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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Angela Casalini ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 852/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSSAR Parte_1 C.F._1
LAURA, elettivamente domiciliato in Milano, via Ravizza, n. 16, presso il difensore avv. COSSAR
LAURA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNARDINI DE PACE CP_1 C.F._2 ANNAMARIA e dell'avv. COPPOLA MARZIA, elettivamente domiciliata in VIA CAPPUCCINI 19 20100 MILANO, presso il difensore avv. BERNARDINI DE PACE ANNAMARIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in via preliminare rigettare l'eventuale istanza avversaria volta ad ottenere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, sussistendo prove documentali e/o di pronta soluzione, nonché valide argomentazioni di diritto, idonee a paralizzarla;
in via principale e nel merito revocare l'opposto decreto, annullandolo in quanto infondato in fatto e diritto;
in via subordinata respingere ogni altra ulteriore domanda o ridurla in ragione delle risultanze istruttorie;
In ogni caso condannare la signora al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., per la sussistenza CP_1 dell'ipotesi di lite temeraria, mediante liquidazione di una somma ritenuta di giustizia e da destinare ai tre figli dei coniugi. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”;
Conclusioni per parte convenuta: “A. NEL MERITO 1. respingere le avversarie domande poiché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto 2. confermare parzialmente il decreto ingiuntivo n.
2047/2022 del 23 dicembre 2022 emesso nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. 4718/2022
(decurtati i costi medici e i costi scolastici che il padre ha chiarito essere stati rimborsati) e, quindi,
pagina 1 di 8 confermare l'importo di € 7.638,48 (ossia € 10.017,48 - € 2.379,28);
3. condannare il IGnor Parte_1
a versare alla IGnora le spese di lite, oltre interessi come da domanda, compensi per la CP_1 procedura monitoria liquidati in € 567,00 per compenso dell'avvocato, in € 27,00 per esborsi oltre alle spese generali, iva e cpa e alle successive spese occorrende;
4. condannare il IGnor per lite Parte_1 temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., determinando anche il risarcimento del danno a favore di
e che sono le vere vittime del comportamento paterno e della sua reticenza a Per_1 Per_2 Per_3
sostenere i dovuti costi a favore dei figli;
5. Con vittoria di spese, diritti e onorari della fase monitoria
e della fase di opposizione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 20.02.2023 ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1
al Tribunale di Parma proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
2047/2022, emesso dal Tribunale di Parma in data 23.12.2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della sig.ra della somma di euro 10.017,48, oltre interessi e spese di lite, a CP_1
fronte del mancato pagamento di spese extra assegno ordinario, contratte nell'interesse dei figli minori, come previsto nell'ordinanza presidenziale adottata in seno al giudizio di separazione personale dei coniugi, in virtù della quale le spese straordinarie per i minori dovevano essere suddivise tra i genitori nella misura della metà ciascuno.
A sostegno delle proprie pretese l'opponente ha dedotto che alcune delle spese richieste erano già state saldate, mentre il rifiuto di versare alla sig.ra la restante parte delle spese era dovuto alla CP_1
scarsità o mancanza della documentazione posta a supporto delle richieste di refusione. Ha eccepito inoltre il convenuto di vantare a sua volta un credito nei confronti della convenuta, che, a seguito di compensazione, avrebbe determinato l'estinzione del residuo credito di parte convenuta. Pertanto,
l'attore ha insistito per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente condanna dell'opposta alla refusione del danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Con comparsa di risposta depositata in data 6.09.2023 si è costituita in giudizio CP_1
riconoscendo che parte delle spese mediche e scolastiche erano già state pagate dal padre, per un totale di euro 2.379,00. Ha chiesto quindi che il decreto ingiuntivo fosse confermato per la somma residua, con conseguente condanna dell'opponente al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata.
Senza il compimento di attività istruttoria, all'udienza del 19.11.2024 la causa è stata discussa ex art. 281 sexies, c.p.c.
*** pagina 2 di 8 ha agito in via monitoria al fine di ottenere da il pagamento di euro CP_1 Parte_1
10.017,48, a titolo di rimborso della quota parte spettante al padre delle spese straordinarie sostenute a favore dei figli.
Come accennato, nel proprio atto di citazione in opposizione parte attrice ha fatto valere che: parte delle somme richieste erano da lui già state corrisposte all'opposta; per altra parte non erano dovute, in quanto non contratte nell'interesse dei figli o comunque perché non vi era prova dell'effettivo esborso da parte della convenuta;
per altra parte il credito si era estinto a fronte di compensazione.
