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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 10/12/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa AN ND DI, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 21/05/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], Parte_1
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. PARINISI VINCENZO C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di nell'interesse della ricorrente insiste in Parte_1 tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto nel ricorso introduttivo e contesta e disattende tutto quanto dedotto eccepito e richiesto da controparte nella memoria difensiva di costituzione, poiché infondato in fatto ed in diritto, e privo di riscontro probatorio.
Evidenzia, in particolare:
a) che nel provvedimento impugnato non è riportato alcun elemento reddituale, né della ricorrente, né del proprio dante causa (sig. , per cui non è dato sapere se l'asserito Controparte_2 superamento delle soglie reddituali sia derivato da un fatto omissivo del pensionato, ovvero da un errore riferibile all' ; Controparte_3
b) che il presunto diritto dell' di ripetere le somme corrisposte dal 01.01.2014 al 30.11.2015, CP_1 originatosi a seguito della dichiarazione dei redditi 2014 per l'anno 2013 da parte del defunto coniuge della ricorrente, non avrebbe potuto essere azionato dall'istituto resistente, essendo decaduto ex art. 13 della L. n. 412/1991 dal relativo diritto, essendo stato notificato per la prima volta alla ricorrente con il provvedimento impugnato (dunque, a distanza di ben 7 anni dal sorgere del relativo diritto in capo all'ente previdenziale) e mancando in atti la prova di ogni ipotetica notifica di comunicazioni in tal senso al sig. Controparte_2 Chiede, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese e dei compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che si dichiara antistatario.
Si invita, infine, l'Ecc.mo Giudice a dare atto che, ai fini della pratica forense, ha partecipato alla stesura delle odierne note di trattazione scritta la Dott.ssa Sofia Gulotta. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...] intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 8.02.2024, quale erede di Parte_1 [...]
ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Sciacca CP_2 Controparte_1
(d'ora in avanti, per brevità, anche solo “ ”), per impugnare la
[...] CP_1 comunicazione pervenuta con raccomandata A.R. di Accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. AS n. 04601861 del Sig. notificata alla ricorrente (in qualità di Controparte_2 erede del predetto sig. ) in data 30.11.2022. Controparte_2
Ha riferito che a seguito della notifica del provvedimento impugnato, l' resistente aveva CP_1 comunicato alla sig.ra di aver corrisposto al di essa coniuge deceduto, Parte_1 sig. per il periodo dal 01.01.2014 al 30.11.2014, “rate di prestazione in misura Controparte_2 superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge”
e intimato il pagamento della complessiva somma di € 916,75 (Euro Novecentosedici/75).
Ha evidenziato che la predetta comunicazione non riporta in alcun modo i dati reddituali del sig.
né personali né familiari, per cui non è dato sapere sulla base di quali dati l' Controparte_2 CP_1 resistente abbia potuto ricalcolare la predetta pensione, variarne la decorrenza e richiedere all'erede del predetto pensionato la corresponsione di somme da quest'ultimo asseritamente percepite in maniera indebita.
Ha rilevato che non solo il sig. non aveva mai superato i limiti reddituali (personali Controparte_2
e/o familiari) previsti dalla legge al fine dell'ottenimento delle integrazioni (totali o parziali) alla propria pensione, ma, soprattutto, né il predetto pensionato in vita, né tantomeno l'odierna ricorrente, hanno mai dolosamente celato o incompiutamente dichiarato i propri redditi (cfr. All. 02) e/o i relativi fatti incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione, ancorché sconosciuti e non conoscibili dall' CP_1 Per tali ragioni, con ricorso amministrativo trasmesso telematicamente in data 12.02.2023 (ricorso on-line n. protocollo .0101.12/02/2023.0011870 - ricevuta n. 2332063 - cfr. All. 03) l'odierna CP_1 ricorrente ha eccepito al competente di Sciacca la illegittimità del Controparte_4 provvedimento, cui l'Ente con deliberazione n. 39439 del 26.04.2023, il predetto
[...] ha disposto il rigetto del summenzionato ricorso amministrativo, leggendosi nella Controparte_4 parte motiva, tra le altre (infondate) considerazioni che «L'indebito è scaturito da una Ricostituzione batch del 29/10/2015 sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2013. Redditi che sono stati dichiarati al Fisco con mod. 730 dal titolare della pensione e, relativamente al coniuge, sono stati comunicati all' con Campagna Red ordinaria 2014 … con la nota del 29 ottobre 2015 CP_1 ricevuta in data 26/11/2015 è stato notificato il mod. TE08 con il dettaglio degli importi a debito distinti per anno di competenza. Con lettera del 11 novembre 2022 ricevuta in data 30/11/2022
l'indebito è stato notificato alla sig.ra , in qualità di erede…» (cfr. Parte_1
All. 04 - grassetti e sottolineati aggiunti).
