TAR Pescara, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 68
TAR
Ordinanza collegiale 17 giugno 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 16 settembre 2024
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Ordinanza collegiale 14 febbraio 2025
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TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo e carenza di motivazione

    Il ricorso è stato accolto, ritenendo il provvedimento viziato da deficit istruttorio e motivazionale.

  • Accolto
    Assenza dei presupposti di legge per l'emissione del DASPO e difetto di istruttoria

    Il provvedimento è stato annullato per deficit istruttorio e motivazionale, non avendo adeguatamente accertato l'univocità della ricostruzione dei fatti e la riferibilità della condotta al ricorrente. Si è escluso un automatismo tra denuncia penale e DASPO. Si è inoltre evidenziato che il procedimento penale si è concluso con decreto di archiviazione per insussistenza di condotta penalmente rilevante. Il GIP ha ritenuto i cori denigratori e provocatori, privi di connotazione violenta.

  • Accolto
    Errata valutazione dei presupposti di fatto e travisamento dei fatti

    Il provvedimento è stato annullato per deficit istruttorio e motivazionale, non avendo adeguatamente accertato l'univocità della ricostruzione dei fatti e la riferibilità della condotta al ricorrente. Si è esclusa la pericolosità sociale sulla base delle valutazioni del GIP.

  • Accolto
    Genericità della misura e difetto di proporzionalità

    La Questura non ha indicato criteri di delimitazione geografica chiari e precisi. Inoltre, non ha esposto le ragioni che hanno indotto a fissare la durata del divieto in un anno e sei mesi, superiore al minimo edittale, violando il principio di proporzionalità e rendendo impossibile il sindacato sull'esercizio del potere discrezionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 68
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 68
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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