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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/11/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Palermo, Sezione Quarta civile e procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. CO RO Presidente
Dott. Giulio Corsini Giudice
Dott.ssa SS GI Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 13 novembre 2025 nel procedimento unitario n. 269-1/2025, promosso da
P.I. , con sede in San Giuseppe Vesuviano Parte_1 P.IVA_1
(NA), alla Via Purgatorio n. 135, in persona del legale rapp.te, Controparte_1 la “ , P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 P.IVA_2
, con sede in Bari al Lungomare Starita n. 62, la Controparte_3 CP_4
, in persona del legale rapp.te p.t., , con
[...] P.IVA_3 Controparte_5 sede in Palermo alla via G.L. Bernini n. 40, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti
IL CE (CF ) e LF IO (CF C.F._1
) C.F._2 nei confronti di
“ in liquidazione, P.I. con sede in Palermo alla via CP_6 P.IVA_4
Ernesto Basile n. 122, in persona del legale rappresentante p.t., N. REA-PA
327673, cancellata in data 16/6/2025, avente a oggetto l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari (cfr. visura camerale in atti).
1 Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della società sopra indicata;
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica - eseguita a mezzo pec, a cura della Cancelleria, in data 30/9/2025 – del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza di audizione;
considerato che
alle udienze del 29/10/2025 e del 13/11/2025 nessuno è comparso per la parte resistente, nonostante la regolare notifica;
ritenuta la competenza del Tribunale adito atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
premesso che i creditori istanti vantano un credito nei confronti della società debitrice di euro 22.031,28 ( , euro 30.400,01 ( Parte_1 CP_2
ed euro 42.992,65 ;
[...] Controparte_4
rilevato che il credito delle società ricorrenti trae origine da rapporti di forniture intercorrenti con la società resistente ed è stato documentato dalla produzione di fatture elettroniche e assegni insoluti (cfr. documentazione allegata al ricorso della e della , documenti di CP_2 Controparte_4 trasporto (cfr. documentazione prodotta con il ricorso della e CP_2
estratti conto contabili della Controparte_4
premesso che la società resistente, dopo una prima fase di liquidazione volontaria iniziata il 9/4/2025, ha poi proceduto alla definitiva cancellazione dal registro imprese in data 16/6/2025 (cfr. visura camerale in atti); premesso che la società resistente non si è costituita e, pertanto, non ha assolto all'onere di depositare la documentazione di cui all'art. 41 comma 4 CCII, non producendo, in particolare, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e una situazione patrimoniale aggiornata;
pag. 2 di 11 rilevato che, in esecuzione dell'attività di acquisizione di ufficio condotta dalla cancelleria sulla base delle disposizioni del decreto di fissazione dell'udienza di convocazione, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, con nota acquisita il 7/10/2025, ha comunicato che la società resistente risulta debitrice di una somma pari a € 97.403,97 per debiti iscritti a ruolo ed esigibili;
rilevato che l' a seguito della medesima attività istruttoria officiosa, CP_7
con la nota 6/10/2025 ha indicato una esposizione debitoria di circa euro 6.000,00 per crediti previdenziali presso l'Agente della Riscossione;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
ritenuto, in particolare, che dall'esame della documentazione acquisita d'ufficio e depositata dalla ricorrente, emerge: i) lo svolgimento di un'attività di natura commerciale ii) la mancata prova da parte della società debitrice del possesso dei requisiti dimensionale di cui all'art. 2 lett. d) del CCII iii) il superamento del limite minimo di euro 30.000,00 di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto, in particolare, che vi è la prova, anzitutto, dello svolgimento di un'attività di natura commerciale, essendo la società debitrice iscritta nella sezione ordinaria del registro imprese per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari (come da visura camerale in atti); considerato che, quanto ai requisiti dimensionali richiesti dall'art. 2 lettera d) CCII, com'è noto, l'onere della prova incombe, ex art. 121 CCII, sul debitore nei confronti del quale sia stata presentata istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
in particolare, costui deve fornire la prova di non avere superato nel periodo di riferimento del triennio antecedente il deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale nessuna delle soglie di fallibilità (ex multis, in materia fallimentare Cass. 24548/2016); considerato che deve richiamarsi sul punto il pacifico orientamento della giurisprudenza formatosi nel corso della vigenza della legge fallimentare - dal pag. 3 di 11 cui principio non v'è motivo di discostarsi essendo stata riprodotta nel CCII analoga disposizione prevista in seno alla previgente disciplina - secondo cui
“l'imprenditore commerciale fallisce se supera almeno una delle tre soglie dimensionali indicate dall'art. 1 L.F., anche se il detto superamento è relativo ad uno soltanto degli esercizi di riferimento (cfr. Tribunale di Imperia 29.11.2010, Tribunale di Roma
18.6.2008) già conclusi alla data della presentazione dell'istanza di fallimento (cfr. App.
