CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI FRANCESCO, Presidente
MISITI VITTORIO, Relatore
MANCINI FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1075/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Associazione_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ013R006072024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ013R006072024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ013R006072024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ013R006072024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 549/2025 depositato il
31/12/2025
Richieste delle parti: Le parti si riportano alle rispettive conclusioni in atti.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate – Associazione_1 , tempestivamente depositato, Ricorrente_1, titolare della omonima ditta individuale, adiva questa CTP onde ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento, come meglio indicato in atti.
A motivo del gravame deduceva la corretta contabilizzazione e la comprovata inerenza delle fatture oggetto di contestazioneil vizi di motivazione dell'atto.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate – Associazione_1 ribadendo la legittimità del proprio operato.
Alla odierna udienza, la Corte ha deciso, in pubblica udienza, come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere della Corte il ricorso appare non fondato.
La Corte osserva quanto segue.
Con l'avviso di accertamento n. TKQ013R00607/2024, regolarmente notificato alla signora Ricorrente_1 in data 27/09/2024, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Frosinone per l'anno d'imposta 2018 recuperava a tassazione costi indeducibili per € 133.057,54, oltre IV per € 29.272,66, derivanti da fatture emesse dai fornitori Società_1 s.r.l.s., Società_2, Associazione_3 s.r.l.s. e relative a costi non inerenti e/o privi dei requisiti di cui all'art. 109 del TUIR, ed accertava: - ai fini IRPEF un maggior reddito pari ad € 133.057,54 da cui scaturiva una maggiore imposta dovuta per € 54.624,00, una maggiore addizionale regionale per € 4.212,00 e una maggiore addizionale comunale per € 266,00; - ai fini IRAP un maggior valore della produzione per € 133.057,54 da cui scaturiva una maggiore imposta dovuta per
€ 6.414,00; - ai fini IVA una maggiore imposta dovuta per € 29.274,00.
L'accertamento tra origine dall'attività di controllo effettuato nei confronti della ditta individuale Ricorrente_1, con particolare riguardo ai rapporti intrattenuti con tre fornitori (Società_1 s.r.l.s., Società_2
, Associazione_3 s.r.l.s.) che presentavano elevate criticità fiscali.
Al fine di consentire alla ricorrente di formulare osservazioni al riguardo, in data 28/05/2024 l'Ufficio accertatore notificava alla parte lo schema d'atto n. TKQT210000042/2024, ai sensi dell'art.
6-bis della Legge
212/2000, contenente i rilievi accertati.
Parte ricorrente in data 12/07/2024 forniva osservazioni ai rilievi dell'Ufficio accertatore, allegando parziale documentazione contabile (non venivano consegnati: i registri IV con le relative fatture, ad eccezione di quelle emesse dalla società Società_1 s.r.l.s.; i registri dei corrispettivi per l'attività di commercio elettronico;
il registro dei beni ammortizzabili).
La signora Ricorrente_1 in data 05/11/2024 ha, quindi, presentato ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TKQ013R00607/2024, chiedendo, l'annullamento dell'avviso di accertamento ovvero, in via subordinata, la riduzione della pretesa erariale. Nello specifico, parte ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento sostenendo la corretta contabilizzazione dei costi di cui alle fatture oggetto di contestazione e l'inerenza degli stessi rispetto all'attività svolta.
Le argomentazioni ed eccezioni sollevate dalla parte ricorrente appaiono prive di fondamento.
Con la prima parte del ricorso la ricorrente si limita ad esporre alcune dinamiche che hanno riguardato l'attività svolta (inizio dell'attività parallela di commercio elettronico) e che, secondo la parte, hanno reso necessario l'affidamento di buona parte dell'attività di pulizia a terzi soggetti.
Con la seconda parte del ricorso la ricorrente sostiene l'inerenza dei costi relativi alle fatture emesse dai fornitori Società_1 s.r.l.s., Società_2 e Associazione_3 s.r.l.s., e quindi la loro piena deducibilità. In merito a tale fornitore parte ricorrente si limita a fornire delle mere asserzioni, prive di qualsiasi riscontro, rappresentando che gli elevati costi sostenuti per l'inizio della nuova attività di commercio elettronico sarebbero in linea con la programmazione aziendale e che la chiusura dell'attività solamente un anno dopo sarebbe avvenuta per fatti di carattere privato.
