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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 270/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CILENTI GIOVANNI, Presidente e Relatore NUZZI GABRIELLA, Giudice ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2885/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
P.IVA_1Andreani Tributi Srl -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Di Resistente_2 Società_1 S.a.s. - P.IVA_2
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3096/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 23 e pubblicata il 19/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7596/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello con vittoria di spese;
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza enumerata nel frontespizio la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, condannando alle spese di lite l'ente impositore, accoglieva il ricorso della società “S.a.s. Resistente_1 di Resistente_2 Società_1” con sede a Luogo_1 (NA) contro gli avvisi di accertamento n.1/2018 prot. 515 (di euro 169,00 per omesso pagamento imposta pubblicità anno 2018 tipologia cassonetto) e n. 2/2018 prot. 537 (di euro 5.887,00 per omessa dichiarazione imposta pubblicità anno 2018 tipologia freccia, vetrofania, cassonetto, iscrizione, scritta tende), notificatile rispettivamente il 14/3/2024 e il 19/3/2024 da “Andreani Tributi s.r.l.” quale concessionaria del Comune di Piano di Sorrento (NA).
I Giudici di prime cure annullavano entrambi i predetti avvisi, motivando seccamente che: negli stessi non viene fornita alcuna prova certa dei presupposti impositivi;
si parla genericamente di debiti emergenti da dichiarazioni della contribuente;
tuttavia esse non risultano allegate e non ne sono indicati gli estremi;
mancano anche le notifiche degli avvisi di pagamento asseritamente emessi nell'anno 2018; nemmeno risultano constatazioni fatte in contraddittorio con la contribuente;
per tutte queste ragioni gli avvisi impugnati sono carenti di motivazione;
peraltro, sono verosimilmente spirati i termini di prescrizione dei crediti.
Contro la sentenza di primo grado la “Andreani Tributi s.r.l.” proponeva appello, chiedendone l'accoglimento con doppia vittoria di spese per i seguenti motivi: con riferimento all'avviso n. 1/2018, l'ICP in oggetto per l'annualità 2018 era già a ruolo dal 2017, era stata emesso regolare BIA il 22/01/2018, era stata pagata dal 2019 al 2024 ed era cessata con dichiarazione del 21/06/2024 (documenti all.6); con riferimento all'avviso n. 2/2018, l'ICP in oggetto per l'annualità 2018 emergeva da un censimento del 22/05/2018, l'oggetto n. 2768 era cessato con dichiarazione del 31/01/2019, inviata dalla società in seguito ad emissione BIA in data 03/01/2019 poi rettificato (documenti all.7); tale documentazione dimostra la sussistenza dei presupposti impositivi e che la contribuente era in grado di comprendere la motivazione della pretesa tributaria contenuta nel due avvisi impugnati;
non si rileva decadenza ex art. 1 co. 161 legge 296/2006, secondo cui gli avvisi devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;
non si rileva prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4) cod. civ., dovendosi applicare la sospensione di 85 giorni prevista dall'art. 67 d.l. 18/2020 emergenza covid-19, cosicché tempestive sono le notifiche dei due gravati avvisi rispettivamente del 14/03/2024 e 19/03/2024. Società_1 Con controdeduzioni la “ s.a.s.” si costituiva e resisteva all'appello chiedendone il rigetto con vittoria di spese per i seguenti motivi: inammissibilità della documentazione prodotta solo in appello, stante il divieto del vigente art. 58 d.lgs. n. 546/1992 come modificato dal d.lgs. 220/2023; comunque, tale documentazione non può sanare i vizi di motivazione degli impugnati avvisi, che solo genericamente rimandano a precedenti dichiarazioni, avvisi, e controlli;
e mancano in ogni caso le prove delle notifiche degli avvisi di pagamento, asseritamente avvenute nel 2018, e delle ispezioni eseguite nel 2018, ma in assenza di contraddittorio con la contribuente;
permane irrisolta, dunque, la carenza di motivazione degli impugnati avvisi in violazione degli artt. 7 e 12 co. 2° legge 212/2000; indimostrata nei gravati avvisi è anche la natura di messaggio pubblicitario delle scritte ed immagini esposte, non essendovi certezza della finalità ed idoneità a promuovere l'attività commerciale della società; infine, la proroga di 85 giorni di cui all'art. 67 d.l. 18/2020 riguarda solo le scadenze in corso nell'anno 2020, cosicché gli avvisi furono notificati oltre il termine ultimo del 31/12/2023; in subordine si chiede l'esclusione delle sanzioni per la buona fede della società nel non aver percepito la natura pubblicitaria delle esposizioni.
