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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16995 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 3/12/2025, tenuta con trattazione scritta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 32312 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F: – nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._1
AB n 17 – e .F: nata a [...] il [...] e ivi residente in Parte_2 C.F._2
OL AB n 17 – rappresentati e difesi unitamente e congiuntamente dall'avv. Ernesto Panunzi c.f:
come da procura in allegato A– entrambi elettivamente domiciliati presso il proprio studio C.F._3
Legale in via Ennio Quirino Visconti n 58 – 00193 Roma – i quali, visto l'art 125 co.1 c.p.c. e 136 co. 3 c.p.c dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione a mezzo pec su: o a Email_1 mezzo fax 06/33261358
Ricorrente
e
C.F.: , nato a [...], il [...] e residente in [...] C.F._4
Dalì, 26, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Papi (C.F.: ) con studio a Roma, P.zza C.F._5
Alessandria, 24 –numero di fax 06.31056964 e indirizzo p.e.c. cui inviare comunicazioni
– presso cui ha dichiarato di eleggere domicilio, giusta procura in atti Email_2
Resistente
OGGETTO: Azione di opposizione ed altro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 TER – 429 C. P. C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato in data 10.3.2023, (C.F.: , nato CP_1 C.F._4 a Roma, il 17.11.1970 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Papi (CF: ) con studio a Roma, P.zza Alessandria, 24, nella qualità di locatore dell'immobile C.F._5 sito in Roma, Via Paul Cezanne, 5, interno 17, ha chiesto ed ottenuto, in data 12.4.2023, dal Tribunale di Roma, nel procedimento iscritto al ruolo nr.g.a.c.c. 14483/2023 l'emissione del decreto in giuntivo, a carico di (C.F. e (C.F. ) in solido, Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 avente ad oggetto il pagamento dell'importo di € 3.083,52, oltre agli interessi moratori a decorrere dall'approvazione dei rendiconti fino alla data di effettivo pagamento, per aver i conduttori, omesso di adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, stipulato in data 27/04/2017 e registrato in data 15/05/2017, con specifico riferimento agli oneri accessori dovuti per gli anni dal 2017 al 2021, oltre alle spese del procedimento, liquidate in euro 500,00 per compensi ed euro 76,00 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende.
A sostegno del procedimento monitorio, il ricorrente ha dedotto ed allegato che:
-con contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato in data 27.4.2017 e registrato in data 15.5.2017, l'istante aveva ceduto in locazione ai sig.ri (CF: ) e (CF: Parte_2 C.F._2 Parte_1
l'unità immobiliare sita in Roma, Via Paul Cezanne, 5, interno 17, piano terzo, scala D e C.F._1 composta da soggiorno, camera, cameretta, cucina, bagno, terrazzi e cantina sita al piano S1, int. 21D, riportato al C.E.U. di Roma al foglio n. 978, particella 1336, sub 96, ad esclusivo uso di civile abitazione del conduttore (cfr. Contratto di locazione del 27.4.2017 registrato, doc.1);
- nell'ambito del contratto predetto, all'art. 9, le parti avevano pattuito che: “sono a carico del Conduttore le forniture dei servizi pubblici quali elettricità, telefono, gas, acqua, ritiro immondizie, sono altresì a suo carico tutte le spese condominiali competenti all'immobile locato, che dovrà versarle in ratei contestualmente ai canoni, alle scadenze come sopra pattuite”;
- i conduttori si erano resi sin da subito morosi con riferimento al pagamento degli oneri condominiali di loro spettanza;
- l'Assemblea Condominiale, in data 11.6.2018, aveva approvato il bilancio consuntivo ordinario relativo all'anno 2017 (cfr. Verbale di Assemblea ordinaria del 11.6.2018 e Consuntivo gestione ordinaria anno 2017, doc.2); in data 26.2.2021, approvava i bilanci consuntivi relativi agli anni 2018, 2019 e 2020 (cfr. Verbale di Assemblea ordinaria del 26.2.2021 con Consuntivo gestione ordinaria anni 2018, 2019, 2020, doc.3); mentre in data 7.9.2022, aveva approvato il bilancio consuntivo ordinario relativo all'anno 2021 (cfr. Verbale di Assemblea ordinaria del 7.9.2022 e Consuntivo gestione ordinaria anno 2021, doc.4);
- il debito residuo in capo ai conduttori è pari ad:
a) euro 443,54 a titolo di oneri accessori 2017 (cfr. Consuntivo gestione ordinaria anno 2017, doc.5);
b) euro 872,86 a titolo di oneri accessori 2018 in riferimento ai quali risultano corrisposti euro 177,50, per un residuo dovuto pari ad euro 695,36 (cfr. Consuntivo gestione ordinaria anno 2018, doc.6);
c) euro 777,88 a titolo di oneri accessori 2019 (cfr. Consuntivo gestione ordinaria anno 2019, doc.7);
d) euro 818,31 a titolo di oneri accessori 2020 (cfr. Consuntivo gestione ordinaria anno 2020, doc.8);
e) euro 348,43 a titolo di oneri accessori 2021 (cfr. Consuntivo gestione ordinaria anno 2021, doc.9) per una morosità complessiva pari ad € 3.083,52;
- nel perdurare dell'inadempimento da parte dei sig.ri e a nulla è valso l'inoltro da parte Pt_2 Pt_1 dell'odierno ricorrente di pedissequa diffida, in data 29.7.2022, inviata a mezzo raccomandata A/R, n. 05368141258-7 (cfr. Diffida del 29.7.2022, doc. 10);
- a detta comunicazione seguiva, in data 9.8.2022, riscontro a mezzo PEC, all'indirizzo dello scrivente difensore, da parte del legale nominato dai conduttori, Avv. Ernesto Panunzi, nell'ambito del quale questi affermava l'assenza di volontà alcuna da parte dei suoi assistiti di adempiere agli oneri condominiali a questi spettanti in forza del suddetto contratto di locazione, adducendo quali motivazioni del rifiuto l'intervenuta prescrizione biennale del credito e la mancata convocazione dei conduttori alle assemblee di condominio nell'ambito delle quali venivano approvati i bilanci consuntivi riferiti agli anni contestati (cfr. Riscontro del 9.8.2022, doc.11);
- rispettivamente in data 14.9.2022 e 16.9.2022, il legale procedeva a riscontrare la comunicazione pervenuta dal difensore dei conduttori, sia a mezzo raccomandata A/R, rivolta direttamente ai sig.ri e che a Pt_2 Pt_1 mezzo PEC al difensore nominato, contestando in toto le eccezioni da questi sollevate, diffidandoli al pagamento entro il termine di giorni 7 dal ricevimento della diffida (cfr. Diffida del 14.9.2022 e certificato di residenza del 18.7.2022, doc.12; Pec del 16.9.2022, doc.13);
- i conduttori, nonostante la diffida di pagamento e messa in mora del 29.7.2022 e la successiva del 14- 16.9.2022 sono rimasti inadempienti.
Ha prodotto i seguenti documenti:
1) Contratto di locazione del 27.4.2017 registrato
2) Verbale di Assemblea ordinaria del 11.6.2018 e Consuntivo gestione ordinaria anno 2017
3) Verbale di Assemblea ordinaria del 26.2.2021 con Consuntivo gestione ordinaria anno 2018, 2019, 2020
4) Verbale di Assemblea ordinaria del 7.9.2022 e Consuntivo gestione ordinaria anno 2021
5) Consuntivo gestione ordinaria anno 2017
6) Consuntivo gestione ordinaria anno 2018
7) Consuntivo gestione ordinaria anno 2019
8) Consuntivo gestione ordinaria anno 2020
9) Consuntivo gestione ordinaria anno 2021
10) Diffida del 29.7.2022
11) Riscontro del 9.8.2022
12) Diffida del 14.9.2022 con certificato anagrafico
13) Pec del 16.7.2022
Avverso il decreto ingiuntivo n. 7607/2023 emesso, in data 13/04/2023, dal Tribunale di Roma, nel procedimento r.g.n.a.c.c. 14483/2023, notificato in data 15.5.2023, hanno proposto opposizione gli ingiunti, e con atto di citazione, notificato in data 25/06/2023 e depositato in data 26.6.2023. Parte_1 Pt_2 Pt_2
Le parti opponenti hanno eccepito la non debenza della somma ingiunta per i seguenti motivi:
