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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/09/2025, n. 4670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4670 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 4037/2021 R.G. e 7522/2021 R.G., aventi ad oggetto:
separazione personale
PROMOSSE DA
, , nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 Pt_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Consolazione CAMPISANO, C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore (originariamente rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lucio Domenico
SPAMPINATO e Maria Antonella LAUDANI);
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela SAITTA, presso il cui studio è C.F._2
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
1 RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda di divorzio, all'affidamento condiviso della prole ancora minorenne e al relativo mantenimento.
Poste in decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 16/06/2025, sulle conclusioni ivi congiuntamente precisate in conformità all'accordo raggiunto (con espressa richiesta di compensazione integrale delle spese di lite fra le parti).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 26.03.2021, ha chiesto Parte_3
pronunciarsi la separazione personale dalla moglie con cui aveva contratto Controparte_1
matrimonio concordatario il 13/09/2003 e dalla cui unione sono nate, a Catania, le figlie
[...]
(in data 08/01/2006) - oggi maggiorenne - e (il 18/02/2010) Persona_1 Persona_2
- ancora minorenne.
Il ha dedotto che il rapporto matrimoniale ha cominciato ad incrinarsi a causa delle Pt_1
reciproche incomprensioni, determinate da insanabili incompatibilità di carattere, sino all'abbandono,
nel luglio del 2020, del tetto coniugale da parte della moglie, cui ha pertanto chiesto di addebitare la separazione;
ha inoltre chiesto l'affidamento condiviso delle figlie (all'epoca entrambe minorenni),
con collocamento presso di sé, assegnazione in proprio favore della casa coniugale e regolamentazione secondo quanto indicato in ricorso degli incontri fra le minori e la madre, onerando quest'ultima di un contributo – pur minimo – per il relativo mantenimento, fissandolo in euro 250,00
mensili, oltre al pari concorso nelle spese straordinarie, e disponendo infine il pagamento, a carico di entrambi i coniugi in pari misura, delle rate a scadere del mutuo ipotecario, con vittoria di spese e compensi.
2 Con autonomo ricorso depositato in data 05/06/2021 (nel procedimento iscritto al n. 7522/2022), la signora ha chiesto la separazione personale dal marito, imputando invece a questi - e CP_1
soprattutto ai suoi atteggiamenti aggressivi (posti in essere anche in presenza delle figlie, oltre che di parenti e amici) il naufragio dell'unione coniugale;
ha altresì chiesto l'affidamento condiviso di entrambe le figlie, con collocazione presso di sé, assegnazione in proprio favore della casa familiare,
regolamentazione secondo quanto indicato in ricorso dei tempi di frequentazione delle figlie con il padre e onere a carico di quest'ultimo di contribuire al mantenimento della prole versandole un assegno di € 800,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Disposta la riunione dei due procedimenti, all'udienza presidenziale del 28/09/2021, sentite le parti,
personalmente comparse, ed esperito invano il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, con separata ordinanza ex art. 708 c.p.c.
dell'01/10/2021, è stato disposto l'affidamento delle figlie minorenni, e Persona_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre, cui è stata assegnata la casa coniugale,
[...]
e regolamentazione degli incontri con la madre, onerata di corrispondere al marito, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento di € 200,00 (con decorrenza dalla data del provvedimento), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con lo stesso provvedimento è stato dato incarico al servizio di Psicologia presso il Consultorio di S. Pietro
Clarenza di predisporre un percorso di sostegno alla genitorialità di entrambi i coniugi.
Esperito l'ascolto delle minori all'udienza del 23/11/2021 ed istruita la causa mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale delle parti e l'espletamento delle prove per testi ammesse con ordinanza del 27.11.2023, all'udienza del 18/06/2024 il G.I. ha disposto l'erogazione dell'importo integrale dell'assegno unico universale in favore del collocatario delle figlie;
quindi, acquisita la Pt_1
relazione del Consultorio Familiare territorialmente competente già incaricato di fornire ausilio alla coppia genitoriale, nelle more del giudizio le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle
3 condizioni della separazione personale, chiedendo al Tribunale di recepirne il contenuto come atto a regolamentare i rapporti reciproci e nei confronti della prole.
Ciò posto, in base all'accordo liberamente raggiunto e sottoscritto in data 08/05/2025, le parti hanno chiesto quanto segue:
“a) pronunciare la separazione tra i coniugi e , Parte_3 Controparte_1
i quali saranno liberi di fissare la loro residenza ovunque vorranno, con il solo limite di darsene
reciproca e tempestiva comunicazione;
b) affidare le figlie minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente
presso il padre e diritto di visita della madre sì come già regolamentato in seno alla ordinanza
presidenziale del 1 ottobre 2021 (a cui si rinvia anche con particolare riferimento alle modalità di
permanenza delle figlie presso la madre);
c) assegnare la casa coniugale al sig. , che ivi vive insieme alle figlie minori;
Parte_1
d) porre a carico della sig.ra l'obbligo di versare al sig. , entro CP_1 Parte_1
e non oltre il giorno cinque di ogni mese di riferimento, la complessiva somma di € 150,00, di cui €
100,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia ed € 50,00 a titolo di Persona_2
contributo per il mantenimento della figlia (che attualmente svolge attività Persona_1
lavorativa a tempo parziale e determinato), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
e) porre a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie
sostenute nell'interesse delle figlie, tra cui quelle mediche, dentistiche, scolastiche, parascolastiche
e ricreative secondo le linee guida in uso presso il Tribunale di Catania;
f) con integrale compensazione delle spese del giudizio.”.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi, precisandosi quanto segue in ordine all'accordo sopra riportato.
4 In primo luogo, in relazione al punto b), deve evidenziarsi che ha raggiunto ha ormai Persona_1
raggiunto la maggiore età, onde la relativa clausola deve ritenersi operante solo con riferimento a
. Persona_2
A ciò si aggiunga che, con note congiunte di trattazione scritta depositate per l'udienza del
16/06/2025, i procuratori delle parti hanno inteso includere, nell'accordo di separazione, anche le seguenti condizioni contenute nella scrittura privata transattiva sottoscritta dalle parti in data
07/05/2025, concernenti l'obbligo a trasferire, in capo alla resistente e in favore del ricorrente, la sua quota di proprietà pari al 50% dell'immobile sito in Belpasso, via Palmiro Togliatti n. 39, censito al catasto fabbricati del detto Comune al foglio 31, p.lla 19, sub. 4, con annessi e connessi, dipendenze e pertinenze:
“- ll sig. dichiara di rinunciare a tutte le pretese articolate nel giudizio pendente dinnanzi Pt_1
al Tribunale Civile di Catania, r.g. n. 3212/2024, così come espressamente formulate nel ricorso ex
art. 281 decies c.p.c., qui richiamato e allegato (cfr. al. 7), che costituisce parte integrante del
presente accordo, nonché ad ogni altra richiesta anche formulata a titolo risarcitorio connessa alla
controversia pendente e conseguentemente si impegna ad abbandonare li giudizio r.g. n. 3212/2024
ex art. 309 c.p.c.
- A fronte della detta rinuncia, la signora si obbliga a cedere in favore del sig. la CP_1 Pt_1
quota di proprietà dell'immobile sopra descritto, pari al 50% per l'importo pari ad € 15.000,00, con
spese di rogito a carico di quest'ultimo, nella seguente maniera pagate: € 4.000.00 alla data della
firma della transazione o al massimo il giorno dopo la predetta firma - € 11.000,00, mediante bonifico
sul conto corrente intestato alla signora IBAN [...]CC0521362080, entro e CP_1
non oltre il termine di seguito indicato.
Le Parti pattuiscono, altresì, che:
5 • al momento della stipula della presente scrittura privata, li sig. si obbliga a rinunciare Pt_1
all'azione e, conseguentemente, provvederà ad abbandonare li giudizio r.g. n. 3212/2024 pendente
dinnanzi al Tribunale di Catania, la cui udienza è fissata per li 20 maggio 2025, ex art. 309 c.р.с.
• la rinuncia a tutte le pretese articolate nel giudizio pendente dinnanzi al Tribunale Civile di Catania.
r.g. n. 3212/2024 diverrà efficace con la stipula del contratto di vendita della quota dell'immobile in
favore del sig. , d a concludersi entro e non oltre li 30 settembre 2025. Pt_1
• Al momento della stipula del rogito notarile, le parti si impegnano a darsi atto che la caparra per
l'acquisto della quota dell'immobile di cui in premessa di titolarità della signora è stata già CP_1
versata al momento della firma di codesta transazione e i restanti € 11.000,00 saranno pagati entro
e non oltre il 30 settembre 2025.
• Per effetto della vendita, il sig. rinuncia altresì a far valere qualsivoglia pretesa connessa Pt_1
alla titolarità del bene anche per fatti antecedenti alla presente scrittura privata (a titolo
esemplificativo e non esaustivo, si impegna a tenere indenne la sig.ra da eventuali pretese CP_1
del GSE, tasse e oneri di qualsivoglia natura correlate all'immobile o alle utenze)”.
Attesa l'efficacia meramente obbligatoria dei superiori accordi traslativi della proprietà, non può
accogliersi la richiesta dei procuratori delle parti volta ad ottenere la trascrizione del provvedimento giudiziale nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2643 n. 14 c.c., essendo l'elencazione degli atti soggetti a trascrizione stabilita dalla legge.
L'accordo, come sopra integralmente riportato, con le annesse precisazioni, può dunque essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, altresì rilevandosi, quanto all'ammontare del contributo dovuto dalla CP_1
per il mantenimento della figlia minorenne e della figlia maggiorenne, che il relativo importo appare congruo, tenuto conto, oltre che delle sostanze dell'onerata (priva di redditi rilevanti), che la casa coniugale in comproprietà tra le parti è stata assegnata al ricorrente, che la resistente si è impegnata
6 a trasferire al marito la sua quota di proprietà pari al 50% dell'immobile adibito a casa coniugale e che il minore importo specificatamente previsto per la figlia maggiorenne appare Persona_3
comunque congruo considerato che la ragazza attualmente svolge attività lavorativa a tempo parziale,
fermo restando che ogni altro accordo economico tra i coniugi teso a regolare i loro reciproci rapporti rimane sottratto al vaglio del Tribunale, trattandosi di materia disponibile in cui le parti possono liberamente esplicare autonomo e consapevole governo dei loro diritti.
In considerazione dell'accordo raggiunto e dell'espressa richiesta delle parti, le spese processuali tra le stesse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 4037/2021 R.G. e
7522/2021 R.G.:
pronuncia la separazione personale dei coniugi , , nato a Parte_1 Pt_2
CATANIA il 23/08/1976, e , nata a [...] il Controparte_1
16/03/1982, che hanno contratto matrimonio a Belpasso (CT) il 13/09/2003, alle condizioni di cui in motivazione;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Belpasso (CT)
per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 (Registro degli Atti di Matrimonio dello
Stato Civile del Comune di Belpasso n. 105, parte 2, serie A, anno 2003);
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 12/09/2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
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