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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/10/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 570/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
dott. PE RA Presidente
dott. Daniela FeELe Consigliere dott. LU CA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E NZ A nella causa civile n. 570/2021 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale EL 18/06/2025, promossa
OGGETTO: d a
Responsabilità c.f. , Parte_1 C.F._1 professionale rappresentato e difeso dall'avv. CAVALLERI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA GALIGNANI 25 25036 PALAZZOLO
SULL'OGLIO presso il difensore avv. CAVALLERI MARCO.
APPELLANTE
c o n tr o c.f. , Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. PAGANI STEFANIA, elettivamente domiciliato in VIA LOCATELLI 82 24069 TRESCORE BALNEARIO presso il difensore avv. PAGANI STEFANIA
APPELLATO
e co n tr o c.f. in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1
rappresentati pro tempore dott. e dott. Controparte_2 CP_3
, rappresentata e difesa dall'avv. FEDE PELLONE GIULIANO,
[...]
Pag. 1 di 21 elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA ROMANA 79 20122
MILANO, presso il difensore dall'avv. FEDE PELLONE GIULIANO
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bergamo, terza sezione civile, pubblicata il 05/05/2021 con il n. 855/2021.
CONCLUSIONI di Parte_1
Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, disattesa ogni domanda ed istanza avversaria ed in riforma ELla Sentenza n.855/2021 emessa il
4.5.2021 dal Tribunale di Bergamo Terza Sezione Civile in persona EL
Giudice Dott.ssa Daniela Quartarone, depositata il 5.5.2021 a definizione EL procedimento n.1233/2017 RGAC, notificata al Sig. presso questo studio e a mezzo PEC) il 5.5.2021 ai fini ELla Pt_1
decorrenza EL termine breve ad appellare, accogliere le conclusioni formulate nel foglio di precisazione ELle conclusioni EL primo grado, come sopra trascritte e per l'effetto voglia:
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
- accertare per tutti i motivi indicati nel presente atto di appello, nonché negli atti EL primo grado di giudizio, l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole ELl'Avv. in Parte_2
relazione ai fatti sopra descritti e per l'effetto voglia:
- dichiarare risolto il contratto di mandato professionale intercorso tra le odierne parti in relazione al procedimento civile n. 74/2006 e comunque dichiarare non dovuto (anche ex art. 1460 c.c.) alcun compenso dall'odierno appellante all'Avv. Parte_2 in relazione ai fatti ed al giudizio sopra descritti, e sempre per l'effetto voglia:
- condannare gli appellati (ciascuno per quanto di competenza) a risarcire l'appellante per i danni da questo subiti a seguito dei fatti indicati in narrativa, come appresso liquidati:
a. €.478.315,62 (dicesi euro
Pag. 2 di 21 quattrocentosettantottomilatrecentoquindici/62) per il valore ELla quota di eredità di spettanza ELl'appellante che lo stesso ha visto lesa
(o comunque non reintegrata) a seguito EL mancato accoglimento ELla sua domanda giudiziale azionata col sopra citato procedimento n.74/2006 RGAC. In via subordinata, detto ammontare voglia essere determinato nella maggiore o minor somma che l'adita Corte accerti e ritenga in corso di causa;
b. € 34.393,29 (dicesi trentaquattromilatrecentonovantatre/29) per gli esborsi affrontati per rifondere alle altre parti le spese di causa, come liquidate con la sopra citata Sentenza n.2247/2013 oltre alla tassa di registro applicata alla stessa;
c. €. 200.000,00 (dicesi euro duecentomila/00) per il danno non patrimoniale derivante dalla violazione EL diritto assoluto di difesa EL
Sig. riconosciuto dall'art.24 ELla Costituzione, da Pt_1 quantificarsi anche in via equitativa nel suddetto limite;
d. €. 200.000,00 (dicesi euro duecentomila/00) per il danno non patrimoniale (come descritto al capo XXI/d. che precede) e definito quale danno esistenziale, da quantificarsi anche in via equitativa e comunque nella maggiore o minor somma l'adita Corte ritenga ristorativa ELla voce di danno.