1. La mancanza dei requisiti di liquidità certezza ed esigibilità dell'intero credito azionato,
2. Difetto e carenza di interesse ad agire e ingiustificato arricchimento dell'opposto CP_1
3. Mancanza di prova del debito a carico degli opponenti
4. Intervenuto ed integrale pagamento di tutti gli oneri condominiali da parte degli odierni opponenti.
5. Intervenuta ed integrale prescrizione di tutto il credito azionato nel d.i. opposto (nessun atto interruttivo essendo stato mai stato notificato agli odierni opponenti circa il mancato pagamento degli oneri accessori per gli anni in oggetto, ed in particolare poiché il locatore opposto, come già ampiamente spiegato nel capitolo 3 dell'opposizone – non ha mai inviato alcuna comunicazione scritta, o raccomandata a/r agli odierni opponenti, ne tantomeno alcuna richiesta di pagamento degli oneri accessori, alla luce di quanto previsto e disciplinato dal comma 3 dell'art 9 della legge n 392/78 - posto che, il primo atto interruttivo della prescrizione deve ricondursi al giorno 30.07.2022 – in cui è stata ricevuta dagli odierni opponenti la raccomandata del 18.07.2022 a firma dell'avv. Papi Elisabetta. ( cfr allegato n 10 di parte opposta ) e in allegato n 17 di questa opposizione). 4
6. Inidoneità ed illegittimità della prova scritta offerta dall'opposto (Non ha mai inviato agli odierni opponenti negli anni 2017,2018,2019,2020,2021 alcuna richiesta di pagamento, alla luce di quanto previsto e disciplinato dal comma 3 dell'art 9 della legge n 392/78; 2. Non ha mai inviato agli odierni opponenti negli anni 2017,2018,2019,2020,2021 – lo stato analitico delle spese relative agli oneri accessori e condominiali – ne tantomeno ha mai inviato ai predetti opponenti i criteri di ripartizione degli stessi;
3. Non ha mai intentato nei confronti degli odierni opponenti negli anni 2017,2018,2019,2020,2021 - alcuna causa di sfratto per morosità riferite ad oneri accessori;
4. Non ha mai eccepito o contestato agli odierni opponenti negli anni 2017,2018,2019,2020,2021 – ai sensi dell'art 3 del contratto di locazione ritardi o sospensioni nel pagamento degli oneri accessori;
5. Non ha mai richiesto agli odierni opponenti negli anni 2017,2018,2019,2020,2021 – ai sensi dell'art 4 del contratto di locazione – interessi moratori – per mancato pagamento degli oneri accessori;
6. Non ha mai invitato ai sensi dell'art 10 della legge 392/78 gli odierni opponenti negli anni 2017,2018,2019,2020,2021 – ad alcuna assemblea condominiale che aveva ad oggetto spese e modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e condizionamento d'aria).
7. Nullità dell'art 9 del contratto di locazione, in relazione all'art 79 della L. n. 392 del 1978 e 13 della L. n 431/98 hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
<<…Voglia la S.V. pronunciarsi su tutte le domande di seguito riportate e:
A)Accertare e dichiarare preminentemente su ogni altra domanda che segue - che gli opponenti hanno pagato integralmente gli oneri accessori contestati nel ricorso per decreto ingiuntivo – considerate le motivazioni illustrate nel capitolo 3 delle suddetta opposizione - dichiarando ancora per le motivazioni anzidette in ogni caso inefficace e improduttivo di effetti giuridici il Decreto Ingiuntivo opposto n 7607/2023 iscritto al r.g. n 14483/2023 e per l'effetto revocarlo integralmente, statuendo contestualmente che nessuna somma e' dovuta dagli odierni opponenti per le causali di cui al ricorso per d.i.
B)In via subordinata rispetto alla richiesta contenuta sopra nella lettera A- Accertare e dichiarare
– il manifesto difetto di carenza di interesse ad agire e ingiustificato arricchimento dell'opposto
– considerate le motivazioni illustrate nel capitolo 1 delle suddetta opposizione - CP_1 dichiarando ancora per le motivazioni anzidette l'inesistenza delle condizioni di ammissibilità ex art 633 del d.i. opposto – in ragione della mancanza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di rivalsa della stessa parte opposta – dichiarando ancora in ogni caso inefficace e improduttivo di effetti giuridici il Decreto Ingiuntivo opposto n 7607/2023 iscritto al r.g. n 14483/2023 e per l'effetto revocarlo integralmente, statuendo contestualmente che nessuna somma è dovuta dagli odierni opponenti per le causali di cui al ricorso per d.i.
C)In via subordinata rispetto alla richiesta contenuta sopra nella lettera A- Accertare e dichiarare
– che non vi è alcuna prova del credito vantato dall'opposto nel ricorso per d.i. nei confronti degli odierni opponenti – considerate le motivazioni illustrate nel capitolo 2 delle suddetta opposizione - dichiarando ancora per le motivazioni anzidette inesistente priva di fondamento e non certa la somma ingiunta – dichiarando ancora in ogni caso inefficace e improduttivo di effetti giuridici il Decreto Ingiuntivo opposto n 7607/2023 iscritto al r.g. n 14483/2023 e per l'effetto revocarlo integralmente, statuendo contestualmente che nessuna somma è dovuta dagli odierni opponenti per le causali di cui al ricorso per d.i.
D)In via subordinata rispetto alla richiesta contenuta sopra nella lettera A- Accertare e dichiarare
– l' Intervenuta ed integrale prescrizione di tutto il credito azionato nel d.i. opposto, – considerate le motivazioni illustrate nel capitolo 4 delle suddetta opposizione - dichiarando ancora per le motivazioni anzidette inesigibile e priva di fondamento la somma ingiunta – dichiarando ancora in ogni caso inefficace e improduttivo di effetti giuridici il Decreto Ingiuntivo opposto n 7607/2023
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iscritto al r.g. n 14483/2023 e per l'effetto revocarlo integralmente, statuendo contestualmente che nessuna somma e' dovuta dagli odierni opponenti per le causali di cui al ricorso per d.i.
E)In via subordinata rispetto alla richiesta contenuta sopra nella lettera A- Accertare e dichiarare
– l'Inidoneità ed illegittimità della prova scritta offerta dall'opposto – considerate le motivazioni illustrate nel capitolo 5 delle suddetta opposizione - dichiarando ancora per le motivazioni anzidette non liquido e non certo e comunque priva di fondamento la somma ingiunta – dichiarando ancora in ogni caso inefficace e improduttivo di effetti giuridici il Decreto Ingiuntivo opposto n 7607/2023 iscritto al r.g. n 14483/2023 e per l'effetto revocarlo integralmente, statuendo contestualmente che nessuna somma è dovuta dagli odierni opponenti per le causali di cui al ricorso per d.i.
F)In via subordinata rispetto alla richiesta contenuta sopra nella lettera A- Accertare e dichiarare
– la Nullità parziale del solo art 9 del contratto di locazione, in relazione alla violazione dell' art 79 della L. n. 392 del 1978 e 13 della L. n 431/98. – considerate le motivazioni illustrate nel capitolo 6 delle suddetta opposizione - dichiarando ancora per le motivazioni anzidette non liquida inesigibile e in tutti casi comunque incerta la somma ingiunta – dichiarando ancora in ogni caso inefficace e improduttivo di effetti giuridici il Decreto Ingiuntivo opposto n 7607/2023 iscritto al r.g. n 14483/2023 e per l'effetto revocarlo integralmente, statuendo contestualmente che nessuna somma e' dovuta dagli odierni opponenti per le causali di cui al ricorso per d.i.
G)Accertare e dichiarare in ogni caso, che il locatore opposto in codesto giudizio ed ogni caso nella fase stragiudiziale e monitoria ha agito nei confronti degli odierni opponenti in evidente malafede, e per responsabilità aggravata, visto l'art 96 terzo comma c.p.c – voglia condannarlo al risarcimento del danno in favore degli odierni opponenti nella misura di euro 3.000,00 – ovvero a quella di giustizia equitativamente determinata ai sensi dell'art 1226 c.c.
G) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio - oltre c.p.a e spese generali 15% in favore dello scrivente avvocato che nel suddetto giudizio si dichiara antistatario…>>.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio il sig. per ottenere il rigetto CP_1 dell'opposizione e la conferma, in ogni sua parte, del decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso la condanna al pagamento delle somme ingiunte, contestando in toto le domande formulate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondate in fatto ed in diritto:
“Con contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato in data 27/04/2017 e registrato in data 15/05/2017, l'istante concedeva in locazione ai sig.ri e odierne parti Parte_2 Parte_1 opponenti, l'unità immobiliare sita in Roma, Via Paul Cezanne, 5, interno 17, piano terzo, scala D e composta da soggiorno, camera, cameretta, cucina, bagno, terrazzi e cantina sita al piano S1, int. 21D, riportato al C.E.U. di Roma al foglio n. 978, particella 1336, sub 96, ad esclusivo uso di civile abitazione del conduttore (cfr. Contratto di locazione del 27/04/2017 registrato, doc.7).