All'odierna udienza del 09/12/2025 erano presenti entrambe le parti costituite, che insistevano per l'accoglimento delle contrapposte conclusioni già rassegnate in atti. Quindi la Corte decideva la causa come da dispositivo depositato nel sistema telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto per i seguenti motivi, da ritenersi pregiudiziali ed assorbenti di ogni altra questione proposta dalle parti.
1) La documentazione prodotta in secondo grado dall'ente impositore è ammissibile anche in base all'art. 58 novellato dal d.lgs. 220/2023 (da applicare al caso in specie, poiché il ricorso in primo grado risulta proposto in data 05/04/2024). Ed invero, il vigente divieto di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti in appello fa salva l'eventualità che “il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa”. Ebbene, tale indispensabilità ricorre certamente nel caso in specie, perché la documentazione allegata sub 6) e 7) alla dichiarazione di appello (sopra descritta e consultabile in atti) dimostra la sufficienza della motivazione degli impugnati avvisi per relationem a pregresse ed inequivocabili vicende ben conosciute dalla società contribuente. In altre parole, la causa non può essere decisa giustamente senza tenere conto della documentazione allegata all'atto di appello, non potendo avere altro significato la locuzione “salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa”.
Alla luce delle acquisizioni documentali in secondo grado, dunque, non sussiste l'eccepita violazione degli artt. 7 e 12 co. 2 legge 212/2000, che ha determinato gli annullamenti in primo grado, anche perché “Non è nullo l'avviso di accertamento motivato tramite il rinvio ad atti non allegati, attenendo la mancata allegazione al piano della prova dei fatti posti a fondamento dell'atto e non a quello della sua motivazione, con la conseguenza che gli atti su cui si fonda la motivazione per relationem possono essere prodotti in giudizio per la prima volta in appello ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, ratione temporis vigente. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata che aveva correttamente ritenuto ammissibile la produzione in appello delle relazioni degli enti che avevano corrisposto aggi al titolare di una tabaccheria, richiamate, ma non allegate, nell'avviso di accertamento notificatogli). Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 16625 del 21/06/2025, Rv. 675144-01)”.
2) Quanto invece alla sussistenza dei presupposti impositivi, della cui assenza anche si duole la società contribuente, basta considerare che in entrambi i gravati avvisi sono elencati per luogo e descrizione tutte le scritte e le immagini ritenute dall'ente locale fonte di applicazione dell'imposta sulla pubblicità. Si tratta di scritte ed immagini che in primo grado sono state documentate anche fotograficamente e che non possono non essere riconducibili alla “Società_1 s.a.s.”, la quale, del resto, non le ha mai smentite come non vere o non sue, così come non ha mai smentito come non veri i relativi documenti di cui agli allegati 6) e 7) prodotti dall'ente appellante.
Oggettivamente intrinseca è la finalità e l'idoneità delle scritte e delle immagini in questione a Società_1informare, indirizzare e invogliare i clienti ad acquistare i prodotti della “ s.a.s.”, altrimenti non si comprenderebbe perché tale società avrebbe impiegato tempo e denaro per esporli. La non denegata esistenza di quelli che sono indubbiamente dei mezzi di comunicazione al pubblico supera anche la doglianza della mancanza di un preventivo contradittorio con la società contribuente, atteso che non si conoscono norme che impongano sopralluoghi congiunti fra Comune e commercianti né la società contribuente ha spiegato in che modo la mancanza di preavvisi possa averla in concreto danneggiata. Si noti, peraltro che il censimento dei mezzi pubblicitari fu fatto all'esterno della sede della società, cosicché non si può parlare neppure di un'ispezione in senso tecnico bensì di un mero sopralluogo di fatto con rilievi fotografici.
A tal proposito si deve anche osservare che la giurisprudenza di legittimità in argomento è quantomai rigorosa: “In tema di imposta sulla pubblicità occorre distinguere i mezzi di comunicazione con il pubblico, soggetti ad imposizione, in quanto obiettivamente idonei a veicolare un messaggio, diretto ad una pluralità indeterminata di possibili acquirenti, che promuova l'immagine ovvero i prodotti e/o servizi di un'azienda da quelli aventi finalità meramente decorativa, per i quali detta imposta non trova invece applicazione. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto di natura pubblicitaria le rappresentazioni fotografiche di ampia metratura, apposte sulle vetrine di un supermercato ed evocative dei prodotti alimentari ivi commercializzati, stante la loro preminente funzione promozionale delle vendite). Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1359 del 18/01/2019, Rv. 652205-01)”.
