Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 27/04/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
RI LORETO Presidente relatore LU D’AMBROSIO Consigliere Maria Cristina RAZZANO Consigliere Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere Antonio PALAZZO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto nel Registro di Segreteria al n.62097, promosso da:
- OF BE (c.f. [...]) rappresentato e difeso dall’Avv. Giorgio Zeoli (c.f. [...]), con studio professionale in Salerno, alla via G. Mogavero n. 3, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al domicilio digitale giorgiozeoli@pec.it;
e nei confronti di Procuratore generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p.t.;
Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Piemonte, in persona del Procuratore regionale p.t.;
per la riforma della sentenza n. 122/2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei SENT. 75/2026
conti per la regione Piemonte, depositata il 14.11.2024 e notificata il 17.12.24;
Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026, con l’assistenza del Segretario di udienza, dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore Pres.
RI ET, l’Avv. Alessandro Avagliano, in delega dell’Avv. Zeoli per l’appellante e il V.P.G. Adelisa Corsetti, in rappresentanza della Procura generale;
Esaminati l’atto di appello e tutti gli atti e documenti del fascicolo di causa.
TT
1. Con atto di citazione depositato il 3.04.2024 il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte ha convenuto in giudizio il sig. BE FI per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 40.567,64 a titolo di risarcimento del danno erariale.
Risulta dagli atti che la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania aveva avviato un procedimento penale per una attività di falsificazione di titoli di studio avvenuta presso l’Istituto scolastico “Passarelli” di San Marco di Castellabate. Infatti, all’esito di una complessa indagine che aveva interessato numerosi istituti scolastici della Campania, era stato evidenziato il rilascio, dietro pagamento, a opera di una organizzazione criminale, di centinaia di falsi diplomi con attribuzione di votazioni elevate da utilizzare per ottenere il favorevole inserimento nelle graduatorie per il conseguimento di incarichi presso scuole statali, e che il sig. OF rientrava fra i nominativi di coloro che avevano utilizzato il falso diploma per conseguire incarichi di supplenza quale collaboratore amministrativo (graduatoria di III fascia personale ATA).
Il FI, nel frattempo dichiarato decaduto da tutte le graduatorie d’Istituto in cui risultava inserito, veniva rinviato a giudizio dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania, per cui la Procura erariale lo citava in giudizio per il danno cagionato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituito dall’ammontare delle retribuzioni illecitamente percepite per le supplenze esercitate negli anni 2019, 2020 e 2021 e quantificato in
€. 40.567,64.
2. La Sezione territoriale piemontese, rigettate le questioni preliminari, con la sentenza n. 122/2024 ha parzialmente accolto la domanda attorea. Il Collegio di prime cure, infatti, pur avendo riconosciuto che nessun dubbio vi fosse in ordine alla falsità del titolo prodotto dal FI e alla intenzionalità della condotta illecita del medesimo, ha tuttavia escluso che da tale condotta fosse derivato il danno per l’amministrazione scolastica nella misura quantificata dal requirente, e ciò per due ordini di motivi: innanzitutto, ha evidenziato che il FI era in possesso di un secondo titolo di studio (diploma in Enogastronomia)
conseguito presso altro Istituto scolastico con la votazione di 70/100, esibito dalla difesa in copia, che avrebbe quindi potuto costituire titolo di studio astrattamente idoneo per l’accesso al posto ricoperto e che, sebbene non rilevante in sede eziologica, “cionondimeno qualifica l’idoneità del convenuto a rendere specifica prestazione lavorativa indebitamente ottenuta”. In secondo luogo, il Collegio di prime cure ha evidenziato che, in relazione alle peculiarità della singola fattispecie, andava riconosciuto in ogni caso che la prestazione lavorativa del FI
“ha indubbiamente avuto una qualche utilità per l’Amministrazione, essendo la sua idoneità non solo apprezzabile in relazione alla non particolare elevata qualificazione delle mansioni svolte, ma anche chiaramente testimoniata dal possesso di un differente titolo di accesso”.
