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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/09/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 601 del ruolo generale per l'anno 2023, a cui è riunita la causa iscritta al n. 1958 del ruolo generale per l'anno 2023,promossa da
1. in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, corrente in Cagliari, via Santa Croce n. 18,
elettivamente domiciliato in Cagliari, via San Lucifero n. 65, presso lo Studio
dell'Avv. Davide Valeriano BONIFACIO, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso introduttivo;
opponente
contro
2. nato a [...], il [...], ivi residente, in via Parte_2
Vesalio n. 18, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Garigliano n. 1, presso lo
Studio dell'Avv. Daniela CORSO in forza di procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
opposto
e nei confronti di
pagina 1 3. in persona del Sindaco pro tempore, Parte_3
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Dante n. 11, presso l'Ufficio legale dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea CASU e dall'Avv. Simonetta
GARBATI in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione;
opponente
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (R.G. 601/2023):
“Voglia l'Ill.mo Signor Giudice in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis
reiectis,
- revocare l'avverso decreto, mandando assolta l'opponente da ogni avversa
pretesa;
- con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore
antistatario”.
Nell'interesse dell'opposto:
“1) RIGETTARE le opposizioni perché infondate in fatto ed in diritto
confermando
integralmente i decreti ingiuntivi opposti distinti ai numeri 584/2022 e 187/2023,
emessi dal Tribunale di Cagliari, Sez. Lavoro e condannare la parte opponente,
in solido con la terza chiamata al pagamento della somma di Parte_3
€ 21.704,25 dovuta a titolo di TFR e residua mensilità di luglio 2023.
2) CONDANNARE la parte opponente al risarcimento del danno da lite temeraria
ex art.96 c.p.c. da liquidarsi dal Giudice in via equitativa;
3) CONDANNARE la parte opponente, in solido con la parte terza chiamata
alla rifusione delle spese dei giudizi monitori e di Parte_3
opposizione, eventualmente con applicazione del principio della soccombenza
pagina 2 qualificata, spese da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore per
dichiarato anticipo”.
Nell'interesse dell'opponente (R.G. 1958/2023):
come da separato verbale di conciliazione (udienza del 29.09.2025).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ha proposto Parte_1
opposizione, davanti a questo Tribunale, opposizione al decreto ingiuntivo n.
584/2022 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, depositato il 02.12.2022, su ricorso di con cui a esso era stato ingiunto di pagare la Parte_2
somma lorda di euro 20.850,26, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data di maturazione del credito e fino al saldo, oltre spese legali liquidate in euro 500,00,
oltre accessori di legge.
In particolare, esso ha esposto:
− che il credito concerne il trattamento di fine rapporto maturato dal lavoratore nel corso del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, cessato in data
31.07.2022, come indicato nel ricorso per ingiunzione e che il credito non è
fondato su prova scritta, essendo basato esclusivamente sul calcolo derivante dalla busta paga relativa alla mensilità di luglio 2022;
− che tale busta paga, tuttavia, poteva considerarsi quale prova scritta, peraltro non qualificata, esclusivamente in relazione all'importo dichiarato come dovuto (sia ai fini del calcolo di contributi e imposte, sia quello netto), ed ai relativi titoli di imputazione, pacificamente ben diversi dal T.F.R. (retribuzione,
ferie godute e non godute, ratei di mensilità supplementari, permessi e festività
non godute, una tantum ex d.l. n. 50/2002) e che ogni altra indicazione contenuta
pagina 3 nella busta paga deve essere considerata non costituente prova scritta, tanto meno idonea a fondare la concessione di un decreto ingiuntivo, posto che la predetta busta paga vale, al più, a comprovare gli elementi della retribuzione erogata e le trattenute applicate avuto riguardo al disposto dell'art. 1, l. n. 4/1953.
2. si è ritualmente costituito in giudizio ed ha contestato Parte_2
le avverse argomentazioni difensive.
In particolare, egli ha fatto rilevare che l'importo del T.F.R. era stato richiesto sulla scorta della certificazione unica proveniente e sottoscritta dal datore di lavoro, certificazione che, peraltro, appare perfettamente concordante, nel contenuto, alla indicazione della somma di euro 20.039,05 nella busta paga di luglio 2022, che pure reca la indicazione della somma di euro 811,21 quale importo maturato sino al luglio 2022.
3. Alla causa in epigrafe indicata è stata riunita, con provvedimento di questo medesimo Giudice, altra causa, proposta dal Parte_3
che ha proposto opposizione, davanti a questo Tribunale, al decreto ingiuntivo n.
187/2023 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, depositato il 27.03.2023, su ricorso di con cui a esso era stato ingiunto di pagare la Parte_2
somma lorda di euro 3.010,31, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data di maturazione del credito e fino al saldo, oltre spese legali liquidate in euro 473,00,
oltre accessori di legge e spese forfettarie in misura del 15%.
