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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/03/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza dell' 11 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 720/2021 R.G. e vertente tra
, nata a [...], il [...], Cod. Fisc. ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], pal. 21, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in separato foglio ai sensi dell'art. 83, 3° comma, c.p.c. ed allegata al presente atto in via telematica, dall'Avv. Maria Rita Ielasi (C.F. ) presso il cui studio in C.F._2
Messina, Via Piemonte, 30 è elettivamente domiciliata ricorrente
nei confronti di
P.I. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore dott. Parte_2 rappresentata e difesa, come da procura rilasciata in atto separato da considerarsi apposta in calce al presente, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giancarlo Niutta
( ), Caterina Tomasello ( ) e Michele C.F._3 C.F._4
Cordopatri ( ) del ruolo professionale, ed elettivamente domiciliata C.F._5 presso la sede di Messina in Via La Farina 263N (Pal. Geraci) - Ufficio Avvocatura,
resistente Avente ad oggetto: assunzione lavoratore
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 22/02/2021, rappresentava di aver partecipato Parte_1 alla procedura di concorso ed assunzione del personale presso l' , per la Parte_3
copertura di 43 posti di ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-assistenziale.
La ricorrente esponeva di essersi erroneamente registrata in data 26.10.2011 ai fini della partecipazione al concorso per il ruolo suddetto con il nominativo della figlia (
[...]
) e, prendendo visione della graduatoria provvisoria (ove ricopriva posizione n. Persona_1
2297) pubblicata in data 25.12.2011, si avvedeva dell'errore materiale e avanzava istanza di accesso agli atti in data 13.01.2012, come provato dagli allegati al presente ricorso.
Nel 2019, la ricorrente apprendeva che l' aveva attinto nel tempo alla Parte_3
predetta graduatoria di concorso;
pertanto in data 22.08.2019 domandava accesso agli atti, formulando richiesta di rettifica del nominativo nella graduatoria, senza alcun esito.
Per queste ragioni la ricorrente chiedeva l'accertamento del suo diritto all'assunzione a tempo indeterminato, in subordine il diritto al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi da Contr determinarsi in via equitativa, ordinando all' di Messina ex art. 210 cpc di depositare gli atti relativi alla domanda suddetta e chiedendo prova per testi. Con vittoria di spese e compensi, allegando la parte delibera di ammissione al gratuito patrocinio.
Resisteva in giudizio l' di Messina che, eccependo il difetto di giurisdizione in favore CP_1 del giudice amministrativo, rappresentava la responsabilità della parte nell'errore commesso per aver inserito nominativo e indirizzo email ad essa non riconducibili, opponendosi all'istruttoria richiesta.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Presupposti del diritto all'assunzione.
Non sussiste difetto di giurisdizione, non essendo il bando oggetto di esame, posto che "Le questioni relative al mero scorrimento delle graduatorie, coinvolgendo il diritto soggettivo all'assunzione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre le questioni in cui si controverte in ordine alla legittimità dell'esercizio del potere pubblico inerente alla decisione se indire un concorso o utilizzare una determinata graduatoria appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo" (cfr., TAR Marche, Ancona, Sez. I, 661/2020).
Nel caso che ci occupa, trattandosi di un mero errore materiale nella compilazione della domanda di partecipazione, sarebbe stato opportuno rettificare il nominativo in forza del beneficio dell'errore scusabile a seguito dell'istanza di parte, nel rispetto dei canoni di buona fede e di buona amministrazione (art. 97 Cost.) che devono guidare l'azione delle pubbliche amministrazioni, ma anche applicando gli ordinari canoni interpretativi degli atti giuridici.
Se è vero che la domanda di partecipazione ad un concorso è un atto connotato da un rigido formalismo, nondimeno possono, anzi devono, trovare applicazione le ordinarie regole ermeneutiche degli atti unilaterali (artt. 1324 c.c.), secondo cui «le clausole … si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto» (1363
c.c.) e, comunque, l'interpretazione deve essere improntata al generale canone di buona fede
(art. 1366 c.c.).
Tanto premesso, la parte rendeva edotta l'amministrazione dell'errore commesso solo nel
2019, quindi il cosiddetto soccorso istruttorio, invocato dalla controparte, non poteva essere utilmente attivato, sicchè il nominativo e l'email inseriti erroneamente hanno continuato a produrre effetto nel tempo.
All'allegato n. 3 del ricorso, trattandosi di mera istanza di accesso agli atti, non può attribuirsi valore di istanza di correzione del nominativo.
Si ritiene infatti, come correttamente ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa (t.a.r.
Palermo n.2732/2024, C.S. n. 7471/2024) che: “Il soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990, nell'ambito del procedimento amministrativo e, più in particolare, con riferimento alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al partecipante obblighi di correttezza - specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità - che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti”.
Va inoltre osservato che in data 15/02/2018, la signora era stata convocata, per mezzo Per_1
dell'indirizzo mail dalla stessa fornito, in ossequio alla previsione del bando, per la verifica dei documenti.
In assenza di presentazione, poi, con la deliberazione n. 2308 del 01/08/2018, ella è stata esclusa dalla procedura in quanto assente ingiustificata alla verifica dei documenti e tale decisione amministrativa non è stata avversata dall'interessata.
3. Decisione e spese.
Tanto premesso, il ricorso è rigettato.
Con riferimento alle spese di lite, esse seguono la soccombenza;
vanno poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così Parte_1
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) Condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, che liquida in € 4.636,5 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Messina, 12 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Roberta Rando