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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/01/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7034/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
SECONDA UNITA'OPERATIVA
In persona del giudice unico monocratico dott. sa IA FA EC, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7034 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 24.09.2024.
TRA
Parte_1 Parte_2
sito in Battipaglia (Sa), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Christian Di Domenico con cui elettivamente domicilia in Salerno alla via M. Galliano 4/b.
ATTORE/OPPONENTE
E
pagina 1 di 11 “ (partita Iva ), con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Fisciano (Sa) alla via Salvatore Allende n. 7, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Nunzio Fascina, presso il cui studio in Salerno alla via Velia n.15
elettivamente domicilia.
CONVENUTA/OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo nr. 1655/2019, reso all'esito del procedimento per monitorio iscritto al N.4972/2019 R.G. del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 24.09.2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO e MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 22/05/2019 veniva notificato al L 2, di Parte_3
di Battipaglia, il decreto ingiuntivo n. 1655/2019, emesso il Parte_2
15/05/2019 dal Tribunale di Salerno, ad istanza della , Controparte_1
con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 111.196,68, oltre interessi legali e spese legali della fase monitoria.
Deduceva la società di aver sottoscritto contratto di appalto con il ingiunto Parte_1
per la realizzazione dei lavori straordinari di manutenzione aventi ad oggetto il ripristino ed il risanamento conservativo delle facciate dell'edificio condominio Pt_1
”, per il quale, inizialmente, veniva pattuito un compenso di € 514.500,00 oltre
[...]
Iva; che, successivamente, con ordine di servizio n. 1 del 09/01/2017, a firma del pagina 2 di 11 direttore dei Lavori, ing. e dell'amm.re, geom. , Controparte_2 Controparte_3
veniva ordinata all'impresa l'esecuzione di ulteriori lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato condominiale;
che, in seguito, l'assemblea condominiale, con delibera del
31/03/2017, approvava la scrittura integrativa del contratto di appalto;
che, con nota del
22/12/2018, il condominio ingiunto avrebbe ordinato all'impresa l'esecuzione di alcune opere in precedenza escluse dall'atto integrativo del contratto di appalto;
che, in data
25/01/2019, il direttore dei lavori, ing. con relazione a sua firma, Controparte_2
avrebbe certificato l'ultimazione dei lavori oggetto del contratto di appalto e dell'atto di integrazione;
che, dal quadro contabile a consuntivo e dalla relazione sul conto finale del
26/01/2019, a firma del direttore dei lavori, ing. sarebbe risultato un credito CP_2
dell'impresa pari ad € 118.705,16; che l'impresa istante richiedeva l'emanazione di un decreto monitorio per l'importo di € 111.196,68, oltre interessi legali portato dalle fatture emesse in ordine all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria appaltati dal . Parte_1
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione il chiedendo Parte_1
la revoca e/o la riforma dell'impugnata ingiunzione: in via preliminare, chiedeva rigettarsi l'istanza di provvisoria esecuzione;
dichiararsi la nullità del concesso decreto stante l'assenza di idonea prova scritta;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva del rispetto all'importo azionato dalla o, Parte_1 Controparte_1
comunque, la non riferibilità all'opponente delle somme richieste in sede monitoria,
stante l'assenza di una delibera assembleare autorizzativa dei presunti maggiori lavori eseguiti e delle variazioni di prezzo (in aumento) praticate;
nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria.
pagina 3 di 11 Chiedeva in subordine, accertarsi e dichiararsi l'assenza di prova in ordine alla sussistenza della pretesa azionata;
disporre la riduzione del prezzo spropositato del
quantum richiesto.
In via riconvenzionale chiedeva la condanna della alla Controparte_1
restituzione dell'importo di euro 22.846,13, e con vittoria di spese ed onorari professionali con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Eccepiva, in primis, l'assenza di qualsivoglia delibera assembleare che autorizzasse l'esecuzione degli asseriti maggiori lavori eseguiti e l'enorme variazione di prezzo;
in secondo luogo, opponeva l'avvenuto pagamento del corrispettivo dell'appalto,
evidenziando, altresì, che il condominio aveva, anzi, versato più di quanto dovuto e che ciò costituiva l'oggetto della domanda riconvenzionale di restituzione;
inoltre, sottolineava la violazione, da parte dell'impresa appaltatrice, dell'art. 17 del contratto di appalto e dell'art. 1135 c.c.; ed in ogni caso disconosceva sia l'an che il quantum
debeatur sottolineando che parte opposta avrebbe dovuto dar prova della prestazione dedotta in giudizio e della corretta quantificazione degli importi.