Nell'ambito del contratto predetto, all'art. 9, si legge: “sono a carico del Conduttore le forniture dei servizi pubblici quali elettricità, telefono, gas, acqua, ritiro immondizie, sono altresì a suo carico tutte le spese condominiali competenti all'immobile locato, che dovrà versarle in ratei contestualmente ai canoni, alle scadenze come sopra pattuite”.
I conduttori, contrariamente a quanto affermato nel proprio atto di opposizione a decreto ingiuntivo e come meglio si dirà nel prosieguo, si sono resi sin da subito morosi con riferimento al pagamento degli oneri condominiali di loro spettanza, come anche con riferimento ai canoni di locazione, costringendo il sig. a sollecitare costantemente il loro adempimento. CP_1
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L'Assemblea Condominiale, in data 11/06/2018, approvava il bilancio consuntivo ordinario relativo all'anno 2017 e il relativo riparto di spesa (cfr. Verbale di Assemblea ordinaria del 11/06/2018 e Consuntivo gestione ordinaria anno 2017, doc.8); in data 26/02/2021, approvava i bilanci consuntivi relativi agli anni 2018, 2019 e 2020 e i relativi riparti di spesa (cfr. Verbale di Assemblea ordinaria del 26/02/2021 con Consuntivo gestione ordinaria anni 2018, 2019, 2020, doc.9); mentre in data 7/09/2022 approvava il bilancio consuntivo ordinario relativo all'anno 2021 e il relativo riparto di raccomandate in oggetto - al di là della loro manifesta infondatezza nel merito, si connotano comunque di una palese e ingiustificata carica ricattatoria, specie ove collocate come nel caso di specie - nell'alveo di iniziative volte ad usare potenzialmente il tribunale civile per ottenere attraverso provvedimenti ingiuntivi illegittimi - e senza alcun fondamento, somme di denaro non dovute e comunque IN OGNI CASO senza alcuna plausibile Parte_3 ragione. Ora, le inesistenti e non dovute somme riportate nelle raccomandate in oggetto – come d'altronde quella richiamata nel d.i. opposto - rendevano perfettamente edotto lo stesso locatore opposto - dell'inappropriatezza delle proprie azioni, quando ha deciso di procedere per ingiunzione nei confronti degli odierni opponenti.
Come già argomentato e documentato nell'ambito del ricorso per decreto ingiuntivo e come confermato con il decreto ingiuntivo, che le controparti ivi oppongono, il debito residuo in capo ai conduttori è ad oggi così composto:
a) euro 443,54 a titolo di oneri accessori 2017 (cfr. Consuntivo gestione ordinaria anno 2017,doc.11);
b) euro 872,86 a titolo di oneri accessori 2018 in riferimento ai quali risultano corrisposti euro 177,50, per un residuo dovuto pari ad euro 695,36 (cfr. Consuntivo gestione ordinaria anno 2018,doc.12);
c) euro 777,88 a titolo di oneri accessori 2019 (cfr. Consuntivo gestione ordinaria anno 2019, doc.13);
d) euro 818,31 a titolo di oneri accessori 2020 (cfr. Consuntivo gestione ordinaria anno 2020, doc.14);
e) euro 348,43 a titolo di oneri accessori 2021 (cfr. Consuntivo gestione ordinaria anno 2021,doc.15);determinando una morosità complessiva pari ad € 3.083,52.
L'intervenuto saldo, ad opera del sig. delle somme dovute a titolo di oneri accessori CP_1 dai sig.ri emerge per tabulas dal piano di riparto di cui al consuntivo di gestione Parte_4 ordinaria del 2021, nonché dalla dichiarazione dell'Amministratore di condominio del 20.04.2022 dove si legge: “risultano pagate tutte le quote condominiali emesse al 30.06.2022 e il conguaglio ordinario 2020. Rimane in sospeso il conguaglio 2021[…]” (cfr. Dichiarazione amministratore di condominio 20/04/2022, doc. 16), poi aggiornata con la dichiarazione del 22/12/2023, in cui si dà atto che “tutti i bollettini dal 2017 fino al 2020, sono stati emessi a nome del Sig. dal 2021 in Pt_1 poi sono stati emessi a nome del Sig. , proprietario dell'appartamento in Via Paul CP_1 Cezanne 5 sc. D int. 11, sebbene l'appartamento fosse ancora locato al Sig. , i Parte_1 versamenti sono stati effettuati fino alla data della vendita dal Sig. compreso anche il CP_1 pagamento delle spese legali relativo al decreto ingiuntivo numero 15370/2021” (cfr. Dichiarazione amministratore di condominio del 22/12/2023, doc, 16-bis).
Sul punto, si dà atto, come ben noto agli opponenti, che, in data 7/09/2021, il condominio notificava al sig. il decreto ingiuntivo esecutivo n. 15370/2021, emesso dal Giudice di CP_1 Pace di Roma il 24/08/2021, congiuntamente all'atto di precetto per l'omesso pagamento, tra l'altro, di euro 2.735,09 a titolo di saldo delle spese condominiali ordinarie anno 2020, che, come si legge nel bilancio consuntivo del 2020 e nel relativo piano di riparto, fanno esclusivo riferimento
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alla quota imputabile ai conduttori, che riporta altresì il mancato pagamento delle somme dovute sin dal 2017, risultando, invece, il sig. a credito di euro 1,50 per la quota di sua spettanza CP_1 (cfr. Ricorso per d.i. e d.i. esecutivo e precetto condominio, doc.17).
Nonostante, le ripetute richieste di pagamento formulate informalmente dal sig. ai conduttori, CP_1 questi, al fine di evitare l'esecuzione da parte del condominio, si trovava costretto a pagare per loro conto (cfr. Pagamenti condominio Blasi, doc. 18).
Ebbene, nel perdurare dell'inadempimento da parte dei sig.ri e l'odierno opposto, Pt_2 Pt_1 dopo aver, come detto, vanamente sollecitato in numerosissime occasioni bonariamente gli odierni opponenti, nella speranza di non dover adire le sedi giudiziali per ottenere il rimborso delle spese condominiali sostenute per loro conto, in data 29/07/2022 inviava loro formale, specifica e puntuale diffida con contestuale messa in mora a mezzo raccomandata A/R, n. 05368141258-7 (cfr. Diffida del 29/07/2022, doc. 19).
A detta comunicazione seguiva, in data 9/08/2022, riscontro a mezzo PEC, da parte del legale nominato dai conduttori, Avv. Ernesto Panunzi, nell'ambito del quale affermava l'assenza di volontà alcuna da parte dei suoi assistiti di adempiere agli oneri condominiali a loro spettanti in forza del suddetto contratto di locazione, adducendo quali motivazioni del rifiuto l'intervenuta prescrizione biennale del credito e la mancata convocazione dei conduttori alle assemblee di condominio nell'ambito delle quali venivano approvati i bilanci consuntivi riferiti agli anni contestati (cfr. Riscontro del 9/08/2022, doc.20). Il legale di controparte, ben si guardava dall'azionare, per conto dei suoi assistiti, il diritto a visionare la documentazione, di cui oggi lamenta la mancata conoscenza, nonostante l'espressa messa a disposizione da parte del sig. CP_1 pur non essendo questi onerato in tal senso, come meglio si dirà nel prosieguo.
Rispettivamente in data 14/09/2022 e 16/09/2022, il sig. tramite lo scrivente difensore, CP_1 procedeva a riscontrare la comunicazione pervenuta dal difensore dei conduttori, sia a mezzo raccomandata A/R, rivolta direttamente ai sig.ri e che a mezzo PEC al difensore Pt_2 Pt_1 nominato, contestando in toto le eccezioni da questi sollevate, diffidandoli al pagamento entro il termine di giorni 7 dal ricevimento della diffida e reiterando la disponibilità presso lo studio dell'avvocato dei documenti sottostanti la richiesta di pagamento (cfr. Diffida del 14/09/2022 e certificato di residenza del 18/07/2022, doc.21; Pec del 16/09/2022, doc.22).
Gli odierni opponenti nulla riscontravano alla diffida del 14-16/09/2022, rimanendo inadempienti.
Seguiva il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e la notifica del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione nel presente giudizio.
