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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente e Relatore
BALDI CRISTIANO, Giudice
CURATOLO ROBERTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 457/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Biella - Corso Europa 7/a 13900 Biella BI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 92/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BIELLA sez. 1 e pubblicata il 12/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Q050300188 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente alla ore 11:57
Resistente/Appellato: si richiama agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, lavoratore dipendente della Società_1 S.p.A., società esercente l'attività di “servizi di vigilanza privata” ha contestato l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Biella, emesso ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, per l'anno d'imposta 2018, recante un asserito maggior reddito da lavoro dipendente, con conseguente recupero a tassazione ai fini IRPEF, addizionali regionale e comunale, per una somma complessiva pari a Euro
1.157,00, di sola imposta, oltre interessi e sanzioni.
I recuperi disposti nei confronti dell'odierno dipendente trarrebbero origine dalla segnalazione della
Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Roma del 12.09.2019 – peraltro non allegata all'atto controverso – a sua volta conseguenza dei rilievi formulati dalla Guardia di Finanza –
Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Roma – II Gruppo Tutela Entrate all'esito di una verifica conclusasi con PVC nei confronti della Società Società_1, datore di lavoro del contribuente , nonché sostituto di imposta;
si trattava di una verifica generale in materia di Imposte Dirette, IVA e IRAP riferita agli anni di imposta 2014-2018 e riguardante anche il «[…] corretto adempimento agli obblighi fiscali e previdenziali contributivi degli emolumenti integrativi erogati al personale dipendente».
La Guardia di Finanza, esaminando tutte le buste paga di tutti i lavoratori dipendenti impiegati da Società_1 S. p.A., ha rilevato in alcuni casi irregolarità con riguardo ad emolumenti trattati come “esenti” dal datore di lavoro –conseguentemente non assoggettati ad alcuna ritenuta fiscale – ma tassabili per la Guardia di
Finanza stessa.; si è trattato di somme che avrebbero natura di retribuzione ordinaria e dunque rilevanti ai fini della tassazione del reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del DPR 917/1986
(TUIR) e all'atto della loro corresponsione la società predetta non ha operato le ritenute fiscali, in qualità di sostituto d'imposta, come previsto dall'art. 23, c. 1 del DPR 600/73»;
Il Ricorrente_1 ha impugnato l'atto impositivo in oggetto deducendo i seguenti motivi: 1) nullità dell'avviso di accertamento impugnato per difetto di motivazione (e, quindi, per violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990
e dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente); nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente (sotto il profilo della mancata allegazione del PVC elevato nei confronti della Società_1); 2)violazione del diritto di difesa del contribuente;
3) violazione del divieto di doppia imposizione;
4) non sanzionabilità della condotta del contribuente per carenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 472/1997. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate contestando i motivi di doglianza e chiedendo il rigetto del ricorso. 5) infondatezza nel merito della pretesa erariale.
Il primo Giudice ha respinto il ricorso e compensato le spese di lite.
Quanto al primo motivo di impugnazione, l'avviso di accertamento è stato ritenuto sufficientemente motivato in ordine a quelli che sono i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria accertata. Esso chiarisce che le somme percepite dal sig. Ricorrente_1 sono state corrisposte in busta paga e tale circostanza le rende imponibili ai fini fiscale ai sensi dell'art. 51 comma 1 del TUIR. Nella motivazione dell'atto impugnato dono stati riportati sia l'importo complessivo delle somme recuperate a tassazione, sia l'importo di ogni singola voce indicata in busta paga a titolo di rimborso chilometrico. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti ai fini dell'assolvimento del diritto di difesa del Contribuente, in quanto lo stesso è stato messo nelle condizioni di dimostrare l'irrilevanza sotto il profilo fiscale e quindi la non imponibilità delle somme rimborsate dalla società datrice di lavoro. Quanto al secondo motivo di ricorso (ritenuto parimenti infondato), La CGT di Biella ha rilevato che obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovvero mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale (parti, oggetto, contenuto e destinatari dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato). In tal senso, non sussiste in capo all'Ufficio l'obbligo di procedere all'allegazione del PVC redatto nei confronti della società datrice di lavoro. L'atto impugnato – poi - risulta completo di tutti gli elementi che consentono al contribuente di poter esercitare un efficace diritto di difesa.
Quanto al quarto motivo di doglianza, ha rilevato che la definizione fornita dall'art. 64, comma 1, del D.P.