Sotto il profilo della quantificazione, la Sezione ha puntualizzato che, in disparte il riferimento, operato dal requirente, all’art. 2126 c.c., rilevante nel diverso ambito civilistico e dovendo piuttosto ragionare nel perimetro della responsabilità amministrativa e del conseguente danno erariale, e quindi di utilità della prestazione ricevuta, il primo giudice ha escluso che il danno fosse stato integralmente sterilizzato dall’utilità conseguita dall’Amministrazione e ha sostenuto che, pur in presenza di mansioni non elevate, la condotta del convenuto avrebbe privato l’Amministrazione scolastica di una prestazione lavorativa “di migliore livello”, che avrebbe potuto essere resa dal candidato ingiustamente pretermesso in graduatoria, addivenendo alla conclusione che, nella specie, “L’Amministrazione, in altri termini, non ha ottenuto, quale corrispettivo del pagamento delle retribuzioni, la miglior prestazione possibile cui avrebbe avuto diritto”, equitativamente ragguagliando il danno pari al 40% e quindi pari a €.16.227,00 e riconoscendo, per il residuo, l’utilità percepita dall’Amministrazione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il sig. FI, deducendo:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.: con il primo motivo l’appellante contesta il capo della sentenza gravata in cui si sostiene la falsità del titolo di studio utilizzato per l’inserimento nelle graduatorie scolastiche per il triennio 2017/2019, e si ritiene accertata la consapevolezza di tale falsità da parte del FI.
L’appellante, per contro, si richiama al principio di separazione e indipendenza del giudizio civile e amministrativo di danno da quello penale e precisa che dalle dichiarazioni rilasciate dai testi escussi in sede di indagini preliminari sarebbe solo emersa la mancata partecipazione degli stessi alle sedute d’esame dell’agosto 2013 e il disconoscimento delle firme sui verbali, ma ciò non dimostrerebbe che il FI non abbia mai sostenuto l’esame finale, né la falsità del titolo e la sua condotta dolosa.
2. Errata valutazione dell’ulteriore titolo in possesso del candidato: in sostanza, l’appellante contesta la motivazione della sentenza gravata, ritenuta illogica e contraddittoria, poiché avrebbe dovuto riconoscere all’altro titolo di studio posseduto, sebbene con votazione inferiore, una validità giuridica non diversa da quella del titolo escluso.
3. Illogicità e/o contraddittorietà della pronuncia: con il terzo motivo l’appellante evidenzia la contraddittorietà della pronuncia che, da un lato, riconosce l’utilitas della prestazione lavorativa in favore dell’amministrazione e, dall’altro, esclude l’applicabilità dell’art. 1226 c.c. senza, peraltro, tener conto della diligenza tenuta dal lavoratore, ai sensi dell’art. 2104 c.c. Rileva l’appellante che la prestazione resa non può essere ritenuta valida per l’amministrazione solo in parte, in base all’assunto per cui non sarebbe “la migliore prestazione possibile”, e ciò in quanto la prestazione resa dal FI, per la sua natura e per il titolo su cui si fonda, in nulla potrebbe differire da quella che potenzialmente sarebbe stata prestata da un altro candidato.
4. Violazione e falsa applicazione ex art. 1126 c.c. con riguardo al quantum del danno subito dall’Amministrazione: con l’ultimo motivo la difesa dell’appellante stigmatizza la pronuncia gravata per avere quantificato il danno derivante comunque dalla propria condotta nella misura del 40% dell’accertato. Sostiene al riguardo che la motivazione della sentenza non avrebbe posto in luce il percorso logico-giuridico seguito nel procedere alla valutazione equitativa del danno, precisando i criteri adottati. La difesa puntualizza che la prestazione resa dal FI si sostanzia nello svolgimento di attività non altamente qualificate, per le quali non sono necessari particolari abilitazioni o specializzazioni, né sono richieste prove concorsuali ma vengono valutati esclusivamente i titoli.
L’appellante si sofferma quindi sulle mansioni tipiche del collaboratore amministrativo, come enucleate dall’Allegato A del CCNL 2019/21
(accoglienza e sorveglianza degli alunni, pulizia dei locali, assistenza degli alunni durante il pasto nelle mense scolastiche, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale, collaborazione con i docenti)
facendone risaltare il carattere elementare e prettamente esecutivo, di tal che la prestazione resa dall’appellante in nulla si sarebbe potuta distinguere da quella di altro candidato, con ciò contestando l’assunto per cui l’Amministrazione sarebbe stata privata della “migliore prestazione possibile”.
