Ordinanza collegiale 17 giugno 2024
Ordinanza cautelare 16 settembre 2024
Ordinanza collegiale 14 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00068/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00157/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 157 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco De Merolis, Antonio Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco De Merolis, Antonio Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Chieti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 49/24 m.p. del 07.03.2024, notificato a -OMISSIS-il 18.03.2024, del Questore della Provincia di Chieti che ha disposto “ a carico di -OMISSIS- il divieto di accesso per anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell''Unione Europea ove si disputeranno tutte le competizioni di calcio, anche amichevoli, comprese le sedute di allenamento, relative ai campionati di serie A, B, lega Campioni, Coppa Europa, Coppa Intertoto, Coppa Intercontinentale, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, altri tornei e trofei nazionali , nonchè quelle della nazionale italiana di calcio e di calcio a 5 nonchè tutte le partite di basket e rispettive sedute di allenamento. E’ vietato altresì allo stesso di transitare nelle vicinanze dei predetti impianti tre ore prima dell''inizio, durante, e tre ore dopo il termine degli incontri cui prenderanno parte le squadre di calcio iscritte alle serie suddette.
Il divieto è altresì esteso, per lo stesso arco temporale, ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano od assistono alle medesime manifestazioni; per tali luoghi devono intendersi tutte le strade, vie o piazze utilizzate per portarsi dai parcheggi agli impianti sportivi, i parcheggi stessi normalmente utilizzati nei giorni in cui si svolgono manifestazioni sportive, gli esercizi pubblici che esistono nei pressi degli impianti sportivi e che abitualmente sono frequentati dai tifosi prima, durante e dopo gli incontri di calcio, le stazioni ferroviarie, di metropolitana e dei mezzi di superficie utilizzati dai tifosi per particolare riferimento a quelli appositamente predisposti per il trasporto dei tifosi.
Inoltre è vietato il transito e/o la sosta per lo stesso arco temporale in occasione dei predetti incontri sportivi che si svolgono in AN al mare (CH) nei seguenti punti del predetto Comune: contrada Valle Anzuca, strada Alento, via e Contrada Caprini, via Nazionale Adriatica, dal fiume Alento fino al bivio per Salita San Franco, nonchè tutte le strade che si immettono in tale tratto di strada in ambedue i sensi di marcia ”;
- di ogni altro atto prodromico, consequenziale e comunque connesso a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Chieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2026 il dott. OV GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il Questore della Provincia di Chieti, con provvedimento n. 49/24 m.p. del 07.03.2024, sulla base del rapporto dei Carabinieri di Casoli, disponeva, ai sensi dell’art.6 della Legge n. 401 del 1989, il DASPO per anni 1 e mesi 6, a carico del Sig. -OMISSIS-, perché, in occasione dell’incontro di calcio tra SD LA e SD AN al Mare 1927, avvenuto in data 19.11.2023, il medesimo si sarebbe reso responsabile di cori offensivi verso le forze dell’ordine (“ chi non salta è un celerino ”, “ che schifo la Digos ” “. .apro ed è la Polizia ”).
2.- Con ricorso ritualmente notificato il 17.05.2024 i sigg.ri -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul loro figlio minore -OMISSIS-, adivano l’intestato Tribunale per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento DASPO sopra citato.
3.- Il gravame è affidato alla denuncia di cinque articolate censure con cui si deduce:
“ I) Motivo primo: violazione e/o falsa applicazione degli art. 7, 8, 9 e 10 della Legge n. 241/1990 per violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo. Eccesso di potere per carenza e apparenza di motivazione. Violazione dei principi di buon andamento ed
imparzialità della P.A di cui all'art. 97 Cost.
II) Motivo secondo: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 della Legge n. 401/1989 per assenza dei presupposti di legge. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e per carenza di istruttoria circa la partecipazione dello -OMISSIS- ai fatti contestati e la valutazione della sua pericolosità sociale. Difetto di motivazione. Violazione della libertà di locomozione di cui all'art. 16 Cost..