3) Inoltre, i crediti oggetto degli impugnati avvisi non sono affetti da decadenza dalla potestà di riscossione né da estinzione per prescrizione. Infatti, nel caso in specie, è fuor di dubbio che nel computo dei termini di perenzione debbano essere aggiunti gli 85 giorni di sospensione previsti dall'art. 67 d.l. 18/2020, cosicché il termine del 31/12/2023, previsto dall'art. 1 co.161 legge 296/2006 viene spostato in avanti e del tutto tempestive sono le notifiche interruttive del 14 e 19 marzo 2024.
L'interpretazione della parte appellata, secondo cui la predetta sospensione si applicherebbe soltanto ai termini in scadenza nell'anno della pandemia, ossia il 2020, è stata sementita dalla Corte di Cassazione: “La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall'Agenzia delle entrate, ha erroneamente rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 960 del 15/01/2025, Rv. 673835-01”. 4) Infine, non si reputa verosimile che la “Società_1 s.a.s.” sia incorsa per un mero errore in buona fede negli omessi pagamenti e nelle omesse dichiarazioni che le vengono contestate nei gravati avvisi, innanzitutto perché la documentazione prodotta in appello sub all. 6) e 7) depone in senso nettamente contrario a tale ipotesi e poi anche perché non si vede proprio come sia possibile che gli amministratori non si siano resi conto della funzione pubblicitaria di certe scritte ed immagini collocate proprio allo scopo di attirare o informare la clientela sui prodotti in vendita.
5) Considerata la vana resistenza della parte soccombente, non ricorrono le ragioni gravi ed eccezionali, ai sensi dell'art. 92 co. 2° cod. proc. civ. e 15 d.lgs. n. 546/1992, per ritenere compensate le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 1000,00 (mille/00) per il primo grado ed € 1200,00 (milleduecento/00) per il secondo grado oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso a Napoli il 09/12/2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
NI EN
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CILENTI GIOVANNI, Presidente e Relatore NUZZI GABRIELLA, Giudice ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2885/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
P.IVA_1Andreani Tributi Srl -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Di Resistente_2 Società_1 S.a.s. - P.IVA_2
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3096/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 23 e pubblicata il 19/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7596/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello con vittoria di spese;
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza enumerata nel frontespizio la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, condannando alle spese di lite l'ente impositore, accoglieva il ricorso della società “S.a.s. Resistente_1 di Resistente_2 Società_1” con sede a Luogo_1 (NA) contro gli avvisi di accertamento n.1/2018 prot. 515 (di euro 169,00 per omesso pagamento imposta pubblicità anno 2018 tipologia cassonetto) e n. 2/2018 prot. 537 (di euro 5.887,00 per omessa dichiarazione imposta pubblicità anno 2018 tipologia freccia, vetrofania, cassonetto, iscrizione, scritta tende), notificatile rispettivamente il 14/3/2024 e il 19/3/2024 da “Andreani Tributi s.r.l.” quale concessionaria del Comune di Piano di Sorrento (NA).
I Giudici di prime cure annullavano entrambi i predetti avvisi, motivando seccamente che: negli stessi non viene fornita alcuna prova certa dei presupposti impositivi;
si parla genericamente di debiti emergenti da dichiarazioni della contribuente;
tuttavia esse non risultano allegate e non ne sono indicati gli estremi;
mancano anche le notifiche degli avvisi di pagamento asseritamente emessi nell'anno 2018; nemmeno risultano constatazioni fatte in contraddittorio con la contribuente;
per tutte queste ragioni gli avvisi impugnati sono carenti di motivazione;
peraltro, sono verosimilmente spirati i termini di prescrizione dei crediti.