Il tutto con vittoria di spese di giudizio per entrambe le fasi, rimborso forfettario, iva cpa ed accessori, ivi compresi gli interessi dal dovuto al soddisfo sulle somme sopra indicate.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede riaprirsi l'istruzione e ammettersi:
- Consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad una completa e puntuale descrizione dei fatti EL sopra descritto giudizio EL Tribunale di
Bergamo n.74/06 RGAC., in specie sull'identificazione ed esatta quantificazione EL danno patito dall'appellante nell'ipotesi di contestazione ELle voci di danno indicate nel presente atto, specificatamente sui valori degli immobili compravenduti dai fratelli
Pag. 3 di 21 EL Sig. oggetto ELla causa intrapresa a mezzo ELl'avv. Pt_1
alla data EL decesso EL de cuius Parte_2 Persona_1 concedendo termine per la nomina di C.T. di parte. Il tutto come già richiesto con l'atto introduttivo ELla prima fase EL presente giudizio e con la memoria ex art.183 comma VI n.2 C.p.c. EL 28.3.2018;
- interrogatorio formale EL convenuto/appellato Avv. Parte_2
sui seguenti capi:
1. vero che nell'anno 2001 il sig. si è presentato Parte_1
presso il suo studio sito in Trescore Balneario per valutare quale strada fosse possibile percorrere per tutelare la propria situazione ereditaria?;
2. vero che nell'occasione di cui al capitolo 1) Lei ha consigliato al sig. di intraprendere la causa per tutelare il Parte_1 proprio diritto di erede in quanto vi era stata una lesione ELla quota di legittima a causa dei contratti simulati stipulati tra il de cuius e i restanti coeredi e precisamente i contratti di compravendita n. 23297 EL
29.09.1987, il n. 44369 EL 26.03.1994 e il n. 55074 EL 06.09.1997?;
3. vero che nella circostanza di cui al capitolo 1) Lei ha rassicurato il signor n merito alla fattibilità ELla causa?; Pt_1
4. vero che nella circostanza di tempo e di luogo di cui al capitolo 1) presso il suo studio ha chiesto al sig. di consegnargli la Pt_1
documentazione bancaria dei conti correnti EL sig. Persona_1 nonché tutti i documenti in possesso EL relativi alla Parte_1
sua posizione ereditaria per poter valutarla al meglio?
5. vero che ha prodotto la documentazione bancaria fornita dal sig. nel giudizio iscritto presso il Tribunale di Parte_1
Bergamo al r.g. n. 74/2006?
6. vero che ha proceduto ad incaricare un consulente tecnico per effettuare una perizia sulla massa ereditaria e sulla lesione di quota di legittima EL sig. Pt_1
7. ER che quando ha rinunciato al mandato, ha restituito la documentazione che aveva in consegna al sig. ER che ha Pt_1
Pag. 4 di 21 restituito i documenti bancari?
Il tutto come già richiesto con la memoria ex art.183 comma VI n.2
C.p.c. EL 28.3.2018;
- prova per testi sui seguenti capi e con i seguenti testimoni:
1. vero che negli incontri tenutisi nello Studio Valtulini con l'Avvocato dal 2005 al 2011 ha accompagnato suo padre Sig.
[...]
per l'intrapresa e lo sviluppo ELla causa contro i suoi zii Parte_1 per la lesione di legittima avuta da Suo padre nella successione ereditaria EL nonno ?; (Signora Persona_1 Parte_3
2. vero che nell'occasione di cui al capitolo precedente e precisamente, dopo che l'avvocato aveva già diffidato gli zii con le missive Parte_2 che le vengono rammostrate (doc. all. n.5 atto di citazione), l'avv. ha insistito affinché suo padre sig. Parte_2 Parte_1
intraprendesse la causa per tutelare il proprio diritto di erede in quanto vi era stata una lesione ELla sua quota di legittima a causa dei contratti simulati stipulati tra il de cuius e i restanti coeredi e precisamente i contratti di compravendita n. 23297 EL 29.09.1987, il n. 44369 EL
26.03.1994 e il n. 55074 EL 06.09.1997 ?; (Signora Parte_3
3. vero che nella circostanza di cui al capitolo 1) l'avv. ha Parte_2 rassicurato Lei e suo padre in merito alla fattibilità ELla causa?;
(Signora Parte_3
4. vero che nella circostanza di tempo e di luogo di cui al capitolo 1, specificatamente nell'anno 2005, l'avv. ha chiesto a suo padre Parte_2 sig. di consegnargli la documentazione bancaria EL Parte_1
conto corrente EL nonno nonché tutti i documenti Persona_1 in Vostro possesso relativi alla posizione ereditaria EL Pt_1
per produrli nella causa poi intrapresa? (Signora
[...] Pt_3
)
[...]
5. vero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo n.