L'eccezione di compensazione sollevata da parte attrice deve essere disattesa, difettando i presupposti di cui all'art. 1243, comma I, c.c., in quanto i crediti opposti in compensazione sono privi dei caratteri della liquidità e certezza, essendo stati oggetto di tempestiva contestazione da parte della convenuta, cosicché non può operare la compensazione legale. Né si può ricorrere alla compensazione giudiziale, non essendo i crediti opposti in compensazione facilmente e prontamente liquidabili. Ed infatti, la
Suprema Corte ha chiarito che la compensazione giudiziale è ammessa solo se il giudice riconosca, con apprezzamento rimesso al suo potere discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, la facile e pronta liquidità del credito opposto, salvo che ad iniziativa del convenuto sia introdotta nel processo una domanda riconvenzionale, per modo che la compensazione si profili come conseguenza sulla pronuncia della riconvenzionale. In questa ipotesi, per il disposto degli art. 36 e 112, c.p.c. il giudice, oltre a provvedere sulla domanda principale, ha l'obbligo di conoscere di quella riconvenzionale e di accertare l'eventuale esistenza del credito opposto dal convenuto (v. Cass. Sent. n. 11850/1993). Tenuto conto che l'attore non ha proposto domanda riconvenzionale di compensazione giudiziale, dalla proposizione della quale sarebbe disceso l'obbligo di accertare la sussistenza del credito opposto in compensazione, e che i crediti asseritamente vantati dall'attore non si palesano facilmente liquidabili, non se ne potrà tener conto ai fini dell'estinzione del credito dell'opposta.
Tanto premesso, con riferimento alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli si osserva che la Suprema Corte si è espressa nel senso che il mancato preventivo interpello del coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l'irripetibilità delle spese effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia, cosicché, in caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (v., ex plurimis, Cass. sent. n. 14564/2023; Cass. sent. n. 16175/2015; Cass., sent. n. 5059/2021). Le due linee direttrici ai fini della ripetibilità delle spese straordinarie effettuate da pagina 3 di 8 un coniuge sono, quindi, l'interesse del minore e la compatibilità della spesa rispetto alla sua effettiva utilità e la sostenibilità economica da parte dei genitori.
Occorrerà dunque passare in rassegna le singole spese richieste dall'opposta, al fine di verificare se queste siano state contratte nell'interesse dei minori, tenuto conto che non è mai stato contestato da parte del sig. che le spese non fossero economicamente sostenibili per i genitori. Parte_1
Per quanto concerne la spesa per la riparazione dell'Ipad dei minori, si osserva che, a causa dei disturbi di apprendimento dei figli e , gli stessi necessitano dell'uso dell'apparecchio Ipad per Per_1 Per_2
fini scolastici, come stato raccomandato dagli specialisti dai quali i minori sono in cura, nonché dal piano didattico personalizzato dei minori, concordato tra i genitori e gli insegnanti, che prevede come strumenti compensativi proprio l'impiego di pc (v. docc. nn. 3, 4 e 5 - fascicolo parte convenuta).
Pertanto, la spesa sostenuta dalla convenuta per la riparazione dell' corrisponde pienamente Pt_2 all'interesse dei minori, e , in quanto il suo utilizzo soddisfa necessità specifiche dei Per_1 Per_2
figli e, in più, è compatibile con le condizioni economiche della famiglia. Conseguentemente, parte attrice è tenuta a rifondere la spesa sostenuta da parte opposta per la riparazione dell'Ipad, secondo la quota di spettanza, pari a euro 518,50 (ossia il 50% di 1.037,00 euro).
Nell'ambito delle spese contestate da parte opponente vi è anche il compenso a favore del terzo tutor, anticipato da parte convenuta, per le ripetizioni pomeridiane a e , pari ad euro Per_1 Per_2
450,00, in quanto ritenuto dal padre superfluo, in considerazione dell'esigenza dei figli di imparare a studiare in autonomia (v. doc. n.12 – fascicolo monitorio). A tal riguardo si rileva che, a seguito delle comprovate difficoltà di apprendimento di e , gli stessi vengono coadiuvati nello Per_1 Per_2
studio da due tutor, il cui lavoro è oggetto di specifico e incontestato accordo tra le parti, a cui la madre, nel tempo, ha affiancato un terzo tutor, al fine di garantire continuità in caso di impedimento degli altri due.
L'esigenza dei minori di essere affiancati con costanza da insegnanti privati nei compiti e nello studio a casa durante il pomeriggio, rende evidente che la decisione di ricorrere ad un terzo tutor, qualora gli altri due fossero impossibilitati, è in linea con gli interesse dei minori. Pertanto, parte attrice è tenuta a rimborsare le spese sostenute da parte convenuta per il terzo tutor, secondo la quota di spettanza, pari a
225,00 euro (ossia il 50% di 450,00 euro).
Invece, con riferimento alla richiesta di refusione della quota di spettanza dell'opponente in ordine ai compensi anticipati dall'opposta agli altri due tutor, nulla è dovuto da parte opponente, in quanto l'attore ha tempestivamente allegato che i genitori si occupano di farsi carico delle spese dei tutor secondo alternanza, allegazione provata dalle contabili di bonifico prodotte in giudizio, dalle quali risulta che anche il sig. si faccia carico della quota del compenso dei tutori per i periodi di sua Parte_1
pagina 4 di 8 competenza (v. doc. n. 10, fascicolo attore). Pertanto, parte opponente non è tenuta a rifondere la somma anticipata da parte convenuta, secondo la quota di spettanza, pari a 697,90 euro (ossia il 50% di
1.395,80 euro: euro 629,30 + 79,00 + 575,00 + 112,50).