In specie, l'Ente ha esposto:
− di avere operato il c.d. intervento sostitutivo, su richiesta dei dipendenti del , sulla base delle buste paga offerte, e di avervi provveduto con Parte_1
atto di liquidazione n. 3597 del 02.09.2022, relativo alla mensilità di luglio 2022,
erogando così, all'opposto, due acconti per complessivi euro 3.386,32 a fronte di una busta paga di euro 4.240,31, con un residuo di euro 853,99;
pagina 4 − che esso non avrebbe avuto a disposizione le risorse residue per Pt_3
soddisfare il pagamento in favore dei lavoratori del T.F.R., ai sensi dell'art. 30, d.
lgs. n. 50/2016 e che, per quanto concerne gli asseriti crediti che il Parte_1
aveva inteso far valere ai fini dell'applicazione dell'art. 1676 c.c., tale disposizione di legge prevede l'azione diretta del lavoratore nei limiti del debito esistente al momento della domanda e può essere astrattamente richiamata per il pagamento delle buste paga di gennaio, febbraio e marzo 2022, allorquando l'intervento sostitutivo non era stato ancora richiesto.
4. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
5. Nell'udienza odierna, è intervenuta una parziale conciliazione per quanto attiene al pagamento del residuo della mensilità di luglio 2022, pari a netti euro
577,74, che il si è obbligato a pagare, entro il Parte_3
31.12.2025. Il processo è proseguito per il residuo importo di euro 20.039,05.
6. L'opposizione proposta dal Parte_1
infondata e deve essere rigettata.
[...]
Per converso, la domanda proposta da in sede monitoria, è Parte_2
fondata e deve essere accolta.
Giova precisare, anzitutto, che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza della Suprema Corte,
“L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a
cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle
condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul
merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori
esibiti nel corso del giudizio” (Cass. civ., Sez. II, 12.03.2019, n. 7020).
pagina 5 Nella vicenda scrutinata, il lavoratore opposto ha prodotto, fin dalla fase monitoria, non solo la busta paga del mese di luglio 2022, emessa dallo stesso opponente, da cui risulta che l'importo del T.F.R. maturato è pari Parte_1
alla somma ingiunta, ma anche la certificazione unica proveniente dal
(rispettivamente, doc. 2 e 1, prodotti col ricorso per decreto Parte_1
ingiuntivo).
Per altro verso, è pacifico che il rapporto di lavoro subordinato in essere tra le parti fosse cessato nel luglio 2022.
In conseguenza di tale cessazione, il lavoratore è rimasto creditore del T.F.R.,
posto che il datore di lavoro opponente nulla ha specificamente eccepito né con riguardo alla provenienza e alla correttezza del dato contabile annotato in tali documenti, né in merito al calcolo relativo allo sviluppo del credito, anche tenuto conto che esso non si è neppure avveduto, in realtà, che il aveva posto Pt_2
a fondamento del ricorso anche la C.U.
Ne deriva che il credito del lavoratore deve ritenersi pienamente provato.
Trova, infatti, applicazione il principio, affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, per cui le buste paga e il C.U.D. (poi C.U. –
certificazione unica) integrano i requisiti di prova documentale richiesti ai fini della
prova scritta del credito del lavoratore e ciò tanto più quando, come nel caso di specie, le contestazioni mosse dal datore di lavoro sono del tutto generiche (cfr.,
ex multis, Cass. civ., Sez. L., 18.03.2024, n. 7186).
Per altro verso, in punto di diritto, è opportuno ricordare il principio generale affermato ormai costantemente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione,
secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, come anche per l'adempimento o il
pagina 6 risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa, neppure specificamente allegato e comunque dimostrato (ex multis, Cass. civ., Sez. II, 21.05.2019, ord. n. 13685; Cass. civ.,
S.U., 30.10.2001, n. 13533).
Come detto, nel caso che ci occupa nel presente giudizio, il datore di lavoro resistente nulla ha allegato in maniera specifica relativamente alle pretese dedotte dal , che devono quindi ritenersi adeguatamente provate. Pt_2
Per tutto quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata integralmente e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, deve essere condannato a rifondere Pt_2
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai sensi
[...]
del D.M. 10.03.2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del Difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta l'opposizione proposta dal Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al decreto
[...]
ingiuntivo n. 584/2022 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, depositato il
pagina 7 02.12.2022, su ricorso di Parte_2
2. dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 584/2022 del Tribunale di
Cagliari, Sezione Lavoro, depositato il 02.12.2022, su ricorso di Pt_2
;
[...]
3. condanna il in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere Parte_2
delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.700,00 per compensi professionali di Avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Daniela CORSO, dichiaratasi antistataria.
Cagliari, 29.09.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 8