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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/12/2024, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
Composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini – Presidente dott.ssa Giovanna Mullig – Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante – Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2231/2023 di Ruolo Generale il 21.7.2023 vertente t r a
- rappresentata e difesa dall'avv. RAINIS CRISTINA Parte_1
) e dall'avv. ZUCCATO SAMANTHA C.F._1
( ) VIA DEL GELSO N. 15 33100 UDINE e con domicilio eletto C.F._2
presso VIA DEL GELSO, 15 33100 UDINE;
- parte ricorrente –
e - rappresentate e difese dall'avv. CP_1 Controparte_2
CASARIN GIOVANNI ( VIA GRAMSCI 1 MIRANO e C.F._3
( VIA GRAMSCI 1 MIRANO e con Controparte_3 C.F._4
domicilio eletto presso il loro studio in MIRANO (VE);
- parti ricorrenti –
e
– dichiarato assente Controparte_4
- parte convenuta -
Oggetto: Dichiarazione di assenza o di morte presunta (COLLEGIO)
Causa assunta in decisione all'udienza del 2.7.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parti ricorrenti:
“che il Tribunale voglia emettere sentenza dichiarativa di morte presunta di CP_4 ”
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE visto il ricorso con cui la moglie e le figlie chiedono la dichiarazione di morte presunta di nato ad [...] il [...] e scomparso in Mar Rosso il Controparte_4
29.4.2013; atteso che il Pubblico Ministero nulla ha opposto al ricorso;
sentita la relazione del giudice relatore;
visto l'art. 473 – bis.62 c.p.c.; rilevato che la seconda pubblicazione sul Corriere della Sera dd. 25.9.2023 appare tardiva in quanto il termine di 60 giorni assegnato dal presidente del Tribunale con suo decreto depositato il 26.7.2023 scadeva il 24.9.2023; preso atto delle giustificazioni delle ricorrenti;
sulla scissione dei termini per la notifica ritenuto non applicabile al caso di specie il termine per il notificante atteso che l'art. 473
– bis.62, comma 3, c.p.c. fa specifico riferimento alle “inserzioni” che devono essere eseguite entro il termine disposto dal presidente del Tribunale con conseguente irrilevanza della data di richiesta di inserzione al quotidiano;
sulle conseguenze della mancata pubblicazione entro il termine ritenuto che il termine disposto dal presidente del Tribunale non è perentorio perché non previsto come tale dalla legge;
ritenuto inoltre che nella fattispecie la presunzione di cui all'art. 473 – bis.62, comma 3,
c.p.c. (“la domanda si intende abbandonata”) appare del tutto smentita dalla condotta processuale delle ricorrenti che, alla scadenza del termine per eventuali notizie dell'assente, hanno chiesto la fissazione dell'udienza e hanno insistito per l'emissione della chiesta sentenza;
sul termine scadente il 24.9.2023 (domenica) ritenuto che, alla stregua di ord. Cass civ., 16.11.2016 n. 23375, “La disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito, compreso il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione.”;
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ritenuto che
, pertanto, l'ultima inserzione, eseguita il 25.9.2023 (lunedì) in luogo del
24.9.2023 (domenica), deve ritenersi tempestiva perché effettuata il primo giorno utile dopo quello festivo;
ritenuto pertanto che tutte le inserzioni sono state eseguite entro il termine finale assegnato;
dato atto che entro il termine del 25.3.2024 nessuna notizia dello scomparso è pervenuta all'intestato Tribunale;
richiamato il decreto del Tribunale di Milano dd. 29.10.2015 di nomina di curatore dello scomparso;
Controparte_4
richiamata la sentenza del Tribunale di Milano dd.
1.4.2016 di dichiarazione di assenza di;
Controparte_4
rilevato che quindi risulta scomparso dal giorno 29.4.2013 e che da Controparte_4
allora non si sono più avute notizie;
dato atto che pertanto sono decorsi oltre dieci anni dall'ultima notizia dell'assente; visto l'art. 58 c.c.; visto l'art. 473 – bis.63 c.p.c.; ritenuto di nulla disporre sulle spese in mancanza di opposizione;
P. Q. M.
1. Dichiara la morte presunta di , nato ad [...] il Controparte_4
7.1.1958, da considerarsi avvenuta il 29.4.2013;
2. Dispone che la presente sentenza venga inserita per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e venga pubblicata nel sito Internet del
Ministero della Giustizia;
3. Nulla sulle spese.
Udine, camera di consiglio del 5.12.2024
La Presidente
(dott.ssa Annamaria Antonini)
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Giovanna Mullig)
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