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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/05/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4935/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Simona Iavazzo Giudice dott. Maria Elena De Tura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4935/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARUZZI LEONARDO, elettivamente domiciliato in VIA TURBACCI 10/D, 71013, SAN
GIOVANNI ROTONDO, presso il difensore avv. MARUZZI LEONARDO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUSMAI SERGIO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA CAMPANILE N.49, 71043, MANFREDONIA, presso il difensore avv. CUSMAI SERGIO
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 16.4.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto che venisse pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti alle condizioni di cui alla nota congiunta del 15.4.2025.
Il PM ha concluso con parere favorevole alla pronuncia di separazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex articolo 473 bis.14 c.p.c., la signora esponeva di avere contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario con il IG. in data 7 febbraio 1987, trascritto nei CP_1 registri dello stato civile di San NN Rotondo, al n. 8, parte 2, serie A, dell'anno 1987, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati due figli: CP_1
pagina 1 di 3 NN, nato a [...] il [...], coniugato ed economicamente indipendente, e nato il [...], a [...] Persona_1
(c.f ), maggiorenne ma non del tutto economicamente indipendente;
che il C.F._3 rapporto coniugale, inizialmente sereno, si era nel corso degli anni irreversibilmente deteriorato a causa di forti incomprensioni caratteriali dei coniugi e, nel tempo, è venuta meno la comunione materiale e spirituale, al punto da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
Concludeva, pertanto, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente;
assegnare alla IG.ra Parte_1 l'immobile adibito a residenza familiare sito alla C.ds Passaturo, di proprietà del padre della IG.ra
, che vi abiterà insieme al figlio , maggiorenne ma non economicamente Parte_1 Per_1 indipendente;
nulla per l'assegno di mantenimento essendo i coniugi economicamente indipendenti;
con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.9.2023, si costituiva in giudizio il sig. , CP_1 concludendo per sentire accogliere le richieste di parte ricorrente, così come riportare nel ricorso introduttivo del presente giudizio, con le precisazioni riportate nell'atto di costituzione e risposta e con vittoria di spese e compensi professionali.
A seguito di rinvio, la causa è stata trattata in modalità cartolare alla udienza del 16.4.2025.
Le parti costituite, con note di trattazione scritte depositate in data 15.4.2025 rappresentavano di aver raggiunto un'intesa per la trasformazione del giudizio contenzioso in giudizio consensuale alle condizioni concordate nelle note congiunte depositate in pari data.
Concludevano pertanto per la omologazione delle condizioni concordate.
Il Presidente preso atto dell'intervenuto mutamento del rito si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio per la decisione, contestualmente disponendo la trasmissione degli atti al PM per il parere che esprimeva parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi va accolta, conformemente alle conclusioni del P.M., non ostandovi ragione alcuna.
E' infatti evidente che per i coniugi la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile: circa il riscontro obiettivo della crisi del rapporto matrimoniale ai fini della pronuncia sulla separazione, che prescinde dall'indagine sull'imputabilità della stessa, non appare infatti dubitabile la frattura determinatasi fra le parti, come confermato dal contenuto dei rispettivi atti difensivi, in ciascuno dei quali si assume il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice designato.
Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti.
Osserva, inoltre, il Collegio che le statuizioni concordate dalle parti rispetto alle regolamentazioni di carattere patrimoniale, appaiono assolutamente rispondenti alle esigenze dei coniugi e dei figli, e, pertanto, possono essere senz'altro ratificate.
In considerazione della definizione concordata del presente giudizio tra le parti, le spese sono interamente compensate.
P. Q. M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Foggia - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in Cancelleria in data 25.10.2024, dalla sig.ra nei Parte_1 confronti del sig. , uditi i procuratori delle parti ed il P.M., così provvede: CP_1
1) pronunzia la separazione personale fra i coniugi e , in atti Parte_1 CP_1 generalizzati;
2) visto l'art. 69, lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396, ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di San NN Rotondo, di annotare la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (atto n. 185, parte II, serie A, dell'anno 2006), al momento del suo passaggio in giudicato;
3) spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso, addì 12.5.2025, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di
Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
IL PRESIDENTE estensore
(dott. Antonio Buccaro)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Simona Iavazzo Giudice dott. Maria Elena De Tura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4935/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARUZZI LEONARDO, elettivamente domiciliato in VIA TURBACCI 10/D, 71013, SAN
GIOVANNI ROTONDO, presso il difensore avv. MARUZZI LEONARDO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUSMAI SERGIO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA CAMPANILE N.49, 71043, MANFREDONIA, presso il difensore avv. CUSMAI SERGIO
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 16.4.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto che venisse pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti alle condizioni di cui alla nota congiunta del 15.4.2025.