Milano 30.8.2007). Il debitore che vuole sottrarsi alla dichiarazione di fallimento ha quindi l'onere di provare di non avere superato nel periodo di riferimento nessuna delle soglie di cui all'art. 1 l.f.”; rilevato, a tal fine, che dall'ultimo bilancio agli atti del fascicolo della procedura (esercizio 2023) emerge, in ogni caso, il superamento delle soglie di cui all'art. 2 CCII;
rilevato, in ogni caso, che a fronte del mancato deposito da parte della resistente della documentazione contabile e di una situazione patrimoniale aggiornata relative all'ultimo triennio, non può dirsi assolto il relativo onere probatorio, dovendosi altresì precisare che, stante la contumacia della società debitrice, non si è dato seguito all'attivazione da parte del tribunale di ulteriori poteri officiosi;
rilevato che la documentazione in atti ha dato conto, altresì, del superamento del limite minimo di indebitamento euro 30.000,00 di cui all'art. 49 comma 5 CCII, circostanza, questa, che può evincersi non soltanto dalla esposizione debitoria prospettata dai ricorrenti, ma altresì dalla nota dell'ADER, dell' e dalle scritture contabili acquisite dal RI (cfr. documentazione CP_7
acquisita d'ufficio ex artt. 42 e 367 CCII); tenuto conto che non sono pervenute istanze aventi a oggetto l'adozione di strumenti di regolazione della crisi diversi dalla liquidazione giudiziale;
ritenuto che
la società resistente versa, altresì, in stato di insolvenza non essendo in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
pag. 4 di 11 rilevato che tale presupposto deve risultare sia con riferimento ai singoli inadempimenti, sia con riguardo ad altri fatti esteriori, dai quali si evince che il debitore non è in grado di garantire con regolarità l'attività solutoria nel suo complesso;
rilevato, in particolare, che la valutazione della situazione di insolvenza nelle società in liquidazione è diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di crediti e risorse e, quindi, di liquidità necessarie per soddisfare le obbligazioni correnti (così l'orientamento sviluppatosi in materia fallimentare dal quale non vi sono ragioni di discostarsi Cass. 16752/2013, Cass. 13644/2013, Cass.
