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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 324/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
12/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente e Relatore
CANANZI FRANCESCO, Giudice
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1151/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N. 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 328/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 28/01/2025
Atti impositivi:
- PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE n. TF7CO020047 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6810/2025 depositato il
13/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CGT di
Caserta n. 328/01/2025 che ha accolto il ricorso di Resistente_1 avverso l'avviso di contestazione n. TF7CO0200047/2024 relativo al mancato pagamento dell'IRES in qualità di amministratore di fatto della Società_1. S.r.l. La parte ha impugnato l'atto perché dal pvc della Guardia di finanza di Aversa era emerso che non vi era stata alcuna contestazione definitiva nei confronti della parte né era stata provata la sua qualità di amministratore di fatto. La CGT di Caserta ha accolto il ricorso, ritenendo determinante in favore del contribuente la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate ha eccepito la violazione di legge, precisando che non si era costituita in giudizio perché la parte non aveva depositato il ricorso nel termine di 30 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 22 d. lgs. n. 546 del 1992, e dunque non aveva avuto accesso al fascicolo. La CGT invece non si era avveduta di tale vizio processuale.
L'appellato non si è costituito.
All'udienza del 12 novembre 2025 il Collegio ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Risulta agli atti che il contribuente ha tempestivamente impugnato il 2 maggio 2024 l'atto impositivo notificatogli il 4 marzo 2024, ma ha provveduto al deposito del ricorso notificato in data 21 settembre
2024 in spregio dell'art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992 (oggi art. 68 d.lgs. n. 175 del 2024).
Il ricorso di primo grado deve essere dichiarato inammissibile.
Considerata la particolarità della questione sottesa relativa all'accertamento dell'amministrazione di fatto solo menzionata nell'atto impugnato si reputa di compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Dichiara inammissibile il ricorso di primo grado. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
12/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente e Relatore
CANANZI FRANCESCO, Giudice
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1151/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N. 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 328/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 28/01/2025
Atti impositivi:
- PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE n. TF7CO020047 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6810/2025 depositato il
13/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CGT di
Caserta n. 328/01/2025 che ha accolto il ricorso di Resistente_1 avverso l'avviso di contestazione n. TF7CO0200047/2024 relativo al mancato pagamento dell'IRES in qualità di amministratore di fatto della Società_1. S.r.l. La parte ha impugnato l'atto perché dal pvc della Guardia di finanza di Aversa era emerso che non vi era stata alcuna contestazione definitiva nei confronti della parte né era stata provata la sua qualità di amministratore di fatto. La CGT di Caserta ha accolto il ricorso, ritenendo determinante in favore del contribuente la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate ha eccepito la violazione di legge, precisando che non si era costituita in giudizio perché la parte non aveva depositato il ricorso nel termine di 30 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 22 d. lgs. n. 546 del 1992, e dunque non aveva avuto accesso al fascicolo. La CGT invece non si era avveduta di tale vizio processuale.
L'appellato non si è costituito.
All'udienza del 12 novembre 2025 il Collegio ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Risulta agli atti che il contribuente ha tempestivamente impugnato il 2 maggio 2024 l'atto impositivo notificatogli il 4 marzo 2024, ma ha provveduto al deposito del ricorso notificato in data 21 settembre
2024 in spregio dell'art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992 (oggi art. 68 d.lgs. n. 175 del 2024).
Il ricorso di primo grado deve essere dichiarato inammissibile.
Considerata la particolarità della questione sottesa relativa all'accertamento dell'amministrazione di fatto solo menzionata nell'atto impugnato si reputa di compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Dichiara inammissibile il ricorso di primo grado. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.