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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/06/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2421/2024 R.G., avente ad oggetto: domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Giuseppina Scalzi (C.F.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Roccabernarda (KR) alla via XXIV Maggio n. 43
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
ed ivi residente a[...]; C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Conclusioni:
Con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalla sola ricorrente costituita in sostituzione dell'udienza del 17.03.2025, la stessa insisteva nelle proprie richieste ed in particolare si riportava ai propri scritti insistendo per la pronuncia di separazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.05.2024, proponeva ricorso Parte_1 cumulativo di separazione giudiziale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e dunque chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal coniuge con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio concordatario in TE di AB (NA) in data 28.08.2019 (atto n. 39, p. I. s. anno 2019) ed all'esito del passaggio in giudicato della predetta sentenza e decorsi dodici mesi dalla udienza di prima comparizione dei coniugi, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio. A tal fine la ricorrente premetteva di essersi unita in matrimonio, con rito concordatario celebrato in TE di AB in data 28.08.2019 con
[...]
e che in data 11.12.2018, e dunque prima del matrimonio, era Controparte_1 nata una bambina, , la quale veniva riconosciuta da Persona_1 entrambi i coniugi. Tuttavia, con sentenza n. 276/2024 - passata in giudicato giusta attestazione di cancelleria del 17.02.2025 - il Tribunale di Torre Annunziata accertava che non era in realtà figlia di Persona_1
ed ordinava pertanto all'ufficiale dello stato civile del comune Controparte_1 di nascita della minore di procedere alla rettifica del suo atto di nascita modificandone il cognome in modo che laddove è scritto “cognome: ” _1 dovesse invece leggersi ed intendersi “cognome: ”. A sostegno della Pt_1 domanda la ricorrente adduceva che litigi e divergenze avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che erano stati vani sia i tentativi di riconciliazione sia il trasferimento in un piccolo paese dell'entroterra calabrese ove le parti avrebbero dovuto iniziare un nuovo capitolo di vita insieme. La Pt_1 deduceva, inoltre, di essere affetta da gravi problemi di salute che le avevano impedito di trovare una stabile occupazione. Tanto premesso, Parte_1 concludeva chiedendo: di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
di porre a carico di l'obbligo versare un assegno mensile di euro Controparte_1
200,00 per il mantenimento della moglie;
di assegnare la casa coniugale sita a TE di AB (NA) alla Via dei Mercantili, n. 12 a;
Controparte_1 di affidare la minore esclusivamente alla madre in considerazione dell'accertata non paternità del . _1
, invece, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, Controparte_1 perfezionatasi in data 14.06.2024, non ha inteso costituirsi. Nel corso dell'udienza presidenziale del 06.02.2025, stante la contumacia del resistente, si procedeva all'ascolto della sola ricorrente mediante Parte_1 udienza tenutasi da remoto con strumenti audiovisivi (microsoft teams) e, acquisita la sentenza n. 276/2024 del 25.01.2024 con attestazione di passaggio in giudicato - ai fini della verifica della paternità della minore Persona_1
-, con successiva ordinanza del 02.03.2025 il giudice delegato adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e dunque: dava atto che i coniugi già vivevano separati;
nulla disponeva in ordine all'affidamento, alla collocazione e al diritto di visita dell'unica minore, , atteso che con sentenza n. Persona_1
276/2024 di questo Tribunale oramai passata in giudicato, veniva accertato che la stessa non è figlia di nulla disponeva in ordine Controparte_1 all'assegnazione della casa coniugale sita in TE di AB (NA) alla Via dei Mercantili n. 12, stante l'assenza dei presupposti che potessero giustificarne l'assegnazione; nulla prevedeva a titolo di mantenimento della Parte_1 tenuto conto sia della brevità dell'unione che della instaurazione di una stabile convivenza da parte della ricorrente con altro uomo percettore di reddito;
infine, ritenuta la causa matura per decisione senza necessità di assunzione di mezzi istruttori, rinviava all'udienza del 17.03.2025 per la discussione. Dunque, con ordinanza del 10.04.2025, resa all'esito di note di trattazione scritta ritualmente depositate dalla sola ricorrente ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 17.03.2025, la causa veniva riservata in decisione al collegio ai sensi dell'art 473 bis.22 ultimo comma c.p.c. con contestuale trasmissione del fascicolo al PM. Quest'ultimo, in data 05.05.2025, concludeva per la pronuncia di separazione personale dei coniugi. Preliminarmente, stante la mancata costituzione in giudizio di , Controparte_1 cui il ricorso ed i provvedimenti successivi sono stati regolarmente notificati in data 14.06.2024 a mezzo ufficiale giudiziario mediante consegna a mani della cognata qualificatasi capace e convivente dello stesso, va Controparte_2 dichiarata la contumacia del medesimo, non essendosi a tanto provveduto in corso di giudizio. Ancora in via preliminare si rammenta che l'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”. Dunque, avendo la ricorrente chiesto, sin dal ricorso introduttivo sia la pronuncia di separazione che quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il collegio in questa sede è chiamato preliminarmente a pronunciarsi sulla domanda di separazione e successivamente, previo passaggio in giudicato della presente sentenza e decorso un anno dall'udienza di prima comparizione, sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tanto premesso e venendo al merito della domanda di separazione, ritiene il Collegio che nel caso in esame ricorrano i presupposti per emettere una pronuncia di separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
Invero le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una