1) l'avv. Vi ha rassicurato in merito alla fattibilità ELla causa Parte_2 anche a stregua ELla documentazione fornita allo stesso? (Signora
Pag. 5 di 21 Parte_3
6. vero è che nella circostanza di tempo e di luogo di cui al capitolo 1)
l'avv. ha proceduto ad incaricare un consulente per effettuare Parte_2
una perizia sulla massa ereditaria e sugli immobili venduti agli zii (ed indicati al capitolo di prova n. 2) senza aver corrisposto il corrispettivo o ad un prezzo simbolico tanto da incidere fortemente sulla lesione di quota di legittima di suo padre, sig. ? Parte_1
7. ER che l'avvocato ha rinunciato al mandato prima Parte_2
ELl'ultima udienza di precisazione ELle conclusioni nella causa pendente contro i fratelli ELl' per la donazione Parte_1
dissimulata e quindi per la lesione di legittima ELlo stesso attore? Quale
è stata la motivazione ELla rinuncia al mandato professionale da parte ELl'avv. (Signora Parte_2 Parte_3
8. ER che in data 28.05.13 Lei è subentrata in mandato per l'assistenza EL sig. nella causa r.g. 74/2006 a seguito Parte_1
ELla rinuncia al mandato ELl'avv. (Signora avv. Gabbiadini Parte_2
LE);
9. ER che nella circostanza di tempo e di luogo di cui al capitolo 8)
Lei ha avuto modo di colloquiare e parlare con l'avvocato in Parte_2 merito all'andamento ELla causa r.g. n. 74/2006? (Signora avv.
Gabbiadini LE)
Si indicano quali testi, sui capitoli di prova oggetto ELle circostanze che sono state indicate, i Signori:
- residente in [...], figlia Parte_3
ELl'attore Parte_1
- Avv. GABBIADINI LE EL Foro di Bergamo con Studio in
Bergamo via S. Alessandro n. 166 in merito alle circostanze relative ai colloqui avuti con l'avvocato in surroga di mandato per Parte_2
l'assistenza nella causa de qua, nonché in merito alla necessità di produzione ELla documentazione.
Il tutto come già richiesto con la memoria ex art.183 comma VI n.2
Pag. 6 di 21 C.p.c. EL 28.3.2018.
Sin da ora, qualora la Corte riapra l'istruzione disponendo l'ammissione dei capitoli di prova per testi formulati dalla terza chiamata on la memoria ex art.183 comma Controparte_1
VI n.2 C.p.c. EL 3.4.2018, si chiede che l'On.le Corte voglia disporre:
l'ammissione alla prova contraria sugli stessi capi e con i testi Sigg.re e Avv. GABBIADINI LE sopra già indicati. Il tutto Parte_3 come già richiesto con la memoria ex art.183 comma VI n.3 C.p.c. EL
16.4.2018;
Sempre previa riapertura ELl'istruzione si chiede che l'On.le Corte
d'Appello voglia:
- disporre l'esibizione e/o produzione EL fascicolo di causa EL
Tribunale di Bergamo Sezione Civile R.G. 74/2006, qualora la produzione dei documenti di parte attrice/appellante fosse contestata in qualsivoglia parte e/o documento, al fine di rendere trasparente l'operato EL procuratore ad litem oggi convenuto/appellato nella presente causa di responsabilità professionale. Il tutto come già richiesto con la memoria ex art.183 comma VI n.2 C.p.c. EL 28.3.2018. di Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni avversaria domanda ed istanza disattesa, accogliere le seguenti conclusioni:
a) Dichiararsi l'appello avversario inammissibile ex art. 342 e 343 cpc e, per l'effetto, respingersi ogni domanda inerente;
b) Nel merito respingersi l'appello siccome infondato, sia in fatto che in diritto;
c) In ogni caso, confermarsi integralmente l'impugnata sentenza;
d) In caso di riforma, anche parziale, ovvero nell'ipotesi di accoglimento di una qualche domanda di condanna ELl'appellante manlevare l'appellato Avv. alla medesima Parte_2
condanna.
Con condanna alla rifusione ELle spese di lite, secondo il principio
Pag. 7 di 21 ELla soccombenza da liquidarsi in base al valore ELla controversia ex
DM 55/2014. di Controparte_1
In via principale e nel merito:
- accertato e dichiarato il passaggio in giudicato ELla sentenza di primo grado in relazione alla statuizione con la quale il Tribunale ha affermato che quanto alla domanda principale (simulazione assoluta) era richiesta la prova ELl'effettiva gratuità ELle alienazioni e ELl'accordo simulatorio tra i contraenti e quanto alla domanda svolta in via subordinata (negotium mixtum cum donatione) era richiesta la prova ELla notevole sproporzione tra le prestazioni, ELla consapevolezza di esse in capo all'alienante e EL conseguente animus donandi in capo al de cuius (cfr. pag. 5/10 ELla sentenza) dichiarare comunque inammissibile l'appello e nella denegata ipotesi in cui l'appello non venga dichiarato palesemente inammissibile respingere integralmente tutti i motivi di appello ex adverso proposti siccome inammissibili ed infondati in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati nella comparsa di costituzione in appello ELl'esponente e , per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza EL Tribunale di
Bergamo n. 855/2021.
