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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/12/2025, n. 7164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7164 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6286/2022
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
In nome del popolo italiano
La Corte composta dai Sigg magistrati
Dr.ssa OF NN Presidente
Dr.ssa AN RO VA Consigliere rel.
Dr. Gabriele Sordi Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile indicata in epigrafe, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n 14723/2022, notificata il 27/10/2022, e pendente tra
, elettivamente domiciliata presso lo studio l'Avv Donatella Cannataro Parte_1
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-appellante e
elettivamente domiciliata presso lo studio l'Avv. Leonida Carnevale e CP_1
dell''Abogado , Avvocato Stabilito, che lo rappresentano e Controparte_2
difendono in virtù di procura in atti
-appellato con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte d'Appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ha adito il Tribunale di Roma per la separazione dal coniuge adducendo di Pt_1
versare in precarie condizioni economiche e di percepire esclusivamente una pensione dall'INPS, oltre ad una piccola pensione proveniente dal Brasile, il tutto per complessivi € 500 mensili circa. Nel resistere, il percettore di una pensione CP_1
mensile di circa € 2.500 mensili, ha rappresentato
. di essere gravato dal mutuo -rateo euro 350 mese- della casa coniugale -abitata dalla e tenuto al pagamento del canone di euro 500 mensili per l'immobile in Pt_1
cui vive oltre al rimborso di un finanziamento per euro 550 mensili,
. che la moglie gli avrebbe sottratto, in un periodo antecedente alla separazione, gioielli e preziosi del valore complessivo di circa € 50.000, da lui acquistati nel tempo a titolo di investimento,
. che la avrebbe anche prelevato dal conto comune una somma non inferiore Pt_1
ad € 20.000 e beneficerebbe dell'ulteriore entrata costituita dalla locazione di un immobile in comproprietà con i fratelli e sito in Brasile.
La ha replicato che i gioielli trattenuti apparterrebbero esclusivamente a lei ed Pt_1
avrebbero un valore di circa € 6.500, riconoscendo di avere prelevato dal conto comune una somma pari a soli € 10.000.
Così ricostruite le prospettazioni delle parti, il primo Giudice ha, con la sentenza gravata,
. dichiarato la separazione personale tra le parti (matrimonio contratto in data
4/7/1997),
. disposto che il continui a versare alla l'assegno di mantenimento di euro CP_1 Pt_1
150 mese, oltre rivalutazione,
. rigettato la domanda di assegnazione della casa coniugale,
. compensato le spese di lite. Secondo il Tribunale
. per ciò che concerne i preziosi in tesi trattenuti dalla , nulla è emerso riguardo a Pt_1
identificazione e valore, pur tenendo conto delle deposizioni testimoniali della figlia del e dell'orafo che avrebbe provveduto alla vendita degli stessi e nonostante la CP_1
abbia ammesso di trovarsi nella disponibilità di una serie di gioielli di discreto Pt_1
valore e di aver prelevato dal conto comune una somma non inferiore ad € 10.000,
. l'asserita simulazione del contratto di locazione depositato dal non emerge, CP_1
risultando la inadempiente all'onere di depositare la propria documentazione Pt_1
reddituale, né avendo la stessa comprovato la circostanza che l'immobile di cui risulterebbe comproprietaria e sito in Brasile non produrrebbe redditi,
. quanto sopra, unitamente al fatto che ella continua ad abitare nella casa coniugale senza versare alcunchè, conduce ad escludere l'incremento dell'assegno di mantenimento posto a carico del n sede presidenziale e pari ad € 150, CP_1
. non v'ha luogo all'assegnazione della casa coniugale alla , in assenza di figli. Pt_1
Ha proposto tempestivo appello la (classe 1952), deducendo Pt_1
. di aver chiesto un assegno mensile di euro 1.000 ovvero di euro 1.250 in caso di mancata assegnazione della casa coniugale, perchè 1) dal matrimonio, celebrato il 4-7-
1997, non erano nati figli, 2) da giugno 2020 il veva lasciato la casa coniugale, CP_1
asportando la maggior parte dei risparmi della famiglia e documenti comuni e nulla versando per il suo mantenimento, 3) la casa coniugale, in comproprietà, è gravata da mutuo, 4) in costanza di matrimonio aveva sempre lavorato ma, licenziata nel 2015, si era venuta a trovare priva di redditi da lavoro, percependo unicamente una pensione di invalidità civile (nel tempo aumentata ad euro 419) ed una piccola pensione proveniente dal Brasile di ammontare variabile (circa 80 euro), 5) il piccolo immobile in Brasile, ereditato dalla madre e in comproprietà con tre fratelli, non produceva reddito, 6) il marito percepiva una pensione di euro 2.400 mese circa, 7) l'assegnazione della casa coniugale era richiesta non avendo essa deducente altra soluzione abitativa, . che, avendo il contestato e, in particolare, negato le assunte difficoltà CP_1
