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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 23/02/2026, n. 2760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2760 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2760/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE IORIS MARIO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6546/2023 depositato il 08/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Del Lazio
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Vi Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220010872055000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione, dichiarata fallita nel 2010, in persona del
Rappresentante_1Curatore fallimentare ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n. 09720220010872055000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il pagamento, in favore dell'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del
Lazio, del contributo unificato tributario (Cut) dovuto, e non versato, per l'iscrizione a ruolo del ricorso per Revocazione n. R.G.A. 11042/2017.
A sostegno di tale impugnazione parte ricorrente deduce l'illegittimità della cartella per mancata notifica degli atti presupposti alla cartella stessa ivi indicati (l'invito al pagamento 864/18), nonché la circostanza che la curatela del fallimento della anzidetta società non aveva mai proposto azioni dinanzi alla giustizia tributaria, essendo pertanto estranea alla vicenda processuale cui si riferiva la pretesa oggetto della cartella, riferibile invece esclusivamente all'ultimo liquidatore della società, il quale di propria iniziativa aveva proposto il giudizio sulla base del quale detta pretesa era stata avanzata;
il debito relativo al mancato versamenti del Cut non poteva quindi essere imputato alla curatela.
Notificato a mezzo pec il ricorso sia alla Segreteria anzidetta che all'Agenzia entrate riscossione, si sono costituite in giudizio entrambi, contestando la fondatezza e l'ammissibilità dei motivi di censura. In udienza la Segreteria resistente ha eccepito la mancanza di autorizzazione del giudice delegato al fallimento al curatore a stare in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione anzidetta deve rilevarsi che la Corte di Cassazione, con ordinanza del 14 giugno 2019 n. 15997, ha affermato con riferimento agli artt. 12 e 18 d.lgs. 546/1992, che tra i requisiti formali previsti ex lege e necessari per l'assistenza tecnica e legale nel processo tributario non rientra in alcun modo l'autorizzazione a costituirsi in giudizio del giudice delegato, in quanto si tratta di un atto integrativo e relativo alla rappresentanza sostanziale del curatore, sicchè, in mancanza della predetta autorizzazione si verifica esclusivamente un difetto di rappresentanza, relativamente al quale il giudice del processo tributario deve concedere una proroga ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. per consentire la sanatoria con effetto retroattivo.
Ritiene però il giudicante che è possibile soprassedere a tale incombente in virtù del principio della possibilità di decidere la causa sulla base della ragione più liquida, rilevante ai fini dell'esigenza di celere definizione del giudizio ai sensi ex art. 111 cost, sicché – in considerazione della decidibilità della controversia nei termini di seguito illustrati - non v'è necessità di procedere all'assegnazione di un termine per acquisire la predetta autorizzazione.
I motivi di censura devono ritenersi infondati.
Le deduzioni svolte dalla parte ricorrente hanno trovato smentita nella documentazione prodotta dalla
Segreteria della Corte tributaria resistente, dalla quale si può desumere che:
- l'atto presupposto alla cartella impugnata, e cioè l'invito al pagamento n. prot. 864/18, oltre ad essere stato regolarmente notificato in data 06/02/2018 all'indirizzo PEC del difensore presso il domicilio eletto nell'ambito del procedimento giudiziario instaurato con il giudizio di revocazione n.
R.G.A. 11042/2017 già citato, è stato successivamente rinotificato in data 13 febbraio 2018 con raccomandata A/R, al curatore fallimentare Rappresentante_1; quest'ultimo, nella sentenza che ha definito il predetto giudizio n. R.G.A. 11042/2017, figura come legale rappresentante della ricorrente Ricorrente_1, fallimento n.
536/2010, e nello stesso giudizio figura quale difensore di detta società proprio Nominativo_1, cui era stato notificato a mezzo Pec il predetto avviso di pagamento.
Da tali risultanze si può concludere, non solo che il curatore fallimentare della predetta società è tutt'altro che estraneo, avendolo anzi promosso, al giudizio per cui è stato richiesto il cut oggetto della cartella impugnata, ma che l'atto presupposto di quest'ultima, l'invito al pagamento 864/18 è stato ritualmente notificato al primo.
Con la notifica di tale invito la Segreteria della corte tributaria resistente ha assolto agli oneri su di esso gravanti, poiché “l'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 d.P.R. n.
115 del 2002 è l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento” (cfr. Cassazione civ., sez. VI, 15/12/2021, n. 40233).
Poiché parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare tempestivamente l'invito anzidetto, deve ritenersi decaduta dal potere di far valere i vizi inerenti il merito della pretesa impositiva, con conseguente inammissibilità di quelli fatti valere in questo giudizio avverso la cartella di pagamento notificatagli dall'agente della riscossione. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle parti resistenti che liquida in euro 2000,00 per ciascuna di esse, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, 30.01.2026.