- accertare e dichiarare l'appellante decaduto dalle prove orali ammesse per mancato deposito nei termini di alcuna istanza di prova ELegata innanzi al Tribunale di Bergamo.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata e nel merito: nella denegata ipotesi in cui l'appellante fornisca la prova di un inadempimento ELl'avv. e EL nesso di causa tra detto Parte_2
inadempimento e la perdita ELla causa e quindi si affermi la sussistenza di una responsabilità professionale in capo all'appellato avv. Parte_2
ed il Giudice ritenga di dover condannare quest'ultimo al relativo risarcimento, limitare la condanna nei confronti di Controparte_4
Pag. 8 di 21 al solo danno patrimoniale patito e provato dall'attore come CP_1
attribuibile alla condotta ELlo stesso avv. con esclusione di Parte_2 ogni danno non patrimoniale e con deduzione ELla quota contrattuale di scoperto ed entro il limite EL massimale e ELla domanda EL convenuto di €.516.000,00.
In ogni caso: con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA CPA e rimborso forfettario.
In via istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio formale ELl'attore sig.
[...]
nonchè per testi, sui seguenti capitoli di prova, da Parte_1 intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”:
1) l'immobile di cui all'atto di compravendita n. 23297 Rep. Notaio EL 29.09.87 con il quale il sig. cedeva a Per_2 Persona_1
, , e in Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
in qualità di acquirenti pro quota la nuda proprietà EL Pt_3 fabbricato sito in Comune di UM EL ON, via Meucci 7 era stato preliminarmente oggetto di valutazione economica peritale affidata, su indicazione EL sig. all'Arch. Persona_1 [...]
e che era stato pattuito un prezzo di vendita poi corrisposto;
Per_3
2) i terreni di cui all'atto di compravendita n. 44369 Rep. Notaio EL 26.03.94 con il quale il sig. cedeva a Per_2 Persona_1
e quali acquirenti per se e quali soci ed CP_7 Controparte_6 amministratori ELla società Edil-Fin snc la proprietà di un primo terreno sito in UM EL ON (quanto a ), la CP_7 proprietà di un secondo terreno sito in UM EL ON (quanto alla
Edil-Fin snc), la proprietà di un terzo terreno sito nel Comune di
Chiuduno ed di un ultimo terreno nel Comune di Trescore Balneario
(quanto a ) sono stati tutti preliminarmente oggetto di Controparte_6
valutazione economica peritale affidata, su indicazione EL sig. all'Arch. e che era stato pattuito per Persona_1 Persona_3
Pag. 9 di 21 ciascun un prezzo di vendita poi corrisposto;
3) il terreno di cui all'atto di compravendita n. 55074 Rep. Notaio EL 06.09.97 con il quale cedeva a Per_2 Persona_1 [...]
e ad quali acquirenti, la proprietà EL CP_9 Controparte_10 terreno sito nel Comune di UM EL ON era stato preliminarmente oggetto di valutazione economica peritale affidata, su indicazione EL sig. all'Arch. e che Persona_1 Persona_3 era stato pattuito un prezzo di vendita poi corrisposto.
Si indicano a testi:
- Arch. con studio in Chiuduno (BG), via Trieste n. Persona_3
6;
- sig. , residente in [...]
Moroni 45;
- sig.ra residente in [...]
G.B. Moroni 45.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 1 febbraio 2017 Parte_1
conveniva in giudizio l'avvocato chiedendo la Parte_2 risoluzione EL contratto di mandato professionale nel procedimento civile n. 74/2006 avanti il Tribunale di Bergamo per ottenere la reintegra ELla quota di riserva sul patrimonio EL padre , che Per_1 aveva cagionato la soccombenza nel giudizio, chiedendo la risoluzione EL contratto, l'accertamento che nulla era dovuto per l'attività prestata, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali pari ad € 478.315,62 per il valore ELla quota, di € 34.393,29 per le spese di lite rifuse alle controparti, oltre ai danni non patrimoniali € 200.000 per violazione EL diritto di difesa ed € 200.000 per danno esistenziale.
L'avvocato si costituiva negando ogni addebito e Parte_2 rilevando la mancanza di prova EL nesso causale tra il presunto inadempimento e il danno, tra l'altro quantificato in modo eccessivo;
conveniva in giudizio per il caso di soccombenza , Controparte_1
Pag. 10 di 21 compagnia assicurativa che ne garantiva per la responsabilità professionale.
si costituiva contestando qualsivoglia responsabilità Controparte_1
ELl'assicurato, nonché la sussistenza dei danni e EL nesso eziologico tra la condotta EL professionista e l'evento dannoso (perdita ELla causa), oltre alla contraddittorietà ELle allegazioni difensive attoree;
eccepiva l'inoperatività ELla polizza sia ratione temporis in quanto decorrente dal 25.05.2006 mentre il primo fatto causativo dei danni era EL 30.12.2005 sia ratione materie in quanto avente ad oggetto solo i danni patrimoniali e non anche i danni non patrimoniali e le richieste di restituzione di oneri professionali, nonché per i massimali, franchigie e scoperti.