economiche della deducente -cui imputava di aver prelevato somme dal conto comune-
, oltre che dedotto fra l'altro di aver preso una stanza in locazione in Via degli
Impressori (Roma) al canone di euro 750, di pagare due mutui sulla casa coniugale ed alcuni prestiti, essa esponente 8) ha chiesto prova testimoniale sulla circostanza che il ivesse in Via US BO 100 nell' immobile della figlia e come CP_1 Parte_2
il figlio di quest'ultima ( usasse l'ultima autovettura acquistata dal CP_3
9) si è vista respingere l'istanza di prova orale dal primo Giudice che ha invece CP_1
ammesso la prova del u esistenza e valore dei preziosi, CP_1
. che 10) i gioielli, oltre ad essere beni personali della deducente, hanno un valore di euro 6.500 e sono stati dati in pegno -come da polizze in atti- per far fronte alle difficoltà successive all'allontanamento del marito, 11) al prelievo di euro 10.000 da parte della deducente corrisponde un prelievo ad opera di controparte per euro 25.000,
12) essa esponente ha formulato prova testimoniale -per es. -E' vero che il Sig. CP_1
dal mese di giugno 2020 a tutt'oggi, vive in località Dragona -Roma- a Via
[...]
US BO 100 nell'immobile della figlia ?- per dimostrare la Parte_2
simulazione del contratto locatizio depositato dal prova non ammessa e mai CP_1
rinunciata, 13) non è stata fornita prova della registrazione del contratto -visto che controparte ha depositato il modulo della richiesta di registrazione- e nemmeno dei pagamenti del canone -risultando in atti una unica e mera ricevuta di richiesta di bonifico- mentre la deducente ha documentato come, a Via degli Impressori, il costo di una stanza singola non superasse il prezzo di euro 350, così come ad Ostia, zona dove il a sempre vissuto anche vicino alle figlie, 14) controparte ha depositato, CP_1
con la conclusionale in replica (e senza nulla argomentare per attirare l'attenzione), un contratto locatizio nuovo, diverso e registrato il 4-10-2021-quindi antecedente all'udienza di precisazione delle conclusioni del maggio 2022-per un appartamento a
Via F. Donati 133 al canone di euro 500, contratto che il primo Giudice ha valorizzato laddove ha dato conto dell'esborso di euro 500 per la locazione, 15) quanto all'omissione documentale contestatale in sentenza, il primo Giudice non ha considerato che la deducente aveva rappresentato, nella dichiarazione sostitutiva del
28-1-2021, che delle dichiarazioni dei redditi si era sempre occupato il marito e quindi non ne aveva la disponibilità; inoltre, non sono contestati i redditi prodotti in Italia dalla deducente che ha comunque depositato, oltre alla dichiarazione sostitutiva, gli estratti conto 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, lista movimenti 2022, fornendo dunque elementi per economica>, avuto riguardo anche all'età (anni 69) e alle documentate condizioni di salute (sindrome depressiva maggiore, in trattamento farmacologico e psicoterapeutico continuativo, incontinenza urinaria, in esiti di isteroannessiectomia totale per fibromatosi, pregressa asportazione di noduli mammari bilaterale, nefropatia vascolare, ipertensione arteriosa in trattamento secondaria a disfunzione renale monolaterale, fibrillazione atriale parossistica, BBS -blocco branca sin- completo, pregresso tia emilato destro, angina instabile in malattia coronarica con PCI su CX ed impianto des),
16) quanto all'immobile in Brasile, trattasi di monolocale che le appartiene per ¼ rispetto al quale il afferma “come un dato di fatto che la ne percepisca un CP_1 Pt_1
reddito”, ciò di cui l'interessato poteva -avendo per anni vissuto con la deducente- e doveva provare;
oltretutto il Giudice non ha dato rilievo -o motivato il perché- alla relazione fotografica del bene, fornita dall'esponente in contraddittorio, documentazione attestante le piccole dimensioni e il pessimo stato di manutenzione,
17) la circostanza che il aghi l'intera rata del mutuo -e pertanto euro 175 per la CP_1
deducente- non riduce il divario economico tra i coniugi né risolve lo stato di bisogno dell'esponente,
. che, quanto alla casa coniugale, la deducente è coniuge economicamente svantaggiato, con problemi di salute, priva di rete parentale, priva di altra soluzione abitativa a differenza del he può contare sulla abitazione a titolo gratuito ricavata CP_1
nella villa della figlia, ciò su cui si era articolata la prova non ammessa dal primo
Giudice, . l'esponente ha lavorato durante il matrimonio (anche prima) sino all'anno 2015 e sul conto cointestato confluiva anche il suo stipendio (e poi la pensione), mentre successivamente del menage si faceva carico il CP_1
Ha chiesto che la Corte, previa ammissione delle richieste istruttorie formulate nella seconda memoria di cui all'art. 183 cpc, provveda ad assegnare alla moglie la casa coniugale ed a porre a carico del 'obbligo di corrisponderle un assegno mensile CP_1
di euro 1.000 ovvero di euro 1.250,00 in caso di mancata assegnazione della casa coniugale, rivalutabile.
Nel costituirsi, il classe 1950) ha dedotto che CP_1
. la censura sull'assegnazione della casa coniugale appare “provocatoria”,
. quanto all'aumento del contributo, non può trascurarsi che dalla pensione mensile di circa 2.500 euro vanno detratti euro 500 per l'affitto (contratto regolarmente registrato), euro 50 per il condominio, euro 100 per le utenze, euro 150 per la rata findomestic, euro 148 per la rata autovettura (si tratta di una Lancia Y usata del 2005), euro 82,50 per la polizza vita, euro 501 per la cessione del 5°, euro 150 per l'assegno di mantenimento alla , euro 355 per l'intera rata di mutuo gravante sulla casa Pt_1
coniugale in comproprietà, residuando al deducente una somma inferiore a 500 euro mensili, con i quali deve far fronte alle necessità per la sopravvivenza e ai bisogni medici e fisiologici propri della sua età,
. rendendosi conto della situazione certo non economicamente florida in cui versa l'appellante, intende proporre la vendita della casa coniugale, in comproprietà al 50%, con ripartizione del ricavato tra gli aventi diritto <(ipotizzando un prezzo di vendita di euro 150.000,00, detratta la somma di circa euro 30.000,00 per l'estinzione del mutuo, residuerebbero circa euro 60.000,00 a testa).
Ha chiesto il rigetto.
Con memoria del 21/5/2024, la ha dedotto che l'ex adverso avversa proposta Pt_1
vendita non può avere luogo perché occorre prima procedere all'affrancazione nei confronti del Comune -essendo le parti titolari di diritto di superficie- e la deducente non ha denaro per provvedere;
ha aggiunto che controparte non ha depositato gli estratti conto sicchè non è possibile darle credito quanto alle spese che assume di sostenere, risultando oltretutto il predetto poco trasparente (si consideri quanto dedotto in merito all'affitto). Ha insistito nelle istanze istruttorie e di merito.
Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 27/11/2025 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con le note di trattazione depositate, il a rappresentato che la mediazione volta CP_1
al raggiungimento del risultato -previa affrancazione del diritto di superficie- non è andata a buon fine per la indisponibilità della controparte;
ha aggiunto che il Giudice deve tener conto del fatto che ella gode dell'immobile senza nulla pagare. Ha insistito.
Nelle note di trattazione del 25/11/2025, la ha insistito chiedendo anche il Pt_1
riconoscimento delle spese del doppio grado di giudizio.
Gli atti sono stati passati al PG per il parere.
Esclusa l'assegnazione della casa coniugale, assegnazione che risponde ad esigenze diverse da quelle prospettate dalla , occorre verificare la domanda di aumento Pt_1
dell'assegno di mantenimento.
Ai sensi dell'art. 156 cod. civ. l'assegno in favore del coniuge presuppone che questi
“non abbia adeguati redditi propri”; anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha confermato il consolidato orientamento secondo cui “La separazione personale,
a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. n. 12196 del 16/05/2017; nello stesso senso v. anche Cass. n. 5605 del 28/02/2020).
Per giurisprudenza costante, poi, nel valutare l'esistenza di uno squilibrio economico tra i coniugi dovrà tenersi conto non solo dei redditi da questi percepiti
“ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti” (Cass. n. 605 del 12/01/2017).
Tale valutazione “non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”, e del resto “la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento” (Cass. n. 25618 del 07/12/2007). Sotto altro profilo, infine, l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi “quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche” (Cass. n. 18547 del 25/08/2006).
Tanto premesso, non v'ha luogo al chiesto stralcio della documentazione depositata dal unitamente alla conclusionale in replica di primo grado, visto che è da CP_1
ritenere “ammissibile anche una produzione documentale al di fuori degli stretti limiti dettati dall'art.345 cpc., purché sia garantito il diritto dell'altra parte ad interloquire sulla tardiva produzione documentale e quindi il principio del contraddittorio (Cass.5876/2012; cfr. anche Cass. 11319/2005 e Cass. 8547/2003)”
e ciò perché “il rito camerale previsto per l'appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale, essendo caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario” (così in motivazione Cass 27234/2020).
Vanno poi respinte le istanze di prova orale della , i) risultando quella mirante Pt_1
a dimostrare che il ive presso la figlia superata dalla produzione del contratto CP_1
locatizio registrato, ii) risultando quella volta a dimostrare che l'autovettura Y10 è utilizzata dal nipote del on concludente, visto che all'esborso fa fronte il CP_1 CP_1
che quindi, deve concludersi, dispone di risorse per mantenere due autovetture.
In ordine alla ricostruzione delle patrimonialità, va osservato i) quanto alla , Pt_1
che lo stesso appellato ammette trovarsi in condizioni economiche precarie e coerentemente fa leva, nella propria comparsa di costituzione, sulle sole spese che graverebbero su di lui, riducendo la sua disponibilità mensile e rendendo un esborso maggiore insostenibile;
tanto consente di ritenere trascurabili, al fine che interessa,
l'apporto derivante dal possesso dei gioielli -il cui valore complessivo di euro 6500 emerge dalle polizze di pegno- e i prelievi dal conto cointestato sul quale peraltro risulta aver operato anche l'odierno appellato fino ad azzerarlo;
trascurabile per la stessa ragione appare anche il reddito in tesi proveniente dall'immobile brasiliano, asserto questo che il non ha sostenuto con elementi dei quali doveva CP_1
ragionevolmente essere a conoscenza, vista la durata della convivenza, e smentito dalla che, sin dall'inizio, ha dichiarato trattarsi di monolocale, proveniente da Pt_1
lascito ereditario e quindi in comproprietà con tre fratelli, occupato da uno di questi e risultante in cattivo stato di manutenzione, come peraltro ha dimostrato la Pt_1
con fotografie che egli non ha contestato essere afferenti al bene considerato;
a tanto si aggiunga che la , che ha lavorato sino al 2015 in una cooperativa sociale, Pt_1
fruisce di un introito di euro 500 mensili complessivi a titolo di pensione e dell'immobile già adibito ad abitazione coniugale, in comproprietà fra le parti e gravato da mutuo al momento interamente pagato dal marito, ii) che il in CP_1
pensione dal 2014, ha fruito nel 2018 di euro 2522 mese netti (cfr CU/2019) e nel
2019 di euro 2565 mese netti (cfr 730/2020), reddito questo mantenuto -ed anzi leggermente aumentato ad euro 2632 mese- nel 2022 (cfr CU/2023), dovendosi segnalare, quanto agli esborsi, che in atti si rinviene il contratto locatizio registrato attestante la debenza di un canone mensile di euro 500 e che, quanto alla cessione del quinto ed ai finanziamenti indicati in comparsa dall'interessato, la mancanza dei cedolini e degli estratti conto impediscono di apprezzarne l'incidenza sulla patrimonialità, risultando oltretutto sconosciuta la finalità per la quale i debiti sarebbero stati contratti.
Posto che la condotta del volta a non dare visibilità della propria condizione CP_1
reddituale, costituisce un indice di disponibilità maggiori di quelle dichiarate, non risultando apprezzabili gli esborsi da cui egli dichiara di essere gravato, deve ritenersi sussistere un notevole divario economico fra le parti, divario che la Pt_1
non può colmare ricorrendo ad un ricollocamento sul mercato, stanti età, condizioni di salute e difficoltà del mercato del lavoro.
Considerata la finalità dell'assegno separativo e visto che era il marito a farsi carico del menage quanto meno a decorrere dal 2015, questa Corte ritiene di aumentare il contributo, pur considerando che allo stato il contribuisce anche con il CP_1
pagamento del mutuo di euro 355 ad euro 300 mensili, con decorrenza dalla domanda.
Va confermata la compensazione delle spese relative al primo grado, in considerazione della reciproca soccombenza (correlata alla presenza di domande di natura non conteziosa -separazione- e visto che la si è vista rigettare la domanda Pt_1
di assegnazione della casa coniugale e riconoscere un assegno di misura ben inferiore al quantum richiesto, a fronte di una disponibilità solo subordinata, a versarle euro 150). Vanno compensate anche le spese del grado, considerato che se è vero che ha ottenuto l'aumento dell'assegno, la si vede rigettare la domanda di Pt_1
assegnazione della casa coniugale, sulla quale ha infondatamente insistito.
pqm
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che per il resto conferma:
. determina in euro 300 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo indice Istat Foi e con decorrenza dalla domanda, l'assegno di mantenimento dovuto dal lla , CP_1 Pt_1
da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio del creditore, detratto quanto già versato,
. rigetta nel resto l'appello,
. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Si comunichi.
Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi in data 27 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
AN RO VA
Il Presidente
OF NN
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
In nome del popolo italiano
La Corte composta dai Sigg magistrati
Dr.ssa OF NN Presidente
Dr.ssa AN RO VA Consigliere rel.
Dr. Gabriele Sordi Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile indicata in epigrafe, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n 14723/2022, notificata il 27/10/2022, e pendente tra
, elettivamente domiciliata presso lo studio l'Avv Donatella Cannataro Parte_1
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-appellante e
elettivamente domiciliata presso lo studio l'Avv. Leonida Carnevale e CP_1
dell''Abogado , Avvocato Stabilito, che lo rappresentano e Controparte_2
difendono in virtù di procura in atti
-appellato con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte d'Appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ha adito il Tribunale di Roma per la separazione dal coniuge adducendo di Pt_1
versare in precarie condizioni economiche e di percepire esclusivamente una pensione dall'INPS, oltre ad una piccola pensione proveniente dal Brasile, il tutto per complessivi € 500 mensili circa. Nel resistere, il percettore di una pensione CP_1
mensile di circa € 2.500 mensili, ha rappresentato
. di essere gravato dal mutuo -rateo euro 350 mese- della casa coniugale -abitata dalla e tenuto al pagamento del canone di euro 500 mensili per l'immobile in Pt_1
cui vive oltre al rimborso di un finanziamento per euro 550 mensili,
. che la moglie gli avrebbe sottratto, in un periodo antecedente alla separazione, gioielli e preziosi del valore complessivo di circa € 50.000, da lui acquistati nel tempo a titolo di investimento,
. che la avrebbe anche prelevato dal conto comune una somma non inferiore Pt_1
ad € 20.000 e beneficerebbe dell'ulteriore entrata costituita dalla locazione di un immobile in comproprietà con i fratelli e sito in Brasile.
La ha replicato che i gioielli trattenuti apparterrebbero esclusivamente a lei ed Pt_1
avrebbero un valore di circa € 6.500, riconoscendo di avere prelevato dal conto comune una somma pari a soli € 10.000.
Così ricostruite le prospettazioni delle parti, il primo Giudice ha, con la sentenza gravata,
. dichiarato la separazione personale tra le parti (matrimonio contratto in data
4/7/1997),
. disposto che il continui a versare alla l'assegno di mantenimento di euro CP_1 Pt_1
150 mese, oltre rivalutazione,
. rigettato la domanda di assegnazione della casa coniugale,
. compensato le spese di lite. Secondo il Tribunale
. per ciò che concerne i preziosi in tesi trattenuti dalla , nulla è emerso riguardo a Pt_1
identificazione e valore, pur tenendo conto delle deposizioni testimoniali della figlia del e dell'orafo che avrebbe provveduto alla vendita degli stessi e nonostante la CP_1
abbia ammesso di trovarsi nella disponibilità di una serie di gioielli di discreto Pt_1
valore e di aver prelevato dal conto comune una somma non inferiore ad € 10.000,
. l'asserita simulazione del contratto di locazione depositato dal non emerge, CP_1
risultando la inadempiente all'onere di depositare la propria documentazione Pt_1
reddituale, né avendo la stessa comprovato la circostanza che l'immobile di cui risulterebbe comproprietaria e sito in Brasile non produrrebbe redditi,
. quanto sopra, unitamente al fatto che ella continua ad abitare nella casa coniugale senza versare alcunchè, conduce ad escludere l'incremento dell'assegno di mantenimento posto a carico del n sede presidenziale e pari ad € 150, CP_1
. non v'ha luogo all'assegnazione della casa coniugale alla , in assenza di figli. Pt_1
Ha proposto tempestivo appello la (classe 1952), deducendo Pt_1
. di aver chiesto un assegno mensile di euro 1.000 ovvero di euro 1.250 in caso di mancata assegnazione della casa coniugale, perchè 1) dal matrimonio, celebrato il 4-7-
1997, non erano nati figli, 2) da giugno 2020 il veva lasciato la casa coniugale, CP_1
asportando la maggior parte dei risparmi della famiglia e documenti comuni e nulla versando per il suo mantenimento, 3) la casa coniugale, in comproprietà, è gravata da mutuo, 4) in costanza di matrimonio aveva sempre lavorato ma, licenziata nel 2015, si era venuta a trovare priva di redditi da lavoro, percependo unicamente una pensione di invalidità civile (nel tempo aumentata ad euro 419) ed una piccola pensione proveniente dal Brasile di ammontare variabile (circa 80 euro), 5) il piccolo immobile in Brasile, ereditato dalla madre e in comproprietà con tre fratelli, non produceva reddito, 6) il marito percepiva una pensione di euro 2.400 mese circa, 7) l'assegnazione della casa coniugale era richiesta non avendo essa deducente altra soluzione abitativa, . che, avendo il contestato e, in particolare, negato le assunte difficoltà CP_1
economiche della deducente -cui imputava di aver prelevato somme dal conto comune-
, oltre che dedotto fra l'altro di aver preso una stanza in locazione in Via degli
Impressori (Roma) al canone di euro 750, di pagare due mutui sulla casa coniugale ed alcuni prestiti, essa esponente 8) ha chiesto prova testimoniale sulla circostanza che il ivesse in Via US BO 100 nell' immobile della figlia e come CP_1 Parte_2
il figlio di quest'ultima ( usasse l'ultima autovettura acquistata dal CP_3
9) si è vista respingere l'istanza di prova orale dal primo Giudice che ha invece CP_1
ammesso la prova del u esistenza e valore dei preziosi, CP_1
. che 10) i gioielli, oltre ad essere beni personali della deducente, hanno un valore di euro 6.500 e sono stati dati in pegno -come da polizze in atti- per far fronte alle difficoltà successive all'allontanamento del marito, 11) al prelievo di euro 10.000 da parte della deducente corrisponde un prelievo ad opera di controparte per euro 25.000,
12) essa esponente ha formulato prova testimoniale -per es. -E' vero che il Sig. CP_1
dal mese di giugno 2020 a tutt'oggi, vive in località Dragona -Roma- a Via
[...]
US BO 100 nell'immobile della figlia ?- per dimostrare la Parte_2
simulazione del contratto locatizio depositato dal prova non ammessa e mai CP_1
rinunciata, 13) non è stata fornita prova della registrazione del contratto -visto che controparte ha depositato il modulo della richiesta di registrazione- e nemmeno dei pagamenti del canone -risultando in atti una unica e mera ricevuta di richiesta di bonifico- mentre la deducente ha documentato come, a Via degli Impressori, il costo di una stanza singola non superasse il prezzo di euro 350, così come ad Ostia, zona dove il a sempre vissuto anche vicino alle figlie, 14) controparte ha depositato, CP_1
con la conclusionale in replica (e senza nulla argomentare per attirare l'attenzione), un contratto locatizio nuovo, diverso e registrato il 4-10-2021-quindi antecedente all'udienza di precisazione delle conclusioni del maggio 2022-per un appartamento a
Via F. Donati 133 al canone di euro 500, contratto che il primo Giudice ha valorizzato laddove ha dato conto dell'esborso di euro 500 per la locazione, 15) quanto all'omissione documentale contestatale in sentenza, il primo Giudice non ha considerato che la deducente aveva rappresentato, nella dichiarazione sostitutiva del
28-1-2021, che delle dichiarazioni dei redditi si era sempre occupato il marito e quindi non ne aveva la disponibilità; inoltre, non sono contestati i redditi prodotti in Italia dalla deducente che ha comunque depositato, oltre alla dichiarazione sostitutiva, gli estratti conto 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, lista movimenti 2022, fornendo dunque elementi per economica>, avuto riguardo anche all'età (anni 69) e alle documentate condizioni di salute (sindrome depressiva maggiore, in trattamento farmacologico e psicoterapeutico continuativo, incontinenza urinaria, in esiti di isteroannessiectomia totale per fibromatosi, pregressa asportazione di noduli mammari bilaterale, nefropatia vascolare, ipertensione arteriosa in trattamento secondaria a disfunzione renale monolaterale, fibrillazione atriale parossistica, BBS -blocco branca sin- completo, pregresso tia emilato destro, angina instabile in malattia coronarica con PCI su CX ed impianto des),
16) quanto all'immobile in Brasile, trattasi di monolocale che le appartiene per ¼ rispetto al quale il afferma “come un dato di fatto che la ne percepisca un CP_1 Pt_1
reddito”, ciò di cui l'interessato poteva -avendo per anni vissuto con la deducente- e doveva provare;
oltretutto il Giudice non ha dato rilievo -o motivato il perché- alla relazione fotografica del bene, fornita dall'esponente in contraddittorio, documentazione attestante le piccole dimensioni e il pessimo stato di manutenzione,
17) la circostanza che il aghi l'intera rata del mutuo -e pertanto euro 175 per la CP_1
deducente- non riduce il divario economico tra i coniugi né risolve lo stato di bisogno dell'esponente,
. che, quanto alla casa coniugale, la deducente è coniuge economicamente svantaggiato, con problemi di salute, priva di rete parentale, priva di altra soluzione abitativa a differenza del he può contare sulla abitazione a titolo gratuito ricavata CP_1
nella villa della figlia, ciò su cui si era articolata la prova non ammessa dal primo
Giudice, . l'esponente ha lavorato durante il matrimonio (anche prima) sino all'anno 2015 e sul conto cointestato confluiva anche il suo stipendio (e poi la pensione), mentre successivamente del menage si faceva carico il CP_1
Ha chiesto che la Corte, previa ammissione delle richieste istruttorie formulate nella seconda memoria di cui all'art. 183 cpc, provveda ad assegnare alla moglie la casa coniugale ed a porre a carico del 'obbligo di corrisponderle un assegno mensile CP_1
di euro 1.000 ovvero di euro 1.250,00 in caso di mancata assegnazione della casa coniugale, rivalutabile.
Nel costituirsi, il classe 1950) ha dedotto che CP_1
. la censura sull'assegnazione della casa coniugale appare “provocatoria”,
. quanto all'aumento del contributo, non può trascurarsi che dalla pensione mensile di circa 2.500 euro vanno detratti euro 500 per l'affitto (contratto regolarmente registrato), euro 50 per il condominio, euro 100 per le utenze, euro 150 per la rata findomestic, euro 148 per la rata autovettura (si tratta di una Lancia Y usata del 2005), euro 82,50 per la polizza vita, euro 501 per la cessione del 5°, euro 150 per l'assegno di mantenimento alla , euro 355 per l'intera rata di mutuo gravante sulla casa Pt_1
coniugale in comproprietà, residuando al deducente una somma inferiore a 500 euro mensili, con i quali deve far fronte alle necessità per la sopravvivenza e ai bisogni medici e fisiologici propri della sua età,
. rendendosi conto della situazione certo non economicamente florida in cui versa l'appellante, intende proporre la vendita della casa coniugale, in comproprietà al 50%, con ripartizione del ricavato tra gli aventi diritto <(ipotizzando un prezzo di vendita di euro 150.000,00, detratta la somma di circa euro 30.000,00 per l'estinzione del mutuo, residuerebbero circa euro 60.000,00 a testa).
Ha chiesto il rigetto.
Con memoria del 21/5/2024, la ha dedotto che l'ex adverso avversa proposta Pt_1
vendita non può avere luogo perché occorre prima procedere all'affrancazione nei confronti del Comune -essendo le parti titolari di diritto di superficie- e la deducente non ha denaro per provvedere;
ha aggiunto che controparte non ha depositato gli estratti conto sicchè non è possibile darle credito quanto alle spese che assume di sostenere, risultando oltretutto il predetto poco trasparente (si consideri quanto dedotto in merito all'affitto). Ha insistito nelle istanze istruttorie e di merito.
Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 27/11/2025 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con le note di trattazione depositate, il a rappresentato che la mediazione volta CP_1
al raggiungimento del risultato -previa affrancazione del diritto di superficie- non è andata a buon fine per la indisponibilità della controparte;
ha aggiunto che il Giudice deve tener conto del fatto che ella gode dell'immobile senza nulla pagare. Ha insistito.
Nelle note di trattazione del 25/11/2025, la ha insistito chiedendo anche il Pt_1
riconoscimento delle spese del doppio grado di giudizio.
Gli atti sono stati passati al PG per il parere.
Esclusa l'assegnazione della casa coniugale, assegnazione che risponde ad esigenze diverse da quelle prospettate dalla , occorre verificare la domanda di aumento Pt_1
dell'assegno di mantenimento.
Ai sensi dell'art. 156 cod. civ. l'assegno in favore del coniuge presuppone che questi
“non abbia adeguati redditi propri”; anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha confermato il consolidato orientamento secondo cui “La separazione personale,
a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. n. 12196 del 16/05/2017; nello stesso senso v. anche Cass. n. 5605 del 28/02/2020).
Per giurisprudenza costante, poi, nel valutare l'esistenza di uno squilibrio economico tra i coniugi dovrà tenersi conto non solo dei redditi da questi percepiti
“ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti” (Cass. n. 605 del 12/01/2017).
Tale valutazione “non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”, e del resto “la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento” (Cass. n. 25618 del 07/12/2007). Sotto altro profilo, infine, l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi “quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche” (Cass. n. 18547 del 25/08/2006).
Tanto premesso, non v'ha luogo al chiesto stralcio della documentazione depositata dal unitamente alla conclusionale in replica di primo grado, visto che è da CP_1
ritenere “ammissibile anche una produzione documentale al di fuori degli stretti limiti dettati dall'art.345 cpc., purché sia garantito il diritto dell'altra parte ad interloquire sulla tardiva produzione documentale e quindi il principio del contraddittorio (Cass.5876/2012; cfr. anche Cass. 11319/2005 e Cass. 8547/2003)”
e ciò perché “il rito camerale previsto per l'appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale, essendo caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario” (così in motivazione Cass 27234/2020).
Vanno poi respinte le istanze di prova orale della , i) risultando quella mirante Pt_1
a dimostrare che il ive presso la figlia superata dalla produzione del contratto CP_1
locatizio registrato, ii) risultando quella volta a dimostrare che l'autovettura Y10 è utilizzata dal nipote del on concludente, visto che all'esborso fa fronte il CP_1 CP_1
che quindi, deve concludersi, dispone di risorse per mantenere due autovetture.
In ordine alla ricostruzione delle patrimonialità, va osservato i) quanto alla , Pt_1
che lo stesso appellato ammette trovarsi in condizioni economiche precarie e coerentemente fa leva, nella propria comparsa di costituzione, sulle sole spese che graverebbero su di lui, riducendo la sua disponibilità mensile e rendendo un esborso maggiore insostenibile;
tanto consente di ritenere trascurabili, al fine che interessa,
l'apporto derivante dal possesso dei gioielli -il cui valore complessivo di euro 6500 emerge dalle polizze di pegno- e i prelievi dal conto cointestato sul quale peraltro risulta aver operato anche l'odierno appellato fino ad azzerarlo;
trascurabile per la stessa ragione appare anche il reddito in tesi proveniente dall'immobile brasiliano, asserto questo che il non ha sostenuto con elementi dei quali doveva CP_1
ragionevolmente essere a conoscenza, vista la durata della convivenza, e smentito dalla che, sin dall'inizio, ha dichiarato trattarsi di monolocale, proveniente da Pt_1
lascito ereditario e quindi in comproprietà con tre fratelli, occupato da uno di questi e risultante in cattivo stato di manutenzione, come peraltro ha dimostrato la Pt_1
con fotografie che egli non ha contestato essere afferenti al bene considerato;
a tanto si aggiunga che la , che ha lavorato sino al 2015 in una cooperativa sociale, Pt_1
fruisce di un introito di euro 500 mensili complessivi a titolo di pensione e dell'immobile già adibito ad abitazione coniugale, in comproprietà fra le parti e gravato da mutuo al momento interamente pagato dal marito, ii) che il in CP_1
pensione dal 2014, ha fruito nel 2018 di euro 2522 mese netti (cfr CU/2019) e nel
2019 di euro 2565 mese netti (cfr 730/2020), reddito questo mantenuto -ed anzi leggermente aumentato ad euro 2632 mese- nel 2022 (cfr CU/2023), dovendosi segnalare, quanto agli esborsi, che in atti si rinviene il contratto locatizio registrato attestante la debenza di un canone mensile di euro 500 e che, quanto alla cessione del quinto ed ai finanziamenti indicati in comparsa dall'interessato, la mancanza dei cedolini e degli estratti conto impediscono di apprezzarne l'incidenza sulla patrimonialità, risultando oltretutto sconosciuta la finalità per la quale i debiti sarebbero stati contratti.
Posto che la condotta del volta a non dare visibilità della propria condizione CP_1
reddituale, costituisce un indice di disponibilità maggiori di quelle dichiarate, non risultando apprezzabili gli esborsi da cui egli dichiara di essere gravato, deve ritenersi sussistere un notevole divario economico fra le parti, divario che la Pt_1
non può colmare ricorrendo ad un ricollocamento sul mercato, stanti età, condizioni di salute e difficoltà del mercato del lavoro.
Considerata la finalità dell'assegno separativo e visto che era il marito a farsi carico del menage quanto meno a decorrere dal 2015, questa Corte ritiene di aumentare il contributo, pur considerando che allo stato il contribuisce anche con il CP_1
pagamento del mutuo di euro 355 ad euro 300 mensili, con decorrenza dalla domanda.
Va confermata la compensazione delle spese relative al primo grado, in considerazione della reciproca soccombenza (correlata alla presenza di domande di natura non conteziosa -separazione- e visto che la si è vista rigettare la domanda Pt_1
di assegnazione della casa coniugale e riconoscere un assegno di misura ben inferiore al quantum richiesto, a fronte di una disponibilità solo subordinata, a versarle euro 150). Vanno compensate anche le spese del grado, considerato che se è vero che ha ottenuto l'aumento dell'assegno, la si vede rigettare la domanda di Pt_1
assegnazione della casa coniugale, sulla quale ha infondatamente insistito.
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La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che per il resto conferma:
. determina in euro 300 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo indice Istat Foi e con decorrenza dalla domanda, l'assegno di mantenimento dovuto dal lla , CP_1 Pt_1
da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio del creditore, detratto quanto già versato,
. rigetta nel resto l'appello,
. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Si comunichi.
Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi in data 27 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
AN RO VA
Il Presidente
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