III) Motivo terzo: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 della Legge n. 401/1989 per assenza dei presupposti di legge. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria in ordine all'assenza di
pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica legittimanti il d.a.spo e all'assenza di pericolosità sociale. Manifesta illogicità, contraddittorietà ed assenza della motivazione. Violazione dei principi di ragionevolezza e logicità dell'azione amministrativa.
IV) Quarto motivo: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 della Legge n. 401/1989. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di proporzionalità. Genericità.
V) Quinto motivo: difetto di motivazione. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e di adeguatezza .”
4.- In data 20.05.2024 si costituiva in resistenza al ricorso, con atto di mera forma, l’Amministrazione intimata.
5.- Con ordinanza collegiale n. 180/2024 del 17.06.2024 questo Tribunale richiedeva all’Amministrazione resistente una dettagliata relazione sui fatti di causa e sulle specifiche censure di cui al ricorso, nonché il deposito del provvedimento impugnato, degli atti presupposti ivi richiamati e di ogni documento utile ai fini della decisione, e rinviava l’esame della misura cautelare alla camera di consiglio del 13 settembre 2024.
6.- In esecuzione dell’ordine istruttorio impartito l’Amministrazione depositava agli atti di causa documenti e una relazione difensiva con cui contestava sia l'esposizione di fatto che i profili di diritto dedotti, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto privo di merito di fondatezza.
7.- All’esito dell’udienza camerale del 13 dicembre 2024, fissata per l’esame della misura cautelare, questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. 167/2024 respingeva la richiesta di sospensione degli effetti del gravato provvedimento per difetto del prescritto fumus boni iuris .
8.- Avverso il dictum cautelare, parte ricorrente interponeva appello innanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 4527/2024 del 29/11/2024, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglieva l’istanza cautelare in primo grado limitando cautelarmente la durata del provvedimento alla durata di nove mesi complessivi. In detta ordinanza il Giudice di appello statuisce quanto segue “ Rilevato che appare dubbio il nesso di evidente finalismo all’incitamento o fomentazione di condotte violente, minacciose o intimidatorie, specie tenuto conto della cornice fattuale in cui si sono realizzati i cori addebitati al prevenuto, né risultano documentati i precedenti di polizia menzionati nel provvedimento;
Considerato, inoltre, che l’estensione temporale della misura appare sproporzionata rispetto alla portata dei fatti posti a base del divieto questorile, anche alla luce delle prospettate esigenze di svolgimento dell’attività sportiva calcistica praticata dall’appellante ”.
9.- Con memoria depositata il 06.01.2025 si costituiva il Sig. -OMISSIS-, nelle more del giudizio divenuto maggiorenne, in sostituzione dei propri genitori, riportandosi al ricorso introduttivo e agli ulteriori atti e scritti difensivi.
10.- Con ulteriore ordinanza collegiale n. 77/2025 del 14.02.2025 questo Tribunale, dopo aver preso atto che l’Amministrazione, in esecuzione dell’ordine impartito con l’ordinanza n. 180/2024 si era limitata a depositare la relazione del 19.06.2024 (in cui si richiama la proposta della Stazione Carabinieri di Casoli (CH), nella quale veniva effettuato il riconoscimento di alcuni tifosi, resisi responsabili dei cori offensivi, tra cui il ricorrente -OMISSIS-, che veniva indentificato quale uno degli inneggiatori dei predetti cori), senza tuttavia produrre in giudizio detta proposta costituente atto presupposto di quello impugnato, richiedeva all’Amministrazione il deposito della proposta della Stazione Carabinieri di Casoli (CH) in data 12.02.2024, nonché di una specifica relazione sui precedenti di polizia a carico del ricorrente indicati nel provvedimento impugnato.
11.- In esecuzione di quanto richiesto, l’Amministrazione produceva in data 18.04.2025 la proposta di DASPO ma non anche la relazione sui precedenti di polizia del ricorrente.
