TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/09/2025, n. 2708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2708 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1799/2025 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, nella persona del dott. Emanuele Alcidi;
nel procedimento di secondo grado r.g.n. 1799/2025; avente a oggetto: “Opposizione ord. Ingiunzione ex artt.
22 e ss. L. 689/1981 (violazione del codice della strada)”; pronuncia, ex artt. 350 comma 3 e 436-bis c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
(C.F. , in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
, presso cui ope legis domicilia, in C.F._1
Napoli alla via Diaz n. 11; appellante
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Nobis (C.F.
), presso il cui studio ha eletto C.F._3 domicilio digitale;
appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e note di trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante impugnava la sentenza 357/2025 del
Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere. chiedeva il rigetto. Controparte_1
All'udienza del 15.09.2025 viene discussa la causa, mediante le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Questo giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3 e 436-bis c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti conformi.
L'appello va accolto nei termini che seguono.
Preliminarmente, diversamente da quanto sostenuto dall'appellato, occorre dare atto di come correttamente parte appellante abbia introdotto il giudizio con ricorso.
Va disattesa, poi, l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. in quanto dall'atto di appello si
- 2 -
percepiscono i capi che si intende impugnare, le censure proposte e quali sono le violazioni di legge che si ritiene che siano state commesse.
Non si registra, poi, l'invocato difetto di ius postulandi, in quanto la è difesa Parte_1 dall'Avvocatura dello Stato ope legis.
In merito alla restituzione della patente e al ritenuto difetto di interesse, occorre precisare che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva, per cui è ben possibile ritenere che tale restituzione sia avvenuta in esecuzione della pronuncia.
Va rigettata l'istanza di rimessione al giudice di primo grado in quanto tale circostanza è possibile, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., quando è nullo l'atto di citazione dell'atto introduttivo, quando nel giudizio di primo grado non è stato integrato il contraddittorio o è stata erroneamente estromessa una parte o quando la sentenza è nulla ex art. 161 comma 2 c.p.c., ossia tutte ipotesi che esulano dal caso di specie.
L'opposizione presentata in primo grado, tuttavia, va disattesa in quanto il provvedimento prefettizio non doveva essere emesso necessariamente entro il termine di quindici giorni in quanto va data applicazione non al disposto di cui all'art. 218 C.d.S. ma all'art. 223
C.d.S. che non prevede termini perentori.
In proposito, invero, si rammenti che “La norma dell'art. 223 comma 2, codice della strada, a differenza del precedente articolo 218, non fissa alcun termine specifico al riguardo, limitandosi a prescrivere che il
- 3 -
prefetto deve provvedere appena ricevuti gli atti, ma comunque dopo aver sentito il parere del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, e previo accertamento della sussistenza di fondati elementi di evidente responsabilità del soggetto in ordine ad un evento di danno alla persona derivante da una violazione del codice della strada” (cfr. C. 9554/2023), nonché che “Il provvedimento di sospensione della patente di guida, emesso dal Prefetto ai sensi dell'art.
223 comma 2 c. strad., non è soggetto ad alcun termine di decadenza, atteso che la norma citata, a differenza della diversa ipotesi di sospensione disciplinata dal precedente art. 218, non fissa alcun termine al riguardo, ma soltanto all'ordinario termine di prescrizione quinquennale” (cfr. C. 9863/2006).
Sulle spese
Considerato che l'istanza di rimessione al giudice di primo grado è stata rigettata, si ritiene di doversi compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima
Sezione Civile, definitivamente pronunciando , così provvede:
• Accoglie l'appello nei limiti e nei termini di cui alla parte motiva;
• Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione presentata da CP_1
;
[...]
- 4 -
• Compensa le spese del giudizio.
S. Maria C.V., 15.09.2025.
Il giudice dott. Emanuele Alcidi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, nella persona del dott. Emanuele Alcidi;
nel procedimento di secondo grado r.g.n. 1799/2025; avente a oggetto: “Opposizione ord. Ingiunzione ex artt.
22 e ss. L. 689/1981 (violazione del codice della strada)”; pronuncia, ex artt. 350 comma 3 e 436-bis c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
(C.F. , in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
, presso cui ope legis domicilia, in C.F._1
Napoli alla via Diaz n. 11; appellante
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Nobis (C.F.
), presso il cui studio ha eletto C.F._3 domicilio digitale;
appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e note di trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante impugnava la sentenza 357/2025 del
Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere. chiedeva il rigetto. Controparte_1
All'udienza del 15.09.2025 viene discussa la causa, mediante le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Questo giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3 e 436-bis c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti conformi.
L'appello va accolto nei termini che seguono.
Preliminarmente, diversamente da quanto sostenuto dall'appellato, occorre dare atto di come correttamente parte appellante abbia introdotto il giudizio con ricorso.
Va disattesa, poi, l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. in quanto dall'atto di appello si
- 2 -
percepiscono i capi che si intende impugnare, le censure proposte e quali sono le violazioni di legge che si ritiene che siano state commesse.
Non si registra, poi, l'invocato difetto di ius postulandi, in quanto la è difesa Parte_1 dall'Avvocatura dello Stato ope legis.
In merito alla restituzione della patente e al ritenuto difetto di interesse, occorre precisare che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva, per cui è ben possibile ritenere che tale restituzione sia avvenuta in esecuzione della pronuncia.
Va rigettata l'istanza di rimessione al giudice di primo grado in quanto tale circostanza è possibile, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., quando è nullo l'atto di citazione dell'atto introduttivo, quando nel giudizio di primo grado non è stato integrato il contraddittorio o è stata erroneamente estromessa una parte o quando la sentenza è nulla ex art. 161 comma 2 c.p.c., ossia tutte ipotesi che esulano dal caso di specie.
L'opposizione presentata in primo grado, tuttavia, va disattesa in quanto il provvedimento prefettizio non doveva essere emesso necessariamente entro il termine di quindici giorni in quanto va data applicazione non al disposto di cui all'art. 218 C.d.S. ma all'art. 223
C.d.S. che non prevede termini perentori.
In proposito, invero, si rammenti che “La norma dell'art. 223 comma 2, codice della strada, a differenza del precedente articolo 218, non fissa alcun termine specifico al riguardo, limitandosi a prescrivere che il
- 3 -
prefetto deve provvedere appena ricevuti gli atti, ma comunque dopo aver sentito il parere del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, e previo accertamento della sussistenza di fondati elementi di evidente responsabilità del soggetto in ordine ad un evento di danno alla persona derivante da una violazione del codice della strada” (cfr. C. 9554/2023), nonché che “Il provvedimento di sospensione della patente di guida, emesso dal Prefetto ai sensi dell'art.
223 comma 2 c. strad., non è soggetto ad alcun termine di decadenza, atteso che la norma citata, a differenza della diversa ipotesi di sospensione disciplinata dal precedente art. 218, non fissa alcun termine al riguardo, ma soltanto all'ordinario termine di prescrizione quinquennale” (cfr. C. 9863/2006).
Sulle spese
Considerato che l'istanza di rimessione al giudice di primo grado è stata rigettata, si ritiene di doversi compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima
Sezione Civile, definitivamente pronunciando , così provvede:
• Accoglie l'appello nei limiti e nei termini di cui alla parte motiva;
• Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione presentata da CP_1
;
[...]
- 4 -
• Compensa le spese del giudizio.
S. Maria C.V., 15.09.2025.
Il giudice dott. Emanuele Alcidi
- 5 -