CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LAINO AURELIO, Presidente
LD RO, AT
SGAMBATI GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 236/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia - Piazza Europa 11 19124 La Spezia SP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - La Spezia - Viale Italia 92/96 19124 La Spezia SP
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 05677202400002220000 SANZIONI a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., con sede in La Spezia, propone ricorso avverso l'avviso di presa in carico n° 05677202400002220000 n° interno 65624115101922001000 notificatole il 7 maggio 2024, per la parte relativa alle sanzioni pecuniarie ivi iscritte di € 31.316,00 codice tributo 1600.
Deduce motivi in fatto e in diritto a sostegno del ricorso, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direz. Prov.le La Spezia, resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more del giudizio la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, con riferimento a tutti i capi e le domande in esso contenuti, debitamente accettata dall'Ufficio costituito.
Non resta che prendere atto dell'intervenuta rinuncia al ricorso, per cui va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Vanno compensate le spese, come concordato fra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LAINO AURELIO, Presidente
LD RO, AT
SGAMBATI GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 236/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia - Piazza Europa 11 19124 La Spezia SP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - La Spezia - Viale Italia 92/96 19124 La Spezia SP
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 05677202400002220000 SANZIONI a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., con sede in La Spezia, propone ricorso avverso l'avviso di presa in carico n° 05677202400002220000 n° interno 65624115101922001000 notificatole il 7 maggio 2024, per la parte relativa alle sanzioni pecuniarie ivi iscritte di € 31.316,00 codice tributo 1600.
Deduce motivi in fatto e in diritto a sostegno del ricorso, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direz. Prov.le La Spezia, resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more del giudizio la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, con riferimento a tutti i capi e le domande in esso contenuti, debitamente accettata dall'Ufficio costituito.
Non resta che prendere atto dell'intervenuta rinuncia al ricorso, per cui va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Vanno compensate le spese, come concordato fra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.