12.- In prossimità dell’udienza di trattazione di merito parte ricorrente depositava una memoria ex art. 73 c.p.a. riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi e chiedendone l’integrale accoglimento.
13.- All’udienza pubblica del 30 gennaio 2026, la causa veniva chiamata e introitata per la decisione.
14.- Il ricorso è meritevole di positivo apprezzamento alla luce anche dei precedenti della Sezione resi su questioni analoghe (T.A.R. Pescara, sentenze nn. 475/2025, 531/2025 e 545/2025).
14.1.- Ai fini di una corretta individuazione delle questioni sottese al presente giudizio giova premettere come in termini generali la misura inibitoria del DASPO possa essere irrogata, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 401/1989, nei confronti di:
- a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
- b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a);
- soggetti che risultino denunciati o condannati per uno degli specifici reati indicati alla lettera c);
- soggetti indiziati per reati con finalità di terrorismo di cui alla lett. d).
La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato la necessità di un approccio ermeneutico di stretta interpretazione rispetto all’art. 6 l. n. 401/1989, ravvisando un carattere di tassatività intimamente connesso con la natura sanzionatoria del cd. “D.A.Spo.” ed evidenziando specificamente che le stesse: “ rivestono anch’esse un carattere di tassatività, in quanto dalla natura sanzionatoria della norma de qua discende che essa debba essere necessariamente di stretta interpretazione ” (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 10 marzo 2017, n. 354)
E’ stato altresì rimarcato che “ In ordine al quadro normativo il DASPO può essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulti aver tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse, e non solo nel caso di accertata lesione, in ottica di repressione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, in evidente ottica di prevenzione. L’art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989 attribuisce al Questore un potere interdittivo, esercitabile nei riguardi di coloro che, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, tengano una condotta violenta, o comunque tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica. Detto potere è connotato da un’elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto con il corollario che la misura del divieto di accesso ad impianti sportivi può essere disposta pure in caso di mero pericolo per l’ordine pubblico, magari ascrivibile a semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I, 5 dicembre 2011, n. 9547). Tuttavia, proprio perché la misura del divieto di accesso agli impianti sportivi ha funzione di prevenzione e di precauzione, la cui valutazione, quanto all’inaffidabilità del soggetto, spetta all'Autorità di PS, chiamata ad un apprezzamento discrezionale nel bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse del privato ad accedere liberamente negli stadi, è necessario che tale giudizio si basi su comportamenti concreti ed attuali del destinatario, dai quali possano desumersi talune delle ipotesi previste dalla legge come indice di pericolosità per la sicurezza e la moralità pubblica (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 13 luglio 2015, n. 1938; T.A.R. Toscana, sez. II, 6 giugno 2013, n. 955) ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 7 gennaio 2025, n. 219).
Il Daspo ha natura discrezionale con finalità preventiva ed è adottato per la necessità di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica se ed in quanto la condotta tenuta da un soggetto sia stata in concreto idonea a porre in pericolo i citati valori, all’esito di accertamento dei fatti e di accurata valutazione della pericolosità del destinatario da parte dell’Amministrazione.
La valutazione discrezionale che l’Amministrazione è chiamata a compiere è diretta a verificare la sussistenza di una condotta imputabile all’agente in modo che sia precluso a questi, una volta raggiunto dal provvedimento, di reiterare la condotta violenta. Oltre all’accertamento della condotta violenta (imputabile all’agente), è necessario che l’Amministrazione accerti che quella condotta abbia posto in pericolo la sicurezza pubblica o abbia creato turbativa per l'ordine pubblico. Non è necessario invece che l’Amministrazione accerti (anche) l’elemento soggettivo (dolo o colpa) dell’agente come avviene in ambito penale.
Sotto il profilo probatorio, la misura viene assunta “ sulla base di elementi di fatto ”.