Tanto precisato, in fatto, in aggiunta a quanto sopra dedotto ed al fine di dare evidenza alla legittimità del comportamento del sig. odierna parte opposta, valgano le seguenti CP_1 considerazioni…>>.
Alla luce dei motivi espressi, il sig. ha chiesto che fossero rigettate le avverse richieste CP_1 e che fossero accolte, invece, le seguenti CONCLUSIONI:
<<…Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, in accoglimento dei motivi suesposti:
1. in via preliminare, concedere, ex art. 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ex adverso opposto, anche inaudita altera parte, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta
o di facile e pronta soluzione;
2. in via principale, rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata, confermando il decreto n. 7607/2023 (R.G. n. 14483/2023) emesso dal Tribunale di Roma;
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3. in subordine, comunque condannare i sig.ri e al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore del sig. della somma di euro 3.083,52, oltre interessi moratori a decorrere CP_1 dall'approvazione dei rendiconti fino alla data di effettivo pagamento e spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 500,00 per compensi, ed euro 76,00 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
4. con condanna dei sig.ri e alla refusione delle spese processuali del Parte_1 Parte_2 presente giudizio, anche ex art. 96, terzo comma, c.p.c., quantificando sin da ora il danno nella somma di:
- euro 805,56, oltre ulteriori spese occorrende, oltre ad una ulteriore somma che sarà equitativamente determinata dal Giudice ai sensi dell'art. 96, co.3, c.p.c., a titolo di spese liquidate nell'ambito del giudizio monitorio che ha dato origine al presente giudizio Rg. n.14483/2023,
- oltre alle spese che vorranno essere liquidate nel presente giudizio, oltre ad una ulteriore somma che sarà equitativamente determinata dal Giudice ai sensi dell'art. 96, co.3, c.p.c.,
5. con condanna in via riconvenzionale dei sig.ri e alla refusione Parte_1 Parte_2 delle spese processuali del presente giudizio ex art. 96, primo comma, c.p.c. quantificando sin da ora il danno nella somma di:
- euro 793,41 a titolo di spese legali sostenute per far fronte al decreto ingiuntivo esecutivo n. 15370/2021 emesso dal Tribunale di Roma su istanza del condominio nei confronti del sig. CP_2 per le ragioni riportate in narrativa o nella diversa somma complessiva che sarà quantificata CP_1 direttamente in via equitativa dal Giudice, in ogni caso, con condanna agli opponenti altresì al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 ai sensi dell'art. 96, co.4, c.p.c….>>
Disposto il mutamento del rito le parti opponenti hanno depositato la seguente memoria integrativa:
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente revocato, stante:
1. La mancanza dei requisiti di liquidità certezza ed esigibilità dell'intero credito azionato,
2. Difetto e carenza di interesse ad agire e ingiustificato arricchimento dell'opposto CP_1
3. Mancanza di prova del debito a carico degli opponenti .
4. Intervenuto ed integrale pagamento di tutti gli oneri condominiali da parte degli odierni opponenti.
5. Intervenuta ed integrale prescrizione di tutto il credito azionato nel d.i. opposto.
6. Inidoneità ed illegittimità della prova scritta offerta dall'opposto.
7. Nullità dell'art 9 del contratto di locazione, in relazione all'art 79 della L. n. 392 del 1978 e 13 della L. n 431/98.
Alcuna rilevanza hanno i messaggi whats app – non possono di certo avere equipollenza interruttiva della prescrizione per altro tutti dell'anno 2021 – rispetto alle tassative forme richieste dalla legge, poiché, innanzitutto, la messaggistica depositata dall'opposto, non si riveste di alcuna dignità probatoria, essendo incerta la loro provenienza, che si riverbera in termini di inutilizzabilità, poiché la stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 49016 del 2017, ha stabilito che le conversazioni contenute nelle chat di WhatsApp hanno valore di prova in giudizio, soltanto laddove vi sia anche l'acquisizione del supporto telematico dove è avvenuta la comunicazione, che nel caso di specie non sussiste. Per altro, Il valore delle trascrizioni (scren shot) dei messaggi WhatsApp (v. Trib.
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Milano Sez. lavoro, sent- del 24.10.2017 è inutilizzabile e non può essere considerata congrua prova senza la produzione dei supporti informatici contenenti le conversazioni, laddove come detto, in assenza dei supporti informatici (ad es. gli smartphone o il pc, in caso di WhatsApp Web) nei quali sono contenute le conversazioni in chat, non è possibile conferire ad esse valore probatorio, neppure attraverso un ordine di produzione che, in considerazione delle preclusioni processuali, avrebbe natura esplorativa e surrogatoria di oneri processuali di parte non assolti. A tale ultimo riguardo, assume ulteriore rilievo il fatto che i messaggi whats app allegati dall'opposto nelle forme dello screnn shot, sono privi di attestazione di conformità da parte di un notaio o di un altro pubblico ufficiale alle conversazioni originali presenti sul supporto informatico, e non di meno per il tramite dello scrivente avvocato, vengono formalmente tutti disconosciuti quelli depositati dall'opposta in allegato n 4 e 5 – poiché decontestualizzati e prodotti soltanto in strumentali stralci finalizzati a falsificarne il reale senso, escludendone giust'appunto poi, artatamente altri, come quello dove, l'odierno opposto, dava conto ai predetti opponenti, in data 20 Giugno 2022 di “ aver onorato l'impegno” per altro senza addurre alcuna contestazione – in ordine a mancati pagamenti di oneri condominiali. Si veda allegato n 18 di parte opponente. Ed anche negli stessi files audio, depositati dalla stessa opposta in allegato n 6 – si evince chiaramente come gli odierni opponenti contestino integralmente la somma ingiunta di 3000 euro – in particolare sul file audio n.0000 0308 – audio 20 21- 09-07-17-35-06 ( 59 kb)
Cap.2 Difetto e carenza di interesse ad agire e ingiustificato arricchimento dell'opposto CP_1
anche alla luce dell' inesistenza dei pagamenti. Come illustrato già per tempo, l'art 100
[...] c.p.c sancisce che, per proporre una domanda o per contraddire ad essa è necessario avervi interesse. L'interesse ad agire poi è, assieme alla legittimazione ad agire, è una delle due condizioni dell'azione, sussistendo le quali sorge, per il giudice, l'obbligo di provvedere sulla domanda. Il requisito dell'interesse ad agire ha la funzione, quindi, di evitare che si proceda all'esame del merito quando l'accoglimento (o il rigetto) della domanda non importerebbe alcun mutamento (appunto, alcun “interesse”): alla stregua ed in ossequio al principio di economia processuale. Ora, sostiene l'opposto a pag 8 della propria comparsa di costituzione testualmente che: “Nonostante, le ripetute richieste di pagamento formulate informalmente dal sig. ai conduttori, questi, al fine CP_1 di evitare l'esecuzione da parte del condominio, si trovava costretto a pagare per loro conto (cfr. Pagamenti condominio Blasi, doc. 18). Tale circostanza è MANIFESTAMENTE FALSA, posto che, dall'esame dei bonifici in allegato n 18, non risulta nessun pagamento effettuato dall'opposto – a titolo di oneri accessori condominiali, in nome e per conto degli CP_1 opponenti e e cio' lo si ricava incontrovertibilmente dalle causali Parte_2 Parte_1 richiamate nei suddetti bonifici, che infatti non riportano alcun riferimento ai nominativi dei predetti opponenti, ne tantomeno, fanno riferimento ad oneri condominiali accessori a questi riconducibili, posto che nelle causali vengono richiamate genericamente le causali “ arretrati inquilini blasi” A riprova dei fatti, la S.V. potrà verificare quanto di seguito riprodotto per adesione dagli allegati n 18 sotto evidenziati:
Per altro che il non avesse pagato nulla a titolo di oneri accessori condominiali, in nome e
CP_1 per conto degli odierni opponenti, contrariamente da quello che artatamente vuol farci credere l'avv. Papi che lo rappresenta, lo ammette candidamente lo stesso nella scrittura privata in
CP_1 allegato n 23 sopra evidenziata - quando si afferma: “ che il sig. aveva versato in data
CP_1 8.7.21 euro 345,50 per rata straordinaria per citofoni, ed in data 27.07.21 euro 130,50 per 2 rata condominiale anno 2021 e null'altro di quanto dovuto” e dove per altro in detta scrittura, la somma ingiunta al pari ad euro 4.564,93 non viene in nessun modo messa in correlazione
CP_1 neanche parzialmente con il debito relativo gli oneri accessori degli odierni opponenti, essendo per tabulas la predetta somma ad appannaggio dello stesso per oneri condominiali e spese
CP_1 legali esclusivamente e personalmente addebitabili al medesimo.