Il tutto:
facendo confusione tra il termine di verifica dei redditi del beneficiario-pensionato ed il termine di notifica dell'indebito;
equiparando la notifica del mod. TE08 (che ha funzione informativa, essendo la lettera che l' CP_1 emette a seguito della definizione del certificato di pensione, contenente tutte le relative informazioni quali data di decorrenza, numero del certificato, importo della pensione, ritenute applicate, ecc…) alla notifica dell'indebito;
omettendo di considerare che ai sensi degli artt. 2934 e ss. cod. civ. la prescrizione per le prestazioni erogate dall' opera decorsi cinque anni. CP_1 ha fondato il proprio ricorso sui seguenti motivi: Parte_1
I. Nullità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione ed eccesso di potere.
è onere dell' resistente fornire la prova del superamento delle soglie limite dei redditi personali CP_1
e familiari del sig. dovendo, in caso contrario, il procedimento amministrativo de Controparte_2 quo ritenersi nullo per carenza di motivazione ed eccesso di potere, con conseguente annullamento della comunicazione con il presente atto impugnata, e ciò in applicazione dei principi di carattere sostanziale dettati dall'art. 2697 cod. civ..
Nel caso di specie la pretesa dell' viola palesemente l'art. 3 L. n. 241 del 1990, ai sensi del CP_1 quale ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato, tanto più se si tratta di atti che incidono direttamente a depauperare la sfera patrimoniale del destinatario. II. Decadenza dell' dal diritto di ripetere l'indebita erogazione. CP_1
Le medesime disposizioni legislative che regolano la materia impongono all' l'onere di CP_1 verificare ogni anno i redditi del beneficiario-pensionato che possono incidere sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali, con conseguente notifica allo stesso dell'indebita erogazione di somme da parte dell' entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della CP_1 dichiarazione annuale dei redditi (cd. modello 730).
Nel caso di specie, il sig. come pure riconosciuto dall' resistente nel Controparte_2 CP_1 provvedimento che ha definito il ricorso amministrativo, ha puntualmente e costantemente dichiarato tutti i propri redditi nelle dichiarazioni annuali presentate al Fisco, pertanto, ammesso e non concesso che i complessivi redditi percepiti dallo stesso e dalla di lui coniuge, sig.ra Parte_1
abbiano superato per il periodo dal 01.01.2014 al 30.11.2015 le soglie limite previste dalla
[...] normativa per l'erogazione delle prestazioni oggi revocate, deve ritenersi che i termini per richiedere la restituzione da parte dell' sono scaduti con lo spirare della mezzanotte: CP_1
del 31.12.2016 in relazione ai redditi dell'annualità 2014;
del 31.12.2017 in relazione ai redditi dell'annualità 2015.
III. Prescrizione del diritto dell' di ripetere l'erogazione dalla ricorrente. CP_1
Ammesso e non concesso che l' non fosse incorsa in nessuna decadenza per aver notificato in CP_1 data 26.11.2015 al pensionato il mod. TE08, l'indebito è stato notificato alla ricorrente in data
30.11.2022, ossia a distanza di più di 7 anni dalla precedente comunicazione.
