TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/12/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
11.12.2025, che si è svolta con le modalità della trattazione scritta, ha pronunciato, nel termine di cui all'art. 127-ter ult. co. c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2119/2024, con contestuale motivazione
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1
NE SS
ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Roberto d'Avossa resistente
OGGETTO: malattia professionale - aggravamento
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 17.09.2024, ritualmente notificato,
agiva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti dell' , affinché CP_1 fosse accerata l'origine professionale delle malattie “protrusione discale L4-L5, tendinopatia della spalla destra e meniscopatia mediale bilaterale” da cui è affetto con quantificazione del relativo danno nella misura del 6% per la protrusione discale, del 6% per la meniscopatia mediale bilaterale (3% per ciascun ginocchio) e del
10% per la tendinopatia della spalla destra, per un danno complessivo del 19%; insisteva, dunque, per la condanna dell' a corrispondergli le provvidenze economiche di legge CP_1 dovute per l'invalidità permanente di cui sopra in base all'art. 13 d.lgs n. 38/2000 a far tempo dalla domanda in via amministrativa o diversa ritenuta di giustizia, facendosi luogo alla costituzione di rendita a suo favore qualora il danno risulti pari o superiore al 16 %, oltre corresponsione dei ratei arretrati e interessi come per legge.
L'istante, in particolare, affermava di aver lavorato presso diverse aziende lombarde:
- dal 1978 al 1979 come operaio metalmeccanico presso la ditta
BE
Mario di Como;
- dal 1979 al 1981 come operaio presso EG EN BR di
Lecco;
- dal 1981 al 2010 presso la propria azienda sita in Calusco
d'Adda;
- dal 2013 al 2014 presso Synergy Work scarl;
- dal 2014 al 2016 presso Parte_2
- dal 2016 al 2017 presso 2M service s.r.l.;
- dal 2017 al 2018 presso la Soc. Coop. Gente che Lavora;
- dal 2018 al 2019 presso TG impianti s.r.l.;
- dal 2021 al 2022 come portiere presso Diesse Ruber Hoses di
Filago;
- dal 2022 in poi come portiere presso ABF Azienda Bergamasca
Formazione di Bergamo.
Il ricorrente dichiarava di aver inutilmente formulato all CP_1 domanda di riconoscimento delle malattie professionali su indicate e contestava, quanto alla tendinopatia della spalla destra, la congruità della misura del danno biologico di origine professionale già riconosciuto da (10% in luogo del 4% riconosciuto). CP_1
Rassegnava le conclusioni sopra sinteticamente rimesse di cui chiedeva l'accoglimento.
Si costituiva in giudizio l' , con memoria depositata in data CP_1
26.11.2024, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato stante l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'aggravamento richiesto, riportandosi alle considerazioni del medico;
chiedeva il rigetto della CP_1 domanda.
Sulla scorta delle richieste avanzate, il Giudice conduceva l'attività istruttoria richiesta dalle parti mediante l'escussione dei testi richieste e, all'esito, nominava il CTU, dott. Persona_1 affinché appurasse “se il ricorrente risulta affetto dalle patologie indicate nelle conclusioni del ricorso, eziologicamente collegate alla natura delle prestazioni lavorative espletate o all'ambiente di lavoro e il grado di inabilità eventualmente derivato con indicazione della decorrenza e specificazione del grado di invalidità per ciascuna patologia e quello conglobato complessivo”, e rinviava la causa per discussione con le modalità della trattazione scritta, con il consenso delle parti.
***
Va innanzitutto affermata l'inutilizzabilità della deposizione del teste per essersi presentato a rendere l'esame Testimone_1 testimoniale con un bigliettino manoscritto con indicazione degli anni di lavoro con il ricorrente e delle ditte datrici di lavoro, così inficiando a monte la genuinità delle dichiarazioni rese, corrotte da una verosimile erudizione sui fatti di causa prima dell'avvio dell'esame testimoniale;
circostanza che impedisce di assumere come attendibili le dichiarazioni rese.