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E' stata già denunciata in sede di opposizione – la circostanza con la quale, il locatore opposto per il tramite dell'avv. Papi, in un primo momento rivendicava con raccomandata del 18.07.2022 ( si veda allegato n 17 di questa opposizione) nei confronti degli odierni opponenti la somma di euro 3.975,00 - poi successivamente a distanza di soli 56 giorni – del tutto arbitrariamente con successiva raccomandata del 12.09.2022 ( si veda allegato 15 di questa opposizione ) la somma di euro 4.393,62 - riferendo al contempo e per altro nella missiva in oggetto - della condanna al pagamento di euro 793,41 che avrebbe subito l'opposto - a seguito dell'azione CP_1 monitoria intentata contro il predetto dal condominio. Ora, innanzitutto è palesemente falso il fatto che l'opposto è stato condannato a pagare 793,41euro nel procedimento monitorio poichè è stato condannato viceversa a pagare euro 480,00 come si evince nel decreto ingiuntivo in allegato n 18 di parte opposta, e come sotto riportato
Poi, a fronte della richiesta stragiudiziale di pagare euro 4.393,62 formulata dell'avv. Elisabetta Papi, (si veda sempre allegato 15 di questa opposizione) seguiva invece sempre per il tramite dello stesso avvocato Papi - un decreto ingiuntivo per la sola somma di euro 3.083,52. Ora, la differenza di euro 1.310,1 che sussiste tra la richiesta fatta in via stragiudiziale e quella formulata nel decreto ingiuntivo sconta una percentuale in eccedenza approssimativamente del 41%. – e che rappresenta la somma di un ingiusto ed illecito profitto che, l'odierno opposto con la gentile collaborazione dell'avv. Elisabetta Papi ha cercato di ottenere surrettiziamente dagli odierni opponenti, violando al contempo ogni piu' elementare principio di correttezza e buona fede, con buona pace anche del regola contenuta nell'art 66 del nuovo codice deontologico.
Se il riteneva che una parte o tutto l'importo ingiunto pari ad euro 3.658,09 non era di sua CP_1 competenza ma viceversa degli odierni opponenti, avrebbe dovuto fare pronta opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli dal condominio, e contestualmente chiamare in causa ai sensi dell'art 269 c.p.c gli stessi opponenti, e chiederne la condanna di questi all'esito del giudizio.
La parte opposta ha depositato la seguente memoria di replica.
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1. Sul decorso della prescrizione dell'intero decreto ingiuntivo
Le parti opponenti con la propria memoria integrativa riportano letteralmente quanto già argomentato ai cap. 3 e 4 del proprio atto di citazione in merito all'intervenuta prescrizione del credito ingiunto dal sig. per decorso del termine biennale. CP_1
Sul punto, la scrivente difesa, al fine di non tediare ulteriormente il Giudicante sull'argomento, ribadisce l'infondatezza dell'eccezione formulata dalla controparte e richiama integralmente quanto già ampiamente precisato ai capp. I e IV della propria comparsa di costituzione e risposta in relazione alla pacifica applicazione nei rapporti di credito tra conduttore e locatore in esame della prescrizione quinquennale e alla relativa decorrenza, con conseguente piena esigibilità del credito nel caso di specie (cfr. pp. 10, 11 e 15 della comparsa di costituzione e risposta).
2. Sulla valenza probatoria dei messaggi whatsapp depositati da parte opposta
Le parti opponenti, a p. 7 della propria memoria integrativa, eccepiscono l'inutilizzabilità della
“messaggistica depositata dall'opposto” in quanto “non si riveste di alcuna dignità probatoria, essendo incerta la loro provenienza”, proseguono formalizzando un generico disconoscimento degli allegati nn. 4 e 5 alla comparsa di costituzione e risposta, alludendo ad una decontestualizzazione e strumentalizzazione degli stessi.
Ebbene, l'eccezione sopra richiamata è del tutto pretestuosa e infondata.
In primo luogo, occorre precisare, per sopperire ancora una volta al tentativo della controparte di confondere i propri interlocutori, che la documentazione citata è stata prodotta al fine di smentire
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quanto asserito dagli opponenti al cap. 3 del proprio atto di citazione in merito all'inesistenza del credito ab origine (cfr. pp. 4 e 5 e da 9 a 11 della comparsa di costituzione).
Inoltre, sulle medesime circostanze, relative alla piena consapevolezza da parte dei conduttori di dover pagare gli oneri condominiali oggetto di causa, oltre agli screenshot delle conversazioni in parola (messaggi whatsapp con il sig. (doc.4) e email con l'amministrazione di condominio CP_1 (doc. 5)), codesta difesa ha formulato financo capitoli di prova testimoniale e precisamente i capp. sub 1), 2) e 3) indicati nella comparsa di costituzione e risposta;
in secondo luogo e in ogni caso, prive di pregio risultano le argomentazioni dedotte dalla controparte in merito all'inutilizzabilità degli screenshot prodotti in giudizio in quanto tali. Sul punto, infatti, è assunto ormai pacifico in giurisprudenza che gli screenshot dei messaggi whatsapp (o email), come quelli depositati dalla scrivente difesa, abbiano valenza di prova documentale ai sensi dell'art 2712 c.c., il quale recita: “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle. cose medesime”. I messaggi whatsapp, dunque, hanno natura di documenti informatici e pertanto sono acquisibili al processo, senza la necessaria attestazione della propria conformità all'originale. Ne consegue che la copia cartacea o digitale di un documento informatico costituisce una riproduzione meccanica con valore probatorio, purché non sia contestata dalla controparte.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, appare evidente come il disconoscimento operato dalle parti opponenti sia del tutto generico e non circostanziato. Il disconoscimento in parola, infatti, avrebbe dovuto investire la non rispondenza alla realtà riprodotta nei messaggi rispetto a quella fattuale e tale non rispondenza avrebbe inoltre dovuto essere dimostrata tramite l'indicazione di circostanze idonee, che invece è stata integralmente omessa. In proposito, si richiama il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass 13 maggio 2021 n. 12794; Cass. n. 19155/2019; Cass. 19 gennaio 2018, n. 1250) secondo cui, onde privare una riproduzione informatica del valore di piena prova e degradarla a una presunzione semplice, occorre disconoscerla in modo “chiaro, circostanziato ed esplicito” nonché supportato dalla allegazione di
“elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”.
Pertanto, nel caso di specie, i messaggi telematici riprodotti negli screenshot versati in causa formano piena prova nonostante la loro generica contestazione o 'disconoscimento', in assenzadi specificazione alcuna in merito alle modalità in cui il contenuto di tali screenshot si discosterebbe dalla realtà (cfr. Trib Milano Sent. n. 486/2022 del 24 gennaio 2022).
A nulla rileva, inoltre, quanto controparte vorrebbe far emergere depositando l'allegato 18 alla propria memoria integrativa, così contestualizzato: “l'odierno opposto, dava conto ai predetti opponenti, in data 20 Giugno 2022 di “aver onorato l'impegno” per altro senza addurre alcuna contestazione – in ordine a mancati pagamenti di oneri condominiali. Si veda allegato n 18 di parte opponente”. Invero, basta leggere lo screenshot della conversazione whatsapp allegato dalla controparte per evincere che, al contrario, l'odierno opposto “dava conto” di “aver chiuso con il canone arretrato”, mentre chiedeva chiaramente conto delle pendenze con il condominio. Dal messaggio citato, inoltre, si rileva che il sig. nella piena consapevolezza di non aver onerato Pt_1 ai propri impegni, afferma “più di quello che ti ho dato non posso darti”, come se ciò lo giustificasse dal proprio conclamato inadempimento.
Infine, con riferimento ai files audio depositati da parte opposta, nel merito non si evince alcuna contestazione rispetto alle somme dovute, bensì la conferma di essere gravati da un debito nei confronti del sig. Per quel che concerne la provenienza dei files citati, questa è candidamente CP_1 confermata dagli stessi opponenti alla fine della p. 7 delle proprie memorie integrative1 e pertanto incontestata. Sul punto si richiama quanto affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui: “nel
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caso di registrazione su nastro magnetico di una conversazione, in particolare, si afferma che essa può costituire fonte probatoria ex art. 2712 c.c. se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti l'avvenimento della medesima conversazione o che abbia avuto il tenore risultante dal nastro” (cfr. Cass. n. 1250/2018).