Si è costituto in giudizio , contestando Controparte_1
l'infondatezza in fatto e diritto delle domande di controparte.
Ha riportato la relazione di reparto, per farne parte integrante delle difese “
Per carenza di motivazione ed eccesso di potere.
Decadenza dell' dal diritto di chiedere la restituzione delle somme ritenute indebitamente CP_1 erogate.
Prescrizione del diritto.
Osservazioni si tratta di un indebito pensionistico sorto in capo al titolare della pensione cat.AS n. 04601861, del sig. Codice fiscale: , per somme indebitamente Controparte_2 C.F._2 corrisposte per il periodo dal 01/01/2014 al 30/11/2015.
In seguito al decesso del titolare, avvenuto in data 30/01/2021, l'indebito è stato notificato alla sig.ra
, in qualità di erede. Parte_1 In merito al primo motivo del ricorso si fa presente che l' ha comunicato i motivi del conguaglio CP_1
a debito indicando dettagliatamente il prospetto di calcolo con la nota del 29 ottobre 2015 notificata in data 26/11/2015 (che si allegano). Nella nota viene precisato: “La informiamo che abbiamo provveduto a rideterminare l'importo della Sua pensione numero 04601861 categoria AS a decorrere dal 1 gennaio 2012, sulla base della Sua comunicazione dei redditi per l'anno 2013”. I redditi che CP_ l' ha considerato per effettuare la rideterminazione della pensione sono quelli comunicati dal sig. e, pertanto, a Lui conosciuti. CP_2
In particolare, i redditi del sig. e del coniuge sig.ra (C.F. CP_2 Parte_1
) sono quelli dichiarati dallo stesso nel modello RED presentato C.F._3
CP_ telematicamente all' in data 27/02/2015, a mezzo di soggetto abilitato “CAF CGN SPA IL CAF
DEI PROFESSIONISTI”. Gli stessi dati sono anche confermati nelle dichiarazioni dei redditi presentate all'Amministrazione Finanziaria con mod. 730 anno fiscale 2013 e mod. 730 anno fiscale
2014.
I redditi considerati per l'anno 2013 ed incidenti sulla prestazione dell'anno 2014 sono i seguenti:
redditi TITOLARE ) C.F._2
redditi da terreni e fabbricati € 695,00.
redditi del coniuge ) C.F._3
redditi da terreni e fabbricati € 53,00
Relativamente al secondo motivo del ricorso si precisa quanto segue.
L'indebito è scaturito da una rideterminazione della pensione del 29/10/2015 sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2013. Redditi che sono stati comunicati dal titolare della CP_ pensione sig. Piazza all' con Modello Red in data 27/02/2015 e dichiarati all'Agenzia delle
Entrate con mod. 730 presentato il 03/07/2014. CP_ L' è tenuta a notificare al pensionato l'indebita erogazione di somme entro l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, per cui nel caso in esame i redditi sono stati dichiarati il 27/02/2015 (il coniuge sig.ra non ha presentato dichiarazione dei Parte_1 redditi all'Agenzia delle Entrate e pertanto la situazione reddituale familiare è stata conosciuta CP_ CP_ all' il 27/02/2015) e l' era tenuto a notificare le somme indebite entro l'anno successivo e cioè entro il 31/12/2016. CP_ L' ha notificato le somme indebite in modo dettagliato, anno per anno, con nota del 29 ottobre
2015 ricevuta in data 26/11/2015 (si allega la nota e la ricevuta di avvenuta notifica), quindi entro il termine di decadenza di cui all'art. 13, comma 2, delL. N. 412/91, che nel caso in esame risulta essere il 31/12/2016 (cfr. tra le tante Cass. 953/2012, n. 1228/2011, n. 18551/2017). Sull'ultimo motivo del ricorso si osserva che il credito non è prescritto in quanto non è decorso il termine decennale.