Il Tribunale di Bergamo con sentenza n. 855/2021 rigettava le domande;
condannava l'attore al pagamento ELle spese di lite in favore sia EL convenuto che di , atteso che la sua chiamata in Controparte_1
garanzia era necessitata dalla domanda attorea.
Questo, in sintesi, il percorso argomentativo EL Tribunale. aveva conferiva mandato all'avvocato Parte_1 Parte_2 per tutelare i propri diritti ereditari sulla successione paterna.
Il legale aveva instaurato il giudizio n. 74/2006 R.G. nei confronti dei fratelli EL cliente e ELle rispettive mogli chiedendo di accertare, in via principale, la natura simulata di tre atti di compravendita conclusi dal padre, la nullità ELla donazione dissimulata con conseguente divisione ELl'asse ereditario ricostituito o, in subordine, l'accertamento ELla simulazione o la natura di negotium mixtum cum donatione degli stessi contratti e la riduzione ex art. 555 c.c. ELle donazioni indirette sino alla quota disponibile.
Il Tribunale di Bergamo aveva definito il giudizio con la pronuncia di una sentenza non definitiva EL 10.06.2008, con la quale aveva dichiarato l'improponibilità ELl'azione di riduzione nei confronti dei terzi per non avere l'attore accettato l'eredità con il beneficio
Pag. 11 di 21 ELl'inventario e con una sentenza definitiva EL 24.10.2023 aveva rigettato le domande tutte in quanto “ non erano stati dedotti i presupposti da cui desumere la natura dissimulata ELle donazioni e la conseguente lesione ELle quote di riserva”.
Nella prospettazione di la condotta professionale Parte_1 ELl'avv. era stata imperita e negligente per non Parte_2
avere verificato la sussistenza dei presupposti ELle azioni proposte, individuate nell'indicazione EL valore ELla massa ereditaria, ELla quota disponibile ed eventuale lesione ELla legittima e, quanto alla simulazione, nella differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di mercato dei beni compravenduti (quest'ultimo confermato dalle perizie prodotte), e per non averlo informato dei rischi ELl'azione giudiziaria, dissuadendolo dall'avviarla.
Il Tribunale esaminava le doglianze ascritte al legale convenuto, ritenendolo infondate.
Quanto ai profili di inadempimento per non avere dedotto e provato i presupposti per l'accoglimento ELle domande svolte, individuati per quella principale di simulazione (a) nella gratuità degli atti e (b) nell'accordo simulatorio e per quella subordinata volta alla dichiarazione di negotium mixtum cum donatione (a) nella sproporzione ELle prestazioni, (b) nella consapevolezza di esse e (c) nell'animus donandi in capo al de cuius, osservava che non sussisteva alcuna responsabilità ELl'avvocato, in particolare:
- con riguardo alla domanda di simulazione per avere l'avvocato allegato la gratuità ELle alienazioni e formulato Parte_2 relativi capitoli di prova orale, che non erano stati confermati dai testi escussi;
- con riguardo a quella subordinata, invece, la mancata prova ELla consapevolezza ELla sproporzione tra le prestazioni e ELl'animus donandi in capo al de cuius, ritualmente allegate dall'avvocato era da addebitare alla condotta di che non aveva Parte_2 Pt_3
Pag. 12 di 21 fornito al proprio legale idonei elementi probatori.
Quanto alle doglianze per non avere preventivamente informato EL fatto che la domanda sarebbe stata sicuramente Parte_1
rigettata e di non averlo dissuaso dal proporla, il Tribunale escludeva ogni responsabilità ELl'avv. in quanto le Parte_2 obbligazioni relative all'attività forense costituiscono obbligazione di mezzi e non di risultato;
precisava che, in base ELle norme deontologiche forensi, solo in caso di incarico per formulazione di parere stragiudiziale sulla esperibilità di un'azione giudiziaria, la prestazione ELl'avvocato costituisce un'obbligazione di risultato in quanto il legale si impegna a fornire al cliente tutti gli elementi per adottare una scelta consapevole.
Il Tribunale riteneva, altresì, di escludere la responsabilità EL professionista, non solo poiché non era possibile formulare giudizio prognostico ex ante ELl'esito positivo EL giudizio avviato dall'avv. per l'imprevedibilità degli esiti ELl'istruttoria orale, Parte_2 ma anche per il comportamento successivo EL legale che tentava di conciliare la lite e, a fronte EL rifiuto EL cliente, aveva rinunciava al mandato.
La sentenza era gravata da Parte_1
si costituiva resistendo all'impugnazione, Parte_2 riproponeva la domanda di garanzia verso per il caso di Controparte_1
soccombenza.
costituendosi riproponeva le eccezioni di inoperatività Controparte_1
ELla polizza.
