Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 04/05/2026, n. 8032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8032 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08032/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11307/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11307 del 2021, proposto da
OS ZZ, RI TA FA, SO RA, SA UO, LA RA, NA OR, ME De GE, NA D'ON, IA LA, NN DA, AB GG, MA IA MI, NA MO, DA AN, FA PA, OL OC, AN PR, AN RI HI, SE IC, CC TA, CA SO, HE SA, NT SP, OM FF, TO NI, IU PA, SA NA UP, OS AL, RI ED VA, ZA SE EL, LA ZA, AN TO, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via CA Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE: A) della nota direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, prot. n. 25348 del 17 agosto 2021, con la quale venivano dichiarati improcedibili i procedimenti attivati con istanza di riconoscimento del titolo formativo conseguito in Romania ed abilitante all'esercizio della professione di docente per sostegno didattico in favore degli alunni disabili; B) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca e di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. OM PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
1. I ricorrente impugnano l’atto meglio indicato in epigrafe sostenendo i seguenti motivi di diritto:
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DELLA L. 7 AGOSTO 1990
N. 241. ECCESSO DI POTERE. SVIAMENTO ;
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 11 E 13 DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE (COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2013/55/UE). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 4, 16 SS. DEL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206 SMI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DELLA L. 11 LUGLIO 2002, N. 148. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL D.P.R. 30 LUGLIO 2009 N. 189. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 38 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 SMI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 DELLA L. 19 NOVEMBRE 1990 N. 341. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 14, CO. 2 DELLA L. 5 FEBBRAIO 1992 N. 104. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10 E 13 DEL D.M. 10 SETTEMBRE 2010 N. 249 ;
III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 50, CO. 1 DEL D.LGS. 30 LUGLIO 1999 N. 300 (COME MODIFICATO DALL’ART. 2 DEL D.L. 9 GENNAIO 2020 N. 1, CONV. CON L. 5 MARZO 2020, N. 12). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 SEPTIES DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. ECCESSO DI POTERE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI ;
IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA ED IMPARZIALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 47 DELLA CARTA EUROPEA DEI DIRITTI DELL’U.E. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 COD. PROC. AMM. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 SEPTIES DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241 SMI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 11 E 13 DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE (COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2013/55/UE). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 4, 16 SS. DEL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206 SMI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DELLA L. 11 LUGLIO 2002, N. 148. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL D.P.R. 30 LUGLIO 2009 N. 189. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. IRRAGIONEVOLE AGGRAVIO PROCEDIMENTALE ;
V) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 6 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST.
Nello specifico, parte ricorrente sostiene:
- la competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito a decidere in ordine alle istanze di riconoscimento sul sostegno;
- la riconoscibilità del titolo sul sostegno conseguito in Romania.
Resiste al ricorso il Ministero dell’Istruzione e del Merito e quello della ricerca, depositando documentazione.
All’udienza straordinaria del 24 aprile 2026, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha prodotto in giudizio l’Adeverinta rilasciato dall’Università rumena, quale certificato di attestazione delle competenze professionali conseguite all’esito del programma postuniversitario di formazione e sviluppo professionale continuo, “ Formazione dei docenti itineranti e di sostegno per inclusione sociale ed educativa delle persone con bisogni educativi speciali ”, organizzato nell’ambito del Dipartimento di Formazione Professionale e Programmi Operativi dell’Università “ RI IR ” di TI RE.
Proprio con riferimento ai titoli di formazione conseguiti in Romania, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che:
- l’Adeverinta “ è riconducibile alla ‘attestazione di qualifica’ ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2005/36/Ce, perché rilasciata all’esito del percorso formativo previsto nel Paese d’origine per l’accesso alla professione ”;
- “ Il Ministero...deve...esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito in Romania, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”. Il Ministero valuterà dunque l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE ” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, nn. 18, 19, 20, 21, 22 del 2022).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, “ deve ritenersi illegittimo il provvedimento impugnato con cui il Ministero dell’Istruzione ha rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Romania, senza analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti e senza valutare, in concreto e previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, se - mediante il percorso di specializzazione seguito in Romania e l’eventuale attività professionale concretamente svolta - l’interessato abbia raggiunto il medesimo livello di competenze richieste in Italia per l’accesso alla professione di insegnante di sostegno, salva l’adozione di specifiche e opportune misure compensative ” (T.A.R. Lazio, (Roma) sez. IV, 4 marzo 2024, n. 4285).
Altro profilo d’illegittimità del provvedimento inerisce alla ritenuta competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca ad esitare le istanze di riconoscimento dei percorsi di studio oggetto di causa.
Invero, “ l’istanza ha ad oggetto il riconoscimento non già di un mero titolo di studio, bensì della formazione professionale svolta all’estero ai fini dell’esercizio in Italia della professione di insegnante di sostegno.
La relativa competenza è pertanto indubbiamente attribuita al Ministero dell’Istruzione alla luce dell’art. 50 d.lgs. n. 300/1999, come recentemente modificato dal d.l. 1/2020 conv. in l. 12/2020, secondo cui spetta tra l’altro al Ministero dell’Istruzione l’"organizzazione generale dell’istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell’università e della ricerca" nonché il "riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale" (v. anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 9652/2022, che si è pronunciata, in sede di ottemperanza, su un provvedimento uguale a quello impugnato nel presente giudizio) ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. IV, n. 4285/2024 cit.).
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e conseguente obbligo dell’Amministrazione di riesaminare le istanze di riconoscimento presentate dai ricorrenti.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LB Di IO, Presidente FF
AN Vigliotti, Primo Referendario
OM PI, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| OM PI | LB Di IO |
IL SEGRETARIO