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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 13/05/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 232/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 232/2025 promosso da:
(con C.F.: , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(AN); e
(C.F.: ), nata il [...] ad [...]; CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. Andrea Rosati, come da procura speciale in atti;
RICORRENTI con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO;
CONCLUSIONI:
“1) La casa familiare in comproprietà tra la sig.ra e CP_1 Parte_1 CP_2
sita in JE (AN), Via XXIV Maggio, 30 viene assegnata alla sig.ra
[...] CP_1 siederà con le due figlie, e Persona_1 Persona_2
2)Il sig. potrà tenere con sé la figlia minore due pomeriggi a settimana Parte_1 dall'usci alle ore 21:00 ed a fine settimana alternati dal sabato all'uscita di
- 1 - scuola fino alla domenica alle ore 21:00; le vacanze estive e le vacanze natalizie saranno alternate seconde le esigenze dei genitori;
3)Il sig. verserà alla sig.ra la somma complessiva mensile Parte_1 CP_1 di € 150 ntributo per il ma figlia minore, da versarsi alla fine di ogni mese, somma che verrà aggiornata annualmente in base agli indici ISTAT;
4) Il sig. si accolla anche per intero il mutuo di casa con rate mensili di € Parte_1
430,00 circa;
5)Le spese straordinarie andranno suddivise al 50% tra i coniugi in base al protocollo del Tribunale di Ancona che le parti dichiarano di approvare”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno Parte_1 CP_1 chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a JE (AN) il 30/07/2000.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 06/02/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto n. 14194 del 20/11/2019, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 15/11/2019. Risulta, quindi, trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della legge n. 899 cii.; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a JE (AN) il 30/07/2000 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 80, parte 2, serie A, dell'anno 2000.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che hanno adeguati redditi propri (e, pertanto, non hanno previsto alcun assegno divorzile), e corrispondenti agli interessi della figlia minore (la primogenita, maggiorenne, è economicamente autosufficiente), in favore della quale le parti hanno concordato un contributo a carico del padre, adeguato alle esigenze della minore e
- 2 - corrispondente alle risorse economiche dell'obbligato (cfr., anche le condizioni di separazione omologate da questo Tribunale1), tenuto conto che questi si è accollato l'intero mutuo per l'acquisto della già casa familiare (di cui è comproprietario al 50%2), assegnata alla ricorrente, che ivi continuerà a vivere con la minore.
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, a' sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (cfr. pt. 2 delle condizioni di divorzio), il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
a JE (AN) il 30/07/2000 e trascritto nel Registro dello
[...] CP_1
Stato Civile di detto Comune, al n. 80, parte 2, serie A dell'anno 2000; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di JE (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 7/V2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 3 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le parti avevano previsto un contributo paterno per entrambe le figlie (all'epoca anche la primogenita era non autonoma economicamente) per un importo pari al doppio di quello indicato in questa sede. 2 L'altro 50% fa capo alla ricorrente e al di lei padre, ciascuno per la quota del 25%.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 232/2025 promosso da:
(con C.F.: , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(AN); e
(C.F.: ), nata il [...] ad [...]; CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. Andrea Rosati, come da procura speciale in atti;
RICORRENTI con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO;
CONCLUSIONI:
“1) La casa familiare in comproprietà tra la sig.ra e CP_1 Parte_1 CP_2
sita in JE (AN), Via XXIV Maggio, 30 viene assegnata alla sig.ra
[...] CP_1 siederà con le due figlie, e Persona_1 Persona_2
2)Il sig. potrà tenere con sé la figlia minore due pomeriggi a settimana Parte_1 dall'usci alle ore 21:00 ed a fine settimana alternati dal sabato all'uscita di
- 1 - scuola fino alla domenica alle ore 21:00; le vacanze estive e le vacanze natalizie saranno alternate seconde le esigenze dei genitori;
3)Il sig. verserà alla sig.ra la somma complessiva mensile Parte_1 CP_1 di € 150 ntributo per il ma figlia minore, da versarsi alla fine di ogni mese, somma che verrà aggiornata annualmente in base agli indici ISTAT;
4) Il sig. si accolla anche per intero il mutuo di casa con rate mensili di € Parte_1
430,00 circa;
5)Le spese straordinarie andranno suddivise al 50% tra i coniugi in base al protocollo del Tribunale di Ancona che le parti dichiarano di approvare”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno Parte_1 CP_1 chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a JE (AN) il 30/07/2000.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 06/02/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto n. 14194 del 20/11/2019, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 15/11/2019. Risulta, quindi, trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della legge n. 899 cii.; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a JE (AN) il 30/07/2000 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 80, parte 2, serie A, dell'anno 2000.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che hanno adeguati redditi propri (e, pertanto, non hanno previsto alcun assegno divorzile), e corrispondenti agli interessi della figlia minore (la primogenita, maggiorenne, è economicamente autosufficiente), in favore della quale le parti hanno concordato un contributo a carico del padre, adeguato alle esigenze della minore e
- 2 - corrispondente alle risorse economiche dell'obbligato (cfr., anche le condizioni di separazione omologate da questo Tribunale1), tenuto conto che questi si è accollato l'intero mutuo per l'acquisto della già casa familiare (di cui è comproprietario al 50%2), assegnata alla ricorrente, che ivi continuerà a vivere con la minore.
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, a' sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (cfr. pt. 2 delle condizioni di divorzio), il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
a JE (AN) il 30/07/2000 e trascritto nel Registro dello
[...] CP_1
Stato Civile di detto Comune, al n. 80, parte 2, serie A dell'anno 2000; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di JE (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 7/V2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 3 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le parti avevano previsto un contributo paterno per entrambe le figlie (all'epoca anche la primogenita era non autonoma economicamente) per un importo pari al doppio di quello indicato in questa sede. 2 L'altro 50% fa capo alla ricorrente e al di lei padre, ciascuno per la quota del 25%.