Peraltro, le argomentazioni di parte ricorrente non intaccano in alcun modo le esposizioni addotte dall'Ufficio nella motivazione dell'avviso di accertamento proprio per evidenziare l'indeducibilità dei costi (€ 57.347,61) indicati nelle 25 fatture emesse dalla Società_1 S.R.L.S.
Nella motivazione dell'avviso di accertamento l'Ufficio ha evidenziato una serie di elementi che dimostrano l'assenza dei requisiti richiesti dall'art. 109 del TUIR ai fini della deducibilità del costo.
A fronte del contratto di marketing stipulato con la Società_1 S.R.L.S. alla quale venivano affidati servizi di comunicazione, marketing, consulenza e pubblicità relativi alla “vendita on line di saponi e altri prodotti sotto il marchio Eco–Sfuso”, l'Ufficio accertatore, esperite le opportune verifiche tramite i dati presenti nell'anagrafe tributaria e nelle banche dati della CCIAA, vista altresì la parziale documentazione prodotta, ha rilevato che: - la società Società_1 S.R.L.S. attiva dal 09/12/2015 ha presentato i bilanci solo per l'anno 2015 (situazione verificabile tramite visura CCIAA); - la società Società_1 S.R.L.S. ha presentato dichiarazioni fiscali fino all'anno 2017 (successivamente ha presentato dichiarazioni prive di dati contabili)
e non ha mai versato imposte e/o ritenute ai dipendenti;
- la società Società_1 S.R.L.S. svolge come attività prevalente il “commercio all'ingrosso di articoli per la decorazione, il party, accessori per il wedding, accessori per feste e bomboniere, accessori per il matrimonio, confetti e prodotti alimentari, accessori per fioristi”, come confermato dai dati dello spesometro, mentre non risulta l'esercizio di alcuna attività relativa alla creazione di contenuti pubblicitari, gestione pagine social, divulgazione social, manutenzioni su macchine di ufficio hardware e software, ecc. - nel 2018 la società Società_1 S.R.L.S. non aveva personale idoneo da impiegare nell'attività descritta nel contratto stipulato con la ditta individuale Ricorrente_1; - le 25 fatture emesse dalla società Società_1 S.R.L.S. riportano descrizioni generiche e ripetitive (supporto campagne marketing www.ecosfuso.com; … ore consulenza web marketing avanzato;
aggiornamenti software, driver, etc.;), prive di qualsiasi documentazione probatoria di supporto a dimostrazione della quantificazione e dell'effettività delle prestazioni rese, nonché dei pagamenti delle stesse fatture;
- la mancanza del registro dei beni ammortizzabili dal quale è possibile verificare l'esistenza dei beni aziendali su cui sarebbero state eseguite le prestazioni da parte della società Società_1 S.R.L.S.; - l'assenza di fatture relative all'acquisto di beni/prodotti destinati alla rivendita on line;
- l'emissione di fatture per € 10.154,00 da parte della parte ricorrente nei confronti della società Società_1 S.R.L.S. per prestazioni non conoscibili per la mancata consegna delle fatture stesse;
- la società Società_1 S.R. L.S. nel corso del 2018 ha interrotto i rapporti con gli unici due dipendenti;
- in data 06/02/2019 viene emessa sentenza dichiarativa di fallimento e in data 08/04/2021, alla chiusura della procedura concorsuale di fallimento, la società Società_1 S.R.L.S. è stata cancellata dal registro delle imprese;
- la cessazione dell'attività da parte della ditta individuale Ricorrente_1 a distanza di un solo anno (30/12/2019) dall'ingente investimento effettuato con la stipulazione del contratto di marketing con la Società_1 S. R.L.S..