L’accertamento dell’Amministrazione può ordinariamente fondarsi su un quadro di natura anche indiziaria. Gli elementi raccolti nel procedimento devono però indurre a ritenere, alla luce della regola di giudizio “ più probabile che non ”, che l’agente sia l’autore del comportamento violento che ha messo in pericolo la sicurezza o l’ordine pubblico.
In considerazione dei presupposti per l’adozione e degli effetti che comporta, la misura deve essere disposta a seguito di un’adeguata istruttoria e della congrua valutazione degli “elementi di fatto” che devono emergere dalla motivazione del provvedimento al fine di consentire il sindacato da parte del giudice.
14.2.- Ciò posto la seconda e la terza doglianza, con cui il ricorrente postula l’illegittimità del gravato provvedimento per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e carenza dell’apparato motivazionale, in quanto aventi a oggetto questioni intimamente connesse tra di loro afferenti l’insussistenza dei presupposti per l’emissione dell’ordinanza gravata, sono suscettibili di trattazione congiunta per ragioni logiche e di connessione.
Le censure sono conferenti e vanno quindi accolte.
Nel caso di specie, il gravato provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive evidenzia un deficit istruttorio e motivazionale non tenendo adeguatamente conto, sotto il profilo fattuale, dell’assenza dell’univocità della ricostruzione dei fatti e della riferibilità della condotta al Sig. -OMISSIS-, dovendosi escludere qualsiasi automatismo tra iscrizione nel registro degli indagati e misura di prevenzione.
E infatti per costante giurisprudenza, a cui il Collegio intende dare continuità, ai fini dell’adozione della misura di prevenzione in argomento non è sufficiente la semplice denuncia per la violazione della norma penale ma è richiesta una valutazione della pericolosità che deve risultare dal provvedimento medesimo, il che importa che non possa sussistere alcun automatismo tra la denuncia penale e l'emissione del D.A.SPO., dovendosi valutare se il comportamento tenuto in concreto possa essere sintomatico, ai fini di polizia, di una specifica pericolosità tale da giustificare, oltre alla denuncia penale, anche l'ulteriore misura di prevenzione. (T.A.R. Catania, sez. I, 15/11/2021, n. 3373; T.A.R. Bologna, Emilia-Romagna, sez. I, 21/09/2019, n. 715).
Il divieto di accesso agli impianti sportivi, anche se applicato a seguito di azioni di gruppo, deve basarsi sull'individuazione della responsabilità personale del soggetto, la cui condotta deve essere effettivamente rivelatrice di una probabilità di future azioni pericolose per l'ordine pubblico. Nel caso di specie, la condotta ascritta al ricorrente, così come ricostruita in modo più plausibile dal G.I.P. presso il Tribunale di Chieti, appare priva di quella carica di pericolosità concreta che costituisce il presupposto indefettibile della misura.
Al riguardo deve osservarsi che il relativo procedimento penale a carico del ricorrente si è concluso con decreto di archiviazione in data 11.11.2024 “ poichè nel fatto non si rinviene alcuna condotta penalmente rilevante ”.
Inoltre, il GIP presso il Tribunale di Chieti, nella propria ordinanza del 22.03.2024, di non convalida della prescrizione questorile dell’obbligo di presentazione presso la Stazione dei Carabinieri di AN al Mare in occasione degli incontri dell’SD AN al Mare 1927, pur non potendo statuire sulla legittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui reca il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, ha comunque diffusamente argomentato circa la mancanza dei presupposti di legge per la sua emissione, con motivazione approfondita, completa ed esaustiva, che il Collegio richiama anche ai fini del presente giudizio. In particolare, il Collegio condivide le seguenti considerazioni: “ il requisito richiesto è costituito dalla specificità del comportamento e dall'idoneità di esso ad incitare alla violenza ossia a turbare la tranquilla competizione sportiva ”; “ nel caso di specie, il contenuto dei cori è apparso unicamente denigratorio e provocatorio, privo di connotazione violenta, tenuto conto: del luogo e del momento in cui sono stati pronunciati; del ridotto numero di partecipanti all'evento sportivo e di componenti delle forze dell'ordine; dell'assenza di segnali e prodromi di scontri tra le tifoserie ovvero tra una fazione di queste e le forze dell'ordine, anzi il fatto essendo avvenuto in un clima di agevole gestione dell'ordine pubblico ”.