Ciononostante il teste figlio del ricorrente, ha Tes_2 confermato le lavorazioni del padre e l'esposizione a rischio bio- meccanico: “ho lavorato con lui dal 2003 al 2012, prima come dipendente della ditta di mio padre poi come coadiuvante familiare, poi ho lavorato in seguito con lui con partita iva che poi ho chiuso. Il ricorrente faceva impianti elettrici. Abbiamo lavorato insieme facendo diverse lavorazioni, dalla posa di canaline e passerelle ad altezza uomo o in quota, posa cavi e installazione di cavi elettrici e corpi luminosi. Le passerelle/canaline avevano grandezza variabile, alcune pesano poco, da 5/10 kg, altre potevano pesare anche 20/25 kg e venivano sempre movimentate a mano, magari con l'aiuto di più persone, ma dipendeva dalle esigenze e dai cantieri, è un'attività da fare almeno in due ma capitava di operare la movimentazione da soli. Se si lavorava in quota (cioè oltre i due metri) il sollevamento avveniva su cesta e riposta la canalina/passerella sulla stessa per essere sollevata in quota. Ora si è più attenti alla sicurezza anche nella movimentazione ma prima non era così. Venivano movimentati anche i quadri che avevano diversa grandezza, quelli che venivano trasportati a mano in due erano di 70/80 kg, per i quadri più grandi si utilizzavano mezzi di sollevamento. Poteva capitare di movimentare quadri dal peso ingente una decina di volte l'anno.
Le bobine di cavo venivano movimentate a mano ed era attività quotidiana;
le bobine che venivano movimentate a mano avevano un peso da 20 a 70 kg e si lavorava di regola in due durante queste movimentazioni, ma spesso si operava da soli (questo durante lo scarico del materiale in cantiere). La cosa più logorante era il tiraggio dei cavi, la posa cavi con cavi da 240 mm è faticosa ed è attività quotidiana, avviene nelle passerelle che si installavano, nei pozzetti interrati e cunicoli, ed era questa l'attività più logorante.
Io per aver fatto questo lavoro per 10 anni ho sviluppato due ernie.
Anche l'istallazione delle lampade è logorante anche se si fa in due perché si assumono posizione incongrue, si sta sempre in ginocchio nei pozzetti o nel collocamento ella cassettine basse e nascoste, lavorare così tutto il giorno porta sofferenza. Ho visto mio padre fare tutte queste lavorazioni, lui mi ha insegnato il lavoro”
Condivisibilmente il CTU – alla cui relazione si fa espresso rinvio in quanto da considerarsi parte integrande della presente parte motiva – ha affermato che visionando gli atti e l'anamnesi lavorativa del ricorrente non sussistono dubbi sul fatto che “la movimentazione manuale dei carichi e posture di lavoro incongrue rappresentano un fattore di rischio accertato”; il ricorrente si occupava, infatti, dello “svolgimento di attività caratterizzate da sovraccarico lombosacrale per posture incongrue e reiterata movimentazione manuale dei carichi unitamente ad assunzione di posture accovacciata inginocchiata , flesso-estensione ripetuta delle ginocchia”.
Il CTU ha ritenuto: “sulla base della documentazione visionata, sono emersi elementi tecnici di giudizio per affermare che poiché nel determinismo di una problematica di protrusione discale lombare e di patologia degenerativa delle ginocchia come quella in esame, possono essere contemporaneamente presenti fattori di origine lavorativa ed extra-lavorativa e considerata nel caso di specie la effettiva verifica di momenti lavorativi ( almeno fino al
2010) in cui la mansione del Sig è stata connotata da Pt_1 movimentazione manuale di carichi rilevanti e di posture di lavoro incongrue (momenti di per sé idonei a favorire l'insorgenza od a peggiorare un quadro di patologia degenerativa meniscale e di discopatia lombare), è quindi possibile concludere circa la attendibilità di un giudizio medico-legale concernente l'influenza della movimentazione stessa nell'integrazione della patologia, segnalando altresì che per quanto riguarda le suddette patologie è possibile quantificare il ruolo svolto dai fattori di rischio lavorativo (movimentazione manuale carichi e microtraumi e posture incongrue delle ginocchia) talora come “prevalente” assumendo in tal senso la “causa lavorativa” i connotati di una probabilità “qualificata”, così concludendo: “In conclusione , stante quanto sopra , è da ammettersi un rapporto di causalità
(concausalità) tra l'esposizione al rischio movimentazione manuale carichi , microtraumi e posture incongrue a carico delle ginocchia durante l'attività di elettricista in cantiere edile comportante sovraccarico biomeccanico del rachide la protrusione discale lombare e la meniscopatia degenerativa delle ginocchia”.
