Art. 35. Promozione della cucina italiana all'estero 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' istituito un fondo, con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la promozione del consumo all'estero di prodotti nazionali di qualita', funzionali alla corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana, e per la loro valorizzazione nonche' per la formazione del personale, anche attraverso scambi culturali, sulla corretta preparazione dei piatti e sull'utilizzo dei prodotti.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 puo' essere previsto il coinvolgimento della rete delle sedi diplomatiche all'estero.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono stabiliti i criteri e le modalita' di utilizzo del fondo di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 puo' essere previsto il coinvolgimento della rete delle sedi diplomatiche all'estero.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono stabiliti i criteri e le modalita' di utilizzo del fondo di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.