Di seguito vengono di seguito indicate le notifiche effettuate. CP_ Con la nota del 29 ottobre 2015 ricevuta in data 26/11/2015 l' ha notificato le somme indebite in modo dettagliato, per anno di competenza.
Con lettera del 11 novembre 2022 ricevuta in data 30/11/2022 l'indebito è stato notificato alla sig.ra
, in qualità di erede. Parte_1
Infine, sul merito si precisa quanto segue.
Le prestazioni pensionistiche collegate al reddito vengono calcolate sulla base dei redditi diversi da pensione conseguiti nell'anno precedente. Per cui l'assegno sociale per l'anno 2014 viene determinato considerando i redditi da pensione conseguiti nell'anno 2014 e i redditi diversi da pensione conseguiti nell'anno 2013. Per l'anno 2015 viene determinato considerando i redditi da pensione conseguiti nell'anno 2015 e i redditi diversi da pensione conseguiti nell'anno 2014 (L. 14/2009 art. 35 comma
8 modificato dall'art. 13, comma 6, lett. A e B, del D.L. n. 78/2010).
Il sig. per l'anno 2013 dichiara redditi da terreni e fabbricati per € 695,00 Controparte_2
(nell'anno 2012 erano € 251,00). il coniuge per l'anno 2013 possiede redditi da terreni e fabbricati per € 53,00
(nell'anno 2012 erano zero). I maggiori redditi rispetto all'anno precedente €444,00 + 53,00 =
€497,00 corrispondono al conguaglio a debito indicato per l'anno 2014 nel TE08. Per l'anno 2015 il conguaglio è inferiore perché relativo a sole 11 mensilità.
Di seguito il calcolo degli importi a debito. pensione spettante anno 2014: limite reddituale anno 2014 = € 11.626,42 (tabella L Assegno Sociale pag. 23) reddito coniugale = € 11.126,00 (€ 10.378,00 reddito da altra pensione + € 695,00 altri redditi titolare + 53 altri redditi coniuge)
13 = mensilità spettanti per ciascun anno
11626,42 - 11126,00 /13 = 38,50 €
L'importo della pensione spettante per il 2014 è pari ad 38,50. Il sig. aveva percepito € 76,73 CP_2 mensili, pertanto per l'anno 2014 l'importo indebito ammonta ad € 496,99 (38.23x13). pensione spettante anno 2015: limite reddituale anno 2015 = € 11.661,52 (tabella L Assegno Sociale pag. 23 ) reddito coniugale = € 11153,00 (€ 10405,00 reddito altra pensione + € 695,00 altri redditi del titolare + € 53,00 altri redditi coniuge)
13 = mensilità spettanti per ciascun anno
11661,52 – 11153,00 / 13 = 39,12 €
L'importo della pensione spettante per il 2015 è pari ad 39,12. Il sig. aveva percepito € 77,28 CP_2 mensili, pertanto per l'anno 2015 l'importo indebito ammonta ad € 419,76 (38,16x11).
Si nota che i mesi dell'anno 2015 in cui ha percepito una maggiore pensione sono 11 e non 13 perché alla data del ricalcolo erano state erogate solo 11 mensilità.”. CP_ Ciò detto non è l' a dover fornire la prova del proprio diritto restitutorio, il quale altro non è che la necessaria conseguenza di una prestazione eseguita sine titulo, ma deve essere l'accipiens a fornire, ex art. 2697, comma 1, c.c., la prova della sussistenza di quel fatto costitutivo che, in ipotesi, si fosse CP_ posto come titolo a base della prestazione ricevuta dall' nella specie controparte avrebbe dovuto fornire la prova di essere in possesso, per ciascun anno, di redditi inferiori ai limiti di legge, richiamando giurisprudenza conferente.
Acclarato che controparte non ha diritto, per il tempo considerato, alla prestazione divenuta indebita, occorre adesso stabilire se l'indebito sia ripetibile.
Al riguardo occorre, innanzitutto, osservare che la prestazione indebita ha natura assistenziale e non previdenziale ed ha richiamato la sentenza 20 maggio 2021, n. 13916 della Corte di Cassazione.