1 Laddove, controparte scrive: Ed anche negli stessi files audio, depositati dalla stessa opposta in allegato n. 6 – si evince chiaramente come gli odierni opponenti contestino integralmente la somma ingiunta di 3000 euro- in particolare file audio n. 0000-0308 – audio 2021-09-07- 17- 35 06. Con ciò confermando la validità delle produzioni whatsapp.
3. Sulla prova del credito vantato dal sig. CP_1
Al cap. 2 della propria memoria integrativa le parti opponenti richiamano, sempre letteralmente, quanto argomentato alle pp. 4 e 5 del proprio atto di citazione e contestano, del tutto infondatamente, la documentazione depositata dalla scrivente in relazione alla prova dell'avvenuto pagamento da parte del sig. degli oneri condominiali dovuti dai sig.ri e in CP_1 Pt_1 Pt_2 qualità di conduttori dell'immobile di Via Paul Cezanne.
Precisamente, l'opponente contestando la documentazione prodotta dalla scrivente quale allegato 18 alla comparsa di costituzione e risposta afferma: “tale circostanza [l'intervenuto integrale pagamento degli oneri condominiali da parte del sig. è MANIFESTAMENTE FALSA, posto CP_1 che, dall'esame dei bonifici in allegato n 18, non risulta nessun pagamento effettuato dall'opposto
– a titolo di oneri accessori condominiali, in nome e per conto degli opponenti CP_1 Pt_2 e e cio' lo si ricava incontrovertibilmente dalle causali richiamate nei
[...] Parte_1 suddetti bonifici, che infatti non riportano alcun riferimento ai nominativi dei predetti opponenti, ne tantomeno, fanno riferimento ad oneri condominiali accessori a questi riconducibili, posto che nelle causali vengono richiamate genericamente le causali “arretrati inquilini blasi” (grassetto e sottolineature aggiunte).
Ebbene, tale affermazione lascia sgomenti ed è pertanto da ritenersi priva di alcun pregio.
Non si comprende, infatti, da dove si evinca la genericità della causale recante la dicitura “arretrati inquilini blasi”, laddove gli unici inquilini dell'appartamento all'epoca di proprietà del sig. CP_1 erano proprio i sig.ri e (!!), fatto tra l'altro incontestato. Pt_2 Pt_1
Per il resto, nel merito, per amor di sinteticità, ci si riporta integralmente a quanto già ampiamente argomentato ai capp. I, II e III della comparsa di costituzione e risposta (cfr. pp. da 9 a 15 della comparsa di costituzione e risposta), ivi richiamandola integralmente insieme alla documentazione depositata e alle istanze istruttorie formulate con preciso riferimento alla prova testimoniale di cui ai capp. 4) e 5).
Non si comprende, infine, cosa gli opponenti vogliano dimostrare contestando quanto si vince dal doc. 23 allegato alla comparsa di costituzione e risposta relativo alla transazione conclusa tra e CP_1 il condominio per far fronte al debito maturato, affermando falsamente che “la somma ingiunta al pari ad euro 4.564,93 non viene in nessun modo messa in correlazione neanche CP_1 parzialmente con il debito relativo gli oneri accessori degli odierni opponenti”, quando invece all'art. 3 vi è espresso riferimento alla “quota suddivisa tra proprietà e conduttore per saldo delle spese condominiali ordinarie anno 2020”.
4. Sulla ritenuta inidoneità ed illegittimità della prova scritta offerta dall'opposto.
Ancora una volta gli opponenti replicano quanto dedotto alle pp. 11 e 12 dell'atto di citazione in merito alla ritenuta inidoneità e illegittimità della prova scritta offerta dall'opposto.
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Sul punto, la scrivente difesa, sempre al fine di non tediare ulteriormente il Giudicante sull'argomento, ribadisce l'infondatezza dell'eccezione formulata dalla controparte e richiama integralmente quanto già ampiamente precisato e documentato ai capp. IV) e V) della comparsa di costituzione e risposta (cfr. alle pp.15 e 16 della comparsa di costituzione e risposta e doc. da 8 a 18 allegati al medesimo atto), argomentazioni totalmente assorbenti rispetto a quanto asserito dalla controparte sulla rilevabilità d'ufficio della nullità e dell'annullabilità (?) delle delibere assembleari nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. In ogni caso si evidenzia che codesto è argomento nuovo e, dunque, tardivamente eccepito e che controparte richiama, come già avvenuto, precedenti giurisprudenziali non pertinenti al caso de quo.
5. Sull'asserita responsabilità aggravata dell'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e sulla ritenuta inesistenza del credito e alla sua indebita parcellizzazione.
Come già precisato nella comparsa di costituzione e risposta, si ribadisce nuovamente che non si comprende affatto a cosa miri la difesa avversaria reiterando le gravi e infondate accuse mosse nei confronti dello scrivente difensore prive, tra l'altro, di finalità processuale alcuna, se non perseverare in una condotta deontologicamente borderline, già ampiamente rilevata e contestata con il proprio atto introduttivo.
Sull'asserito frazionamento del credito che, a dire degli opponenti, sarebbe stato operato da parte opposta, con l'ausilio del proprio difensore, non si riesce a comprendere a cosa la controparte faccia riferimento: è stato notificato un solo decreto ingiuntivo, che ha dato causa al presente giudizio. Quali sarebbero i più crediti in cui sarebbe stato frazionato un unico credito? Non ci è dato sapere.
Per quanto concerne l'asserito abuso del processo che il sig. congiuntamente allo scrivente CP_1 difensore, avrebbe perpetrato a danno delle parti per non aver opposto per conto del sig. il CP_1 decreto ingiuntivo notificato dal condominio e non aver in quella sede chiamato in causa i CP_2 conduttori, si precisa che controparte si avventura in valutazioni che non gli competono e in riferimento alle quali non ha gli elementi necessari per affermare quanto fantasiosamente dichiara. Invero, come è noto, per avviare un'azione giudiziale, come è l'opposizione a decreto ingiuntivo, occorre ce ne siano i presupposti, evidentemente assenti nel caso de quo, trattandosi di somme pacificamente dovute al condominio;
così come anche è necessario sostenere delle spese legali che non è detto si possano/vogliano sopportare. Pertanto, seppur alcuna giustificazione si deve in questa sede, si è preferito giungere ad una conciliazione della pretesa dovuta che ha visto il risparmio per il sig. delle spese relative all'atto di precetto notificato dal condominio (!) (cfr. art. 3 doc. 23 CP_1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
In ogni caso, si rammenta che nei confronti del condominio sono irrilevanti i rapporti tra il condomino - proprietario dell'immobile e il conduttore con la conseguenza che l'amministratore deve richiedere le spese condominiali esclusivamente al proprietario, il quale ha il diritto di agire in rivalsa nei confronti del conduttore inadempiente, esattamente come avvenuto nel caso de quo in piena conformità ai dettami processuali e senza che si possa ravvisare alcun abuso del processo ingiustamente dedotto dalla controparte.
Da ultimo, si evidenzia che la documentazione relativa alla notifica del decreto ingiuntivo è stata depositata quale allegato alla comparsa di costituzione e risposta ai doc. 2 e relativa attestazione di conformità.
Si rammenta, infine, per il superamento della condizione di procedibilità dell'azione, l'intervenuto deposito in data 13/02/2024 del verbale di mediazione con esito negativo recante pari data.
Tutto ciò premesso, in virtù di quanto sopra evidenziato, il sig. come sopra CP_1 rappresentato e difeso, confida nell'accoglimento delle conclusioni e nelle istanze istruttorie così come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta che qui vengono riportate:
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Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, in accoglimento dei motivi suesposti:
1. in via preliminare, concedere, ex art. 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ex adverso opposto, anche inaudita altera parte, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta
o di facile e pronta soluzione;
2. in via principale, rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata, confermando il decreto n. 7607/2023 (R.G. n. 14483/2023) emesso dal Tribunale di Roma;
3. in subordine, comunque condannare i sig.ri e al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore del sig. della somma di euro 3.083,52, oltre interessi moratori a decorrere CP_1 dall'approvazione dei rendiconti fino alla data di effettivo pagamento e spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 500,00 per compensi, ed euro 76,00 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
4. con condanna dei sig.ri e alla refusione delle spese processuali del Parte_1 Parte_2 presente giudizio, anche ex art. 96, terzo comma, c.p.c., quantificando sin da ora il danno nella somma di:
- euro 805,56, oltre ulteriori spese occorrende, oltre ad una ulteriore somma che sarà equitativamente determinata dal Giudice ai sensi dell'art. 96, co.3, c.p.c., a titolo di spese
21 liquidate nell'ambito del giudizio monitorio che ha dato origine al presente giudizio Rg. n. 14483/2023,
- oltre alle spese che vorranno essere liquidate nel presente giudizio, oltre ad una ulteriore somma che sarà equitativamente determinata dal Giudice ai sensi dell'art. 96, co.3, c.p.c.,
5. con condanna in via riconvenzionale dei sig.ri e alla refusione Parte_1 Parte_2 delle spese processuali del presente giudizio ex art. 96, primo comma, c.p.c. quantificando sin da ora il danno nella somma di:
- euro 793,41 a titolo di spese legali sostenute per far fronte al decreto ingiuntivo esecutivo n. 15370/2021 emesso dal Tribunale di Roma su istanza del condominio nei confronti del sig. CP_2 per le ragioni riportate in narrativa o nella diversa somma complessiva che sarà quantificata CP_1 direttamente in via equitativa dal Giudice, in ogni caso, con condanna agli opponenti altresì al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 ai sensi dell'art. 96, co.4, c.p.c.. >>.