Nel giudizio di opposizione si costituiva la società opposta Controparte_1
chiedendo il rigetto della spiegata opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo.
Eccepiva, preliminarmente, che nessuna contestazione era mai stata fatta dal Parte_1
in merito sia alla regolare esecuzione delle opere descritte nell'accordo contrattuale che in ordine agli atti allegati alla produzione del ricorso monitorio tutti regolarmente sottoscritti dal Direttore dei Lavori e dal committente. Parte_1
Contestava la ricostruzione in fatto di parte attrice/opponente e precisava che il contratto di appalto in essere tra le parti era un contratto a misura (come espressamente indicato pagina 4 di 11 all'art.4 dello stesso) e che il Direttore dei Lavori (nominato dal condominio) dott. aveva provveduto alla regolare contabilizzazione dei lavori e dei Controparte_2
pagamenti emettendo i certificati di pagamento come prescritto dall'art.11 del contratto
de quo e che la documentazione depositata era completa delle sottoscrizioni di tutte le parti.
Precisava, altresì, che la portata dell'atto di integrazione del 5.07.2016 aveva natura endo-condominiale riguardando esclusivamente il regime delle spese interne del
Condominio nei confronti delle obbligazioni assunte con la società di costruzioni opposta.
Con ordinanza del 19.02.2021 il Tribunale, riteneva che la richiesta di provvisoria esecuzione non potesse essere accolta, sul presupposto che le questioni complessivamente poste all'attenzione del tribunale avrebbero dovute essere vagliate nel prosieguo di trattazione ed istruttoria, e considerato, peraltro, che l'opposizione era parzialmente fondata anche su prova scritta;
venivano, quindi, assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art.183 cpc VI co.
Il giudizio veniva istruito con l'ammissione e l'espletamento dell'interrogatorio formale dell'amministratore del sig. e con l'escussione dei testi Parte_1 Controparte_3
indicati dal ed i testi indicati da parte opposta, sig. Controparte_4
e l'ing. nella qualità di direttore dei lavori nonché il Testimone_1 Controparte_2
teste indicato di parte opponente, sig. . Testimone_2
Il giudizio veniva rinviato alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del
24.09.2024 e, qui, introitato a sentenza con concessione dei termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 5 di 11 Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per essere stati ivi rispettati i termini di legge imposti dal codice di rito.
Con riguardo al merito della presente controversia, occorre preliminarmente considerare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. - è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, in seno a tale procedimento, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi,
impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione.
A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità “l'opposizione al
decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero
originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di
merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2573).
Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova.
La pretesa creditoria della odierna convenuta/opposta, assunta creditrice, società
è sostenuta dalla presentazione delle fatture emesse Controparte_1
per i lavori effettuati e dalla produzione della documentazione attestante i lavori eseguiti pagina 6 di 11 e conteggiati dal direttore dei lavori: nel corso del giudizio si è avvalsa del conforto, alla propria rappresentazione, delle testimonianze orali e del concesso deferito interrogatorio formale dell'amministratore del condomino opponente.
Il contratto di appalto (a misura) in essere tra le parti non è in contestazione.
Né, tantomeno, lo è la circostanza che i lavori contrattualmente previsti siano stati eseguiti dall'impresa appaltatrice e regolarmente pagati dalla committenza.
Il merito del giudizio investe il riconoscimento di una porzione di lavori extra assunti come eseguiti dalla impresa di costruzioni e non pagati cui, viceversa, il Parte_1
oppone la mancata precipua deliberazione assembleare degli stessi e, quindi, la mancata imputabilità alla committenza che non li aveva richiesti né approvati: spiega anche domanda riconvenzionale in ordine alla somma asseritamente versata in più di cui chiede la condanna alla restituzione.
