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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 296/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MUSCAGLIONE GIOVANNA, Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6915/2024 depositato il 01/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230004111887000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3719/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nel ricorso
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia Entrate si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 01.08.2024 parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, attraverso la quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, ha richiesto il pagamento di € 1.875,99, a seguito della illegittima rideterminazione dell'imposta a tassazione separata sul trattamento di fine servizio (TFS) già erogato dalla Regione Sicilia ai suoi dipendenti.
Censura la illegittimita' della cartella di pagamento impugnata per mancanza del presupposto impositivo e la illegittimità e infondatezza della cartella per violazione dell'art. 53 cost. – errata determinazione dell'imponibile – violazione dei principi di trasparenza e buona fede.
Infine censura la violazione dei principi sulla tassazione separata e scorporo del contributo del lavoratore.
Si dà atto che è costituita l'Agenzia delle Entrate
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Parte ricorrente con memorie depositate il 21.10.2025 evidenzia la mancanza del presupposto impositivo della pretesa tributaria contenuta nella cartella impugnata, laddove la stessa si fonda su un presupposto oggettivamente errato, ovvero l'illegittima attribuzione all'anno d'imposta 2018 della percezione di somme,
(presuntivamente) ricevute a titolo di Trattamento di Fine Servizio (TFS),che indicavano impropriamente l'anno 2018 quale periodo di percezione di somme, mai in realtà corrisposte nell'anno 2018.
Dalla documentazione prodotta in atti risulta una certificazione C.U. 2019 datata 06,.03.2019 che riporta nella sezione relativa alla tassazione separata alcuni campi chiave, tra cui il campo 824 (ammontare percepito), il campo 828 (imponibile assoggettato a tassazione separata) e il campo 894 (reddito di riferimento), in modo tale da generare, mediante calcolo automatico, l'iscrizione dell'imposta oggi contestata.
In data 30 marzo 2019, lo stesso Fondo Pensioni ha rilasciato una successiva CU correttiva, la quale ha integralmente rivisto tali indicazioni, omettendo I suddetti campi, proprio perché la precedente comunicazione risultava frutto di un errore materiale. Tale omissione rappresenta un preciso effetto della rettifica operata,
a conferma dell'assenza di unimponibile rilevante per l'anno d'imposta indicato nella cartella.
la soccombenza comporta la condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato , condanna parte resistente al pagamento di € 300,00,oltre oneri come per legge, per spese di lite . Così deciso nella Camera di consiglio del 5 novembre 2025. IL GIUDICE Giovanna Muscaglione
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MUSCAGLIONE GIOVANNA, Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6915/2024 depositato il 01/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230004111887000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3719/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nel ricorso
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia Entrate si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 01.08.2024 parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, attraverso la quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, ha richiesto il pagamento di € 1.875,99, a seguito della illegittima rideterminazione dell'imposta a tassazione separata sul trattamento di fine servizio (TFS) già erogato dalla Regione Sicilia ai suoi dipendenti.
Censura la illegittimita' della cartella di pagamento impugnata per mancanza del presupposto impositivo e la illegittimità e infondatezza della cartella per violazione dell'art. 53 cost. – errata determinazione dell'imponibile – violazione dei principi di trasparenza e buona fede.
Infine censura la violazione dei principi sulla tassazione separata e scorporo del contributo del lavoratore.
Si dà atto che è costituita l'Agenzia delle Entrate
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Parte ricorrente con memorie depositate il 21.10.2025 evidenzia la mancanza del presupposto impositivo della pretesa tributaria contenuta nella cartella impugnata, laddove la stessa si fonda su un presupposto oggettivamente errato, ovvero l'illegittima attribuzione all'anno d'imposta 2018 della percezione di somme,
(presuntivamente) ricevute a titolo di Trattamento di Fine Servizio (TFS),che indicavano impropriamente l'anno 2018 quale periodo di percezione di somme, mai in realtà corrisposte nell'anno 2018.
Dalla documentazione prodotta in atti risulta una certificazione C.U. 2019 datata 06,.03.2019 che riporta nella sezione relativa alla tassazione separata alcuni campi chiave, tra cui il campo 824 (ammontare percepito), il campo 828 (imponibile assoggettato a tassazione separata) e il campo 894 (reddito di riferimento), in modo tale da generare, mediante calcolo automatico, l'iscrizione dell'imposta oggi contestata.
In data 30 marzo 2019, lo stesso Fondo Pensioni ha rilasciato una successiva CU correttiva, la quale ha integralmente rivisto tali indicazioni, omettendo I suddetti campi, proprio perché la precedente comunicazione risultava frutto di un errore materiale. Tale omissione rappresenta un preciso effetto della rettifica operata,
a conferma dell'assenza di unimponibile rilevante per l'anno d'imposta indicato nella cartella.
la soccombenza comporta la condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato , condanna parte resistente al pagamento di € 300,00,oltre oneri come per legge, per spese di lite . Così deciso nella Camera di consiglio del 5 novembre 2025. IL GIUDICE Giovanna Muscaglione