Con ordinanza EL 31.07.2024 la Corte ammetteva la prova per testi e per interpello richieste dall'appellante che, dopo vari rinvii per rispondere alla proposta conciliativa, con successiva ordinanza
18.12.2024 era ELegata per l'assunzione al Tribunale di Bergamo entro il termine di tre mesi.
Con ordinanza EL 07.05.2025, l'appellante era dichiarato decaduto
Pag. 13 di 21 dalla prova per mancata assunzione nel termine fissato e la causa era rinviata per la precisazione ELle conclusioni.
All'udienza EL 18/06/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante deduce l' omessa pronuncia sulla dedotta responsabilità ELl'avvocato per Parte_2
l'improponibilità ELl'azione di riduzione nei confronti dei terzi.
Osserva che l'avvocato non ha mai contestato di essere a Parte_2
conoscenza ELla circostanza che l'eredità EL padre non era stata accettata con il beneficio ELl'inventario, e, nonostante ciò, in palese violazione degli obblighi di diligenza previsti dall'art. 1176 c.c. e ELle norme speciali contenute negli artt. 6,7,8,36,38 e 40 EL Codice deontologico Forense, ha avviato l'azione di riduzione nei confronti di terzi in assenza dei presupposti previsti dalla legge.
Afferma che l'avv. non ha adempiuto all'obbligo di Parte_2
informazione previsto dall'art. 40 EL Codice deontologico Forense che impone al legale di comunicare al cliente sui probabili esiti ELl'azione e sulla fondatezza ELla stessa, e ciò non solo nell'ipotesi di redazione di mero parere stragiudiziale come erratamente ritenuto dal primo giudice.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha erratamente ritenuto che la domanda di responsabilità professionale era basata sull'assunto che l'avvocato non aveva Parte_2 provato, al fine di dimostrare la simulazione degli atti di compravendita di beni immobili, la differenza tra il prezzo di mercato e quello di vendita.
Deduce che, invece, l'inadempimento EL legale è da ricondurre alla mancata allegazione e prova degli elementi posti a fondamento ELle azioni proposte nel giudizio n. 74/2006 R.G., individuati dalla stessa sentenza conclusiva EL giudizio EL Tribunale di Bergamo EL
24.10.2013 quanto alla domanda principale di simulazione ELle
Pag. 14 di 21 compravendite (a) nella gratuita ELle alienazioni e (b) nell'accordo simulatorio e quanto alla subordinata volta a dichiararne la natura di negotium mixtum cum donatione (a) nella sproporzione tra le prestazioni (b) nella consapevolezza di esse e (c) nel conseguente animus donandi EL de cuius.
Osserva che, qualora l'avvocato avesse allegato nell'atto Parte_2
introduttivo o nel prosieguo EL giudizio n. 74/2006 R.G tutte le suddette circostanze, in base ad un giudizio prognostico ex ante la causa avrebbe avuto sicuramente un esito ad egli favorevole.
Allega che l'avvocato non aveva dedotto, né provato, la Parte_2
circostanza che gli aveva comunicato all'atto EL conferimento EL mandato, che era stata lesa la sua quota di legittima a causa ELle compravendite immobiliari fatte dal defunto padre ad un prezzo di vendita inferiore a quello di mercato dissimulando una donazione.
Sul punto evidenzia che è responsabilità ELl'avvocato Parte_2
anche il rigetto ELl'istanza di CTU, ritenuta esplorativa dal Tribunale di Bergamo, per non avere allegato documenti o una perizia giurata sul valore ELl'immobile, che avrebbero dato supporto alla fondatezza ELle domande e richieste istruttorie, come risulta dalle perizie da egli allegate nel presente giudizio che accertano un valore dei beni alienati dal de cuius di gran lunga superiore al prezzo di vendita.
Deduce, inoltre, che sussiste la responsabilità ELl'avvocato Parte_2
per non averlo preventivamente informato sul sicuro esito
[...] negativo EL giudizio e per non averlo dissuaso dal proseguire.
Con il terzo motivo insiste nelle domande risarcitorie formulate.
Con il quarto motivo chiede l'ammissione ELle richieste istruttorie
(prove per testi, per interpello e ctu) rigettate in primo grado.
Il primo e il secondo motivo sono parzialmente fondati e vanno trattati congiuntamente afferendo questioni tra loro connesse.
Non può condividersi la prospettazione ELl'appellante afferente alla responsabilità ELl'avvocato per l'improponibilità ELl'azione di
Pag. 15 di 21 riduzione.
E' principio consolidato che la responsabilità professionale ELl'avvocato non può affermarsi per il sol fatto EL non corretto adempimento ELl'attività professionale, dovendosi verificare se un danno si sia verificato e il nesso causale tra tale danno e la condotta negligente o imperita.