21834/09, Cass. 19141/06 e Cass. 6550/01, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. L'Aquila, 24 settembre 2014, in Il fallimento, 2015, 110); considerato che dalla documentazione acquisita è dimostrata la sussistenza del requisito dell'insolvenza, giacché: i) la società resistente, dopo una breve fase di liquidazione volontaria (da aprile 2025 a giungo 2025), ha cessato ogni attività avendo provveduto alla propria cancellazione in data
16/6/2025; circostanza questa che conferma la l'irreversibilità dello stato di decozione;
ii) l'esposizione debitoria nei confronti dei creditori ricorrenti è risalente nel tempo e l'inadempimento è, in massima parte, supportato da assegni insoluti;
iii) la discrasia tra le poste attive del bilancio del 31.12.2023 e quelle, significativamente inferiori, del bilancio di liquidazione del 28.4.2025 (si veda documentazione prodotta dalla parte ricorrente) è una circostanza idonea a ritenere che la società, in fase di liquidazione volontaria, non fosse in grado di pag. 5 di 11 pagare con regolarità i creditori anteriori secondo le cause legittime di prelazione;
iv) l'esposizione debitoria erariale nei confronti dell'ADER e dell' denota, CP_7 altresì, il mancato assolvimento da diversi anni degli obblighi impositivi e contributivi;
rilevato che, per tutte le ragioni esposte, ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di “ CP_8
, P.I. con sede in Palermo alla via Ernesto Basile n. 122,
[...] P.IVA_4 in persona del legale rappresentante p.t., N. REA-PA 327673, cancellata in data
16/6/2025, avente a oggetto l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari (cfr. visura camerale in atti). nomina la dott.ssa SS GI, Giudice Delegato per la procedura nomina
l'Avv. Luca Perricone, Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pag. 6 di 11 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
avvisa il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge
20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e pag. 7 di 11 che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Invita il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII. ordina
- al curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società (ex art. 130 comma 1 CCII), impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al curatore/alla curatrice delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal
Ministero della giustizia;
pag. 8 di 11 - al curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo
10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al curatore di comunicare al giudice delegato - nel più breve tempo possibile, nonché, tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata - un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII. stabilisce
pag. 9 di 11 il giorno 6 marzo 2026 ore 10:45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
prescrive al Curatore di attenersi alle prescrizioni del protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo Tribunale e dalla Procura della Repubblica in data pag. 10 di 11 18/5/2023, pubblicato sul sito internet del tribunale di Palermo e, in particolare, alla immediata attivazione dell'aliquota di polizia giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pagina 11 del protocollo stesso;
dispone
l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SS GI CO RO
pag. 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Palermo, Sezione Quarta civile e procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. CO RO Presidente
Dott. Giulio Corsini Giudice
Dott.ssa SS GI Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 13 novembre 2025 nel procedimento unitario n. 269-1/2025, promosso da
P.I. , con sede in San Giuseppe Vesuviano Parte_1 P.IVA_1
(NA), alla Via Purgatorio n. 135, in persona del legale rapp.te, Controparte_1 la “ , P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 P.IVA_2
, con sede in Bari al Lungomare Starita n. 62, la Controparte_3 CP_4
, in persona del legale rapp.te p.t., , con
[...] P.IVA_3 Controparte_5 sede in Palermo alla via G.L. Bernini n. 40, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti
IL CE (CF ) e LF IO (CF C.F._1
) C.F._2 nei confronti di
“ in liquidazione, P.I. con sede in Palermo alla via CP_6 P.IVA_4
Ernesto Basile n. 122, in persona del legale rappresentante p.t., N. REA-PA
327673, cancellata in data 16/6/2025, avente a oggetto l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari (cfr. visura camerale in atti).
