Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 89
CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità avviso accertamento per difetto di motivazione

    L'avviso di accertamento è stato ritenuto sufficientemente motivato in ordine ai presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, indicando le somme percepite, l'importo complessivo recuperato e le singole voci in busta paga, mettendo il contribuente in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa.

  • Rigettato
    Nullità avviso accertamento per mancata allegazione PVC

    L'obbligo di motivazione può essere adempiuto per relationem, senza necessità di allegare il PVC nei confronti della società datrice di lavoro, in quanto l'atto impugnato risulta completo degli elementi necessari all'esercizio del diritto di difesa.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa

    L'atto impugnato risulta completo di tutti gli elementi che consentono al contribuente di poter esercitare un efficace diritto di difesa.

  • Rigettato
    Violazione divieto di doppia imposizione

    La ritenuta operata dal sostituto d'imposta non altera la posizione del sostituito, il quale è obbligato a dichiarare i redditi percepiti e a calcolare l'imposta dovuta, detraendo la ritenuta subita. Pertanto, qualora la ritenuta non sia stata operata, il percettore deve dichiarare i proventi e calcolare l'imposta sull'imponibile.

  • Rigettato
    Non sanzionabilità per carenza elemento soggettivo

    Il sostituito è obbligato solidale al pagamento dell'imposta e quindi assoggettabile all'accertamento e ai conseguenti oneri. Le obbligazioni del sostituto e del sostituito sono distinte e sanzionabili singolarmente.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito della pretesa erariale

    In presenza dell'obbligo di effettuare la ritenuta di acconto, il sostituito è tenuto a dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta e a calcolare l'imposta dovuta. Se la ritenuta non è stata operata, il contribuente deve dichiarare i relativi proventi e calcolare l'imposta sull'imponibile.

  • Accolto
    Definizione della lite pendente

    Le parti hanno definito la controversia ai sensi della norma che consente la definizione delle liti pendenti, chiedendo l'estinzione del giudizio con spese compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 89
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 89
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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