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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/12/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4143/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RA AG Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di conIGlio in data 26/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 291 e ss. cod. civ. depositato in data 22/9/2025 da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avvocato FABIANA PIERONI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Romana n.23, giusta procura in atti
- RICORRENTE-ADOTTANTE - per l'adozione di
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
- ADOTTANDO- con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: adozione di maggiorenni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 291 e seguenti cod. civ., civ., il IG. ha Parte_1 proposto ricorso al Tribunale di Lucca ai fini della dichiarazione in proprio favore dell'adozione del IG. . Parte_2
Con decreto del 24/9/2025, il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza del 19/11/2025 per la comparizione personale delle parti. Nel corso dell'udienza, il Presidente, preso atto della conferma di volontà espressa dal IG.
[...] nonché del consenso manifestato dal IG. e dalla Parte_1 Parte_2
1 IG.ra , ha rinviato all'udienza del 26/11/2025, al fine di acquisire la Parte_3 documentazione attestante la separazione legale dell'adottando.
*** * *** Ritiene il Collegio che la domanda di adozione possa essere accolta. Come è noto, l'adozione di persone maggiori di età è disciplinata dagli artt. 291 e seguenti cod. civ. In particolare, l'art. 296 cod. civ. stabilisce che, ai fini dell'adozione, è necessario il consenso manifestato sia dall'adottante che dall'adottando. Nel caso in esame, la volontà del ricorrente all'adozione del IG. è stata Parte_2 manifestata sin dall'atto introduttivo e confermata nel corso del processo, laddove all'udienza tenutasi il 19/11/2025 il IG. ha dichiarato: «Confermo la volontà di Parte_1 adottare . È tanto tempo che ci conosciamo. Il nostro rapporto è un rapporto padre-figlio». Pt_2
Il IG. , a sua volta, ha affermato: «Presto il consenso all'adozione. Per me il Parte_2 IG. è come un padre. C'è un rispetto filiale». Parte_1
Infine, anche la IG.ra , madre dell'adottando presente anch'ella in sede di Parte_3 udienza, ha espresso il proprio assenso all'adozione, dichiarando: «Presto il mio consenso all'adozione». Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente, pertanto, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 296 citato per la pronuncia di adozione. Risultano, inoltre, sussistenti le condizioni previste dall'art. 291 cod. civ., nonché i requisiti prescritti dall'art. 297 cod. civ. Si ritiene, inoltre, accoglibile l'istanza di anteposizione del cognome dell'adottante ( a Parte_1 quello dell'adottando ( ). In tale prospettiva, l'art. 299 cod. civ., rubricato “Cognome Pt_2 dell'adottato”, prevede espressamente che: «L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio (…)». Infine, anche alla luce del contenuto della relazione trasmessa dalla Stazione dei Carabinieri di Borgo Giannotti (LU), non emergono elementi ostativi all'accoglimento del ricorso. Conclusivamente, ritiene il Collegio che, ai sensi dell'art. 312 cod. civ., tutte le condizioni della legge sono state adempiute e che l'adozione conviene all'adottando.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DECIDE di far luogo all'adozione del IG. , nato a [...] il Parte_2
12/11/1982, da parte del IG. nato a [...] il [...]. Parte_1
b) DISPONE che l'adottato assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio (risultando, quindi, ”). Parte_4
c) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lucca, il 26/11/2025.
Il Presidente estensore
RA AG
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RA AG Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di conIGlio in data 26/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 291 e ss. cod. civ. depositato in data 22/9/2025 da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avvocato FABIANA PIERONI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Romana n.23, giusta procura in atti
- RICORRENTE-ADOTTANTE - per l'adozione di
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
- ADOTTANDO- con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: adozione di maggiorenni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 291 e seguenti cod. civ., civ., il IG. ha Parte_1 proposto ricorso al Tribunale di Lucca ai fini della dichiarazione in proprio favore dell'adozione del IG. . Parte_2
Con decreto del 24/9/2025, il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza del 19/11/2025 per la comparizione personale delle parti. Nel corso dell'udienza, il Presidente, preso atto della conferma di volontà espressa dal IG.
[...] nonché del consenso manifestato dal IG. e dalla Parte_1 Parte_2
1 IG.ra , ha rinviato all'udienza del 26/11/2025, al fine di acquisire la Parte_3 documentazione attestante la separazione legale dell'adottando.
*** * *** Ritiene il Collegio che la domanda di adozione possa essere accolta. Come è noto, l'adozione di persone maggiori di età è disciplinata dagli artt. 291 e seguenti cod. civ. In particolare, l'art. 296 cod. civ. stabilisce che, ai fini dell'adozione, è necessario il consenso manifestato sia dall'adottante che dall'adottando. Nel caso in esame, la volontà del ricorrente all'adozione del IG. è stata Parte_2 manifestata sin dall'atto introduttivo e confermata nel corso del processo, laddove all'udienza tenutasi il 19/11/2025 il IG. ha dichiarato: «Confermo la volontà di Parte_1 adottare . È tanto tempo che ci conosciamo. Il nostro rapporto è un rapporto padre-figlio». Pt_2
Il IG. , a sua volta, ha affermato: «Presto il consenso all'adozione. Per me il Parte_2 IG. è come un padre. C'è un rispetto filiale». Parte_1
Infine, anche la IG.ra , madre dell'adottando presente anch'ella in sede di Parte_3 udienza, ha espresso il proprio assenso all'adozione, dichiarando: «Presto il mio consenso all'adozione». Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente, pertanto, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 296 citato per la pronuncia di adozione. Risultano, inoltre, sussistenti le condizioni previste dall'art. 291 cod. civ., nonché i requisiti prescritti dall'art. 297 cod. civ. Si ritiene, inoltre, accoglibile l'istanza di anteposizione del cognome dell'adottante ( a Parte_1 quello dell'adottando ( ). In tale prospettiva, l'art. 299 cod. civ., rubricato “Cognome Pt_2 dell'adottato”, prevede espressamente che: «L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio (…)». Infine, anche alla luce del contenuto della relazione trasmessa dalla Stazione dei Carabinieri di Borgo Giannotti (LU), non emergono elementi ostativi all'accoglimento del ricorso. Conclusivamente, ritiene il Collegio che, ai sensi dell'art. 312 cod. civ., tutte le condizioni della legge sono state adempiute e che l'adozione conviene all'adottando.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DECIDE di far luogo all'adozione del IG. , nato a [...] il Parte_2
12/11/1982, da parte del IG. nato a [...] il [...]. Parte_1
b) DISPONE che l'adottato assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio (risultando, quindi, ”). Parte_4
c) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lucca, il 26/11/2025.
Il Presidente estensore
RA AG
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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