In definitiva, secondo l’appellante, la circostanza del possesso di altro titolo astrattamente idoneo a svolgere le mansioni per le quali aveva ottenuto indebitamente l’inserimento in graduatoria, peraltro non contestato dal requirente nella sua validità, unitamente al carattere minimale delle mansioni svolte e dalla circostanza di avere sempre eseguito le prestazioni lavorative con la dovuta diligenza, costituirebbero validi presupposti per affermare l’integrale azzeramento del danno erariale a fronte delle utilità conseguite dall’Amministrazione per effetto della sua prestazione integralmente svolta.
In data 25 marzo 2026 il Procuratore generale ha rassegnato le proprie conclusioni, contestando puntualmente i motivi di gravame in quanto ritenuti infondati e chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Alla odierna pubblica udienza, la difesa dell’appellante e il rappresentante della Procura generale hanno ribadito le rispettive argomentazioni, chiedendone l’accoglimento.
TO
1. Con il primo motivo di gravame l’appellante contesta la falsità del titolo di studio utilizzato per l’inserimento nelle graduatorie scolastiche per il triennio 2017/2019, sostenendo che dalle dichiarazioni rilasciate dai testi escussi in sede di indagini preliminari non emergerebbe né tale circostanza, né la condotta dolosa dell’interessato.
Il motivo non è fondato.
Come ha puntualmente precisato il Procuratore generale nelle proprie conclusioni, il Collegio di primo grado ha fatto corretto uso dei principi che regolano l’onere della prova, avendo desunto la dimostrazione del fatto che il FI non abbia mai sostenuto l’esame finale da molteplici elementi indiziari, fra cui determinanti sono apparse le dichiarazioni del Presidente e degli altri docenti della commissione della sessione straordinaria di esame dell’agosto 2013, che hanno escluso di avervi fatto parte e soprattutto, hanno disconosciuto le firme sui verbali delle sedute, elementi indiziari che hanno indotto il collegio di prime cure a dubitare sia che quella sessione di esame “straordinaria” si fosse realmente tenuta, sia, per conseguenza, che il diploma esibito dal FI fosse veritiero e, comunque, a desumere da ciò la consapevolezza del FI di avere prodotto un titolo di studio non veritiero.
2. Con il secondo e terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, la difesa del FI evidenzia che il titolo di studio di cui il suo assistito era in possesso risultava egualmente idoneo all’inserimento in graduatoria e che, con motivazione contraddittoria, il Collegio di prime cure ha riconosciuto alla prestazione lavorativa – e, dunque, all’altro diploma realmente conseguito - una parziale utilitas per l’Amministrazione scolastica senza tuttavia valorizzarla nella misura adeguata. Illogica sarebbe poi la motivazione della sentenza la quale, dopo avere tenuto distinto il danno erariale dalla disciplina civilistica e dall’art. 2126 c.c., giunge tuttavia a sostenere che la prestazione del FI sarebbe stata, sia pure in parte, produttiva di danno per l’amministrazione scolastica sulla base del fatto che essa non costituisce “la migliore prestazione possibile”.
L’appellante, dunque, contesta la sentenza anche nel quantum della condanna, assumendo per converso che le mansioni minimali proficuamente svolte e il titolo di studio comunque posseduto renderebbero non forieri di danno gli esborsi stipendiali erogati in suo favore (quarto motivo).
I motivi sono fondati.
Si osserva preliminarmente che il primo giudice ha dato rilevanza al valore probatorio dei documenti prodotti in giudizio, avendo ritenuto provato il possesso del secondo titolo di studio (diploma in Enogastronomia) esibito dal sig. FI in copia fotostatica, ammettendo dunque che “Tale ulteriore titolo, infatti, se non rileva in sede eziologica, cionondimeno qualifica l’idoneità del convenuto a rendere la specifica prestazione lavorativa indebitamente ottenuta”.