Contro la sentenza di primo grado la “Andreani Tributi s.r.l.” proponeva appello, chiedendone l'accoglimento con doppia vittoria di spese per i seguenti motivi: con riferimento all'avviso n. 1/2018, l'ICP in oggetto per l'annualità 2018 era già a ruolo dal 2017, era stata emesso regolare BIA il 22/01/2018, era stata pagata dal 2019 al 2024 ed era cessata con dichiarazione del 21/06/2024 (documenti all.6); con riferimento all'avviso n. 2/2018, l'ICP in oggetto per l'annualità 2018 emergeva da un censimento del 22/05/2018, l'oggetto n. 2768 era cessato con dichiarazione del 31/01/2019, inviata dalla società in seguito ad emissione BIA in data 03/01/2019 poi rettificato (documenti all.7); tale documentazione dimostra la sussistenza dei presupposti impositivi e che la contribuente era in grado di comprendere la motivazione della pretesa tributaria contenuta nel due avvisi impugnati;
non si rileva decadenza ex art. 1 co. 161 legge 296/2006, secondo cui gli avvisi devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;
non si rileva prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4) cod. civ., dovendosi applicare la sospensione di 85 giorni prevista dall'art. 67 d.l. 18/2020 emergenza covid-19, cosicché tempestive sono le notifiche dei due gravati avvisi rispettivamente del 14/03/2024 e 19/03/2024. Società_1 Con controdeduzioni la “ s.a.s.” si costituiva e resisteva all'appello chiedendone il rigetto con vittoria di spese per i seguenti motivi: inammissibilità della documentazione prodotta solo in appello, stante il divieto del vigente art. 58 d.lgs. n. 546/1992 come modificato dal d.lgs. 220/2023; comunque, tale documentazione non può sanare i vizi di motivazione degli impugnati avvisi, che solo genericamente rimandano a precedenti dichiarazioni, avvisi, e controlli;
e mancano in ogni caso le prove delle notifiche degli avvisi di pagamento, asseritamente avvenute nel 2018, e delle ispezioni eseguite nel 2018, ma in assenza di contraddittorio con la contribuente;
permane irrisolta, dunque, la carenza di motivazione degli impugnati avvisi in violazione degli artt. 7 e 12 co. 2° legge 212/2000; indimostrata nei gravati avvisi è anche la natura di messaggio pubblicitario delle scritte ed immagini esposte, non essendovi certezza della finalità ed idoneità a promuovere l'attività commerciale della società; infine, la proroga di 85 giorni di cui all'art. 67 d.l. 18/2020 riguarda solo le scadenze in corso nell'anno 2020, cosicché gli avvisi furono notificati oltre il termine ultimo del 31/12/2023; in subordine si chiede l'esclusione delle sanzioni per la buona fede della società nel non aver percepito la natura pubblicitaria delle esposizioni.
All'odierna udienza del 09/12/2025 erano presenti entrambe le parti costituite, che insistevano per l'accoglimento delle contrapposte conclusioni già rassegnate in atti. Quindi la Corte decideva la causa come da dispositivo depositato nel sistema telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto per i seguenti motivi, da ritenersi pregiudiziali ed assorbenti di ogni altra questione proposta dalle parti.
1) La documentazione prodotta in secondo grado dall'ente impositore è ammissibile anche in base all'art. 58 novellato dal d.lgs. 220/2023 (da applicare al caso in specie, poiché il ricorso in primo grado risulta proposto in data 05/04/2024). Ed invero, il vigente divieto di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti in appello fa salva l'eventualità che “il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa”. Ebbene, tale indispensabilità ricorre certamente nel caso in specie, perché la documentazione allegata sub 6) e 7) alla dichiarazione di appello (sopra descritta e consultabile in atti) dimostra la sufficienza della motivazione degli impugnati avvisi per relationem a pregresse ed inequivocabili vicende ben conosciute dalla società contribuente. In altre parole, la causa non può essere decisa giustamente senza tenere conto della documentazione allegata all'atto di appello, non potendo avere altro significato la locuzione “salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa”.
Alla luce delle acquisizioni documentali in secondo grado, dunque, non sussiste l'eccepita violazione degli artt. 7 e 12 co. 2 legge 212/2000, che ha determinato gli annullamenti in primo grado, anche perché “Non è nullo l'avviso di accertamento motivato tramite il rinvio ad atti non allegati, attenendo la mancata allegazione al piano della prova dei fatti posti a fondamento dell'atto e non a quello della sua motivazione, con la conseguenza che gli atti su cui si fonda la motivazione per relationem possono essere prodotti in giudizio per la prima volta in appello ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, ratione temporis vigente. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata che aveva correttamente ritenuto ammissibile la produzione in appello delle relazioni degli enti che avevano corrisposto aggi al titolare di una tabaccheria, richiamate, ma non allegate, nell'avviso di accertamento notificatogli). Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 16625 del 21/06/2025, Rv. 675144-01)”.
