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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/06/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1069/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati:
- Dott.ssa Maria Mitola Presidente
- Dott. Prencipe Michele Consigliere
- Dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1069/2024 R.G., avente ad oggetto l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di
Bari n. 11435/2024 pubblicata il 17.06.2024
TRA
(avv.to Chieco Antonio) Parte_1
(appellante)
E
CP_1
(appellata contumace)
All'udienza del 26.06.2024 la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20.12.2023 conveniva in giudizio innanzi CP_1 Parte_1
al Tribunale di Bari chiedendo, in accoglimento dell'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., di accertare la nullità e l'inefficacia, ex art 480 e 605 c.p.c., dell'atto di precetto, notificato il 9.12.2023, avente d oggetto il pagamento della somma di Euro 2.456,50, oltre IVA, e spese nonché di Euro
1.228,25 a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria, così per complessivi Euro 5.061,07, in forza di provvedimento del Tribunale di Bari, reso nel giudizio RG n. 4085-7/2022.
pagina 1 di 3 Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'incompetenza per valore del Parte_1
Tribunale di Bari in favore del Giudice di Pace di Bari ex artt.7 e 38 c.p.c..
Contestava, in ogni caso, la fondatezza dell'avversa opposizione ed instava per il rigetto.
Il Tribunale, con l'ordinanza n. 11435/2024 del 17.06.2024, accoglieva l'eccezione preliminare e dichiarava la propria incompetenza fissando il termine perentorio di mesi tre per la riassunzione della causa davanti al Giudice di Pace;
nulla disponeva per le spese.
Rappresentava che, in ragione dell'importo precettato inferiore a euro 10.000,00, la competenza per valore, in ordine all'opposizione a precetto, spettava al Giudice di Pace, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 615, comma 1, c.p.c.
Ha proposto appello , censurando l'omessa pronuncia in ordine alla liquidazione Parte_1
delle spese di lite in favore della parte risultata vittoriosa, avendo il giudice emesso provvedimento decisorio e definitivo ex art. 279 c.p.c. sulla competenza per valore.
Instava, dunque, per la riforma parziale dell'ordinanza, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, in favore della difesa dichiaratasi antistataria ex art 93 c.p.c.. non si è costituita e deve essere dichiarata contumace. Controparte_2
L'appello è fondato.
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per essere competente il giudice di Pace.
L'ordinanza adottata ha natura decisoria con la logica conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto regolamentare le spese.
Ed infatti, la statuizione sulle spese processuali consegue ad ogni pronuncia che definisce un processo
(Cass. n. 5159 del 1982; si vedano anche Cass. n. 21565 del 2011; n. 7010 del 2017).
Sussiste, pertanto, nell'ordinanza impugnata un vizio dell'omessa pronuncia sulle spese da parte del
Tribunale di Bari.
Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, il giudice innanzi al quale le parti, a seguito di dichiarazione di incompetenza, riassumano il processo deve provvedere sulle sole spese della fase di riassunzione e non anche su quelle della fase precedentemente svoltasi innanzi al giudice incompetente, le quali vanno liquidate da quest'ultimo Cass. sez. 3 - , Sentenza n. 3122 del 07/02/2017.
In applicazione dei suindicati principi devono essere riconosciute, in favore di , le Parte_1
spese del doppio grado che si liquidano in dispositivo, in base al valore della causa (Euro 5.061,07) ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri minimi).
PQM
pagina 2 di 3 La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari n. 11435/2024 pubblicata il 17.06.2024 Parte_1
ed in parziale riforma della stessa così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
, delle spese che liquida in € 1.278,00, con distrazione in favore dell'avv.to Chieco Parte_1
dichiaratosi antistatario;
- conferma, per il resto, la pronuncia appellata;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado che liquida in € 1.458,00 con Controparte_2 distrazione in favore dell'avv.to Chieco dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
26.06.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati:
- Dott.ssa Maria Mitola Presidente
- Dott. Prencipe Michele Consigliere
- Dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1069/2024 R.G., avente ad oggetto l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di
Bari n. 11435/2024 pubblicata il 17.06.2024
TRA
(avv.to Chieco Antonio) Parte_1
(appellante)
E
CP_1
(appellata contumace)
All'udienza del 26.06.2024 la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20.12.2023 conveniva in giudizio innanzi CP_1 Parte_1
al Tribunale di Bari chiedendo, in accoglimento dell'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., di accertare la nullità e l'inefficacia, ex art 480 e 605 c.p.c., dell'atto di precetto, notificato il 9.12.2023, avente d oggetto il pagamento della somma di Euro 2.456,50, oltre IVA, e spese nonché di Euro
1.228,25 a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria, così per complessivi Euro 5.061,07, in forza di provvedimento del Tribunale di Bari, reso nel giudizio RG n. 4085-7/2022.
pagina 1 di 3 Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'incompetenza per valore del Parte_1
Tribunale di Bari in favore del Giudice di Pace di Bari ex artt.7 e 38 c.p.c..
Contestava, in ogni caso, la fondatezza dell'avversa opposizione ed instava per il rigetto.
Il Tribunale, con l'ordinanza n. 11435/2024 del 17.06.2024, accoglieva l'eccezione preliminare e dichiarava la propria incompetenza fissando il termine perentorio di mesi tre per la riassunzione della causa davanti al Giudice di Pace;
nulla disponeva per le spese.
Rappresentava che, in ragione dell'importo precettato inferiore a euro 10.000,00, la competenza per valore, in ordine all'opposizione a precetto, spettava al Giudice di Pace, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 615, comma 1, c.p.c.
Ha proposto appello , censurando l'omessa pronuncia in ordine alla liquidazione Parte_1
delle spese di lite in favore della parte risultata vittoriosa, avendo il giudice emesso provvedimento decisorio e definitivo ex art. 279 c.p.c. sulla competenza per valore.
Instava, dunque, per la riforma parziale dell'ordinanza, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, in favore della difesa dichiaratasi antistataria ex art 93 c.p.c.. non si è costituita e deve essere dichiarata contumace. Controparte_2
L'appello è fondato.
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per essere competente il giudice di Pace.
L'ordinanza adottata ha natura decisoria con la logica conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto regolamentare le spese.
Ed infatti, la statuizione sulle spese processuali consegue ad ogni pronuncia che definisce un processo
(Cass. n. 5159 del 1982; si vedano anche Cass. n. 21565 del 2011; n. 7010 del 2017).
Sussiste, pertanto, nell'ordinanza impugnata un vizio dell'omessa pronuncia sulle spese da parte del
Tribunale di Bari.
Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, il giudice innanzi al quale le parti, a seguito di dichiarazione di incompetenza, riassumano il processo deve provvedere sulle sole spese della fase di riassunzione e non anche su quelle della fase precedentemente svoltasi innanzi al giudice incompetente, le quali vanno liquidate da quest'ultimo Cass. sez. 3 - , Sentenza n. 3122 del 07/02/2017.
In applicazione dei suindicati principi devono essere riconosciute, in favore di , le Parte_1
spese del doppio grado che si liquidano in dispositivo, in base al valore della causa (Euro 5.061,07) ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri minimi).
PQM
pagina 2 di 3 La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari n. 11435/2024 pubblicata il 17.06.2024 Parte_1
ed in parziale riforma della stessa così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
, delle spese che liquida in € 1.278,00, con distrazione in favore dell'avv.to Chieco Parte_1
dichiaratosi antistatario;
- conferma, per il resto, la pronuncia appellata;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado che liquida in € 1.458,00 con Controparte_2 distrazione in favore dell'avv.to Chieco dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
26.06.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
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