Rigettata la domanda ex art. 648 c.p.c., disposta ed espletata la mediazione con esito negativo;
rilevato che il documento n.16 allegato di parte opponente non è in atti;
rilevato che non sono ammissibili le prove richieste da parte opposta ex artt. 2722 e 2726 cc.; ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito dell'udienza del 3.12.2025 tenuta con trattazione scritta la causa è stata trattenuta in decisione mediante lettura del dispositivo e della motivazione. III. In via preliminare, rileva il Tribunale come il ricorso ex art. 633 c.p.c. ed i successivi atti e documenti processuali contengono tutti i necessari riferimenti per l'identificazione del creditore sia a margine della procura sia nel corpo del ricorso sia negli atti e documenti prodotti. Il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso sulla scorta della prova scritta del credito azionato in giudizio (contratto di locazione del 27.4.2017 registrato, verbale di assemblea ordinaria del 11.6.2018 e consuntivo gestione ordinaria anno 2017; verbale di Assemblea ordinaria del 26.2.2021 con consuntivo gestione ordinaria anno 2018, 2019, 2020; verbale di assemblea ordinaria del 7.9.2022 e Consuntivo gestione ordinaria anno 2021; consuntivo gestione ordinaria anno 2017; Consuntivo gestione ordinaria anno 2018 ; Consuntivo gestione ordinaria anno 2019; Consuntivo
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gestione ordinaria anno 2020 ;Consuntivo gestione ordinaria anno 2021; Diffida del 29.7.2022 ; Riscontro del 9.8.2022; Diffida del 14.9.2022 con certificato anagrafico;
Pec del 16.7.2022).
Il decreto è efficace avendo la parte opposta, a ciò onerato per la vicinanza della prova, dimostrato di aver provveduto alla notifica del decreto prima della scadenza dei sessanta giorni dalla sua emissione, secondo quanto prescritto all'art. 644 c.p.c..
IV. Nella fattispecie va, preliminarmente e positivamente, valutata l'ammissibilità e la procedibilità dell'opposizione depositata in data 26.6.2023 nei 40 giorni dalla perfezione della notifica in data 15.5.2023.
In limine litis va premesso che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93 nonché ex aliis, Cass. Civ. n. 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92). Da tale presupposto derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare, prima di tutto, la procedibilità, la proponibilità, l'ammissibilità e la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. In termini generali appare opportuno premettere che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo parziale od inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (v. cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533).
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Applicando siffatti principi al caso in esame, all'esito del giudizio, ritiene il Tribunale che la parte attrice in senso sostanziale abbia dimostrato, com'era suo onere, l'esistenza, il contenuto del contratto di locazione e la sua efficacia con riferimento all'individuazione dell'oggetto della prestazione ed al suo effettivo godimento che non è contestato. Ciò posto, nella fattispecie, risulta, senz'altro, dimostrata, per tabulas, la legittimazione attiva della parte attrice in quanto dal contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato in data 27.4.2017 e registrato in data 15.5.2017, prodotto in giudizio, risulta quale locatore CP_1 dell'unità immobiliare sita in Roma, Via Paul Cezanne, 5, interno 17, piano terzo, scala D e composta da soggiorno, camera, cameretta, cucina, bagno, terrazzi e cantina sita al piano S1, int. 21D, riportato al C.E.U. di Roma al foglio n. 978, particella 1336, sub 96, locata ai sig.ri Pt_2 (CF: ) e a (CF: .
[...] C.F._2 Parte_1 C.F._6
Quanto agli oneri, nel caso in oggetto, le parti hanno convenuto di attribuire al conduttore le spese di condominio ordinario, secondo quanto pattuito all'art. 9 del contratto a mente del quale:
“sono a carico del Conduttore le forniture dei servizi pubblici quali elettricità, telefono, gas, acqua, ritiro immondizie, sono altresì a suo carico tutte le spese condominiali competenti all'immobile locato, che dovrà versarle in ratei contestualmente ai canoni, alle scadenze come sopra pattuite”.
La clausola non appare nulla poiché a mente dell'art. 9 della legge n. 392 del 1978 sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni (v. Cassazione civile, SS.UU., sentenza 08/03/2019 n° 6882 in merito alle pattuizioni su oneri e tasse gravanti sul conduttore).
Ora in tema di locazione di immobili urbani incombe al locatore stesso, ai sensi dell'art. 2697 c. c., dare la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, i quali non si esauriscono nell'avere indirizzato la richiesta prevista dall'art. 9, l. n. 392 del 1978, necessaria per la costituzione in mora del conduttore e per la decorrenza del bimestre ai fini della risoluzione, ma comprendono anche l'esistenza, l'ammontare ed i criteri di ripartizione del rimborso richiesto (cfr. Cass. Civ. 01/12/1987, n. 8938; Cass. Civ. n. 5485 del 1998, Cass. Civ. 1/04/2004 n. 6403) ed il versamento effettivo degli oneri. Può, infatti, ritenersi orientamento pacifico in giurisprudenza quello secondo cui il locatore che convenga in giudizio il conduttore per il pagamento delle spese condominiali ex art. 9 l. 27 luglio 1978 n. 392 adempie il proprio onere probatorio producendo i rendiconti dell'amministratore approvati dai condomini, mentre spetta al conduttore l'onere di specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo all'uopo visione dei documenti giustificativi ovvero ottenendone l'esibizione a norma degli art. 210 ss. c.p.c. (v. Cass. Civ., Sez. III, 29/3/2004, n.6202). La questione da risolvere è quale sia il contenuto dell'onere probatorio gravante sul locatore che esiga il pagamento degli oneri condominiali. Invero è costante il principio (v. Cass. Civ. 1/12/1987, n 8938) che, in caso di contestazione, il locatore ha l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e che, a tal fine, non basta che dimostri di avere inviato la richiesta prevista dall'art. 9 L. 392/1978. Si tratta, dunque, di verificare se sia sufficiente che il locatore produca il rendiconto approvato dal condominio o se debba altresì corredarlo dei documenti giustificativi. Con riferimento ai rapporti condominiali la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto (cfr. Cass. Civ. 23/07/1988, n 4751; Cass. Civ. 23/05/1981, n 3402) che, una volta approvato il rendiconto, l'amministratore possa ottenere il rimborso delle spese senza essere tenuto a sottoporre all'esame dei singoli condomini i documenti giustificativi, dovendo i medesimi essere controllati prima dell'approvazione. Non diversa soluzione va data per quanto concerne i rapporti tra locatore e conduttore, disciplinati dalla legge 392/1978 senza innovare in ordine alla normativa generale sul
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condominio degli edifici (cfr. Cass. Civ. 03/02/1994, n 1104; Cass. Civ. 14/07/1988, n 4606), in considerazione del fatto che i documenti giustificativi si trovano nella disponibilità dell'amministratore e non del locatore e che, inoltre, non è configurabile un onere del locatore di premunirsi dei documenti in previsione di possibili contestazioni del conduttore, tanto più che l'art. 9, comma 3, L. 392/1976 garantisce a quest'ultimo il diritto di prenderne visione, ovviamente presso l'amministratore, che li custodisce. Può, dunque, affermarsi che il locatore, il quale convenga in giudizio il conduttore per il pagamento delle spese condominiali, soddisfa il proprio onere probatorio, producendo i rendiconti dell'amministratore, approvati dai condomini, mentre spetta al conduttore muovere specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo a tale scopo visione dei documenti giustificativi ovvero ottenendone l'esibizione a norma degli artt. 210 e ss c.p.c. (v. Cass. Civ. 28/09/2010, n.20348; Cass. Civ. 04/06/1998, n. 5485 e v. di recente Cass. Civ. n. 29329 del 2019). La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la disposizione del comma 3 dell'art. 9 della I. 27 luglio 1978 n. 392, che impone al conduttore di pagare gli oneri condominiali entro due mesi dalla relativa richiesta, circoscrive altresì l'arco temporale entro il quale il conduttore può esercitare il suo diritto di chiedere l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione nonché di prendere visione dei documenti giustificativi. Ne consegue che, non essendovi, in mancanza di tale istanza del conduttore, alcun onere di comunicazione del locatore, il conduttore, decorsi i due mesi dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora alla stregua del principio dies interpellat pro homine e non può, quindi, sospendere, ridurre, ritardare o contestare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dall'indicazione delle spese e dei criteri di ripartizione (v. Cass. Civ., 24/11/1994, n. 9980; Cass. Civ. 24/01/1996, n. 540; v. Tribunale Roma, sez. VI, 17/02/2009, n. 2684, secondo cui in tema di procedimento di convalida di sfratto per morosità relativo ad immobile inserito in un edificio condominiale, non può essere accolta la domanda di risoluzione per inadempimento avanzata dal locatore in relazione al mancato pagamento degli oneri accessori laddove la prova del fatto costitutivo di tale pretesa non sia raggiunta per non avere l'intimante prodotto in giudizio i verbali assembleari approvativi dei bilanci consuntivi e preventivi e i relativi piani di riparto).