2) Quanto invece alla sussistenza dei presupposti impositivi, della cui assenza anche si duole la società contribuente, basta considerare che in entrambi i gravati avvisi sono elencati per luogo e descrizione tutte le scritte e le immagini ritenute dall'ente locale fonte di applicazione dell'imposta sulla pubblicità. Si tratta di scritte ed immagini che in primo grado sono state documentate anche fotograficamente e che non possono non essere riconducibili alla “Società_1 s.a.s.”, la quale, del resto, non le ha mai smentite come non vere o non sue, così come non ha mai smentito come non veri i relativi documenti di cui agli allegati 6) e 7) prodotti dall'ente appellante.
Oggettivamente intrinseca è la finalità e l'idoneità delle scritte e delle immagini in questione a Società_1informare, indirizzare e invogliare i clienti ad acquistare i prodotti della “ s.a.s.”, altrimenti non si comprenderebbe perché tale società avrebbe impiegato tempo e denaro per esporli. La non denegata esistenza di quelli che sono indubbiamente dei mezzi di comunicazione al pubblico supera anche la doglianza della mancanza di un preventivo contradittorio con la società contribuente, atteso che non si conoscono norme che impongano sopralluoghi congiunti fra Comune e commercianti né la società contribuente ha spiegato in che modo la mancanza di preavvisi possa averla in concreto danneggiata. Si noti, peraltro che il censimento dei mezzi pubblicitari fu fatto all'esterno della sede della società, cosicché non si può parlare neppure di un'ispezione in senso tecnico bensì di un mero sopralluogo di fatto con rilievi fotografici.
A tal proposito si deve anche osservare che la giurisprudenza di legittimità in argomento è quantomai rigorosa: “In tema di imposta sulla pubblicità occorre distinguere i mezzi di comunicazione con il pubblico, soggetti ad imposizione, in quanto obiettivamente idonei a veicolare un messaggio, diretto ad una pluralità indeterminata di possibili acquirenti, che promuova l'immagine ovvero i prodotti e/o servizi di un'azienda da quelli aventi finalità meramente decorativa, per i quali detta imposta non trova invece applicazione. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto di natura pubblicitaria le rappresentazioni fotografiche di ampia metratura, apposte sulle vetrine di un supermercato ed evocative dei prodotti alimentari ivi commercializzati, stante la loro preminente funzione promozionale delle vendite). Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1359 del 18/01/2019, Rv. 652205-01)”.
3) Inoltre, i crediti oggetto degli impugnati avvisi non sono affetti da decadenza dalla potestà di riscossione né da estinzione per prescrizione. Infatti, nel caso in specie, è fuor di dubbio che nel computo dei termini di perenzione debbano essere aggiunti gli 85 giorni di sospensione previsti dall'art. 67 d.l. 18/2020, cosicché il termine del 31/12/2023, previsto dall'art. 1 co.161 legge 296/2006 viene spostato in avanti e del tutto tempestive sono le notifiche interruttive del 14 e 19 marzo 2024.
L'interpretazione della parte appellata, secondo cui la predetta sospensione si applicherebbe soltanto ai termini in scadenza nell'anno della pandemia, ossia il 2020, è stata sementita dalla Corte di Cassazione: “La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall'Agenzia delle entrate, ha erroneamente rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 960 del 15/01/2025, Rv. 673835-01”. 4) Infine, non si reputa verosimile che la “Società_1 s.a.s.” sia incorsa per un mero errore in buona fede negli omessi pagamenti e nelle omesse dichiarazioni che le vengono contestate nei gravati avvisi, innanzitutto perché la documentazione prodotta in appello sub all. 6) e 7) depone in senso nettamente contrario a tale ipotesi e poi anche perché non si vede proprio come sia possibile che gli amministratori non si siano resi conto della funzione pubblicitaria di certe scritte ed immagini collocate proprio allo scopo di attirare o informare la clientela sui prodotti in vendita.
5) Considerata la vana resistenza della parte soccombente, non ricorrono le ragioni gravi ed eccezionali, ai sensi dell'art. 92 co. 2° cod. proc. civ. e 15 d.lgs. n. 546/1992, per ritenere compensate le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 1000,00 (mille/00) per il primo grado ed € 1200,00 (milleduecento/00) per il secondo grado oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso a Napoli il 09/12/2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
NI EN