Per quanto concerne la spesa per la vacanza studio di in Irlanda, comprensiva del volo aereo, Per_2
pari a euro 2.550,00 (v. doc. n.9 – fascicolo parte monitorio), si rileva che il sig. aveva dato il Parte_1
suo preventivo consenso alla partecipazione del figlio a tale esperienza, (v. doc. n.
6- fascicolo parte convenuta) e, di conseguenza, a nulla rileva la successiva revoca di tale consenso da parte dell'opponente, revoca peraltro manifestata unicamente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Pertanto, le spese in oggetto devono essere rimborsate da parte opponente, per la quota di spettanza, pari a 1.275 euro (ossia il 50% di euro 2.550,00).
Ancora, tra le spese contestate da parte opponente vi sono quelle individuate da parte opposta sotto la voce “spese scolastiche e di istruzione” nella comparsa di costituzione e risposta.
Tra queste è possibile individuare gli importi anticipati da parte opposta e relativi ai “libri scolastici e di lettura” dei minori. Anche con riferimento a tali spese, anticipate da parte opposta, valgono le considerazioni espresse in precedenza, vale a dire che sono state contratte nell'interesse dei figli, cosicché parte opponente è tenuta a rifonderle secondo la quota di spettanza, pari a 817,03 euro.
In particolare, le suddette spese risultano adeguate alle esigenze particolari di apprendimento e studio dei figli e . Basti pensare all'acquisto dei libri da poter leggere tramite il lettore Per_1 Per_2 ebook denominato “kindle” o di audiolibri, non essendo stato provato in atti quanto sostenuto da parte opponente, ossia che i minori non sono soliti utilizzarlo per lo studio, circostanza che appare smentita dai titoli dei libri acquistati, che sono all'evidenza destinati ai figli (v. doc. n.
8 - fascicolo parte convenuta). Al contrario, l'impiego del lettore ebook e l'ascolto di audiolibri appaiono strumenti di supporto appropriati per i figli e consigliati dagli specialisti di riferimento.
Parte opponente è tenuta inoltre a versare la cifra di 20 euro, a titolo di pagamento della quota di spettanza della donazione all'associazione italiana dislessia, effettuata dalla IG.ra (il 50% di CP_1
40 euro. V. doc. 10- fascicolo monitorio), finalizzata alla fruizione dei libri digitali dei quali necessitano e Per_2 Per_1
Nella categoria delle spese straordinarie oggetto di analisi, rientrano altresì le spese straordinarie, non contestate da parte attrice, sostenute dalla IG.ra per il pc del figlio , pari a euro 995,50 CP_1 Per_3
(ossia il 50% di euro 1.999,00. V. doc. 14- fascicolo monitorio); per le gite di e pari a Per_3 Per_1
32,45 euro (ossia il 50 % di euro 33,00 e di euro 31,90. v. doc. n. 7e 8- fascicolo monitorio), volo aereo di per la vacanza studio pari a 199,50 euro (ossia il 50 % di 399,00 euro), che pertanto sono Per_1
dovute da parte attrice.
pagina 5 di 8 Per quanto concerne le spese per il trasporto Happy bus del figlio presso il proprio istituto Per_3
scolastico, pari a 407,00 euro (v. doc. n. 15 fascicolo monitorio), queste sono dovute, secondo la quota di spettanza, pari a 203,50 euro (il 50% di 407,00 euro), perché il titolo a fondamento della pretesa creditoria vantato da parte convenuta è stato provato in atti e risulta una spesa pacificamente contratta nell'interesse del figlio.
Per quanto concerne l'attrezzatura da sci acquistata da parte opposta per i minori presso AT e
TL (pari a euro 552, 66. v. doc. n. 21 fascicolo monitorio), si ritiene che rientri nel novero delle spese straordinarie necessarie ai fini dell'esercizio delle attività sportive svolte dai minori, pertanto utili e conformi alle condizioni economiche della famiglia e, di conseguenza, sono dovute da parte opponente secondo la quota di spettanza, pari a 276,33 euro (il 50% di 552,66 euro). Ugualmente può dirsi per il rimborso della spesa sostenuta da parte convenuta per l'acquisto del costume da bagno per i figli, pari a 12 euro (ossia il 50% di 24 euro) (v.doc. 22 – fascicolo monitorio), spesa non contestata da parte opponente.
Con riguardo alle spese contestate da parte opponente e relative a skipass, tute da sci e noleggio attrezzature da sci dei minori (ossia il 50 % di: 1.225,00 euro;
996,00 euro;
229,00 euro -V.Doc. n. 17 fascicolo monitorio;
1.300 euro – v. doc. n. 18 fascicolo monitorio;
180 euro -v. doc 20 fascicolo monitorio), dalla documentazione presente in atti non è stato provato quanto sostenuto da parte opponente, ossia la sussistenza di un accordo tra i genitori che prevede che ognuno si faccia carico dei costi sostenuti per le vacanze dei minori nei periodi di spettanza, pertanto le corrispondenti spese sono dovute, per la quota di competenza, da parte attrice. Del resto, tali spese sono state sostenute per permettere ai minori di trascorrere una vacanza sulla neve, consuetudine che, come allegato da parte convenuta e mai contestato dall'attore, la famiglia aveva anche in costanza di unione, cosicché risponde all'interesse dei figli continuare a svolgere tali attività anche dopo la separazione dei genitori. In ogni caso tali spese sono ampiamente sostenibili dalle parti, cosicché non vi è ragione per la quale la convenuta non debba ottenere la ripetizione di quanto anticipato.
Per quanto concerne le spese di iscrizione al Circolo Castellazzo e quelle ivi sostenute per le singole lezioni di equitazione dei minori (v. doc n. 11 fascicolo parte convenuta), parte opposta contesta a parte opponente il mancato pagamento della quota di spettanza. Dal momento che le spese in oggetto sono sostenibili rispetto alle condizioni economiche di entrambi i genitori e rispondono all'interesse dei minori, i quali hanno usufruito dei servizi offerti dalla struttura, sono dovute da parte opponente per la quota di spettanza (il 50% di: 900 euro-quota anno 2021 e 2.046,00 euro). A tale somma non può essere aggiunta quella di euro 798,00 (pro quota euro 399,00) corrispondente al prezzo versato alla scuderia per il mantenimento del cavallo “Kaiser” nel mese di novembre, cavallo di proprietà della pagina 6 di 8 sig.ra non essendo possibile scorporare dalla suddetta somma la quota relativa alle lezioni su CP_1
pony/cavallo dei minori.
Alla luce delle superiori considerazioni, considerato che parte convenuta, nel corso del presente procedimento, ha ridotto la propria pretesa creditoria in euro 7.638,48, riconoscendo per di più che l'attore opponente ha già provveduto a saldare talune “spese scolastiche e mediche” per i figli oggetto del procedimento monitorio, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'attore condannato a rifondere a parte convenuta la somma di euro 6.541,58 (7.638,48 – 399,00 - 697,90), maggiorata di interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., dalla domanda al saldo.
A fronte della riduzione della pretesa creditoria di parte convenuta nei confronti del IG. non Parte_1
può trovare accoglimento la domanda di parte convenuta di condanna di parte attrice ex art. 96, c.p.c., non emergendo dagli atti di causa elementi tali da indurre a ritenere che nella condotta attorea sia ravvisabile il dolo o la colpa grave.
In particolare, non appaiono sussistenti gli estremi per riconoscere il danno in oggetto, in quanto, la difesa di parte opponente non si è rivelata pretestuosa, tanto più ove si consideri che per effetto della proposizione della domanda volta ad azionare il presente giudizio, parte opponente ha potuto chiarire di aver già rifuso parte opposta di talune somme individuate nel decreto ingiuntivo per cui è causa.
Parimenti deve essere respinta la domanda di risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., formulata da parte opponente nei confronti di parte convenuta, in quanto la sua pretesa creditoria è risultata fondata, seppur in misura minore rispetto alla domanda.
Proprio a fronte della fondatezza della pretesa creditoria di parte convenuta, seppur in misura minore della domanda, parte attrice deve essere condannata a rifonderle le spese di lite, ravvisandosi una sua soccombenza (v. Cass. S.U. n. 32061/22). Tali spese sono liquidate nella misura di euro 3.387,00
(compenso per la fase istruttoria e decisoria ridotto della metà), avuto riguardo ai parametri di cui al
DM n. 55/14, tenuto conto del valore del decisum. Del pari, per le stesse ragioni, l'attore è tenuto a rifondere alla convenuta le spese di lite della fase monitoria, liquidate in euro 567,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 2047/2022, emesso dal Tribunale di Parma in data 23.12.2022;
2) Condanna a corrispondere a la somma di euro 6.541,58, oltre Parte_1 CP_1
interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., dalla domanda al saldo;
3) Condanna a rifondere a le spese di lite del presente giudizio, Parte_1 CP_1 pagina 7 di 8 liquidate in euro 3.387,00, oltre IVA, c.p.a. e 15% di spese forfettarie;
4) Condanna a rifondere a le spese di lite della fase monitoria, Parte_1 CP_1
liquidate in euro 567,00, oltre IVA, c.p.a. e 15% di spese forfettarie.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Parma, 7 gennaio 2025
La Giudice dott.ssa Angela Casalini
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Angela Casalini ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 852/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSSAR Parte_1 C.F._1
LAURA, elettivamente domiciliato in Milano, via Ravizza, n. 16, presso il difensore avv. COSSAR
LAURA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNARDINI DE PACE CP_1 C.F._2 ANNAMARIA e dell'avv. COPPOLA MARZIA, elettivamente domiciliata in VIA CAPPUCCINI 19 20100 MILANO, presso il difensore avv. BERNARDINI DE PACE ANNAMARIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in via preliminare rigettare l'eventuale istanza avversaria volta ad ottenere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, sussistendo prove documentali e/o di pronta soluzione, nonché valide argomentazioni di diritto, idonee a paralizzarla;
in via principale e nel merito revocare l'opposto decreto, annullandolo in quanto infondato in fatto e diritto;
in via subordinata respingere ogni altra ulteriore domanda o ridurla in ragione delle risultanze istruttorie;
In ogni caso condannare la signora al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., per la sussistenza CP_1 dell'ipotesi di lite temeraria, mediante liquidazione di una somma ritenuta di giustizia e da destinare ai tre figli dei coniugi. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”;
Conclusioni per parte convenuta: “A. NEL MERITO 1. respingere le avversarie domande poiché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto 2. confermare parzialmente il decreto ingiuntivo n.
2047/2022 del 23 dicembre 2022 emesso nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. 4718/2022
(decurtati i costi medici e i costi scolastici che il padre ha chiarito essere stati rimborsati) e, quindi,
pagina 1 di 8 confermare l'importo di € 7.638,48 (ossia € 10.017,48 - € 2.379,28);
3. condannare il IGnor Parte_1
a versare alla IGnora le spese di lite, oltre interessi come da domanda, compensi per la CP_1 procedura monitoria liquidati in € 567,00 per compenso dell'avvocato, in € 27,00 per esborsi oltre alle spese generali, iva e cpa e alle successive spese occorrende;
4. condannare il IGnor per lite Parte_1 temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., determinando anche il risarcimento del danno a favore di
e che sono le vere vittime del comportamento paterno e della sua reticenza a Per_1 Per_2 Per_3
sostenere i dovuti costi a favore dei figli;
5. Con vittoria di spese, diritti e onorari della fase monitoria
e della fase di opposizione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 20.02.2023 ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1
al Tribunale di Parma proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
2047/2022, emesso dal Tribunale di Parma in data 23.12.2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della sig.ra della somma di euro 10.017,48, oltre interessi e spese di lite, a CP_1
fronte del mancato pagamento di spese extra assegno ordinario, contratte nell'interesse dei figli minori, come previsto nell'ordinanza presidenziale adottata in seno al giudizio di separazione personale dei coniugi, in virtù della quale le spese straordinarie per i minori dovevano essere suddivise tra i genitori nella misura della metà ciascuno.
A sostegno delle proprie pretese l'opponente ha dedotto che alcune delle spese richieste erano già state saldate, mentre il rifiuto di versare alla sig.ra la restante parte delle spese era dovuto alla CP_1
scarsità o mancanza della documentazione posta a supporto delle richieste di refusione. Ha eccepito inoltre il convenuto di vantare a sua volta un credito nei confronti della convenuta, che, a seguito di compensazione, avrebbe determinato l'estinzione del residuo credito di parte convenuta. Pertanto,
l'attore ha insistito per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente condanna dell'opposta alla refusione del danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Con comparsa di risposta depositata in data 6.09.2023 si è costituita in giudizio CP_1
riconoscendo che parte delle spese mediche e scolastiche erano già state pagate dal padre, per un totale di euro 2.379,00. Ha chiesto quindi che il decreto ingiuntivo fosse confermato per la somma residua, con conseguente condanna dell'opponente al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata.
Senza il compimento di attività istruttoria, all'udienza del 19.11.2024 la causa è stata discussa ex art. 281 sexies, c.p.c.
*** pagina 2 di 8 ha agito in via monitoria al fine di ottenere da il pagamento di euro CP_1 Parte_1
10.017,48, a titolo di rimborso della quota parte spettante al padre delle spese straordinarie sostenute a favore dei figli.
Come accennato, nel proprio atto di citazione in opposizione parte attrice ha fatto valere che: parte delle somme richieste erano da lui già state corrisposte all'opposta; per altra parte non erano dovute, in quanto non contratte nell'interesse dei figli o comunque perché non vi era prova dell'effettivo esborso da parte della convenuta;
per altra parte il credito si era estinto a fronte di compensazione.
L'eccezione di compensazione sollevata da parte attrice deve essere disattesa, difettando i presupposti di cui all'art. 1243, comma I, c.c., in quanto i crediti opposti in compensazione sono privi dei caratteri della liquidità e certezza, essendo stati oggetto di tempestiva contestazione da parte della convenuta, cosicché non può operare la compensazione legale. Né si può ricorrere alla compensazione giudiziale, non essendo i crediti opposti in compensazione facilmente e prontamente liquidabili. Ed infatti, la
Suprema Corte ha chiarito che la compensazione giudiziale è ammessa solo se il giudice riconosca, con apprezzamento rimesso al suo potere discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, la facile e pronta liquidità del credito opposto, salvo che ad iniziativa del convenuto sia introdotta nel processo una domanda riconvenzionale, per modo che la compensazione si profili come conseguenza sulla pronuncia della riconvenzionale. In questa ipotesi, per il disposto degli art. 36 e 112, c.p.c. il giudice, oltre a provvedere sulla domanda principale, ha l'obbligo di conoscere di quella riconvenzionale e di accertare l'eventuale esistenza del credito opposto dal convenuto (v. Cass. Sent. n. 11850/1993). Tenuto conto che l'attore non ha proposto domanda riconvenzionale di compensazione giudiziale, dalla proposizione della quale sarebbe disceso l'obbligo di accertare la sussistenza del credito opposto in compensazione, e che i crediti asseritamente vantati dall'attore non si palesano facilmente liquidabili, non se ne potrà tener conto ai fini dell'estinzione del credito dell'opposta.
Tanto premesso, con riferimento alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli si osserva che la Suprema Corte si è espressa nel senso che il mancato preventivo interpello del coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l'irripetibilità delle spese effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia, cosicché, in caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (v., ex plurimis, Cass. sent. n. 14564/2023; Cass. sent. n. 16175/2015; Cass., sent. n. 5059/2021). Le due linee direttrici ai fini della ripetibilità delle spese straordinarie effettuate da pagina 3 di 8 un coniuge sono, quindi, l'interesse del minore e la compatibilità della spesa rispetto alla sua effettiva utilità e la sostenibilità economica da parte dei genitori.
Occorrerà dunque passare in rassegna le singole spese richieste dall'opposta, al fine di verificare se queste siano state contratte nell'interesse dei minori, tenuto conto che non è mai stato contestato da parte del sig. che le spese non fossero economicamente sostenibili per i genitori. Parte_1
Per quanto concerne la spesa per la riparazione dell'Ipad dei minori, si osserva che, a causa dei disturbi di apprendimento dei figli e , gli stessi necessitano dell'uso dell'apparecchio Ipad per Per_1 Per_2
fini scolastici, come stato raccomandato dagli specialisti dai quali i minori sono in cura, nonché dal piano didattico personalizzato dei minori, concordato tra i genitori e gli insegnanti, che prevede come strumenti compensativi proprio l'impiego di pc (v. docc. nn. 3, 4 e 5 - fascicolo parte convenuta).
Pertanto, la spesa sostenuta dalla convenuta per la riparazione dell' corrisponde pienamente Pt_2 all'interesse dei minori, e , in quanto il suo utilizzo soddisfa necessità specifiche dei Per_1 Per_2
figli e, in più, è compatibile con le condizioni economiche della famiglia. Conseguentemente, parte attrice è tenuta a rifondere la spesa sostenuta da parte opposta per la riparazione dell'Ipad, secondo la quota di spettanza, pari a euro 518,50 (ossia il 50% di 1.037,00 euro).
Nell'ambito delle spese contestate da parte opponente vi è anche il compenso a favore del terzo tutor, anticipato da parte convenuta, per le ripetizioni pomeridiane a e , pari ad euro Per_1 Per_2
450,00, in quanto ritenuto dal padre superfluo, in considerazione dell'esigenza dei figli di imparare a studiare in autonomia (v. doc. n.12 – fascicolo monitorio). A tal riguardo si rileva che, a seguito delle comprovate difficoltà di apprendimento di e , gli stessi vengono coadiuvati nello Per_1 Per_2
studio da due tutor, il cui lavoro è oggetto di specifico e incontestato accordo tra le parti, a cui la madre, nel tempo, ha affiancato un terzo tutor, al fine di garantire continuità in caso di impedimento degli altri due.
L'esigenza dei minori di essere affiancati con costanza da insegnanti privati nei compiti e nello studio a casa durante il pomeriggio, rende evidente che la decisione di ricorrere ad un terzo tutor, qualora gli altri due fossero impossibilitati, è in linea con gli interesse dei minori. Pertanto, parte attrice è tenuta a rimborsare le spese sostenute da parte convenuta per il terzo tutor, secondo la quota di spettanza, pari a
225,00 euro (ossia il 50% di 450,00 euro).
Invece, con riferimento alla richiesta di refusione della quota di spettanza dell'opponente in ordine ai compensi anticipati dall'opposta agli altri due tutor, nulla è dovuto da parte opponente, in quanto l'attore ha tempestivamente allegato che i genitori si occupano di farsi carico delle spese dei tutor secondo alternanza, allegazione provata dalle contabili di bonifico prodotte in giudizio, dalle quali risulta che anche il sig. si faccia carico della quota del compenso dei tutori per i periodi di sua Parte_1
pagina 4 di 8 competenza (v. doc. n. 10, fascicolo attore). Pertanto, parte opponente non è tenuta a rifondere la somma anticipata da parte convenuta, secondo la quota di spettanza, pari a 697,90 euro (ossia il 50% di
1.395,80 euro: euro 629,30 + 79,00 + 575,00 + 112,50).
Per quanto concerne la spesa per la vacanza studio di in Irlanda, comprensiva del volo aereo, Per_2
pari a euro 2.550,00 (v. doc. n.9 – fascicolo parte monitorio), si rileva che il sig. aveva dato il Parte_1
suo preventivo consenso alla partecipazione del figlio a tale esperienza, (v. doc. n.
6- fascicolo parte convenuta) e, di conseguenza, a nulla rileva la successiva revoca di tale consenso da parte dell'opponente, revoca peraltro manifestata unicamente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Pertanto, le spese in oggetto devono essere rimborsate da parte opponente, per la quota di spettanza, pari a 1.275 euro (ossia il 50% di euro 2.550,00).
Ancora, tra le spese contestate da parte opponente vi sono quelle individuate da parte opposta sotto la voce “spese scolastiche e di istruzione” nella comparsa di costituzione e risposta.
Tra queste è possibile individuare gli importi anticipati da parte opposta e relativi ai “libri scolastici e di lettura” dei minori. Anche con riferimento a tali spese, anticipate da parte opposta, valgono le considerazioni espresse in precedenza, vale a dire che sono state contratte nell'interesse dei figli, cosicché parte opponente è tenuta a rifonderle secondo la quota di spettanza, pari a 817,03 euro.
In particolare, le suddette spese risultano adeguate alle esigenze particolari di apprendimento e studio dei figli e . Basti pensare all'acquisto dei libri da poter leggere tramite il lettore Per_1 Per_2 ebook denominato “kindle” o di audiolibri, non essendo stato provato in atti quanto sostenuto da parte opponente, ossia che i minori non sono soliti utilizzarlo per lo studio, circostanza che appare smentita dai titoli dei libri acquistati, che sono all'evidenza destinati ai figli (v. doc. n.
8 - fascicolo parte convenuta). Al contrario, l'impiego del lettore ebook e l'ascolto di audiolibri appaiono strumenti di supporto appropriati per i figli e consigliati dagli specialisti di riferimento.
Parte opponente è tenuta inoltre a versare la cifra di 20 euro, a titolo di pagamento della quota di spettanza della donazione all'associazione italiana dislessia, effettuata dalla IG.ra (il 50% di CP_1
40 euro. V. doc. 10- fascicolo monitorio), finalizzata alla fruizione dei libri digitali dei quali necessitano e Per_2 Per_1
Nella categoria delle spese straordinarie oggetto di analisi, rientrano altresì le spese straordinarie, non contestate da parte attrice, sostenute dalla IG.ra per il pc del figlio , pari a euro 995,50 CP_1 Per_3
(ossia il 50% di euro 1.999,00. V. doc. 14- fascicolo monitorio); per le gite di e pari a Per_3 Per_1
32,45 euro (ossia il 50 % di euro 33,00 e di euro 31,90. v. doc. n. 7e 8- fascicolo monitorio), volo aereo di per la vacanza studio pari a 199,50 euro (ossia il 50 % di 399,00 euro), che pertanto sono Per_1
dovute da parte attrice.
pagina 5 di 8 Per quanto concerne le spese per il trasporto Happy bus del figlio presso il proprio istituto Per_3
scolastico, pari a 407,00 euro (v. doc. n. 15 fascicolo monitorio), queste sono dovute, secondo la quota di spettanza, pari a 203,50 euro (il 50% di 407,00 euro), perché il titolo a fondamento della pretesa creditoria vantato da parte convenuta è stato provato in atti e risulta una spesa pacificamente contratta nell'interesse del figlio.
Per quanto concerne l'attrezzatura da sci acquistata da parte opposta per i minori presso AT e
TL (pari a euro 552, 66. v. doc. n. 21 fascicolo monitorio), si ritiene che rientri nel novero delle spese straordinarie necessarie ai fini dell'esercizio delle attività sportive svolte dai minori, pertanto utili e conformi alle condizioni economiche della famiglia e, di conseguenza, sono dovute da parte opponente secondo la quota di spettanza, pari a 276,33 euro (il 50% di 552,66 euro). Ugualmente può dirsi per il rimborso della spesa sostenuta da parte convenuta per l'acquisto del costume da bagno per i figli, pari a 12 euro (ossia il 50% di 24 euro) (v.doc. 22 – fascicolo monitorio), spesa non contestata da parte opponente.
Con riguardo alle spese contestate da parte opponente e relative a skipass, tute da sci e noleggio attrezzature da sci dei minori (ossia il 50 % di: 1.225,00 euro;
996,00 euro;
229,00 euro -V.Doc. n. 17 fascicolo monitorio;
1.300 euro – v. doc. n. 18 fascicolo monitorio;
180 euro -v. doc 20 fascicolo monitorio), dalla documentazione presente in atti non è stato provato quanto sostenuto da parte opponente, ossia la sussistenza di un accordo tra i genitori che prevede che ognuno si faccia carico dei costi sostenuti per le vacanze dei minori nei periodi di spettanza, pertanto le corrispondenti spese sono dovute, per la quota di competenza, da parte attrice. Del resto, tali spese sono state sostenute per permettere ai minori di trascorrere una vacanza sulla neve, consuetudine che, come allegato da parte convenuta e mai contestato dall'attore, la famiglia aveva anche in costanza di unione, cosicché risponde all'interesse dei figli continuare a svolgere tali attività anche dopo la separazione dei genitori. In ogni caso tali spese sono ampiamente sostenibili dalle parti, cosicché non vi è ragione per la quale la convenuta non debba ottenere la ripetizione di quanto anticipato.
Per quanto concerne le spese di iscrizione al Circolo Castellazzo e quelle ivi sostenute per le singole lezioni di equitazione dei minori (v. doc n. 11 fascicolo parte convenuta), parte opposta contesta a parte opponente il mancato pagamento della quota di spettanza. Dal momento che le spese in oggetto sono sostenibili rispetto alle condizioni economiche di entrambi i genitori e rispondono all'interesse dei minori, i quali hanno usufruito dei servizi offerti dalla struttura, sono dovute da parte opponente per la quota di spettanza (il 50% di: 900 euro-quota anno 2021 e 2.046,00 euro). A tale somma non può essere aggiunta quella di euro 798,00 (pro quota euro 399,00) corrispondente al prezzo versato alla scuderia per il mantenimento del cavallo “Kaiser” nel mese di novembre, cavallo di proprietà della pagina 6 di 8 sig.ra non essendo possibile scorporare dalla suddetta somma la quota relativa alle lezioni su CP_1
pony/cavallo dei minori.
Alla luce delle superiori considerazioni, considerato che parte convenuta, nel corso del presente procedimento, ha ridotto la propria pretesa creditoria in euro 7.638,48, riconoscendo per di più che l'attore opponente ha già provveduto a saldare talune “spese scolastiche e mediche” per i figli oggetto del procedimento monitorio, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'attore condannato a rifondere a parte convenuta la somma di euro 6.541,58 (7.638,48 – 399,00 - 697,90), maggiorata di interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., dalla domanda al saldo.
A fronte della riduzione della pretesa creditoria di parte convenuta nei confronti del IG. non Parte_1
può trovare accoglimento la domanda di parte convenuta di condanna di parte attrice ex art. 96, c.p.c., non emergendo dagli atti di causa elementi tali da indurre a ritenere che nella condotta attorea sia ravvisabile il dolo o la colpa grave.
In particolare, non appaiono sussistenti gli estremi per riconoscere il danno in oggetto, in quanto, la difesa di parte opponente non si è rivelata pretestuosa, tanto più ove si consideri che per effetto della proposizione della domanda volta ad azionare il presente giudizio, parte opponente ha potuto chiarire di aver già rifuso parte opposta di talune somme individuate nel decreto ingiuntivo per cui è causa.
Parimenti deve essere respinta la domanda di risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., formulata da parte opponente nei confronti di parte convenuta, in quanto la sua pretesa creditoria è risultata fondata, seppur in misura minore rispetto alla domanda.
Proprio a fronte della fondatezza della pretesa creditoria di parte convenuta, seppur in misura minore della domanda, parte attrice deve essere condannata a rifonderle le spese di lite, ravvisandosi una sua soccombenza (v. Cass. S.U. n. 32061/22). Tali spese sono liquidate nella misura di euro 3.387,00
(compenso per la fase istruttoria e decisoria ridotto della metà), avuto riguardo ai parametri di cui al
DM n. 55/14, tenuto conto del valore del decisum. Del pari, per le stesse ragioni, l'attore è tenuto a rifondere alla convenuta le spese di lite della fase monitoria, liquidate in euro 567,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 2047/2022, emesso dal Tribunale di Parma in data 23.12.2022;
2) Condanna a corrispondere a la somma di euro 6.541,58, oltre Parte_1 CP_1
interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., dalla domanda al saldo;
3) Condanna a rifondere a le spese di lite del presente giudizio, Parte_1 CP_1 pagina 7 di 8 liquidate in euro 3.387,00, oltre IVA, c.p.a. e 15% di spese forfettarie;
4) Condanna a rifondere a le spese di lite della fase monitoria, Parte_1 CP_1
liquidate in euro 567,00, oltre IVA, c.p.a. e 15% di spese forfettarie.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Parma, 7 gennaio 2025
La Giudice dott.ssa Angela Casalini
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