Va inizialmente precisato che il contratto di appalto, stipulato in data 05.07.2016, con cui il L2, di di Battipaglia Parte_3 Parte_2
affidava all'impresa l'incarico di procedere all'esecuzione Controparte_1
dei lavori di manutenzione straordinaria “aventi ad oggetto il ripristino ed il risanamento conservativo delle facciate dell'edificio condominiale sito in Battipaglia
…” (art. 3 del contratto di appalto) veniva sottoscritto in forza della delibera di assemblea condominiale del 21.03.2016 per un prezzo pattuito pari ad euro 514.500,00
oltre IVA (per complessivi euro 565.950,00, comprensivi dell'IVA con aliquota al
10%).
Successivamente, con l'atto di integrazione metodologico applicativo del contratto di appalto 5.07.2016, regolarmente siglato dai contraenti, venivano espressamente espunti tra i lavori a farsi le opere di “miglioramento esecutivo” che sarebbero stati eseguiti solo pagina 7 di 11 a completamento dei lavori primari, in assenza di una eventuale morosità condominiale e previa autorizzazione assembleare.
Tali lavori - che riguardavano la rimozione, nelle aree condominiali esterne, della pavimentazione esistente con il relativo massetto di sottofondo e la successiva fornitura di una nuova pavimentazione in Klinker ceramico posto su un nuovo massetto impermeabilizzato, con malta cementizia bicomponente - definiti di miglioramento esecutivo, contabilizzati per un valore pari ad euro 70.869,21 oltre IVA, avrebbero dovuto essere realizzati solo laddove non vi fosse stata una situazione di morosità da parte dei condomini e, come riportato dall'ultimo capoverso del paragrafo 6) dell'atto di integrazione: “… con successiva assemblea si valuterà compiutamente se, poi e comunque, procedere all'esecuzione dei lavori delle migliorie soppresse in contestualità dell'esecuzione dei lavori primari di contratto, i cui costi/ratei saranno stati/sono stati acquisiti a compensazione di morosità”.
All'art.17 del contratto di appalto viene, inoltre, riportato che: “… il Committente, tramite la Direzione dei lavori, potrà apportare variazioni ai lavori previsti, purché non
importino notevoli modificazioni della natura delle opere o dei quantitativi delle singole
categorie di lavori e sempreché sussistano le necessarie autorizzazioni condominiali, corrispondendo all'Appaltatore un compenso per i maggiori lavori eseguiti. Le
variazioni saranno ordinate esclusivamente dalla Direzione dei lavori per iscritto, dopo essere state autorizzate con delibera condominiale”.
La opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta con conseguente revoca dell'emesso decreto ingiuntivo.
La maggior somma richiesta con il monitorio, imputata alle presunte maggiori opere che ne hanno determinato l'aumento di spesa è ricollegabile agli interventi eseguiti sui pagina 8 di 11 succieli, dal dedotto rifacimento dei calpestii dei balconi, dagli asseriti interventi ai sottotetti, dall'utilizzo dell'idropulitrice per la pulitura delle superficie intonacate e da altre opere concernenti le ringhiere dei balconi.
Si deve inoltre precisare che dall'esame congiunto del paragrafo (b dell'atto integrativo
– dove è espressamente riportato che “la realizzazione di tali lavori, sia quelli definibili
“primari”, sia quelli di “miglioramento” esecutivo (sono) inglobati nel valore economico dell'appalto…”- e paragrafo c) – “ … come da contratto tali interventi prevedevamo quali migliori di esecuzione il loro inserimento nella offerta tecnica
economica della – si evince che le parti avevano Controparte_1
concordemente stabilito la loro attuazione all'interno della spesa già stabilita.
Tali opere, risultano concertate ed autorizzate dal Direttore dei Lavori in uno all'appaltatore, ma agli atti, non v'è traccia di comunicazione degli stessi alla committenza né di alcuna approvazione della stessa di lavori ulteriori a quelli già
capitolati: né tale conseguenza è ascrivibile a seguito dell'assemblea condominiale del 9 aprile 2019, intervenuta ben due anni dopo l'ordine di esecuzione lavori del 2017 a firma Direttore dei Lavori in quanto manca alcuna ratifica da parte dell'assemblea ai lavori ulteriori.
Sul punto la giurisprudenza della suprema Corte più volte interessata si è espressa nel senso che, in ipotesi di spese che, seppur dirette alla migliore utilizzazione di cose comuni comportino per la loro particolarità e consistenza un onere economico rilevante,
superiore a quello normalmente inerente alla gestione, ogni iniziativa contrattuale dello stesso amministratore, senza la preventiva deliberazione dell'assemblea, non è sufficiente a fondare l'obbligo dei singoli condomini al pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art.1135 c.c.. pagina 9 di 11 Quando anche, dunque, le lavorazioni di cui si chiede il pagamento siano state effettivamente effettuate dall'impresa appaltatrice, le stesse non appaiono effettivamente approvate dall'assemblea condominiale, dal cui deliberato unicamente potevano trovare giustificazione.
La domanda originaria di credito, dunque, non si ritiene provata ed in grado di superare le eccezioni di parte avversa, con conseguente accoglimento della spiegata opposizione e conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Quanto alla spiegata riconvenzionale la stessa, sfornita di adeguato supporto probatorio,
deve essere rigettata.
Sussistono ragioni di equilibrio processuale per la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa IA
FA EC, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 7034/2019, così
decide:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr. 1655/2019,
reso all'esito del procedimento per monitorio iscritto al N.4972/2019 R.G. del
Tribunale di Salerno.
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal . Parte_1
- Compensa nella misura della metà le spese di lite ponendole a carico della parte opposta, nella quota non oggetto di compensazione, liquidata in euro 203,00 per esborsi ed euro 7000,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e regolamento, con attribuzione all'avv. Christian Di Domenico per dichiarazione di antistatarietà. pagina 10 di 11 Così deciso in Salerno, lì 23 gennaio 2025.
Il giudice dott. sa IA FA EC
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
SECONDA UNITA'OPERATIVA
In persona del giudice unico monocratico dott. sa IA FA EC, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7034 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 24.09.2024.
TRA
Parte_1 Parte_2
sito in Battipaglia (Sa), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Christian Di Domenico con cui elettivamente domicilia in Salerno alla via M. Galliano 4/b.
ATTORE/OPPONENTE
E
pagina 1 di 11 “ (partita Iva ), con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Fisciano (Sa) alla via Salvatore Allende n. 7, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Nunzio Fascina, presso il cui studio in Salerno alla via Velia n.15
elettivamente domicilia.
CONVENUTA/OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo nr. 1655/2019, reso all'esito del procedimento per monitorio iscritto al N.4972/2019 R.G. del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 24.09.2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO e MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 22/05/2019 veniva notificato al L 2, di Parte_3
di Battipaglia, il decreto ingiuntivo n. 1655/2019, emesso il Parte_2
15/05/2019 dal Tribunale di Salerno, ad istanza della , Controparte_1
con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 111.196,68, oltre interessi legali e spese legali della fase monitoria.
Deduceva la società di aver sottoscritto contratto di appalto con il ingiunto Parte_1
per la realizzazione dei lavori straordinari di manutenzione aventi ad oggetto il ripristino ed il risanamento conservativo delle facciate dell'edificio condominio Pt_1
”, per il quale, inizialmente, veniva pattuito un compenso di € 514.500,00 oltre
[...]
Iva; che, successivamente, con ordine di servizio n. 1 del 09/01/2017, a firma del pagina 2 di 11 direttore dei Lavori, ing. e dell'amm.re, geom. , Controparte_2 Controparte_3
veniva ordinata all'impresa l'esecuzione di ulteriori lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato condominiale;
che, in seguito, l'assemblea condominiale, con delibera del
31/03/2017, approvava la scrittura integrativa del contratto di appalto;
che, con nota del
22/12/2018, il condominio ingiunto avrebbe ordinato all'impresa l'esecuzione di alcune opere in precedenza escluse dall'atto integrativo del contratto di appalto;
che, in data
25/01/2019, il direttore dei lavori, ing. con relazione a sua firma, Controparte_2
avrebbe certificato l'ultimazione dei lavori oggetto del contratto di appalto e dell'atto di integrazione;
che, dal quadro contabile a consuntivo e dalla relazione sul conto finale del
26/01/2019, a firma del direttore dei lavori, ing. sarebbe risultato un credito CP_2
dell'impresa pari ad € 118.705,16; che l'impresa istante richiedeva l'emanazione di un decreto monitorio per l'importo di € 111.196,68, oltre interessi legali portato dalle fatture emesse in ordine all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria appaltati dal . Parte_1
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione il chiedendo Parte_1
la revoca e/o la riforma dell'impugnata ingiunzione: in via preliminare, chiedeva rigettarsi l'istanza di provvisoria esecuzione;
dichiararsi la nullità del concesso decreto stante l'assenza di idonea prova scritta;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva del rispetto all'importo azionato dalla o, Parte_1 Controparte_1
comunque, la non riferibilità all'opponente delle somme richieste in sede monitoria,
stante l'assenza di una delibera assembleare autorizzativa dei presunti maggiori lavori eseguiti e delle variazioni di prezzo (in aumento) praticate;
nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria.
pagina 3 di 11 Chiedeva in subordine, accertarsi e dichiararsi l'assenza di prova in ordine alla sussistenza della pretesa azionata;
disporre la riduzione del prezzo spropositato del
quantum richiesto.
In via riconvenzionale chiedeva la condanna della alla Controparte_1
restituzione dell'importo di euro 22.846,13, e con vittoria di spese ed onorari professionali con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Eccepiva, in primis, l'assenza di qualsivoglia delibera assembleare che autorizzasse l'esecuzione degli asseriti maggiori lavori eseguiti e l'enorme variazione di prezzo;
in secondo luogo, opponeva l'avvenuto pagamento del corrispettivo dell'appalto,
evidenziando, altresì, che il condominio aveva, anzi, versato più di quanto dovuto e che ciò costituiva l'oggetto della domanda riconvenzionale di restituzione;
inoltre, sottolineava la violazione, da parte dell'impresa appaltatrice, dell'art. 17 del contratto di appalto e dell'art. 1135 c.c.; ed in ogni caso disconosceva sia l'an che il quantum
debeatur sottolineando che parte opposta avrebbe dovuto dar prova della prestazione dedotta in giudizio e della corretta quantificazione degli importi.
Nel giudizio di opposizione si costituiva la società opposta Controparte_1
chiedendo il rigetto della spiegata opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo.
Eccepiva, preliminarmente, che nessuna contestazione era mai stata fatta dal Parte_1
in merito sia alla regolare esecuzione delle opere descritte nell'accordo contrattuale che in ordine agli atti allegati alla produzione del ricorso monitorio tutti regolarmente sottoscritti dal Direttore dei Lavori e dal committente. Parte_1
Contestava la ricostruzione in fatto di parte attrice/opponente e precisava che il contratto di appalto in essere tra le parti era un contratto a misura (come espressamente indicato pagina 4 di 11 all'art.4 dello stesso) e che il Direttore dei Lavori (nominato dal condominio) dott. aveva provveduto alla regolare contabilizzazione dei lavori e dei Controparte_2
pagamenti emettendo i certificati di pagamento come prescritto dall'art.11 del contratto
de quo e che la documentazione depositata era completa delle sottoscrizioni di tutte le parti.
Precisava, altresì, che la portata dell'atto di integrazione del 5.07.2016 aveva natura endo-condominiale riguardando esclusivamente il regime delle spese interne del
Condominio nei confronti delle obbligazioni assunte con la società di costruzioni opposta.
Con ordinanza del 19.02.2021 il Tribunale, riteneva che la richiesta di provvisoria esecuzione non potesse essere accolta, sul presupposto che le questioni complessivamente poste all'attenzione del tribunale avrebbero dovute essere vagliate nel prosieguo di trattazione ed istruttoria, e considerato, peraltro, che l'opposizione era parzialmente fondata anche su prova scritta;
venivano, quindi, assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art.183 cpc VI co.