[...] crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, il fatto che i coniugi abbiano da tempo stabilito i loro rispettivi domicili in città differenti, la stabile convivenza della ricorrente con un nuovo compagno e la condotta processuale delle parti. Infatti, la ricorrente ha costantemente ed esplicitamente manifestato durante tutto l'iter giudiziario la ferma volontà di mettere fine all' unione coniugale mentre il resistente, non costituendosi in giudizio, non si è opposto, condividendo così, seppur passivamente, tale intento. Da tutti questi elementi si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. per la pronuncia di separazione. Passando alle statuizioni di carattere accessorio, la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente è da ritenersi infondata e pertanto deve Parte_1 essere rigettata per i motivi che di seguito si espongono. Sul punto preme ricordare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione. In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione” (Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592). Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del 02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016). Del resto, la diversità di criteri adoperati per verificare l'esistenza o meno del diritto all'assegno di mantenimento o all'assegno di divorzio e per determinare la sua quantificazione, è giustificata da una profonda differenza fra queste due tipologie di assegno;
oltre alla diversa fonte normativa (l'articolo 156 del codice civile per l'assegno a favore del coniuge separato, l'articolo 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970 per l'assegno di divorzio), è diverso il presupposto sui cui si basa il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale, caratterizzato dal fatto che il rapporto coniugale non viene meno, atteso che si verifica soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione, laddove gli aspetti patrimoniali, invece, rimangono invariati pur assumendone forme confacenti alla nuova statuizione. Proprio per tale ragione la Corte di cassazione (Corte Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 16 maggio 2017, n. 12196) ha confermato e avvalorato che il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita e anche il diretto godimento di beni, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (così anche Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974). Ancor più di recente gli hanno Parte_2 ribadito che i criteri imprescindibili per ottenere l'assegno di mantenimento sono essenzialmente due: l'impossibilità di conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio e la condizione di debolezza economica. In ordine al primo criterio, la Cassazione ha chiarito che l'assegno di mantenimento spetta al coniuge che, senza colpa, si trova nell'impossibilità oggettiva di mantenere un tenore di vita adeguato ossia uno standard di vita analogo a quello che il matrimonio gli avrebbe offerto. Al riguardo, il giudice della separazione deve tener conto delle potenzialità economiche di entrambi i coniugi da individuarsi tenendo conto delle loro risorse economiche in termini di redditività, capacità di spesa e fondate aspettative per il futuro. In ordine al secondo criterio, ha diritto all'assegno di mantenimento il coniuge che versa in una condizione economica inferiore rispetto all'altro. Dunque, il giudice deve comparare le condizioni economiche di entrambi i coniugi tenendo conto di variabili come la durata della convivenza e le prospettive future. (Cass. n. 36178 del 28 dicembre 2023) Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia fatti propri dal Collegio, nella fattispecie in esame la brevissima durata del matrimonio – durato neanche un anno in quanto contratto ad agosto 2019 e la separazione di fatto è intervenuta nel 2020 - unita alla circostanza che la ricorrente convive stabilmente con un nuovo compagno da due anni, precludono il riconoscimento dell'assegno di mantenimento. Ed infatti, sebbene la breve durata del matrimonio non escluda di per sé il diritto all'assegno, la mancata instaurazione di una comunione materiale e spirituale tra i coniugi può essere una causa di esclusione (Cass. n. 16737/2018). La Suprema Corte ha di recente chiarito che la durata del matrimonio può, in alcuni casi, costituire una causa di esclusione del diritto all'assegno, quando è stata così breve -come del caso de quo- da non consentire neppure l'instaurarsi di una comunione di vita e quindi di una comunione materiale e spirituale dei coniugi c.d. affectio coniugalis (Cass. n. 20507/2024). Quanto invece alla nuova convivenza della , quest'ultima ha dichiarato nel Pt_1 corso dell'udienza del 06.02.2025 di abitare in una casa condotta in locazione unitamente al nuovo compagno, il quale è agricoltore e lavora a giornata in maniera non fissa, ricavando un reddito mensile di circa 500/600 euro. Orbene, l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno di mantenimento a carico dell'altro coniuge. La formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui svolte la personalità dell'individuo – è espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole, che si caratterizza per la assunzione piena del rischio di una cessazione del precedente rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo di ogni obbligo. (Cassazione civile n. 5606 del 28.02.2020). Ai motivi sopra esposti, si aggiunge il fatto che la ricorrente è titolare di redditi ed entrate proprie coincidenti con l'assegno di inclusione di euro 575,00 mensili e l'assegno unico per la figlia minore di euro 400,00. Giacché con il ricorso introduttivo, la ricorrente ha chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorso 1 anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi del 05.12.2024 e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La determinazione delle spese processuali va pertanto rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione proposta da con ricorso depositato in data Parte_1
21.05.2024 nei confronti di così provvede: Controparte_1
1- Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2- Pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. i C.F._1 Controparte_1 C.F._3 quali hanno contratto matrimonio concordatario in TE di AB (NA) in data 28.08.2019 (atto n. 39, p. I. s. anno 2019);
3- Rigetta la domanda di mantenimento avanzata da Parte_1
4- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
5- dispone rimettersi la causa sul ruolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da separata ordinanza;
6- spese al definitivo.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 3.06.2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano