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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/12/2025, n. 4557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4557 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 18 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9828/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...] il [...] ed attualmente residente a Parte_1
Misterbianco in Via Don Luigi Sturzo n. 60, C.F. , C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Mariangela Napoli, per procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò giusta procura generale alle liti in Notar Persona_1 di Roma del 22.03.2024 (rep n.. 37875 / 7313);
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/10/2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della indennità di accompagnamento richiesta con domanda amministrativa del 20/06/2023, nonché per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992) essendo tali condizioni negate in sede amministrativa e nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo ATP (procedimento n. 2342/2024 R.G.).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva l' contestando il CP_1 contenuto del ricorso.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 18 dicembre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
______________
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
1 Nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetto il ricorrente (“Deterioramento cognitivo di grado elevato in soggetto oligofrenico con turbe comportamentali, severa compromissione dell'autonomia”) la rendono invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) grave 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, con diritto alla indennità di accompagnamento a decorrere dal marzo 2025 (“(data di visita geriatrica con test)”) (cfr Relazione di CTU).
Il ricorrente è altresì, soggetto portatore di handicap in situazione di gravità (L.
104/92 Art. 3 Comma 3) con la medesima decorrenza (cfr Relazione di CTU).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla decorrenza riconosciuta.
Le spese di lite con riferimento alla fase di ATP vanno compensate considerata la dichiarazione ex art. 152 disp att. cpc in atti.
Le spese di lite della presente fase vanno compensate avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa (come supra indicata) e della visita della Commissione medica.
Le spese della consulenza tecnica del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' avuto riguardo altresì alla dichiarazione ex CP_1 art. 152 disp att. c.p.c. in atti.
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9828/2024 R.G.
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, dichiara che è invalida nella misura del 100% con necessità di Parte_1 assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, dal marzo 2025; dichiara che è soggetto portatore di handicap in situazione di gravità Parte_1 ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 dal marzo 2025; compensa tra le parti le spese di lite della fase di ATP e della presente fase;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, espletata CP_1 nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, il 19 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 18 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9828/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...] il [...] ed attualmente residente a Parte_1
Misterbianco in Via Don Luigi Sturzo n. 60, C.F. , C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Mariangela Napoli, per procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò giusta procura generale alle liti in Notar Persona_1 di Roma del 22.03.2024 (rep n.. 37875 / 7313);
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/10/2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della indennità di accompagnamento richiesta con domanda amministrativa del 20/06/2023, nonché per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992) essendo tali condizioni negate in sede amministrativa e nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo ATP (procedimento n. 2342/2024 R.G.).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva l' contestando il CP_1 contenuto del ricorso.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 18 dicembre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
______________
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
1 Nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetto il ricorrente (“Deterioramento cognitivo di grado elevato in soggetto oligofrenico con turbe comportamentali, severa compromissione dell'autonomia”) la rendono invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) grave 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, con diritto alla indennità di accompagnamento a decorrere dal marzo 2025 (“(data di visita geriatrica con test)”) (cfr Relazione di CTU).
Il ricorrente è altresì, soggetto portatore di handicap in situazione di gravità (L.
104/92 Art. 3 Comma 3) con la medesima decorrenza (cfr Relazione di CTU).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla decorrenza riconosciuta.
Le spese di lite con riferimento alla fase di ATP vanno compensate considerata la dichiarazione ex art. 152 disp att. cpc in atti.
Le spese di lite della presente fase vanno compensate avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa (come supra indicata) e della visita della Commissione medica.
Le spese della consulenza tecnica del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' avuto riguardo altresì alla dichiarazione ex CP_1 art. 152 disp att. c.p.c. in atti.
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9828/2024 R.G.
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, dichiara che è invalida nella misura del 100% con necessità di Parte_1 assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, dal marzo 2025; dichiara che è soggetto portatore di handicap in situazione di gravità Parte_1 ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 dal marzo 2025; compensa tra le parti le spese di lite della fase di ATP e della presente fase;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, espletata CP_1 nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, il 19 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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