Il giudizio veniva istruito con l'ammissione e l'espletamento dell'interrogatorio formale dell'amministratore del sig. e con l'escussione dei testi Parte_1 Controparte_3
indicati dal ed i testi indicati da parte opposta, sig. Controparte_4
e l'ing. nella qualità di direttore dei lavori nonché il Testimone_1 Controparte_2
teste indicato di parte opponente, sig. . Testimone_2
Il giudizio veniva rinviato alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del
24.09.2024 e, qui, introitato a sentenza con concessione dei termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 5 di 11 Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per essere stati ivi rispettati i termini di legge imposti dal codice di rito.
Con riguardo al merito della presente controversia, occorre preliminarmente considerare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. - è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, in seno a tale procedimento, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi,
impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione.
A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità “l'opposizione al
decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero
originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di
merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2573).
Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova.
La pretesa creditoria della odierna convenuta/opposta, assunta creditrice, società
è sostenuta dalla presentazione delle fatture emesse Controparte_1
per i lavori effettuati e dalla produzione della documentazione attestante i lavori eseguiti pagina 6 di 11 e conteggiati dal direttore dei lavori: nel corso del giudizio si è avvalsa del conforto, alla propria rappresentazione, delle testimonianze orali e del concesso deferito interrogatorio formale dell'amministratore del condomino opponente.
Il contratto di appalto (a misura) in essere tra le parti non è in contestazione.
Né, tantomeno, lo è la circostanza che i lavori contrattualmente previsti siano stati eseguiti dall'impresa appaltatrice e regolarmente pagati dalla committenza.
Il merito del giudizio investe il riconoscimento di una porzione di lavori extra assunti come eseguiti dalla impresa di costruzioni e non pagati cui, viceversa, il Parte_1
oppone la mancata precipua deliberazione assembleare degli stessi e, quindi, la mancata imputabilità alla committenza che non li aveva richiesti né approvati: spiega anche domanda riconvenzionale in ordine alla somma asseritamente versata in più di cui chiede la condanna alla restituzione.
Va inizialmente precisato che il contratto di appalto, stipulato in data 05.07.2016, con cui il L2, di di Battipaglia Parte_3 Parte_2
affidava all'impresa l'incarico di procedere all'esecuzione Controparte_1
dei lavori di manutenzione straordinaria “aventi ad oggetto il ripristino ed il risanamento conservativo delle facciate dell'edificio condominiale sito in Battipaglia
…” (art. 3 del contratto di appalto) veniva sottoscritto in forza della delibera di assemblea condominiale del 21.03.2016 per un prezzo pattuito pari ad euro 514.500,00
oltre IVA (per complessivi euro 565.950,00, comprensivi dell'IVA con aliquota al
10%).
Successivamente, con l'atto di integrazione metodologico applicativo del contratto di appalto 5.07.2016, regolarmente siglato dai contraenti, venivano espressamente espunti tra i lavori a farsi le opere di “miglioramento esecutivo” che sarebbero stati eseguiti solo pagina 7 di 11 a completamento dei lavori primari, in assenza di una eventuale morosità condominiale e previa autorizzazione assembleare.
Tali lavori - che riguardavano la rimozione, nelle aree condominiali esterne, della pavimentazione esistente con il relativo massetto di sottofondo e la successiva fornitura di una nuova pavimentazione in Klinker ceramico posto su un nuovo massetto impermeabilizzato, con malta cementizia bicomponente - definiti di miglioramento esecutivo, contabilizzati per un valore pari ad euro 70.869,21 oltre IVA, avrebbero dovuto essere realizzati solo laddove non vi fosse stata una situazione di morosità da parte dei condomini e, come riportato dall'ultimo capoverso del paragrafo 6) dell'atto di integrazione: “… con successiva assemblea si valuterà compiutamente se, poi e comunque, procedere all'esecuzione dei lavori delle migliorie soppresse in contestualità dell'esecuzione dei lavori primari di contratto, i cui costi/ratei saranno stati/sono stati acquisiti a compensazione di morosità”.