Tale circostanza, dunque, ha indotto il collegio di prime cure a ritenere, con argomentazioni che questo giudicante condivide, che il diploma in possesso del FI fosse “astrattamente idoneo” a supportare lo svolgimento delle mansioni prettamente esecutive che egli aveva poi eseguito in qualità di collaboratore amministrativo.
Ma vi è di più. Il primo giudice ha esplicitamente riconosciuto che la prestazione lavorativa del convenuto “ha indubbiamente avuto una qualche utilità per l’Amministrazione, essendo la sua idoneità non solo apprezzabile in relazione alla non particolare elevata qualificazione delle mansioni svolte, ma anche chiaramente testimoniata dal possesso del differente idoneo titolo di accesso”.
Questo giudicante condivide pienamente tale motivazione, tanto più che, nella specie, deve escludersi la sussistenza della illiceità della causa, avendo la giurisprudenza affermato che l’illiceità di quest’ultima, da intendersi come causa in concreto del negozio, deve essere comune alle parti e dunque deve coinvolgere “ambo le parti”, la qual cosa non si realizza nella fattispecie.
Invero, la prestazione richiesta al sig. FI (attività di collaboratore scolastico) non è di per sé illecita, né contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon costume. L'illiceità risiede nella condotta prodromica all'assunzione, non nell'oggetto o nella funzione economico-sociale del rapporto di lavoro poi effettivamente svoltosi.
Dunque, nel caso all’esame non si è in presenza di quella "radicale"
incompatibilità tra la prestazione e i valori fondamentali dell'ordinamento che, ai sensi dell’art. 2126 c.c. giustificherebbe la totale privazione della tutela retributiva garantita, in via generale, dall'art. 36 della Costituzione. Sotto questo profilo, tuttavia, il primo giudice ha ritenuto non decisivo il richiamo all’art. 2126 c.c., operando l’articolo citato in ambito civilistico a tutela dei diritti del lavoratore a cui spetta comunque la retribuzione per la prestazione di fatto eseguita
(salva l'ipotesi in cui il contratto di lavoro abbia una causa illecita comune a entrambe le parti), spostando invece il focus della valutazione sotto il diverso e più congeniale profilo della responsabilità amministrativa e, dunque, del danno subito dall’amministrazione e, per converso, della utilità comunque offerta dal lavoratore.
Senonché, a chiusura del percorso argomentativo, la Sezione territoriale ha osservato che il richiamo all’art. 2126 c.c. non consente di elidere del tutto il danno erariale, in quanto la valutazione del giudice contabile deve essere effettuata, caso per caso, tenendo conto dei titoli abilitanti e delle qualifiche professionali richieste, “ponendo a raffronto le caratteristiche della prestazione richiesta e quella effettivamente resa”. Al riguardo, tuttavia, il primo giudice, pur avendo espressamente riconosciuto la necessità di un cambio di passo che induca a rimeditare la giurisprudenza maggioritaria - che nega ogni utilitas alla prestazione resa in assenza di titolo di studio - essenzialmente in casi come quello in esame in cui la prestazione lavorativa assume idoneità apprezzabile
(ed è quindi produttiva di utilità) sia per il differente titolo di accesso posseduto, sia “in relazione alla non particolare elevata qualificazione delle mansioni svolte”, ha nondimeno concluso, contraddittoriamente, per la sussistenza di un danno “da minor valore della prestazione resa rispetto a quella attesa”, stimato equitativamente nel 40% di quello accertato dal Procuratore regionale. Ciò “per l’evidente considerazione che la condotta del convenuto, pur in assenza di mansioni non elevate, ha privato l’Amministrazione scolastica di una prestazione lavorativa di migliore livello che avrebbe potuto essere resa dal candidato ingiustamente pretermesso in graduatoria…” e con la conclusiva affermazione per cui “L’Amministrazione, in altri termini, non ha ottenuto, quale corrispettivo del pagamento delle retribuzioni, la migliore prestazione possibile cui avrebbe avuto diritto”.
Ebbene, tale assunto non coglie nel segno.
Deve in primo luogo premettersi che non si condivide quanto affermato dal Procuratore generale in pubblica udienza, circa l’impossibilità di ricorrere, nella specie, alla valutazione dei vantaggi: invero, correttamente il primo giudice ha, nella specie, valorizzata la specialità dell'ordinamento contabile e la prevalenza della regola della
“compensatio lucri cum damno” sulla più rigida disciplina civilistica dell'art. 2126 c.c.