Quanto alla valutazione dei postumi, lo specialista nominato ha affermato: “Nel caso del Sig. si tratta di un complesso di Pt_1 menomazioni conseguenti a lesioni policrone e su sistemi organo funzionali coesistenti. Pertanto si dovrà procedere ad una valutazione del danno complessivo che in ogni caso non potrà superare un valore massimo rappresentato dalla somma aritmetica delle percentuali attribuite alle singole menomazioni. Orbene con riferimento ai valori tabellari in precedenza menzionati segnaliamo che per quanto riguarda gli esiti della tendinopatia della spalla dx la menomazione accertata dall' ed indicata CP_1 come “Esiti di tendinopatia degenerativa di spalla dx a concausa professionale e valutata 4%” fa probabilmente riferimento alla voce tabellare n°227 della tabella più sopra menzionata ed così descritta :” Esiti di lesione delle strutture muscolo tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale : fino a 4%” ed è stata valutata nella misura massima del 4% anche tenendo conto del miglioramento funzionale articolare conseguente all'intervento chirurgico effettuato. Segnaliamo al riguardo che non è disponile nel fascicolo di parte resistente ( ) l'obiettività riscontrata in CP_1 sede di quantificazione del danno mentre è allegato nel fascicolo di parte ricorrente la certificazione del dott. del 6/12/21 che Pt_3 rileva :”…Limitazione funzionale importante con marcato dolore e elevazione limitata di 1/2; ipotonotrofia muscolare scapolare e deltoidea . Danno biologico 10% voce 223 ( ricordiamo che la voce 223 fa riferimento all'anchilosi completa dell'articolazione scapolo omerale con arto in posizione favorevole : 25 destra 20 sinistra)” e quella del Dott. del 13/05/2024 che recita Per_2
:”..per quanto riguarda la tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla dx si ritiene no congrua la misura del danno biologico valutato in sede per l'entità della limitazione funzionale ..Si CP_1 valuta il danno biologico nella misura del 10% (per l'importante limitazione funzionale) .
Occorre rilevare quella riportata nella voce tabellare può non essere l'unica ed esclusiva formulazione indicativa per quel danno.
Possono cioè essere manifesti anche altri aspetti clinico disfunzionali che si possono considerare ai fini della stima percentuale.
Nel caso in discussione se la “voce” a cui ha fatto riferimento l' è la n° 227 essa indica chiaramente che gli esiti non sono CP_1 comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale
Orbene tenuto conto delle limitazioni dell'escursione articolare della scapolo omerale rilevate all'esame obiettivo effettuato nel corso della presente indagine (limitazione di circa 1/3 dei movimenti della scapolo-omerale) si ritiene congrua nel caso in esame una valutazione dell'8% (otto per cento) trattandosi di arto dominante e pertanto il grado già accertato dall (4%) deve CP_1 essere maggiorato di un ulteriore 4% .
Per quanto riguarda la protrusione discale lombare L4-L5 segnaliamo che le limitazioni funzionali ad essa correlate (peraltro di lieve entità tenuto conto dell'esito dell'ultima RMN rachide lombo-sacrale del 21/04 2023) che ha evidenziato unicamente una protrusione discale laterale L4-L5 in assenza di ernia discale) non possono essere valutate in quanto allo stato attuale il quadro clinico-funzionale è ancora del tutto sovrastato (in misura del tutto prevalente) dal trauma a bassa energia con cedimenti vertebrali
D12 ed L1 che ha necessitato di posizionamento di corsetto rigido al rachide dorso-lombare poi svezzato , segnalato dal Sig. Pt_1 durante la visita medico-legale della presente indagine e pertanto non attinente al ricorso in esame.