Il locatore il quale convenga in giudizio il conduttore per il pagamento delle spese condominiali ex art. 9 legge 27 luglio 1978 n. 392 adempie il proprio onere probatorio producendo i rendiconti dell'amministratore approvati dai condomini, mentre spetta al conduttore l'onere di specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo all'uopo visione dei documenti giustificativi ovvero ottenendone l'esibizione a norma degli artt. 210 e ss. cod. proc. Civ.. Il conduttore che abbia ricevuto la richiesta di pagamento degli oneri condominiali è tenuto, dunque, ad attivarsi entro lo spatium deliberandi che la legge gli concede, sollecitando l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione e pretendendo di prendere visione dei documenti giustificativi. Rispetto alla prima diffida in atti del 29.07.2022 ed alla seconda del 12.9.2022 il conduttore si è limitato a contestare la dovutezza degli importi per le ragioni indicate nella pec del 9.8.2022 dell'Avv. Panunzi ma non hanno chiesto di visionare la documentazione a sostegno, di dare la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto quali l'esistenza, l'ammontare e i criteri di ripartizione del rimborso richiesto.
Avuto riguardo agli oneri la prescrizione è quinquennale e la pretesa richiesta sin dal luglio 2022 non è prescritta posto che decorre dall'epoca in cui l'Assemblea Condominiale, in data 11.6.2018, ha approvato il bilancio consuntivo ordinario relativo all'anno 2017 (cfr. Verbale di Assemblea ordinaria del 11.6.2018 e Consuntivo gestione ordinaria anno 2017, doc.2); in data 26.2.2021, i bilanci consuntivi relativi agli anni 2018, 2019 e 2020 (cfr. Verbale di Assemblea
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ordinaria del 26.2.2021 con Consuntivo gestione ordinaria anni 2018, 2019, 2020, doc.3); in data 7.9.2022 il bilancio consuntivo ordinario relativo all'anno 2021 (cfr. Verbale di Assemblea ordinaria del 7.9.2022 e Consuntivo gestione ordinaria anno 2021, doc.4). L'allegato 16, citato nell'atto di opposizione a conferma dell'intervenuto pagamento integrale del debito da parte dei conduttori, non risulta depositato nel fascicolo dell'opposizione come evidenziato. Nella letteratura e nella giurisprudenza maggioritaria continua a ritenersi che, com'era previsto in precedenza, il diritto del locatore sia al “Rimborso” e che, pertanto, egli rimanga obbligato in via esclusiva (e non solidale) con il conduttore nei confronti del fornitore dei servizi. Ne deriva che l'amministratore condominiale non può rivolgersi direttamente al conduttore per il pagamento degli oneri accessori (v. Cass. Civ. n. 246/1994, Cass. Civ. n. 4606/1988, in ipotesi di spese di riscaldamento, secondo cui ai sensi del combinato disposto degli artt. 1123 c.c. e 63 disp. att. c.c., l'amministratore del condominio di edifici ha diritto di riscuotere i contributi e le spese di manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell'interesse comune direttamente ed esclusivamente da ciascun condomino, senza possibilità quindi di un'azione diretta nei confronti dei conduttori delle singole unità immobiliari). Orbene la parte opposta ha dimostrato che quale proprietario locatore abbia effettivamente versato quanto dovuto direttamente all'Amministratore di Condominio: atteso che dal documento 15 emerge chiaramente il saldo finale di spesa, che al 2021, con riferimento alle somme imputate ai conduttori, è sostanzialmente azzerato (cfr. doc. 15 citato) è allegata in atti anche la dichiarazione dell'amministratore di condominio del 22/12/2023, in cui è dato atto dell'integrale pagamento delle spese condominiali da parte del sig. (“ Io sottoscritto in CP_1 Persona_1 qualità di amministratore pro-tempore del condominio in epigrafe, con la presente, confermo che tutti i bollettini dal 2017 fino al 2020, sono stati emessi a nome del Sig. dal 2021 in poi sono stati emessi a nome del Pt_1
Sig. , proprietario dell'appartamento in Via Paul Cezanne 5 sc. CP_1
D int. 11, sebbene l'appartamento fosse ancora locato al Sig.
[...]
, i versamenti sono stati effettuati fino alla data della vendita dal Pt_1
Sig. compreso anche il pagamento delle spese legali relativo al CP_1 decreto ingiuntivo numero 15370/2021”…nonché “tutte le quote condominiali emesse al 30 giugno 2022 e il conguaglio ordinario 2020”). Vi sono in atti anche i relativi bonifici di pagamento (cfr. doc. 16 bis e 18). Ne consegue che la parte attrice ha dimostrato i fatti costitutivi del diritto certo, liquido ed esigibile al rimborso dal che il rigetto dell'opposizione con integrale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
V. La domanda riconvenzionale non è fondata per le ragioni esposte dagli opponenti (euro 793,41 a titolo di spese legali sostenute per far fronte al decreto ingiuntivo esecutivo n. 15370/2021 emesso dal Tribunale di Roma su istanza del nei confronti del sig. per le Controparte_3 CP_1 ragioni riportate in narrativa o nella diversa somma complessiva che sarà quantificata direttamente in via equitativa dal Giudice, non essendovi alcun nesso di causalità col comportamento dei conduttori).
VI. Si ravvisano “gravi ed eccezionali ragioni” per compensare, parzialmente di un terzo, le spese tra le parti, così come previsto dall'art. 92 c.p.c., nel testo aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2009.
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Nel resto le spese del giudizio seguono la soccombenza della parte opposta e, in mancanza di specifica nota-spese, sono liquidate d'ufficio come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia e considerata l'importanza ed il numero delle questioni trattate che giustificano l'applicazione di medi tariffari ridotti dell'indicato scaglione (v. S.U. Civili dell'11/9/2007, ud. 3/07/2007, sentenza n. 19014, secondo cui, in caso di rigetto, il valore della controversia viene fissato sulla base del criterio del quid disputatum mentre, in caso di accoglimento, si deve considerare il contenuto effettivo del decisum) di cui al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n.147 del 2022. La presente sentenza, laddove contiene statuizioni di condanna, è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dall'art. 33 della L. 353/90. Poiché tale provvisoria esecutorietà promana direttamente dalla legge, non è necessario farne espressa menzione nel dispositivo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo ingiuntivo n. 7607/2023 emesso, in data 13/04/2023, dal Tribunale di Roma, nel procedimento r.g.n.a.c.c. 14483/2023, notificato in data 15.5.2023 che dichiara esecutivo;
2) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda riconvenzionale;
3) condanna, per le ragioni di cui in motivazione, la parte opponente al pagamento in favore di parte opposta, delle spese di lite che, in assenza di nota, compensate di un terzo, liquida, d'ufficio, in euro 1.701,33 per compensi professionali, oltre esborsi per marca da bollo, per contributo unificato e per spesa di notifica, oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. al 4%, oltre i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge. Così deciso in Roma all'esito dell'udienza con trattazione scritta del 3.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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