L’art. 1, comma 1-bis, della l. n. 20 del 1994 impone al giudice di tenere conto dei vantaggi "comunque conseguiti" dalla P.A. o dalla comunità amministrata, espressione che denota la volontà del legislatore di considerare ogni effetto positivo derivante dalla condotta, a prescindere dalla sua liceità.
Ad avviso di questo Collegio, assume valore determinante la motivazione con cui il giudice di prime cure ha riconosciuto che la prestazione, da parte del FI, è stata in ogni caso eseguita, sia pure di fatto, e che la stessa ha prodotto comunque delle utilità per l’Amministrazione scolastica.
In proposito si deve puntualizzare che la giurisprudenza contabile citata dal Procuratore regionale ma anche dal primo giudice, in tema di falsità del titolo di accesso (Sez. II app. n. 159/2024; Sez. Lombardia, n.
263/2022), che escluderebbe qualunque utilità dalla prestazione eseguita, sebbene sia consolidata, si riferisce a casi non sovrapponibili a quello in esame, nei quali il prestatore di lavoro aveva prodotto un falso diploma di laurea richiesto quale atto presupposto alla prestazione da svolgere e che, proprio in considerazione della rilevanza del titolo di studio, presuppone una particolare specializzazione e professionalità delle mansioni da eseguire.
Tali circostanze non si rinvengono nella fattispecie, in cui in primis il sig.
FI era in possesso di altro diploma, sebbene conseguito con votazione inferiore, ma comunque ritenuto idoneo dal collegio di prime cure allo svolgimento delle mansioni rientranti nella qualifica di personale ATA, per la quale aveva presentato domanda. Sul se tale titolo fosse o meno in grado di assicurare un’utile collocazione in graduatoria, al riguardo lo stesso primo giudice (pag. 10 sentenza gravata) riconosce che “la questione non è stata affrontata da alcuna delle parti”: dunque, non è stata dimostrata neppure dal Procuratore regionale.
Ebbene, a fronte di tali premesse, l’iter logico con cui il collegio di prime cure addiviene al riconoscimento del danno, sia pure ridimensionato nel quantum, appare del tutto contradditorio e comunque non condivisibile.
La difesa del FI ha elencato le mansioni spettanti al collaboratore amministrativo, a norma del CCNL 2019/2021, nelle seguenti:
“1. Collaboratore scolastico -Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni ricevute e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola quali, a titolo esemplificativo: - accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni- nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, nel cambio dell’ora o nell’uscita dalla classe per l’utilizzo dei servizi e durante la ricreazione
- e del pubblico; - pulizia dei locali, degli spazi scolastici, degli arredi e delle pertinenze; - vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale; - custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici; - collaborazione con i docenti. Al fine di rendere effettivo il diritto all’inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”.
Ebbene, il Collegio reputa risolutiva la circostanza che le attività richieste al FI per la qualifica di collaboratore amministrativo, come chiaramente si desume dal CCNL, erano meramente esecutive e certo non connotate da quella professionalità che il possesso, ad esempio, della laurea in una determinata disciplina impone, così che lo svolgimento di un’attività professionale in assenza di quel titolo di studio, certamente induce a escludere che quella prestazione, sebbene sia stata eseguita in via di fatto, abbia potuto produrre una utilità per l’amministrazione.
Per contro, le mansioni del FI – come riconosciuto dal primo giudice
- non richiedono professionalità altamente specifiche, ma configurano ordinarie mansioni operative ben svolgibili quale che fosse il voto del diploma comunque conseguito dal convenuto, in assenza di prova contraria.