Oltre a tali elementi, si rileva che la signora Ricorrente_1 non ha mai dimostrato di aver creato un proprio sito web dal nome “Eco-Sfuso”, così come indicato all'art. 2 del contratto di marketing stipulato con la società Società_1 S.R.L.S., né che siano mai stati pubblicizzati i prodotti (dei quali manca anche la prova dell'acquisto) che avrebbe dovuto vendere tramite l'e-commerce. Al contrario di quanto indicato nel suddetto contratto (allegato al ricorso), il sito “eco-sfuso.com” era già attivo e pubblicizzato sul social-media facebook nel 2017 (vedasi stampe schermate reperite da facebook, tuttora visibili, Allegato 1 parte resistente), tanto più che la relativa pagina facebook che pubblicizzava il sito (all'epoca attivo) è stata creata il 18 marzo 2017
(come facilmente riscontrabile dalla pagina relativa alle informazioni presente sul social-media facebook).
Tali evidenze, quindi, non solo dimostrano l'assenza dei requisiti richiesti dall'art. 109 del TUIR per la deducibilità dei costi, ma addirittura pongono seri dubbi sull'effettività delle attività descritte nelle fatture emesse dal fornitore Società_1 S.R.L.S., società che era cliente della ditta Ricorrente_1 (vedasi fatture per servizi di pulizia emesse dalla ricorrente nei confronti della Società_1 S.R.L.S., Allegato 2 parte resistente).
Peraltro, le due schermate facebook allegate dalla parte ricorrente fanno riferimento alla pubblicità, sulla pagina social di Eco-Sfuso, dei prodotti venduti da Società_1 e non da Ricorrente_1 , a dimostrazione ulteriore dell'insussistenza delle argomentazioni e della documentazione probatoria prodotta per contestare l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, vista la mancanza di documentazione contabile (fatture, pagamenti, registri IV, registro beni ammortizzabili, ecc.) ed extracontabile (documentazione di supporto delle prestazioni ricevute e rese), viste le ulteriori evidenze riscontrate tramite ricerche sui social-media e sul web, sono evidenti le carenze dei requisiti di inerenza, di competenza, di certezza, oggettiva determinabilità, ma anche di congruità dei costi relativi alle fatture emesse dalla Società_1 S.R.L.S., requisiti richiesti dall'art. 109 del TUIR al fine della corretta deducibilità di qualsiasi costo.
Il recupero operato dall'Ufficio accertatore appare, quindi, immune da qualsiasi censura.
In ordine alle fatture della Società_3 Società_1 si rileva quanto segue. In merito a tali fornitori parte ricorrente si limita a fornire delle mere giustificazioni in merito all'impossibilità di svolgere tutte le attività di pulizia con soli due dipendenti full time e alla mancata conoscenza dei problemi fiscali/ operativi della ditta Nominativo_1 e della società Associazione_3 S.R.L.S.
Le argomentazioni di parte ricorrente appaiono inidonee ad intaccare la legittimità dei recuperi operati dall'Ufficio accertatore.
Nella motivazione dell'avviso di accertamento, l'Ufficio accertatore ha rilevato che per entrambi i fornitori sono stati prodotti due contratti di subappalto identici (l'unico distinguo era il nome della ditta subappaltatrice,
Nominativo_1 o Associazione_3 S.R.L.S.), non registrati, che presuppongono l'esistenza, ab origine, di un contratto di appalto (mai prodotto) tra la signora Ricorrente_1 e un soggetto committente.
Dall'esame del contratto si rileva che le prestazioni affidate alle due ditte subappaltatrici consistevano (art. 2 parte resistente): - nella pulizia di condomini, piazzali, uffici o privati all'occorrenza; - nella pulizia e taglio erba/siepi di condomini, uffici o privati all'occorrenza; -nelle manutenzioni varie di condomini, uffici o privati all'occorrenza; - nei servizi di potatura con mezzi propri;
- nei lavori edili vari.
Al successivo art. 3 si stabiliva che il prezzo doveva essere determinato di volta in volta sulla base della tipologia e complessità del lavoro da eseguire, delle ore di lavoro richieste, del numero di lavoratori coinvolti, delle macchine operatrici utilizzate. A fronte dei costi portati in deduzione, parte ricorrente non ha prodotto all'Ufficio né le relative fatture
(depositate solo in sede contenziosa), né alcun documento dal quale si evinca la tipologia di prestazione svolta, il personale impiegato, nonché la quantificazione delle prestazioni asseritamente effettuate dalle due ditte subappaltatrici.