Il giudice monocratico
MA De RI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE IORIS MARIO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6546/2023 depositato il 08/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Del Lazio
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Vi Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220010872055000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione, dichiarata fallita nel 2010, in persona del
Rappresentante_1Curatore fallimentare ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n. 09720220010872055000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il pagamento, in favore dell'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del
Lazio, del contributo unificato tributario (Cut) dovuto, e non versato, per l'iscrizione a ruolo del ricorso per Revocazione n. R.G.A. 11042/2017.
A sostegno di tale impugnazione parte ricorrente deduce l'illegittimità della cartella per mancata notifica degli atti presupposti alla cartella stessa ivi indicati (l'invito al pagamento 864/18), nonché la circostanza che la curatela del fallimento della anzidetta società non aveva mai proposto azioni dinanzi alla giustizia tributaria, essendo pertanto estranea alla vicenda processuale cui si riferiva la pretesa oggetto della cartella, riferibile invece esclusivamente all'ultimo liquidatore della società, il quale di propria iniziativa aveva proposto il giudizio sulla base del quale detta pretesa era stata avanzata;
il debito relativo al mancato versamenti del Cut non poteva quindi essere imputato alla curatela.
Notificato a mezzo pec il ricorso sia alla Segreteria anzidetta che all'Agenzia entrate riscossione, si sono costituite in giudizio entrambi, contestando la fondatezza e l'ammissibilità dei motivi di censura. In udienza la Segreteria resistente ha eccepito la mancanza di autorizzazione del giudice delegato al fallimento al curatore a stare in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione anzidetta deve rilevarsi che la Corte di Cassazione, con ordinanza del 14 giugno 2019 n. 15997, ha affermato con riferimento agli artt. 12 e 18 d.lgs. 546/1992, che tra i requisiti formali previsti ex lege e necessari per l'assistenza tecnica e legale nel processo tributario non rientra in alcun modo l'autorizzazione a costituirsi in giudizio del giudice delegato, in quanto si tratta di un atto integrativo e relativo alla rappresentanza sostanziale del curatore, sicchè, in mancanza della predetta autorizzazione si verifica esclusivamente un difetto di rappresentanza, relativamente al quale il giudice del processo tributario deve concedere una proroga ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. per consentire la sanatoria con effetto retroattivo.
Ritiene però il giudicante che è possibile soprassedere a tale incombente in virtù del principio della possibilità di decidere la causa sulla base della ragione più liquida, rilevante ai fini dell'esigenza di celere definizione del giudizio ai sensi ex art. 111 cost, sicché – in considerazione della decidibilità della controversia nei termini di seguito illustrati - non v'è necessità di procedere all'assegnazione di un termine per acquisire la predetta autorizzazione.
I motivi di censura devono ritenersi infondati.
Le deduzioni svolte dalla parte ricorrente hanno trovato smentita nella documentazione prodotta dalla
Segreteria della Corte tributaria resistente, dalla quale si può desumere che:
- l'atto presupposto alla cartella impugnata, e cioè l'invito al pagamento n. prot. 864/18, oltre ad essere stato regolarmente notificato in data 06/02/2018 all'indirizzo PEC del difensore presso il domicilio eletto nell'ambito del procedimento giudiziario instaurato con il giudizio di revocazione n.
R.G.A. 11042/2017 già citato, è stato successivamente rinotificato in data 13 febbraio 2018 con raccomandata A/R, al curatore fallimentare Rappresentante_1; quest'ultimo, nella sentenza che ha definito il predetto giudizio n. R.G.A. 11042/2017, figura come legale rappresentante della ricorrente Ricorrente_1, fallimento n.
536/2010, e nello stesso giudizio figura quale difensore di detta società proprio Nominativo_1, cui era stato notificato a mezzo Pec il predetto avviso di pagamento.
Da tali risultanze si può concludere, non solo che il curatore fallimentare della predetta società è tutt'altro che estraneo, avendolo anzi promosso, al giudizio per cui è stato richiesto il cut oggetto della cartella impugnata, ma che l'atto presupposto di quest'ultima, l'invito al pagamento 864/18 è stato ritualmente notificato al primo.
Con la notifica di tale invito la Segreteria della corte tributaria resistente ha assolto agli oneri su di esso gravanti, poiché “l'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 d.P.R. n.
115 del 2002 è l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento” (cfr. Cassazione civ., sez. VI, 15/12/2021, n. 40233).
Poiché parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare tempestivamente l'invito anzidetto, deve ritenersi decaduta dal potere di far valere i vizi inerenti il merito della pretesa impositiva, con conseguente inammissibilità di quelli fatti valere in questo giudizio avverso la cartella di pagamento notificatagli dall'agente della riscossione. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle parti resistenti che liquida in euro 2000,00 per ciascuna di esse, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, 30.01.2026.
Il giudice monocratico
MA De RI