Questa Sezione ha già avuto modo di precisare, in fattispecie analoghe, che lo svolgimento di attività lavorativa in assenza di laurea non arreca all’amministrazione alcuna utilità, fatte salve le mansioni aventi carattere di genericità: “Non è chi non veda che la prestazione resa da un soggetto privo di laurea non può ritenersi frutto di capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con un regolare percorso di studio, non arrecando all’ente alcuna utilità, se non limitatamente al disbrigo di mansioni lavorative aventi carattere di genericità e fungibilità per le quali non sono richieste conoscenze specialistiche… (…) Nel caso di specie, conseguentemente, si appalesa del tutto condivisibile l’esclusione, da parte del giudice di prime cure, di ogni utilitas valutabile, posto che nella fattispecie non erano richieste al [omissis] mere mansioni generiche o di carattere esecutivo…”(Sez. II app., n. 159/2024; negli stessi termini, Sez. II app.
n. 259/2024). Analogamente, la Sez. appello Sicilia così si è espressa:
“…la giurisprudenza costante di questa Corte ha affermato che le prestazioni professionali svolte da un dipendente pubblico assunto illegittimamente su presentazione di falso titolo di studio, comportano un danno risarcibile per l’Amministrazione non operando al riguardo la compensatio lucri cum damno di cui all’art. 1, comma 7-bis, L. 14 gennaio 1994, n. 20, se non limitatamente alla quota di retribuzioni riconducibile a mansioni generiche e non professionalmente caratterizzate dal possesso di uno specifico titolo di studio e/o di specializzazione (Corte conti, Sez. III, 20.02.2004, n. 151)” (Sez.
Appello Sicilia, n. 127 del 2010).
La Sezione territoriale, pur avendo riconosciuto l’utilità della prestazione eseguita, ha tuttavia affermato la sopravvivenza del danno erariale, sebbene riquantificato, sostenendo che l'amministrazione scolastica avrebbe subito un danno per non aver ottenuto la "miglior prestazione possibile". Anche tale argomentazione non è condivisa, poiché essa introduce la figura di un danno meramente ipotetico, astratto e non provato, oltre a ravvisarsi una palese deviazione da quella che è stata l’impostazione del Procuratore regionale nel sostenere l’accusa posta a base della citazione in giudizio, che invece ha incentrato l’esistenza del danno sulle erogazioni sostenute dall’amministrazione scolastica a fronte di una prestazione lavorativa resa da un soggetto che aveva ottenuto gli incarichi di supplenza attraverso la falsa esibizione di un titolo professionale.
Contrariamente a quanto affermato dal Collegio di prime cure, nel caso di specie è pacifico e non contestato che il sig. FI ha regolarmente prestato la propria attività lavorativa, senza mai ricevere contestazioni disciplinari o note di demerito. L'amministrazione ha quindi ricevuto una prestazione lavorativa reale e tangibile – che, si ripete, è consistita nelle mansioni minimali di collaboratore amministrativo che si traducono in mera accoglienza e vigilanza generica degli alunni, pulizia dei locali e assistenza degli alunni disabili nell’uso dei servizi igienici - in cambio della quale ha corrisposto la retribuzione, e dunque l’utilità che ne ha ricavato l’amministrazione deve ritenersi che investa non una parte, bensì l’intera prestazione, in assenza di qualsivoglia dimostrazione, da parte della Procura o della stessa amministrazione, che un altro aspirante al posto in graduatoria, dotato di titolo di studio con una votazione più elevata, avrebbe potuto fornire “una prestazione lavorativa di migliore livello” di quella eseguita dal FI o addirittura “la migliore prestazione possibile”.
Pertanto, il danno arrecato dalla condotta dell’appellante deve ritenersi integralmente sterilizzato dall’utilità che la prestazione del sig. FI in via di fatto ha prodotto.
L’appello merita dunque accoglimento, con riforma della sentenza gravata. All’appellante, definitivamente prosciolto, vanno riconosciute le spese sostenute per la difesa nel presente grado, che si liquidano in euro 1.500 oltre accessori di legge, e che sono poste a carico dell’ammirazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE l’appello e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, assolve BE FI dalla domanda attrice. Liquida in favore dell’appellante definitivamente prosciolto le spese e gli onorari di difesa del presente grado, nella misura di euro 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, che sono posti a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.
IL PRESIDENTE relatore
RI ET
f.to digitalmente Depositata in Segreteria il SENT. 75/2026 27 APR. 2026 p. Il Dirigente (dr. Massimo Biagi)
f.to digitalmente SENT. 75/2026 Il Funzionario Preposto LU CO