È evidente che la mera improponibilità ELl'azione di riduzione nei confronti dei terzi non basta ad integrare la prova ELla responsabilità professionale ELl'avvocato poiché difetta quella EL nesso di Parte_2 causalità tra condotta ed evento-danno, secondo il giudizio controfattuale, costituito dall'accertamento che la domanda di reintegra sarebbe stata accolta in caso di preventiva accettazione ELl'eredità con beneficio di inventario.
Mette conto rilevare che nell'atto introduttivo EL giudizio n. 74/2006, aveva chiesto in via principale l'accertamento Parte_1
ELla natura simulata di tre atti di compravendita stipulati dal padre in favore dei fratelli, ELle loro mogli e di una società da questi Per_1
composta e ELla nullità ELla donazione dissimulata per difetto di forma
(assenza dei testimoni) con conseguente divisione ELl'asse ereditario ricostituito o, in subordine, l'accertamento ELla simulazione o ELla natura di negotium mixtum cum donatione degli stessi contratti e la riduzione ex art. 555 c.c. ELle donazioni indirette sino alla quota disponibile.
Osserva la Corte che anche nel caso in cui l'azione di riduzione nei confronti dei terzi non fosse stata dichiarata improponibile, non Pt_3 avrebbe comunque ottenuto il riconoscimento ELle proprie ragioni.
Difatti, l'azione di riduzione ELle donazioni, dissimulate o indirette, fatte dal de cuius, implicava il positivo accertamento, improbabile ex ante e non dichiarato all'esito EL giudizio, ELla simulazione ELle tre compravendite o ELla natura di negotium mixtum cum donatione ELle stesse.
Pag. 16 di 21 Anche la censura relativa alla mancata allegazione e prova da parte ELl'avvocato dei presupposti ELle domande svolte Parte_2
è priva di ogni fondamento.
Il motivo di appello è generico in quanto privo ELl'indicazione di quali prove documentali o testimoniali che avrebbe potuto addurre nel giudizio l'avvocato al fine di provare i presupposti Parte_2
ELle domande introitate.
L'appellante, inoltre, non censura nello specifico quanto affermato nella sentenza impugnata circa l'avvenuta allegazione da parte EL legale ELla gratuita ELl'atto e ELla consapevolezza ELla sproporzione tra le prestazioni e ELl'animus donandi EL de cuius.
Si precisa che l'unico riferimento ELl'appellante a documentazione non prodotta dall'avvocato è costituito dal deposito di una Parte_2
perizia di parte sul valore dei beni, che allega invece nel Pt_3 presente giudizio, per provare la sproporzione tra il prezzo di vendita e il valore di mercato degli immobili.
Tuttavia questa perizia avrebbe consentito di accertare una differenza tra il valore di mercato e il prezzo di vendita degli immobili, ma non avrebbe potuto fornire alcuna prova ELla consapevolezza ELla sproporzione ELle prestazioni e ELl'animus donandi EL de cuius, né tantomeno ELla gratuita ELle compravendite né ELl'accordo simulatorio.
Al riguardo si evidenzia che dalle prove assunte nel procedimento n.
74/2006 emerge che il de cuius aveva anche fatto redigere una perizia estimativa prima ELle compravendite, e una tale circostanza fa sicuramente desumere che l'alienante fosse privo di animus donandi, poichè si era premurato di accertarsi EL valore degli immobili ai fini ELle successive alienazioni.
E' invece fondata la seconda doglianza.
Nell'adempimento EL proprio incarico professionale, l'avv. Parte_2 era tenuto, in osservanza ELl'obbligo di diligenza previsto
[...]
Pag. 17 di 21 dagli artt. 1176 II e 2236 c.c., sia all'atto EL conferimento ELl'incarico che nel corso ELlo svolgimento EL rapporto, ad assolvere ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazioni EL cliente prospettandogli tutte le questioni sia di fatto (afferenti alla mancanza di prove e documentazioni) e di diritto (relative all'azione di riduzione nei confronti dei terzi per la carenza EL requisito ELl'accettazione ELl'eredità con il beneficio ELl'inventario) ostative al raggiungimento EL risultato e di sconsigliarlo dall'intraprendere un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.
A tal fine, secondo il consolidato orientamento ELla Suprema Corte, era sul professionista che gravava l'onere ELla prova di avere fornito al cliente una completa informazione
E' insufficiente al riguardo l'avvenuto rilascio ELla procura alle liti per l'inidoneità ELla stessa a dare obiettivo e univoco riscontro EL fatto che il legale avesse reso al cliente ogni ELucidazione per consentirgli di assumere una decisione pienamente consapevole sulla opportunità o meno di intraprendere il giudizio ereditario (ex multis Cass. EL
19.07.2019 n. 19520).
