Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 11/12/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
519/2025 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa OL Lo GI, quale giudice delle pensioni ai sensi dell’art. 151 c.g.c.;
ha pronunciato la seguente In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 79411 del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto dal sig.
XX (c.f. omissis), rappresentato e difeso dall’avv. Fabio D’Amato (c.f.
[...]),
contro Ministero dell’interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, Servizio trattamento di pensione e previdenza, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;
udita all’udienza del 3 dicembre 2025, con l’assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l’avv. Giulia Serrao, con delega dell’avv.
Fabio D’Amato, per il ricorrente. Nessuno è comparso per il Ministero dell’interno.
Premesso in
FATTO
1. Con ricorso del 12 maggio 2022, assegnato a questo giudice il 16 settembre 2024, il sig. XX, Ispettore Capo della Polizia di Stato in servizio dal omissis, chiedeva di dichiarare la dipendenza da causa di servizio della infermità “ipertensione arteriosa con retinopatia ipertensiva 1 stadio” e In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 l'ascrivibilità a categoria tabellare, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato.
Rappresentava che il 5 giugno 2008 aveva presentato domanda di riconoscimento ai fini dell’equo indennizzo per l’infermità “ipertensione arteriosa con retinopatia ipertensiva 1° stadio”, ascrivibile a ottava categoria. Nel corso delle attività istituzionali svolte, era stato sottoposto per esigenze di servizio ad attività operativa particolarmente disagiata per condizioni ambientali e climatiche, per turni di servizio e stress. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere n. 9247 del 3 giugno 2013, giudicava la patologia non dipendente da causa di servizio, affermando trattarsi di affezione frequentemente di natura primitiva, insorgente in individui con familiarità ipertensiva, per probabile errore genetico e conseguente alterazione della pompa del sodio a livello della membrana cellulare, favorita da fattori individuali spesso legati ad abitudini di vita del soggetto. Secondo il CVCS, nel determinismo e nel successivo decorso dell'affezione, di natura prevalentemente endogena, nessun ruolo poteva aver svolto il servizio prestato, tenuto conto delle In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
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196/03 modalità di svolgimento e dei disagi descritti negli atti, i quali, considerati nel loro insieme, non risultavano tali da assurgere al ruolo di causa o di concausa efficiente e determinante. Quindi il Ministero dell’interno, con decreto n. 2155 del 25 marzo 2016, decretava il non riconoscimento della causa di servizio della infermità e respingeva la domanda di equo indennizzo.
Il 30 dicembre 2016 il sig. XX chiedeva la valutazione della dipendenza da causa di servizio della stessa infermità anche quale presupposto del diritto a pensione privilegiata. Il Ministero, con PEC del 24 gennaio 2017, respingeva la richiesta.
Il ricorrente produceva una perizia di parte secondo la quale era evidente il rapporto tra il servizio prestato e l’evento.
2. Con ordinanza n. 24/2024, all’esito dell’udienza del 7 febbraio 2024, questa Sezione ordinava al Ministero dell’interno, non costituito in giudizio, di depositare il fascicolo amministrativo, rinviando la trattazione all’udienza del 10 luglio 2024.
3. Con memoria depositata il 1° marzo 2024 il Ministero dell’interno si costituiva in giudizio.
Eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in quanto il giudizio era stato attivato avverso In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
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196/03 un provvedimento negativo emesso in relazione alla richiesta di equo indennizzo.
Nel merito, affermava l’infondatezza del ricorso.
Richiamava l’iter della richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio presentata dal ricorrente, evidenziando che il d.m. di diniego n.
2155/16N del 25 marzo 2016 era conforme al parere, vincolante e caratterizzato da discrezionalità tecnica, reso dal CVCS, in applicazione del disposto di cui al d.p.r. n. 461/2001, previo svolgimento di adeguata e completa istruttoria. La perizia di parte presentata dal ricorrente, citata nel ricorso, non era idonea a confutare il giudizio tecnico espresso dal CVCS. Inoltre, il Ministero faceva presente che non risultava dimostrato dal ricorrente, di ciò onerato ai sensi dell’art. 2697 c.c., che la qualità, quantità o durata delle prestazioni fossero state eccedenti rispetto agli standard di difficoltà, durezza e gravosità propri del servizio istituzionale di polizia, precisando che il servizio prestato era stato adeguatamente considerato dal CVCS.
4. All’esito dell’udienza del 17 luglio 2024, con ordinanza n. 113/2024 questa Sezione disponeva l’acquisizione del parere medico legale dell’Ufficio medico legale presso il Ministero della salute (nel In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
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196/03 prosieguo, UML), integrato dallo specialista oculistico.
5. Il 14 novembre 2025 l’UML, previo esame della documentazione acquisita agli atti del giudizio e svolgimento delle operazioni peritali, depositava il parere definitivo. Tale deposito era preceduto dalla comunicazione del parere provvisorio alle parti e dall’esame delle osservazioni critiche formulate dal CTP del ricorrente. Il CTP dell’Amministrazione esprimeva sulla bozza parere di concordanza.
L’UML concludeva affermando che l’infermità per la quale il ricorrente aveva avanzato istanza
(retinopatia ipertensiva) non poteva essere considerata dipendente da causa né da concausa di servizio, né in via diretta, né in via indiretta.
6. All’udienza del 3 dicembre 2025, come da verbale, l’avv. Serrao per il ricorrente si è riportata agli atti depositati, chiedendo la rinnovazione della consulenza tecnica con sostituzione del consulente.
All’esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.
Considerato in
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
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“ipertensione arteriosa con retinopatia ipertensiva 1° stadio”, sofferta dal ricorrente, ai fini del futuro riconoscimento della pensione privilegiata.
2. In via pregiudiziale deve essere respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile, motivata dal Ministero dell’interno in ragione della sussistenza della giurisdizione amministrativa sulla domanda di equo indennizzo e sul fatto che il provvedimento di diniego è stato adottato sulla base della domanda dell’interessato volta ad ottenere il riconoscimento stesso ai fini dell’equo indennizzo.
Il presente ricorso, infatti, è stato espressamente presentato per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini del futuro riconoscimento della pensione privilegiata, rispetto al quale, peraltro, è stata presentata apposita istanza dal ricorrente. Dunque, la controversia riguarda una questione relativa al diritto e alla misura della pensione di un pubblico dipendente, come tale devoluta alla giurisdizione esclusiva di questa Corte ai sensi degli artt. 13 e 62, r.d. n. 1214/1934.
3. Nel merito il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
All’esito della CTU svolta l’UML, sulla base di In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
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196/03 un’accurata ed esaustiva analisi della fattispecie, ha escluso la sussistenza della asserita dipendenza da causa di servizio in merito alla patologia
“ipertensione arteriosa con retinopatia ipertensiva 1 stadio” sofferta dal ricorrente. L’UML ha approfonditamente esaminato la patologia oggetto del presente giudizio, evidenziandone cause e caratteristiche. All’esito dell’analisi della possibile relazione causale con l’attività di servizio della ipertensione arteriosa, e conseguentemente della retinopatia ipertensiva del ricorrente, peraltro qualificata come modestissima, l’UML ne ha escluso la dipendenza da causa di servizio. Ha ritenuto non ravvisabili “aspetti che possano obbiettivamente ammettersi idonei a procurare uno stato di stress tale da generare una ipertensione arteriosa cronica, nel cui determinismo hanno avuto netta preponderanza causativa la familiarità e l’alterazione metabolica iperomocisteinemica”. Con riguardo alla familiarità ha richiamato episodi ischemici cerebrali subiti dal padre del ricorrente e, con riguardo alla iperomocisteinemia, ha richiamato gli effetti dell’aumento della concentrazione plasmatica di omocisteina. Ha dunque precisato che lo stress lavoro-relato “non può aver In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
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196/03 giuocato alcun ruolo quanti-qualitativamente rilevante nella genesi né della patologia ipertensiva, né, conseguentemente, della retinopatia.
Il peso causativo della attività di servizio sulla patologia ipertensiva è irrilevante rispetto a quello degli altri due fattori di rischio che, nel XX, essendo presenti e preponderanti, non sono più fattori di rischio ma diventano fattori causali ad effetto sinergico”.
L’UML ha in particolare esaminato le multiple cause dell’ipertensione arteriosa di cui è affetto il ricorrente, specificando che tra i fattori che favoriscono l'insorgenza e lo sviluppo dell'ipertensione primaria risultano la componente genetica, l'età, lo stile di vita sedentario, la dieta ipercalorica e con alto contenuto di sodio. Per quanto attiene alle condizioni di stress psico-fisico, ha precisato che “se può giocare un certo ruolo nel determinismo del singolo picco ipertensivo, non lo risulta rivestire nel determinismo, né diretto, né indiretto, di una patologia ipertensiva strutturata cronica”. L’UML ha inoltre rilevato l’assenza di elementi che potessero essere indicativi di un
“latente” stato di stress psichico e fisico connesso In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
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196/03 al servizio, così escludendosi la “minima possibilità di aver giuocato alcun ruolo causale/concausale nel determinismo della ipertensione arteriosa e, conseguentemente della retinopatia ipertensionerelata”. Ha precisato che, se l’attività lavorativa fosse stata fonte di stress “tale da poter assurgere a vero e proprio fattore usurante per il muscolo cardiaco e la funzione circolatoria, avrebbe comportato ben altri correlati clinici e riscontri medici”.
L’UML ha comunque rilevato che risultava “esservi un solo esame del fundus oculi che evidenziava «lieve congestione dei vasi venosi, rami arteriosi di calibro lievemente ridotto. Retinopatia ipertensiva I stadio>» ma che in realtà si poteva trattare di un
“pre-stadio” con la conseguente esclusione della ascrizione ad alcuna categoria tabellare.
Occorre precisare che, al fine della predisposizione del parere definitivo, l’UML ha compiutamente esaminato anche le osservazioni critiche proposte dal CTP del ricorrente, confermando le conclusioni alle quali era giunto nel parere preliminare. In particolare, con riferimento alle eccezioni sollevate dal CTP in merito all’oggetto del parere, in quanto limitato alla retinopatia ipertensiva senza tenere conto della valutazione della situazione In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
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196/03 cardiologica, l’UML, premesso che tale era il quesito formulato, ha affermato che anche la cardiopatia ipertensiva, peraltro ritenuta assente nel XX, non sarebbe né causalmente, né concausalmente relabili, né in via diretta, né indiretta, al servizio svolto, rinviando alle medesime argomentazioni già svolte per la patologia esaminata. Ha peraltro ribadito di non aver rinvenuto nella documentazione sanitaria prodotta alcun documento sanitario dal quale potesse essere dedotta la diagnosi di coronoaropatia monovasale riportata dal CTP del ricorrente.
Non appare dunque necessario disporre una rinnovazione della CTU, come richiesto dal ricorrente, risultando adeguatamente considerati sia il quadro medico legale del ricorrente, sia le osservazioni e argomentazioni critiche proposte dal CTP del ricorrente stesso.
Le conclusioni cui è pervenuto l’organo di consulenza appaiono coerenti con la documentazione medica agli atti del presente giudizio, sono fondate su di essa e sugli accertamenti svolti in sede di operazioni peritali, nonché su argomentazioni medico legali dotate di coerenza logico-scientifica, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici. Pertanto, questo In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
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196/03 giudice ritiene di poter integralmente condividere il parere medico-legale reso dal CTU, quale idoneo a fondare la decisione del presente ricorso.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, il ricorso deve pertanto essere respinto.
4. In considerazione della complessità della fattispecie e della presenza in atti di pareri medici contrastanti, può disporsi l’integrale compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d’ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
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196/03 nominati.
Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
IL GIUDICE
OL Lo GI
(f.to digitalmente)
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 11.12.2025 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA LE VINICOLA CORTE DEI CONTI 11.12.2025 13:47:15 GMT+01:00