In definitiva, l'impianto motivazionale del provvedimento impugnato appare, come detto, minato alla base dalla valutazione dei medesimi fatti operata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Chieti. Sebbene tale pronuncia non sia vincolante in questa sede, le argomentazioni in essa contenute, incentrate sull'analisi del materiale probatorio, assumono un valore sintomatico di particolare pregnanza circa l'effettiva consistenza dei fatti posti a fondamento del D.A.SPO.
Inoltre il gravato provvedimento manifesta la sua illegittimità anche sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione nella misura in cui si fonda anche su asseriti “ altri precedenti di polizia ” a carico del ricorrente che si rivelano inesistenti, tenuto conto che l’Amministrazione non ne ha dato prova, nonostante la specifica richiesta di produzione di un’apposita relazione all’uopo formulata da questo Tribunale.
14.3.- Sono fondate anche la quarta e la quinta censura con cui vengono postulate la genericità della misura adottata nella misura in cui non specifica i luoghi cui si estende il divieto e la violazione del principio di proporzionalità.
Difatti la Questura non ha indicati criteri di delimitazione geografica chiari e precisi, in violazione dell’articolo 6, comma 1 della L. n. 401/1989 secondo cui i luoghi oggetto della misura devono essere “ specificamente indicati ”.
Quanto alla denunciata violazione del principio di proporzionalità deve osservarsi che l’art. 6, comma 5 della L. n. 401/1989 prevede che il divieto di accesso gli impianti sportivi non può avere durata “ inferiore a un anno e superiore a cinque anni ”.
La giurisprudenza (T.A.R. Lombardia, sentenza 24/11/2025 n.3812), con principi che il Collegio ritiene di condividere, ha affermato che la disposizione non indica sulla base di quali criteri l’Amministrazione determina, o gradua, l’estensione temporale del divieto. È lasciato al potere discrezionale dell’Amministrazione di graduare in concreto la durata dal divieto. Ciò implica che la Questura è tenuta a esplicitare le ragioni che giustificano la scelta sull’estensione temporale del divieto, rendendo così possibile il controllo ex post della congruità e della coerenza della valutazione espressa.
La scelta della durata temporale del divieto superiore al minimo impone una motivazione sia pur sintetica in relazione al caso concreto. Tanto al fine di consentire di comprendere le ragioni della scelta amministrativa e quindi di sindacare, eventualmente, l’esercizio del potere discrezionale
Tuttavia, nel caso di specie, la Questura non espone le ragioni che l’hanno indotta a individuare la soglia di un anno e sei mesi, ossia ad applicare la misura superiore al minimo edittale.
L’Amministrazione ha dunque esercitato il proprio potere discrezionale in modo illegittimo, in quanto non ha motivato per quali ragioni ha ritenuto che nel caso concreto dovesse applicare la durata del divieto di un anno e sei mesi, precludendo così al destinatario prima e al giudice dopo di verificare se il potere sia stato esercitato nel rispetto della legge.
15.- Tenuto conto che i vizi di legittimità testé accertati risultano radicali in base alla loro consistenza oggettiva (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 5 del 27 aprile 2015), può prescindersi, in ossequio al principio della ragione più liquida, dall’esame della prima censura.
16.- In definitiva, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso è fondato e, conseguentemente, il gravato provvedimento questorile del 7 marzo 2024 va annullato.
17.- Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti e dei soggetti indicati.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO SS, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere
OV GI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV GI | LO SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.