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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/12/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 350/2025 R.G. P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr. Luigi Pagliuca presidente dr. Francesco Bartolotti rel./est. giudice dr.ssa Cristiana Bottazzi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P. I.V.A.: Controparte_1
), sede legale in Viale Del Lavoro n. 33 – 37036, San martino Buon Albergo (VR), P.IVA_1 rappresentante legale/amministratore unico;
CP_2
…oooOooo… visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 15.12.2025 da on il Controparte_1 quale la società ha chiesto che sia dichiarata nei propri confronti l'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 CCII atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- è un'impresa che esercita un'attività commerciale (di vendita al Controparte_1 consumatore, a mezzo di propri incaricati, di tessere vantaggio per i consumatori aderenti ad una shopping community, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- la società ricorrente si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: - dalla dichiarazione di perdita di oltre 4 milioni di euro, attestata dall'assemblea ordinaria dei soci del 29.10.2025, con patrimonio netto negativo per € 3.894.766, a seguito della dichiarazione di insolvenza della società controllante US GMBH e della principale società committente CP_1 [...]
; - dalla conseguente mancata approvazione del bilancio di Controparte_3 esercizio 2025; - dalla sostanziale inoperatività della società, che ha provveduto alla cessazione di ogni rapporto di lavoro con i propri dipendenti;
- dalla assenza di beni immobili o mobili registrato;
- dai riscontri delle perdite e della impossibilità di conseguire i crediti vantati nei confronti della committente dichiarata insolvente, siccome evincibili dai dati economici dello stato patrimoniale aggiornato al 31.12.2024 ed al 31.12.2025; rilevato che i dati di bilancio di esercizio degli anni 2021, 2022 e 2023 attestano valori di attivo patrimoniale, di ricavi e dei debiti complessivi superiori alle soglie di legge per la qualifica di impresa minore;
dunque si evince il mancato possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII da parte della società debitrice;
rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma quinto CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dai documenti allegati al ricorso è complessivamente superiore ad € 30.000,00, dovendo considerarsi in particolare la rilevante perdita registrata nello stato patrimoniale al 31.12.2024, con un patrimonio netto negativo per € 3.894.766,00;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P. Controparte_1
I.V.A.: ), sede legale in Viale Del Lavoro n. 33 – 37036, San martino Buon P.IVA_1
Albergo (VR), rappresentante legale/amministratore unico;
CP_2
2) NOMINA giudice delegato il dr. Francesco Bartolotti;
3) NOMINA curatore l'avv. Davide FERRARESE in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII, il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 17 aprile 2026 ore 10.00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) DISPONE, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19/12/2025.
Il giudice relatore Il presidente Francesco Bartolotti Luigi Pagliuca
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr. Luigi Pagliuca presidente dr. Francesco Bartolotti rel./est. giudice dr.ssa Cristiana Bottazzi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P. I.V.A.: Controparte_1
), sede legale in Viale Del Lavoro n. 33 – 37036, San martino Buon Albergo (VR), P.IVA_1 rappresentante legale/amministratore unico;
CP_2
…oooOooo… visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 15.12.2025 da on il Controparte_1 quale la società ha chiesto che sia dichiarata nei propri confronti l'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 CCII atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- è un'impresa che esercita un'attività commerciale (di vendita al Controparte_1 consumatore, a mezzo di propri incaricati, di tessere vantaggio per i consumatori aderenti ad una shopping community, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- la società ricorrente si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: - dalla dichiarazione di perdita di oltre 4 milioni di euro, attestata dall'assemblea ordinaria dei soci del 29.10.2025, con patrimonio netto negativo per € 3.894.766, a seguito della dichiarazione di insolvenza della società controllante US GMBH e della principale società committente CP_1 [...]
; - dalla conseguente mancata approvazione del bilancio di Controparte_3 esercizio 2025; - dalla sostanziale inoperatività della società, che ha provveduto alla cessazione di ogni rapporto di lavoro con i propri dipendenti;
- dalla assenza di beni immobili o mobili registrato;
- dai riscontri delle perdite e della impossibilità di conseguire i crediti vantati nei confronti della committente dichiarata insolvente, siccome evincibili dai dati economici dello stato patrimoniale aggiornato al 31.12.2024 ed al 31.12.2025; rilevato che i dati di bilancio di esercizio degli anni 2021, 2022 e 2023 attestano valori di attivo patrimoniale, di ricavi e dei debiti complessivi superiori alle soglie di legge per la qualifica di impresa minore;
dunque si evince il mancato possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII da parte della società debitrice;
rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma quinto CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dai documenti allegati al ricorso è complessivamente superiore ad € 30.000,00, dovendo considerarsi in particolare la rilevante perdita registrata nello stato patrimoniale al 31.12.2024, con un patrimonio netto negativo per € 3.894.766,00;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P. Controparte_1
I.V.A.: ), sede legale in Viale Del Lavoro n. 33 – 37036, San martino Buon P.IVA_1
Albergo (VR), rappresentante legale/amministratore unico;
CP_2
2) NOMINA giudice delegato il dr. Francesco Bartolotti;
3) NOMINA curatore l'avv. Davide FERRARESE in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII, il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 17 aprile 2026 ore 10.00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) DISPONE, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19/12/2025.
Il giudice relatore Il presidente Francesco Bartolotti Luigi Pagliuca