In merito alla ditta individuale Nominativo_1, esercente l'attività di “lavori di meccanica generale” (cessata d'ufficio in data 19/02/2024 per mancato esercizio dell'attività d'impresa nelle tre annualità precedenti), si rileva che la stessa ha presentato sporadiche dichiarazioni fiscali con dati incompleti, non ha mai effettuato versamenti di imposte, non ha mai effettuato acquisti di beni necessari allo svolgimento di qualsiasi attività d'impresa, non ha mai avuto personale dipendente, non ha mai avuto a disposizione beni mobili o immobili.
La sede legale ed operativa dichiarata, sita in Piedimonte San Germano alla Indirizzo_1, non risulta nella disponibilità della ditta, dal momento che non risultano né titoli di proprietà, né contratti di locazione commerciali registrati, né risultano utenze attive (energia elettrica, acqua, gas) in relazione a tale indirizzo.
Dall'esame delle fatture emesse dalla ditta Nominativo_1, depositate per la prima volta in sede contenziosa, si può rilevare per la maggior parte delle stessa la genericità della descrizione sia delle prestazioni asseritamente effettuate che dei luoghi in cui si sono svolte (si tratta di condomini o cantieri di cui è indicata soltanto la via e non il civico, ovvero in alcuni casi, neppure la via).
Dalla visura CCIAA allegata da parte ricorrente si rileva come l'attività svolta dalla ditta Nominativo_1
(lavori di meccanica generale, carpenteria, tubisteria, manutenzioni industriali, attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, termici (esclusi gli impianti di refrigerazione), idrosanitari, a gas, di sollevamento e antincendio, previsti dall'art. 1, comma
2, lettere a-b-c-d-e-f-g, d.m. 37/2008) sia del tutto estranea alle prestazioni indicate nelle fatture emesse nei confronti della parte ricorrente.
In merito alla società Associazione_3 S.R.L.S. (rappresentata dalla moglie del sig. Società_2 ), anch'essa esercente l'attività di “lavori di meccanica generale” (partita IV cessata in data 15/07/2024), si rileva che la stessa non ha mai depositato i bilanci, non ha mai presentato dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette ed indirette, non ha mai effettuato versamenti di imposte, non ha mai comunicato i dati ai fini dello Spesometro, non ha mai avuto a disposizione beni mobili o immobili.
La sede legale ed operativa dichiarata, sita in Piedimonte San Germano alla Indirizzo_1, identica a quella della ditta individuale Società_2, non risulta nella disponibilità della società, dal momento che non risultano né titoli di proprietà, né contratti di locazione commerciali registrati, né risultano utenze attive (energia elettrica, acqua, gas) in relazione a tale indirizzo. Inoltre, nell'anno d'imposta in esame
(2018) la società non ha avuto personale dipendente da impiegare nello svolgimento dell'attività d'impresa.
Dall'esame delle fatture emesse dalla società Associazione_3 S.R.L.S., depositate per la prima volta in sede contenziosa, si può rilevare per la maggior parte delle stessa la genericità della descrizione sia delle prestazioni asseritamente effettuate che dei luoghi in cui si sono svolte: quanto alle prime, si tratta prevalentemente di lavori di taglio erba e relative pulizie;
quanto alle seconde, si tratta di condomini o cantieri di cui è indicata soltanto la via e non il civico, ovvero in alcuni casi, neppure la via.