1 Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della società sopra indicata;
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica - eseguita a mezzo pec, a cura della Cancelleria, in data 30/9/2025 – del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza di audizione;
considerato che
alle udienze del 29/10/2025 e del 13/11/2025 nessuno è comparso per la parte resistente, nonostante la regolare notifica;
ritenuta la competenza del Tribunale adito atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
premesso che i creditori istanti vantano un credito nei confronti della società debitrice di euro 22.031,28 ( , euro 30.400,01 ( Parte_1 CP_2
ed euro 42.992,65 ;
[...] Controparte_4
rilevato che il credito delle società ricorrenti trae origine da rapporti di forniture intercorrenti con la società resistente ed è stato documentato dalla produzione di fatture elettroniche e assegni insoluti (cfr. documentazione allegata al ricorso della e della , documenti di CP_2 Controparte_4 trasporto (cfr. documentazione prodotta con il ricorso della e CP_2
estratti conto contabili della Controparte_4
premesso che la società resistente, dopo una prima fase di liquidazione volontaria iniziata il 9/4/2025, ha poi proceduto alla definitiva cancellazione dal registro imprese in data 16/6/2025 (cfr. visura camerale in atti); premesso che la società resistente non si è costituita e, pertanto, non ha assolto all'onere di depositare la documentazione di cui all'art. 41 comma 4 CCII, non producendo, in particolare, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e una situazione patrimoniale aggiornata;
pag. 2 di 11 rilevato che, in esecuzione dell'attività di acquisizione di ufficio condotta dalla cancelleria sulla base delle disposizioni del decreto di fissazione dell'udienza di convocazione, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, con nota acquisita il 7/10/2025, ha comunicato che la società resistente risulta debitrice di una somma pari a € 97.403,97 per debiti iscritti a ruolo ed esigibili;
rilevato che l' a seguito della medesima attività istruttoria officiosa, CP_7
con la nota 6/10/2025 ha indicato una esposizione debitoria di circa euro 6.000,00 per crediti previdenziali presso l'Agente della Riscossione;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
ritenuto, in particolare, che dall'esame della documentazione acquisita d'ufficio e depositata dalla ricorrente, emerge: i) lo svolgimento di un'attività di natura commerciale ii) la mancata prova da parte della società debitrice del possesso dei requisiti dimensionale di cui all'art. 2 lett. d) del CCII iii) il superamento del limite minimo di euro 30.000,00 di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto, in particolare, che vi è la prova, anzitutto, dello svolgimento di un'attività di natura commerciale, essendo la società debitrice iscritta nella sezione ordinaria del registro imprese per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari (come da visura camerale in atti); considerato che, quanto ai requisiti dimensionali richiesti dall'art. 2 lettera d) CCII, com'è noto, l'onere della prova incombe, ex art. 121 CCII, sul debitore nei confronti del quale sia stata presentata istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
in particolare, costui deve fornire la prova di non avere superato nel periodo di riferimento del triennio antecedente il deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale nessuna delle soglie di fallibilità (ex multis, in materia fallimentare Cass. 24548/2016); considerato che deve richiamarsi sul punto il pacifico orientamento della giurisprudenza formatosi nel corso della vigenza della legge fallimentare - dal pag. 3 di 11 cui principio non v'è motivo di discostarsi essendo stata riprodotta nel CCII analoga disposizione prevista in seno alla previgente disciplina - secondo cui
“l'imprenditore commerciale fallisce se supera almeno una delle tre soglie dimensionali indicate dall'art. 1 L.F., anche se il detto superamento è relativo ad uno soltanto degli esercizi di riferimento (cfr. Tribunale di Imperia 29.11.2010, Tribunale di Roma
18.6.2008) già conclusi alla data della presentazione dell'istanza di fallimento (cfr. App.
