imposta come "seconda casa" con la conferma della legittimità dell'atto opposto.
Per le ragioni della decisione le spese di lite sono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Compensa le spese di lite tra le parti.