R. n. 600/1973 prevede che, in ogni caso, anche il sostituito debba ritenersi già originariamente, come espressamente ribadito dall'art. 35 del D.P.R. n. 600/1973, obbligato solidale al pagamento dell'imposta, e quindi assoggettabile egli stesso all'accertamento ed a tutti i conseguenti oneri. Trattasi quindi di obbligazioni diverse e sanzionabili singolarmente, il che ha comportato il rigetto anche del relativo motivo di ricorso.
Nel merito (e anche con riferimento al terzo motivo di doglianza) il primo Giudice ha rilevato che, in base al consolidato insegnamento della S.C., “In presenza dell'obbligo di effettuare la ritenuta di acconto
(diretta, in sè, ad agevolare non solo la riscossione ma anche l'accertamento degli obblighi del percettore del reddito), l'intervento del "sostituto" lascia inalterata la posizione del "sostituito", il quale è specificamente gravato dell'obbligo di dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta, poichè essi concorrono a formare la base imponibile sulla quale, secondo il criterio di progressività, sarà calcolata l'imposta dovuta, detraendosi da essa la ritenuta subita come anticipazione del prelievo. Da ciò consegue che, quando la ritenuta non sia stata operata su emolumenti che pur costituiscono componente di reddito, alla omissione il percettore dovrà ovviare, dichiarando i relativi proventi e calcolando l'imposta sull'imponibile alla cui formazione quei proventi hanno concorso" (Cass. 2212/2000; conf. nn.16092/2000, 10057/2000,
1081/2003 - Cass. nr. 9867 del 2011). il contribuente – in buona sostanza - non ha assolto al proprio onere di verificare la correttezza degli emolumenti percepiti. Sulla base di tali ragioni è stato respinto il ricorso in primo grado del Ricorrente_1.
Ha interposto appello il contribuente, a cui ha resistito l'Agenzia delle Entrate. Entrambe le parti hanno riproposto le rispettive tesi.
Nelle more del giudizio di secondo grado, le parti hanno definito la controversia ai sensi della norma che consente la definizione delle liti pendenti (art. 1, co. 186 L. 197/2022), chiedendo che la CGT di secondo grado dichiarasse l'estinzione del giudizio a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione allo sviluppo dei rapporti fra le parti, che, come detto, hanno definito la controversia ai sensi della norma che consente la definizione delle liti pendenti (art. 1, co. 186 L. 197/2022), non resta che dichiarare estinto il giudizio con compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate fra le parti.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente e Relatore
BALDI CRISTIANO, Giudice
CURATOLO ROBERTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 457/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Biella - Corso Europa 7/a 13900 Biella BI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 92/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BIELLA sez. 1 e pubblicata il 12/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Q050300188 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente alla ore 11:57
Resistente/Appellato: si richiama agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, lavoratore dipendente della Società_1 S.p.A., società esercente l'attività di “servizi di vigilanza privata” ha contestato l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Biella, emesso ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, per l'anno d'imposta 2018, recante un asserito maggior reddito da lavoro dipendente, con conseguente recupero a tassazione ai fini IRPEF, addizionali regionale e comunale, per una somma complessiva pari a Euro
1.157,00, di sola imposta, oltre interessi e sanzioni.
I recuperi disposti nei confronti dell'odierno dipendente trarrebbero origine dalla segnalazione della
Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Roma del 12.09.2019 – peraltro non allegata all'atto controverso – a sua volta conseguenza dei rilievi formulati dalla Guardia di Finanza –
Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Roma – II Gruppo Tutela Entrate all'esito di una verifica conclusasi con PVC nei confronti della Società Società_1, datore di lavoro del contribuente , nonché sostituto di imposta;
si trattava di una verifica generale in materia di Imposte Dirette, IVA e IRAP riferita agli anni di imposta 2014-2018 e riguardante anche il «[…] corretto adempimento agli obblighi fiscali e previdenziali contributivi degli emolumenti integrativi erogati al personale dipendente».
La Guardia di Finanza, esaminando tutte le buste paga di tutti i lavoratori dipendenti impiegati da Società_1 S. p.A., ha rilevato in alcuni casi irregolarità con riguardo ad emolumenti trattati come “esenti” dal datore di lavoro –conseguentemente non assoggettati ad alcuna ritenuta fiscale – ma tassabili per la Guardia di
Finanza stessa.; si è trattato di somme che avrebbero natura di retribuzione ordinaria e dunque rilevanti ai fini della tassazione del reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del DPR 917/1986
(TUIR) e all'atto della loro corresponsione la società predetta non ha operato le ritenute fiscali, in qualità di sostituto d'imposta, come previsto dall'art. 23, c. 1 del DPR 600/73»;
Il Ricorrente_1 ha impugnato l'atto impositivo in oggetto deducendo i seguenti motivi: 1) nullità dell'avviso di accertamento impugnato per difetto di motivazione (e, quindi, per violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990
e dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente); nullità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente (sotto il profilo della mancata allegazione del PVC elevato nei confronti della Società_1); 2)violazione del diritto di difesa del contribuente;
3) violazione del divieto di doppia imposizione;
4) non sanzionabilità della condotta del contribuente per carenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 472/1997. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate contestando i motivi di doglianza e chiedendo il rigetto del ricorso. 5) infondatezza nel merito della pretesa erariale.