Il PM ha concluso con parere favorevole alla pronuncia di separazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex articolo 473 bis.14 c.p.c., la signora esponeva di avere contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario con il IG. in data 7 febbraio 1987, trascritto nei CP_1 registri dello stato civile di San NN Rotondo, al n. 8, parte 2, serie A, dell'anno 1987, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati due figli: CP_1
pagina 1 di 3 NN, nato a [...] il [...], coniugato ed economicamente indipendente, e nato il [...], a [...] Persona_1
(c.f ), maggiorenne ma non del tutto economicamente indipendente;
che il C.F._3 rapporto coniugale, inizialmente sereno, si era nel corso degli anni irreversibilmente deteriorato a causa di forti incomprensioni caratteriali dei coniugi e, nel tempo, è venuta meno la comunione materiale e spirituale, al punto da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
Concludeva, pertanto, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente;
assegnare alla IG.ra Parte_1 l'immobile adibito a residenza familiare sito alla C.ds Passaturo, di proprietà del padre della IG.ra
, che vi abiterà insieme al figlio , maggiorenne ma non economicamente Parte_1 Per_1 indipendente;
nulla per l'assegno di mantenimento essendo i coniugi economicamente indipendenti;
con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.9.2023, si costituiva in giudizio il sig. , CP_1 concludendo per sentire accogliere le richieste di parte ricorrente, così come riportare nel ricorso introduttivo del presente giudizio, con le precisazioni riportate nell'atto di costituzione e risposta e con vittoria di spese e compensi professionali.
A seguito di rinvio, la causa è stata trattata in modalità cartolare alla udienza del 16.4.2025.
Le parti costituite, con note di trattazione scritte depositate in data 15.4.2025 rappresentavano di aver raggiunto un'intesa per la trasformazione del giudizio contenzioso in giudizio consensuale alle condizioni concordate nelle note congiunte depositate in pari data.
Concludevano pertanto per la omologazione delle condizioni concordate.
Il Presidente preso atto dell'intervenuto mutamento del rito si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio per la decisione, contestualmente disponendo la trasmissione degli atti al PM per il parere che esprimeva parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi va accolta, conformemente alle conclusioni del P.M., non ostandovi ragione alcuna.
E' infatti evidente che per i coniugi la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile: circa il riscontro obiettivo della crisi del rapporto matrimoniale ai fini della pronuncia sulla separazione, che prescinde dall'indagine sull'imputabilità della stessa, non appare infatti dubitabile la frattura determinatasi fra le parti, come confermato dal contenuto dei rispettivi atti difensivi, in ciascuno dei quali si assume il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice designato.
Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti.
Osserva, inoltre, il Collegio che le statuizioni concordate dalle parti rispetto alle regolamentazioni di carattere patrimoniale, appaiono assolutamente rispondenti alle esigenze dei coniugi e dei figli, e, pertanto, possono essere senz'altro ratificate.
In considerazione della definizione concordata del presente giudizio tra le parti, le spese sono interamente compensate.
P. Q. M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Foggia - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in Cancelleria in data 25.10.2024, dalla sig.ra nei Parte_1 confronti del sig. , uditi i procuratori delle parti ed il P.M., così provvede: CP_1
1) pronunzia la separazione personale fra i coniugi e , in atti Parte_1 CP_1 generalizzati;
2) visto l'art. 69, lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396, ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di San NN Rotondo, di annotare la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (atto n. 185, parte II, serie A, dell'anno 2006), al momento del suo passaggio in giudicato;
3) spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso, addì 12.5.2025, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di
Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
IL PRESIDENTE estensore
(dott. Antonio Buccaro)
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