Sentenza 28 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 28/06/2022, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2022
N. 01069/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00253/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 253 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Lecce, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Quinto, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi n. 43;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessio Mattera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Lecce, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Giovanna Capoccia e Simona Anna Tondi, con domicilio eletto presso lo studio Maria Giovanna Capoccia in Lecce, via Umberto I,13;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della determinazione del dirigente del Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica della Regione Puglia n. 392 del 7 dicembre 2016 con la quale è stata fissata l'aliquota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani (c.d. ecotassa) per l'anno 2017 per il Comune di Lecce in funzione del livello di raccolta differenziata raggiunto, nella parte in cui ha determinato la percentuale di raccolta differenziata non a valle della raccolta dei rifiuti, bensì a valle del loro conferimento presso gli impianti di destinazione finale delle varie frazioni merceologiche.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COMUNE DI LECCE il 14\9\2017 :
della determinazione del dirigente del Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica della Regione Puglia n. 131 del 5 giugno 2017 con la quale è stata confermata l'aliquota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani (c.d. ecotassa) per l'anno 2017 per il Comune di Lecce esclusivamente in funzione del livello di raccolta differenziata raggiunto (negando per tutti l'applicazione della premialità prevista dall'art. 3, comma 40, ultima parte, della Legge 28 dicembre 1995 n. 549), nella parte in cui ha determinato la percentuale di raccolta differenziata non a valle della raccolta dei rifiuti, bensì a valle del loro conferimento presso gli impianti di destinazione finale delle varie frazioni merceologiche.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COMUNE DI LECCE il 29\12\2017:
delle determinazioni del dirigente Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica della Regione Puglia n. 254 del 30 ottobre 2017, n. 289 del 1 dicembre 2017 e n. 321 del 21 dicembre 2017, con le quali è stata stabilita l'aliquota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani (c.d. ecotassa) per l'anno 2018 per il Comune di Lecce esclusivamente in funzione del livello di raccolta differenziata raggiunto (negando per tutti l'applicazione della premialità prevista dall'art. 3, comma 40, ultima parte, della Legge 28 dicembre 1995 n. 549), nella parte in cui è stata determinata la percentuale di raccolta differenziata non a valle della raccolta dei rifiuti, bensì a valle del loro conferimento presso gli impianti di destinazione finale delle varie frazioni merceologiche. Nonché dei successivi ulteriori atti regionali confermativi dell'aliquota del tributo, allo stato non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COMUNE DI LECCE il 11\10\2018 :
della determinazione del dirigente del Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica della Regione Puglia n. 155 del 19 giugno 2018, con la quale è stata confermata l'aliquota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani (c.d. ecotassa) per l'anno 2018 per il Comune di Lecce esclusivamente in funzione del livello di raccolta differenziata raggiunto (negando per tutti l'applicazione della premialità prevista dall'art. 3, comma 40, ultima parte, della Legge 28 dicembre 1995 n. 549), nella parte in cui è stata determinata la percentuale di raccolta differenziata non a valle della raccolta dei rifiuti, bensì a valle del loro conferimento presso gli impianti di destinazione finale delle varie frazioni merceologiche. Nonché dei successivi ulteriori atti regionali confermativi dell'aliquota del tributo, allo stato non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COMUNE DI LECCE il 14\5\2019 :
della determinazione del dirigente del Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica della Regione Puglia n. 60 del 18 marzo 2019, con la quale è stata stabilita l'aliquota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani (c.d. ecotassa) per l'anno 2019 per il Comune di Lecce esclusivamente in funzione del livello di raccolta differenziata raggiunto, negando per tutti l'applicazione della premialità prevista dall'art. 3, comma 40, ultima parte, della Legge 28 dicembre 1995 n. 549. Nonché dei successivi ulteriori atti regionali confermativi dell'aliquota del tributo, allo stato non conosciuti, e, ove occorra, della nota della Regione Puglia prot. 5695 del 30.4.2019;
della determina n. 8 del 16 gennaio 2019, non comunicata, con la quale è stata confermata l'aliquota stabilita nelle determine relative all'anno 2018, già annullate dal TAR con la sentenza n. 258/2019.olidi urbani (c.d. ecotassa) per l'anno 2019 per il Comune di Lecce esclusivamente in funzione del livello di raccolta differenziata raggiunto, negando per tutti l'applicazione della premialità prevista dall'art. 3, comma 40, ultima parte, della Legge 28 dicembre 1995 n. 549. Nonché dei successivi ulteriori atti regionali confermativi dell'aliquota del tributo, allo stato non conosciuti, e, ove occorra, della nota della Regione Puglia prot. 5695 del 30.4.2019;
della determina n. 8 del 16 gennaio 2019, non comunicata, con la quale è stata confermata l'aliquota stabilita nelle determine relative all'anno 2018, già annullate dal TAR con la sentenza n. 258/2019.olidi urbani (c.d. ecotassa) per l'anno 2019 per il Comune di Lecce esclusivamente in funzione del livello di raccolta differenziata raggiunto, negando per tutti l'applicazione della premialità prevista dall'art. 3, comma 40, ultima parte, della Legge 28 dicembre 1995 n. 549. Nonché dei successivi ulteriori atti regionali confermativi dell'aliquota del tributo, allo stato non conosciuti, e, ove occorra, della nota della Regione Puglia prot. 5695 del 30.4.2019;
della determina n. 8 del 16 gennaio 2019, non comunicata, con la quale è stata confermata l'aliquota stabilita nelle determine relative all'anno 2018, già annullate dal TAR con la sentenza n. 258/2019.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Regione Puglia e Provincia di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso introduttivo del presente giudizio è stata censurata la determinazione del dirigente servizio ciclo dei rifiuti e bonifica della Regione Puglia n. 392 del 7 dicembre 2016 di determinazione dell’ecotassa per il 2017, per i motivi di seguito rubricati.
“Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 11 della L. R. pugliese n. 38/2011. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Errata presupposizione. Irrazionalità manifesta. Contraddittorietà.
Illegittimità costituzionale. Eccesso di potere legislativo per violazione del principio di ragionevolezza”.
Con i motivi aggiunti indicati in epigrafe il Comune ricorrente ha esteso i vizi dedotti avverso l’atto di determinazione dell’ecotassa per il 2017 anche ai successivi provvedimenti regionali con gli stessi impugnati.
L’11.04.2017 e il 26.03.2018 si sono costituite in giudizio, rispettivamente, la Provincia di Lecce e la Regione Puglia eccependo l’infondatezza del ricorso.
Con nota depositata in data 14.03.2022 il Comune ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa chiedendo che il Tribunale dichiari l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di lite.
Anche la Regione Puglia, con nota depositata il 17.03.2022, ha aderito alla richiesta di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.
All’udienza pubblica del 19 maggio – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo parte ricorrente manifestato inequivocabile e sostanziale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Invero, è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
Per le ragioni sopra brevemente illustrate il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese del giudizio (in considerazione dell’accordo manifestato dalle parti in tal senso).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO