Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/06/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
n. 201/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di RE, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai IGg.ri Magistrati:
dott. Daniela LOCOCO Presidente rel.
dott. Leonardo SCIONTI Consigliere dott. Chiara ERMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado unico iscritta a ruolo il 8 aprile 2025 al n. 201 del R.G. Affari Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
promossa da
, elettivamente domiciliati in RE, via presso Parte_1 Parte_2
e nello studio dell'Avv. Andrea Scasso e rappresentati e difesi dall'Avv. Ilaria Zipoli
del Foro di Prato come da mandato in calce al ricorso
- ricorrenti -
In contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- litisconsorte ex lege -
oggetto: declaratoria di efficacia civile di sentenza canonica.
“Voglia la Corte adita dichiarare esecutiva ad ogni effetto la sentenza del Tribunale
Ecclesiastico Regionale Etrusco del 20.12.2023 dichiarativa di nullità del matrimonio contratto in data 18.01.2003 dai signor cui è Parte_1 Parte_2
stata conferita, in data 10.03.2025, esecutività dal superiore organo ecclesiastico di controllo, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, e ordinare pertanto all'ufficiale di stato civile del Comune di RE (FI) di annotare la sentenza stessa e quella emananda, considerate per effetto dell'art. 67, comma 2, della L. 31 maggio 1995
n. 218, unico titolo, nei registri di nascita e di matrimonio tenuti dal comune”; per il Pubblico Ministero: “ Esprime parere favorevole”.
- FATTO E DIRITTO -
I. Con ricorso congiunto depositato in data 8 aprile 2025, i IGg. e Parte_1 Pt_2
deducevano:
[...]
che avevano contratto matrimonio concordatario in data 18 gennaio 2003 nella
Chiesa di Santa Lucia posta nel territorio della RO dei Santi PP e Per_1
al , Comune di RE (come risulta dall'atto n. 24, Parte II Serie A Anno Per_2
2003, allegato sub doc. 1);
che in data 22 luglio 2022 la IG. adiva il Tribunale Ecclesiastico Parte_1
Regionale Etrusco per far dichiarare, in contraddittorio con il coniuge, la nullità del vincolo religioso;
che in data 20.12.2023 il Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco aveva emanato la sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio “per grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente da parte della donna attrice, a norma del can. 1095 C.I.C.”;
che, in assenza di impugnazione, la sentenza diveniva esecutiva a norma del can. 1679 del C.I.C.;
2 che in data 10 marzo 2025 era emanato decreto di esecutività da parte del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica;
che sussistevano tutti i presupposti per il riconoscimento dell'efficacia civile della sentenza in considerazione dell'assenza di profili di contrarietà all'ordine pubblico e del rispetto del diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
I ricorrenti concludevano, pertanto, congiuntamente come in epigrafe.
Interveniva il Pubblico Ministero esprimendo parere favorevole all'accoglimento della richiesta.
In esito la causa, senza fissazione di udienza attese le conclusioni congiunte dei coniugi ricorrenti, era decisa in camera di consiglio.
II. La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta con la conseguente declaratoria di efficacia della sentenza di cui specificamente al dispositivo.
II.
1. In linea generale, va ribadito che ai sensi dell'art. 8 della legge 25 marzo 1985 n.
121, recante norme di “Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al
Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa
Sede” (d'ora in poi, soltanto “Concordato”) “…le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva
3 una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia…”.
II.
2. Quanto al rinvio effettuato dal punto “c)” è da dire che la Suprema Corte
(Cassazione civile, Sezione I, 10/05/2006 n. 10796) ha ribadito il carattere di rinvio c.d. materiale della norma all'art. 797 c.p.c. recante, a sua volta, condizioni per la declaratoria di efficacia delle sentenze straniere, norma adesso abrogata dalla successiva legge 31 maggio 1995 n. 218, recante norme di “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” e sostituita dall'art. 64 di essa. Ne consegue che l'abrogazione degli artt. 796 e 797 c.p.c., sancita dall'art. 73 della legge n. 218/95 cit., non è idonea, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, a spiegare efficacia sulle disposizioni del Concordato le quali – con riferimento alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici – contengono un espresso riferimento all'applicazione degli artt. 796 e 797 c.p.c. (così l'art. 4 del protocollo addizionale, in relazione all'art. 8 dell'Accordo). Pertanto, il giudice italiano, al fine di decidere sulla domanda avente ad oggetto la predetta dichiarazione di efficacia, deve continuare ad applicare i menzionati articoli del codice di rito civile, i quali risultano perciò connotati da una vera e propria ultrattività, relativamente a tale specifica materia ed in forza del principio concordatario accolto dall'art. 7 della Costituzione, principio comportante la resistenza all'abrogazione delle norme pattizie, le quali sono suscettibili di essere modificate, in mancanza di accordo delle Parti contraenti,
soltanto attraverso leggi costituzionali (su tutto, cfr. Cassazione civile, Sezione I,
11/02/2008 n. 3186; id., 08/06/2005 n. 12010).
III. Tanto premesso, in linea generale, nel caso di specie sussistono tutte le condizioni richieste dal combinato disposto dagli artt. 8 del Concordato e 797 c.p.c., per quanto emerge dalla lettura della sentenza emessa in sede ecclesiastica e per quanto comunque indicato dalle Parti che del resto – congiuntamente – hanno proposto ricorso.
4 III.
1. In particolare, fermo restando che ricorrono le ulteriori condizioni previste dalla norma richiamata ai fini della delibazione della sentenza, si osserva che tale pronuncia non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, essendo stata pronunciata per la ritenuta incapacità della a norma del can. 1095 n. 2 Pt_1
C.I.C., vizio genetico che attiene alla incapacita' a contrarre matrimonio, avente corrispondenza nell'ipotesi di invalidità contemplata dall'articolo 120 c.c., secondo cui il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio (Cass. n.149/2023), fermo restando che la convivenza ultratriennale non costituisce un limite di ordine pubblico in presenza di un vizio di capacità ex articolo 120 c.c. (Cass.,Sezione 1 Civile, Ordinanza 20
novembre 2023, n. 32148), trattandosi piuttosto di circostanza integrante eccezione in senso stretto rimessa esclusivamente alla disponibilità della parte che intenda farla valere.
Ne consegue che nulla osta al riconoscimento degli effetti civili della sentenza emessa da Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco inter partes, come in dispositivo.
IV. Nulla sulle spese, trattandosi di procedura non contenziosa.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di RE, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando in grado unico sul ricorso congiuntamente proposto da e Parte_1
, in contraddittorio con il Pubblico Ministero, così provvede: Parte_2
DICHIARA l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza di nullità
del matrimonio, celebrato con rito concordatario in data 18 gennaio 2003 tra
[...]
e , pronunziata in data 20.12.2023 dal Tribunale Ecclesiastico Pt_1 Parte_2
Regionale Etrusco, pubblicata in data 7 giugno 2024, e resa esecutiva con provvedimento in data 10 marzo 2025 del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica.
5 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RE di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione degli atti di nascita e di matrimonio;
DISPONE che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.l.vo n. 30.06.2003 n.196.
Nulla per le spese.
RE, camera di consiglio del 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Daniela Lococo
6