Il primo Giudice ha respinto il ricorso e compensato le spese di lite.
Quanto al primo motivo di impugnazione, l'avviso di accertamento è stato ritenuto sufficientemente motivato in ordine a quelli che sono i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria accertata. Esso chiarisce che le somme percepite dal sig. Ricorrente_1 sono state corrisposte in busta paga e tale circostanza le rende imponibili ai fini fiscale ai sensi dell'art. 51 comma 1 del TUIR. Nella motivazione dell'atto impugnato dono stati riportati sia l'importo complessivo delle somme recuperate a tassazione, sia l'importo di ogni singola voce indicata in busta paga a titolo di rimborso chilometrico. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti ai fini dell'assolvimento del diritto di difesa del Contribuente, in quanto lo stesso è stato messo nelle condizioni di dimostrare l'irrilevanza sotto il profilo fiscale e quindi la non imponibilità delle somme rimborsate dalla società datrice di lavoro. Quanto al secondo motivo di ricorso (ritenuto parimenti infondato), La CGT di Biella ha rilevato che obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovvero mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale (parti, oggetto, contenuto e destinatari dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato). In tal senso, non sussiste in capo all'Ufficio l'obbligo di procedere all'allegazione del PVC redatto nei confronti della società datrice di lavoro. L'atto impugnato – poi - risulta completo di tutti gli elementi che consentono al contribuente di poter esercitare un efficace diritto di difesa.
Quanto al quarto motivo di doglianza, ha rilevato che la definizione fornita dall'art. 64, comma 1, del D.P.
R. n. 600/1973 prevede che, in ogni caso, anche il sostituito debba ritenersi già originariamente, come espressamente ribadito dall'art. 35 del D.P.R. n. 600/1973, obbligato solidale al pagamento dell'imposta, e quindi assoggettabile egli stesso all'accertamento ed a tutti i conseguenti oneri. Trattasi quindi di obbligazioni diverse e sanzionabili singolarmente, il che ha comportato il rigetto anche del relativo motivo di ricorso.
Nel merito (e anche con riferimento al terzo motivo di doglianza) il primo Giudice ha rilevato che, in base al consolidato insegnamento della S.C., “In presenza dell'obbligo di effettuare la ritenuta di acconto
(diretta, in sè, ad agevolare non solo la riscossione ma anche l'accertamento degli obblighi del percettore del reddito), l'intervento del "sostituto" lascia inalterata la posizione del "sostituito", il quale è specificamente gravato dell'obbligo di dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta, poichè essi concorrono a formare la base imponibile sulla quale, secondo il criterio di progressività, sarà calcolata l'imposta dovuta, detraendosi da essa la ritenuta subita come anticipazione del prelievo. Da ciò consegue che, quando la ritenuta non sia stata operata su emolumenti che pur costituiscono componente di reddito, alla omissione il percettore dovrà ovviare, dichiarando i relativi proventi e calcolando l'imposta sull'imponibile alla cui formazione quei proventi hanno concorso" (Cass. 2212/2000; conf. nn.16092/2000, 10057/2000,
1081/2003 - Cass. nr. 9867 del 2011). il contribuente – in buona sostanza - non ha assolto al proprio onere di verificare la correttezza degli emolumenti percepiti. Sulla base di tali ragioni è stato respinto il ricorso in primo grado del Ricorrente_1.
Ha interposto appello il contribuente, a cui ha resistito l'Agenzia delle Entrate. Entrambe le parti hanno riproposto le rispettive tesi.
Nelle more del giudizio di secondo grado, le parti hanno definito la controversia ai sensi della norma che consente la definizione delle liti pendenti (art. 1, co. 186 L. 197/2022), chiedendo che la CGT di secondo grado dichiarasse l'estinzione del giudizio a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione allo sviluppo dei rapporti fra le parti, che, come detto, hanno definito la controversia ai sensi della norma che consente la definizione delle liti pendenti (art. 1, co. 186 L. 197/2022), non resta che dichiarare estinto il giudizio con compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate fra le parti.