Accertato l'inadempimento al contratto d'opera professionale ascritto all'appellato, la sentenza va riformata, con l'accoglimento ELle domande ad esso conseguenziali, riproposte in questo grado dall'appellante.
L'azione di risoluzione EL contratto presuppone che l'inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto sia grave secondo il parametro ELl'art. 1455 c.c.
Poiché risulta che l'avvocato non abbia fornito alcuna Parte_2
informazione all'appellante, la domanda di risoluzione EL contratto va accolta.
In assenza di alcuna prova in relazione né alla richiesta da parte ELl'avvocato di richiesta EL proprio onorario al cliente, da Parte_2 paralizzare con l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., né EL
Pag. 18 di 21 pagamento di compensi, per i quali debba essere ordinata la restituzione ex art. 2033 c.c.
Il danno collegato causalmente alla condotta inadempiente ELl'avvocato è di natura patrimoniale, si concreta nel Parte_2 pagamento ELle spese processuali, pari ad € 34.393,29, somma che trattandosi di credito risarcitorio va rivalutata alla data odierna.
Ad essa si aggiungono gli interessi al tasso legale ( art. 1284 comma I
c.c.) da calcolarsi sulla somma, anno per anno rivalutata, previa devaluzione alla data di ogni pagamento, oltre ad interessi dalla data ELla presente sentenza al saldo.
Va ora esaminata ai fini ELl'esame ELla domanda di manleva dall'appellante nei confronti di l'eccezione di Controparte_1 inoperatività ELla polizza assicurativa, riproposta in appello.
La “Convenzione per l'assicurazione ELla responsabilità civile”, disciplinante le condizioni contrattuali ELla polizza RC professionale siglata dall'avvocato (doc. 3 di Parte_2 Controparte_1
, riporta (pag. 2) “Le condizioni di assicurazione ELla rc
[...]
professionale – Disciplinano la garanzia assicurativa per danni patrimoniali a terzi nell'esercizio ELl'attività giudiziale e stragiudiziale di Avvocato” e l'allegato A (pag.15) riporta che “ La società si obbliga a tenere indenne l di quanto questi sia Parte_4 tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compresi i clienti, per negligenza, imprudenza e imperizia, esclusivamente nell'esercizio ELla professione di AVVOCATO …”
La compagnia va quindi condannata a prestare la garanzia assicurativa alle condizioni previste dalla polizza.
Per effetto ELl'accoglimento ELl'appello, spetta alla Corte il compito di la sentenza impugnata va riformata con condanna ELl'appellato
Pag. 19 di 21 al pagamento ELle spese EL doppio grado in favore Parte_2
di liquidate in dispositivo in conformità ai criteri Parte_1 di cui al D.M. 55/14 secondo i valori medi ELlo scaglione di valore EL decisum.
Tra l'assicurato e le spese di entrambi i gradi possono Controparte_1 essere compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] vverso la sentenza n. 855/2021, emessa dal Tribunale Parte_1
di Bergamo, terza sezione civile, in data 05/05/2021, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto dichiara la risoluzione per inadempimento ELl'appellato al contratto d'opera professionale avente ad oggetto il patrocinio di in relazione al giudizio Parte_1 di reintegra ELla quota di riserva spettantegli sull'eredità paterna;
condanna al pagamento di € 34.393,29 oltre Parte_2 rivalutazione ed interessi da calcolarsi come in parte motiva a titolo di risarcimento EL danno patrimoniale;
condanna al rimborso ELle spese processuali di Parte_2 entrambi i gradi sostenute da liquidate: Parte_5
quanto al primo grado: in € 7.616 ( di cui € 1.701 per la fase di studio, € 1.204 per la fase introduttiva, € 1.806 per la fase di trattazione e istruttoria;
€ 2.905 per la fase decisionale) oltre ad anticipazioni, rimborso forfettario EL 15% sui compensi, Iva e CPA;
quanto al secondo grado: in € 9.991 (di cui € 2.058 per la fase di studio, € 1.418 per la fase introduttiva, € 3.045 per la fase di trattazione e istruttoria;
€ 3.470 per la fase decisionale) oltre ad anticipazioni, rimborso forfettario EL 15% sui compensi, Iva e CPA;
condanna a garantire e tenere indenne Controparte_1 Pt_2
Pag. 20 di 21 di quanto dovuto a a titolo di capitale ed Parte_2 Parte_1
interessi, spese, in ragione ELl'accoglimento ELla domanda risarcitoria, alle condizioni di polizza;
compensa le spese di entrambi i gradi tra e Parte_2 [...]
CP_1
Brescia, così deciso nella camera di consiglio EL 1 ottobre 2025
La Cons. est.
LU CA
Il Presidente
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