All'art.17 del contratto di appalto viene, inoltre, riportato che: “… il Committente, tramite la Direzione dei lavori, potrà apportare variazioni ai lavori previsti, purché non
importino notevoli modificazioni della natura delle opere o dei quantitativi delle singole
categorie di lavori e sempreché sussistano le necessarie autorizzazioni condominiali, corrispondendo all'Appaltatore un compenso per i maggiori lavori eseguiti. Le
variazioni saranno ordinate esclusivamente dalla Direzione dei lavori per iscritto, dopo essere state autorizzate con delibera condominiale”.
La opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta con conseguente revoca dell'emesso decreto ingiuntivo.
La maggior somma richiesta con il monitorio, imputata alle presunte maggiori opere che ne hanno determinato l'aumento di spesa è ricollegabile agli interventi eseguiti sui pagina 8 di 11 succieli, dal dedotto rifacimento dei calpestii dei balconi, dagli asseriti interventi ai sottotetti, dall'utilizzo dell'idropulitrice per la pulitura delle superficie intonacate e da altre opere concernenti le ringhiere dei balconi.
Si deve inoltre precisare che dall'esame congiunto del paragrafo (b dell'atto integrativo
– dove è espressamente riportato che “la realizzazione di tali lavori, sia quelli definibili
“primari”, sia quelli di “miglioramento” esecutivo (sono) inglobati nel valore economico dell'appalto…”- e paragrafo c) – “ … come da contratto tali interventi prevedevamo quali migliori di esecuzione il loro inserimento nella offerta tecnica
economica della – si evince che le parti avevano Controparte_1
concordemente stabilito la loro attuazione all'interno della spesa già stabilita.
Tali opere, risultano concertate ed autorizzate dal Direttore dei Lavori in uno all'appaltatore, ma agli atti, non v'è traccia di comunicazione degli stessi alla committenza né di alcuna approvazione della stessa di lavori ulteriori a quelli già
capitolati: né tale conseguenza è ascrivibile a seguito dell'assemblea condominiale del 9 aprile 2019, intervenuta ben due anni dopo l'ordine di esecuzione lavori del 2017 a firma Direttore dei Lavori in quanto manca alcuna ratifica da parte dell'assemblea ai lavori ulteriori.
Sul punto la giurisprudenza della suprema Corte più volte interessata si è espressa nel senso che, in ipotesi di spese che, seppur dirette alla migliore utilizzazione di cose comuni comportino per la loro particolarità e consistenza un onere economico rilevante,
superiore a quello normalmente inerente alla gestione, ogni iniziativa contrattuale dello stesso amministratore, senza la preventiva deliberazione dell'assemblea, non è sufficiente a fondare l'obbligo dei singoli condomini al pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art.1135 c.c.. pagina 9 di 11 Quando anche, dunque, le lavorazioni di cui si chiede il pagamento siano state effettivamente effettuate dall'impresa appaltatrice, le stesse non appaiono effettivamente approvate dall'assemblea condominiale, dal cui deliberato unicamente potevano trovare giustificazione.
La domanda originaria di credito, dunque, non si ritiene provata ed in grado di superare le eccezioni di parte avversa, con conseguente accoglimento della spiegata opposizione e conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Quanto alla spiegata riconvenzionale la stessa, sfornita di adeguato supporto probatorio,
deve essere rigettata.
Sussistono ragioni di equilibrio processuale per la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa IA
FA EC, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 7034/2019, così
decide:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr. 1655/2019,
reso all'esito del procedimento per monitorio iscritto al N.4972/2019 R.G. del
Tribunale di Salerno.
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal . Parte_1
- Compensa nella misura della metà le spese di lite ponendole a carico della parte opposta, nella quota non oggetto di compensazione, liquidata in euro 203,00 per esborsi ed euro 7000,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e regolamento, con attribuzione all'avv. Christian Di Domenico per dichiarazione di antistatarietà. pagina 10 di 11 Così deciso in Salerno, lì 23 gennaio 2025.
Il giudice dott. sa IA FA EC
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