Milano 30.8.2007). Il debitore che vuole sottrarsi alla dichiarazione di fallimento ha quindi l'onere di provare di non avere superato nel periodo di riferimento nessuna delle soglie di cui all'art. 1 l.f.”; rilevato, a tal fine, che dall'ultimo bilancio agli atti del fascicolo della procedura (esercizio 2023) emerge, in ogni caso, il superamento delle soglie di cui all'art. 2 CCII;
rilevato, in ogni caso, che a fronte del mancato deposito da parte della resistente della documentazione contabile e di una situazione patrimoniale aggiornata relative all'ultimo triennio, non può dirsi assolto il relativo onere probatorio, dovendosi altresì precisare che, stante la contumacia della società debitrice, non si è dato seguito all'attivazione da parte del tribunale di ulteriori poteri officiosi;
rilevato che la documentazione in atti ha dato conto, altresì, del superamento del limite minimo di indebitamento euro 30.000,00 di cui all'art. 49 comma 5 CCII, circostanza, questa, che può evincersi non soltanto dalla esposizione debitoria prospettata dai ricorrenti, ma altresì dalla nota dell'ADER, dell' e dalle scritture contabili acquisite dal RI (cfr. documentazione CP_7
acquisita d'ufficio ex artt. 42 e 367 CCII); tenuto conto che non sono pervenute istanze aventi a oggetto l'adozione di strumenti di regolazione della crisi diversi dalla liquidazione giudiziale;
ritenuto che
la società resistente versa, altresì, in stato di insolvenza non essendo in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
pag. 4 di 11 rilevato che tale presupposto deve risultare sia con riferimento ai singoli inadempimenti, sia con riguardo ad altri fatti esteriori, dai quali si evince che il debitore non è in grado di garantire con regolarità l'attività solutoria nel suo complesso;
rilevato, in particolare, che la valutazione della situazione di insolvenza nelle società in liquidazione è diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di crediti e risorse e, quindi, di liquidità necessarie per soddisfare le obbligazioni correnti (così l'orientamento sviluppatosi in materia fallimentare dal quale non vi sono ragioni di discostarsi Cass. 16752/2013, Cass. 13644/2013, Cass.
21834/09, Cass. 19141/06 e Cass. 6550/01, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. L'Aquila, 24 settembre 2014, in Il fallimento, 2015, 110); considerato che dalla documentazione acquisita è dimostrata la sussistenza del requisito dell'insolvenza, giacché: i) la società resistente, dopo una breve fase di liquidazione volontaria (da aprile 2025 a giungo 2025), ha cessato ogni attività avendo provveduto alla propria cancellazione in data
16/6/2025; circostanza questa che conferma la l'irreversibilità dello stato di decozione;
ii) l'esposizione debitoria nei confronti dei creditori ricorrenti è risalente nel tempo e l'inadempimento è, in massima parte, supportato da assegni insoluti;
iii) la discrasia tra le poste attive del bilancio del 31.12.2023 e quelle, significativamente inferiori, del bilancio di liquidazione del 28.4.2025 (si veda documentazione prodotta dalla parte ricorrente) è una circostanza idonea a ritenere che la società, in fase di liquidazione volontaria, non fosse in grado di pag. 5 di 11 pagare con regolarità i creditori anteriori secondo le cause legittime di prelazione;
iv) l'esposizione debitoria erariale nei confronti dell'ADER e dell' denota, CP_7 altresì, il mancato assolvimento da diversi anni degli obblighi impositivi e contributivi;
rilevato che, per tutte le ragioni esposte, ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di “ CP_8
, P.I. con sede in Palermo alla via Ernesto Basile n. 122,
[...] P.IVA_4 in persona del legale rappresentante p.t., N. REA-PA 327673, cancellata in data
16/6/2025, avente a oggetto l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari (cfr. visura camerale in atti). nomina la dott.ssa SS GI, Giudice Delegato per la procedura nomina
l'Avv. Luca Perricone, Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pag. 6 di 11 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
avvisa il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge
20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e pag. 7 di 11 che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Invita il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII. ordina
- al curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società (ex art. 130 comma 1 CCII), impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al curatore/alla curatrice delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal
Ministero della giustizia;
pag. 8 di 11 - al curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo
10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al curatore di comunicare al giudice delegato - nel più breve tempo possibile, nonché, tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata - un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII. stabilisce
pag. 9 di 11 il giorno 6 marzo 2026 ore 10:45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
prescrive al Curatore di attenersi alle prescrizioni del protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo Tribunale e dalla Procura della Repubblica in data pag. 10 di 11 18/5/2023, pubblicato sul sito internet del tribunale di Palermo e, in particolare, alla immediata attivazione dell'aliquota di polizia giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pagina 11 del protocollo stesso;
dispone
l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SS GI CO RO
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