La causa è stata istruita in via documentale.
All'udienza del 21.05.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, è stata discussa e decisa.
*
Il ricorso di è fondato per i motivi appresso indicati. Parte_1
Oggetto della vicenda in esame è la sussistenza o meno di un diritto di alla ripetizione degli CP_1 importi di € 916,75 nei confronti della ricorrente quale erede di in riferimento al Controparte_2 trattamento pensione cat. AS n. 04601861, per somme indebitamente corrisposte per il periodo dal
01/01/2014 al 30/11/2015.
Con il presente giudizio, si ritiene infatti che la ricorrente abbia svolto una domanda di accertamento negativo del credito stragiudiziale vantato da , nonché in ogni caso della irripetibilità delle CP_1 somme dallo stesso richieste ai sensi degli artt. 52 della L. n. 88/1989 e 13 della L. n. 412/1991.
In tema di indebito previdenziale si condivide l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui, “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046). Va altresì ricordato che tale principio opera “senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , CP_1 dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività
è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” (cfr. da ultimo Cass. Sez. L, Sentenza n. 1228 del
20/01/2011).
Tale principio, cui si ritiene di aderire, merita tuttavia applicazione se ed in quanto “l' CP_1 convenuto…nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento.”
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 198 del 05/01/2011).
Orbene, nel caso di specie, l' pur richiamando la nota del 29 ottobre 2015 notificata in data CP_1
26/11/2015 non l'ha prodotta, sebbene ne abbia dichiarato l'allegazione, per cui non è dato comprendere quale fosse la causa di indebita erogazione della pensione non ponendo pertanto parte ricorrente nella condizione di difendersi adeguatamente sul punto.
Solo con la costituzione dell' nel presente giudizio ha precisato come l'accertamento dei redditi CP_1 percepiti dal defunto Piazza GI: redditi TITOLARE ( ) redditi da terreni C.F._2
e fabbricati € 695,00. redditi del coniuge ( ) redditi da terreni e fabbricati € C.F._3
53,00 sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2013. Redditi che sono stati comunicati CP_ dal titolare della pensione sig. Piazza all' con Modello Red in data 27/02/2015 e dichiarati all'Agenzia delle Entrate con mod. 730 presentato il 03/07/2014.
A fronte di tali precisazioni, non può che trovare applicazione l'invocato art. 13 legge n. 412/1991, trattandosi di una prestazione pensionistica, seppur di natura assistenziale.
A tale fine si ricorda che, ai sensi dell'art. 52 legge n. 88/89, “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta
a dolo dell'interessato. ….”
Inoltre, ai sensi dell'art. 13 legge n 412/1991, “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della
L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
La normativa è chiara nel prevedere l'applicabilità della sanatoria a prescindere dalla natura dell'errore in cui sia incorso l' (e, dunque, anche in caso di errore del tutto incolpevole), salva CP_1
l'ipotesi di omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, purché detti fatti non siano già conosciuti all'ente (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 1978 del 03/02/2004).
Da quanto dedotto non si vede quale onere di comunicazione dovesse essere addossato al beneficiario, in capo al quale non può dunque riconoscersi alcun dolo.
Fermo restando, quindi, l'irripetibilità dell'indebito per assenza di dolo del percettore della CP_ prestazione, va, inoltre, evidenziato che l' non ha provveduto a depositare la notifica del provvedimento di ripetizione dell'indebito oggetto della presente impugnazione per cui non è dato possibile neppure verificare il rispetto del limite di legge.
Devono, pertanto, essere dichiarate irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione CP_1 di cui alla nota del 30.11.2022.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta , quale erede di nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2 CP_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione in oggetto con la conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione, CP_1 in favore di parte ricorrente, degli importi eventualmente già trattenuti a tale titolo, oltre accessori di legge. CP_
- Condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 500,00 oltre oneri accessori da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sciacca 10 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa AN ND DI