Per quanto riguarda , il quadro di meniscopatia mediale bilaterale alle ginocchia esso può essere inquadrato nella voce n° 283 “ Esiti di rottura di un menisco, non operata a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare : fino a 4%”, tenuto conto che l'obiettività rilevata a carico delle ginocchia indica una limitazione nei gradi estremi della flessione e dolorabilità alla digitopressione del comparto mediale , può essere valutato nella misura del 2% per ciascun ginocchio.
In definitiva tenuto conto del grado di menomazione dell'integrità psico-fisica già riconosciuto dall' (4%) , il grado di CP_1 menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica può essere valutato , allo stato attuale , nella misura massima dell'11%
(undici per cento). Precisiamo altresì che non vi è stato ulteriore aggravamento delle menomazioni dall'epoca della domanda amministrativa”.
Conclusioni qui pienamente condivise, nonostante il diverso avviso della difesa di parte ricorrente che ha evidenziato come il CTU avesse riconosciuto l'origine professionale delle tre patologie denunciate (spalla destra, meniscopatia e protrusione discale L4-
L5), ma valutato il danno solo relativamente alla spalla destra e alla meniscopatia, senza quantificare la menomazione a carico della schiena.
Secondo la tesi di parte ricorrente e del suo consulente di parte, una volt accolta dal CTU l'origine professionale delle patologie, compresa quella discale, lo specialista avrebbe dovuto esprimere la relativa quantificazione del danno biologico basandosi anche solo sui referti strumentali e specialistici presenti in atti. In effetti, il CTU ha riferito: “per quanto riguarda la protrusione discale lombare L4/L5 segnaliamo che le limitazioni funzionali ad essa correlate …..non possono essere valutate in quanto allo stato attuale il quadro clinico funzionale è ancora del tutto sovrastato
(in misura del tutto prevalente) dal trauma a bassa energia con cedimenti vertebrali D12 ed L1 che ha necessitato di posizionamento di corsetto rigido al rachide dorso -lombare poi svezzato, segnalato dal sig. durante la visita medico legale Pt_1 della presente indagine e pertanto non attinente al ricorso in esame”, ma ha anche chiarito, in risposta alle osservazioni del CTP ricorrente che “la sintomatologia dolorosa lombare è correlabile ad una ipertrofia artrosica delle faccette articolari processo degenerativo non specificamente correlato all'attività lavorativa”
e che la “discopatia lombare può decorrere in modo del tutto asintomatico”.
Il CTU aveva, peraltro, già parlato di lieve entità delle limitazioni funzionali correlate alla protrusione discale e pare, quindi, evidente che la valutazione sia pari a 0.
In conclusione, come da relazione del CTU, tenuto conto del grado di menomazione dell'integrità psico-fisica già riconosciuto dall' (4%), il grado di menomazione complessiva CP_1 dell'integrità psico-fisica per le patologie di cui al ricorso, può essere valutato nella misura massima dell'11%.
L' sarà, quindi, tenuto a corrispondere le relative CP_1 provvidenze economiche con decorrenza dell'indennizzo dovuto ex art. 13 d.lgs. 38/2000 e relativo D.M. di attuazione, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed interessi dal 121° giorno. Non è invece dovuta la rivalutazione automatica ex art. 429 c.p.c. atteso che non si tratta di un credito di lavoro. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (le spese di CTU che si pongono a carico del l , CP_1 si liquidano come da separato provvedimento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l a CP_1 corrispondere a parte ricorrente le provvidenze ex art. 13 d.lgs. n.
38/2000 relative alle patologie di cui al ricorso, considerando un danno nella misura del 11%, oltre interessi come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di CTU (liquidate CP_1 con separato provvedimento) e al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente e che si liquidano in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Così deciso in Bergamo, il 13.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta