Sentenza 5 aprile 1968
Massime • 2
Ai fini dell'applicazione di un contratto collettivo, la Determinazione della categoria cui appartiene l'imprenditore va fatta con riferimento all'attivita da lui effettivamente svolta e ove egli ne svolga piu di una, con riferimento a quella principale,se trattasi di attivita distinte, ma interdipendente ed accessorie l'una rispetto all'altra, ovvero con riferimento a ciascuna attivita,se presentino carattere di autonomia, pur risultando eventualmente in un certo senso complementari. La relativa Determinazione spetta al giudice di merito, la cui decisione non e sindacabile in Sede di legittimita, qualora risulti conforme ai suddetti principi e motivata in modo adeguato ed immune da vizi logici. ( nella specie e stata giudicata corretta la pronuncia del giudice di merito che aveva inquadrato nella categoria del settore edile un imprenditore, il quale esplicava attivita di estrazione e lavorazione del catrame e commercio dei relativi prodotti ed effettuava anche lavori di bitumazione di strade e lastrici solari). ( Conf. Sulla prima parte 1907-65, 1156-61 V. Sulla seconda parte 515-64).*
I contratti collettivi postcorporativi sono applicabili anche ai non iscritti alle associazioni sindacali che li hanno stipulati se vi sia stata da parte loro un'adesione alla relativa disciplina o un'implicita ricezione di essa nei contratti individuali. L'adozione del sistema retributivo previsto da un contratto collettivo costituisce prova sufficiente della sua ricezione implicita nei contratti individuali. ( Conf. Sulla prima parte, 744-66, massima n. 321485).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/04/1968, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 5 aprile 1968 |
Testo completo
Ai fini dell'applicazione di un contratto collettivo, la Determinazione della categoria cui appartiene l'imprenditore va fatta con riferimento all'attivita da lui effettivamente svolta e ove egli ne svolga piu di una, con riferimento a quella principale,se trattasi di attivita distinte, ma interdipendente ed accessorie l'una rispetto all'altra, ovvero con riferimento a ciascuna attivita,se presentino carattere di autonomia, pur risultando eventualmente in un certo senso complementari. La relativa Determinazione spetta al giudice di merito, la cui decisione non e sindacabile in Sede di legittimita, qualora risulti conforme ai suddetti principi e motivata in modo adeguato ed immune da vizi logici. ( nella specie e stata giudicata corretta la pronuncia del giudice di merito che aveva inquadrato nella categoria del settore edile un imprenditore, il quale esplicava attivita di estrazione e lavorazione del catrame e commercio dei relativi prodotti ed effettuava anche lavori di bitumazione di strade e lastrici solari). ( Conf. Sulla prima parte 1907-65, 1156-61 V. Sulla seconda parte 515-64).*