Dalla visura CCIAA allegata da parte ricorrente si rileva come l'attività svolta dalla società Associazione_3 S.R. L.S. (lavori di meccanica generale, carpenteria, tubisteria, manutenzioni industriali. Attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, termici (esclusi gli impianti di refrigerazione), idrosanitari, a gas, di sollevamento e antincendio, previsti dall'art. 1, comma 2, lettere a-b-
c-d-e-f-g, d.m. 37/2008) sia del tutto estranea alle prestazioni indicate nelle fatture emesse nei confronti della ricorrente. Peraltro, ad ulteriore conferma dell'impossibilità (per mancanza di dipendenti e mezzi), da parte della società
Associazione_3 S.R.L.S., di svolgere le prestazioni fatturate nei confronti della parte ricorrente, si evidenzia che era la stessa ditta individuale Ricorrente_1 a svolgere operazioni di pulizia nei confronti del suo fornitore. Difatti, tra le numerose fatture attive allegate al ricorso ve ne sono due emesse proprio nei confronti della società Associazione_3 S.R.L.S. (Allegato 3 parte ricorrente): - la fattura n. 186 del 19/03/2018 emessa per la pulizia del magazzino della Associazione_3 S.R.L.S. nei mesi settembre-dicembre 2017; - la fattura n. 371 del 09/05/2018 emessa per lavori di pulizia, sistemazione e taglio erba per (ben 100 ore) presso la struttura della Associazione_3 S.R.L.S.
In sostanza, parte ricorrente ha reso alla Associazione_3 S.R.L.S. le stesse prestazioni per le quali, secondo le difese addotte nel ricorso, avrebbe stipulato con la stessa un contratto di subappalto in quanto non in grado di effettuare tali lavori a causa sia del limitato numero di dipendenti, sia del personale impegno assunto nell'attività di e-commerce.
Dagli atti emerge che la Associazione_3 S.R.L.S. emette fatture nei confronti della parte ricorrente per attività di pulizie, taglio erba, ecc. presso i vari clienti della ditta Ricorrente_1, mentre per gli stessi lavori di pulizia, taglio erba presso la propria struttura/magazzino ricorre alle prestazioni della ditta Ricorrente_1.
Alla luce di quanto sopra rilevato, l'attività inerente a lavori di meccanica generale, esercitata sia dalla ditta
Società_2 che dalla società Associazione_3 S.R.L.S., risulta incompatibile con l'attività di “pulizia generale (non specializzata) di edifici” svolta dalla ditta individuale Ricorrente_1, tanto più che i due fornitori non disponevano di personale e attrezzature per far fronte alle attività subappaltate (pulizia di condomini, piazzali, uffici o privati;
pulizia e taglio erba/siepi di condomini, uffici o privati;
nelle manutenzioni varie di condomini, uffici o privati;
servizi di potatura con mezzi propri;
lavori edili vari), come peraltro avallato dalle stesse fatture emesse dalla parte ricorrente nei confronti della società Associazione_3 S.R.L.S..
Pertanto, il recupero operato dall'Ufficio accertatore non è incentrato soltanto sulle inadempienze fiscali o sulle mancanze strumentali (di mezzi e di personale) dei due fornitori. Difatti, nella motivazione dell'avviso di accertamento impugnato l'Ufficio accertatore ha rilevato espressamente la mancanza dei principi richiesti dall'art. 109 del TUIR: invero, dopo aver ricostruito ampiamente e chiaramente i fatti controversi ed i motivi dei recuperi avverso i due fornitori sopra citati (pagine 6, 7 e 8 dell'atto impugnato), l'Ufficio ha brevemente esposto cenni normativi e giurisprudenziali che confermano la correttezza dell'operato fiscale.
Concludendo (pagina 13 dell'avviso di accertamento) l'Ufficio ha, infatti, rilevato che “L'applicazione dei principi di cui al citato art. 109 ed in particolare del principio di inerenza in primis e di certezza, congruità e oggettiva determinabilità, impedisce all'Ufficio di procedere al riconoscimento degli anzidetti costi non risultando gli stessi conformi alle prescrizioni del citato articolo, con conseguente indetraibilità della relativa
IV ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 633/72.”.
È evidente, quindi, che il motivo dei recuperi dell'Ufficio è tutt'altro che circoscritto alla mancanza di inerenza dei costi (che pure è riscontrabile nel caso di specie), ma riguarda, in toto, l'assenza dei principi sanciti dall'art. 109 del TUIR.
Nello specifico, le carenze e le incongruenze documentali riscontrate rendono i costi dedotti dalla ricorrente non solo non inerenti ma anche incerti nell'esistenza e indeterminati nel quantum.
Alla luce di quanto emerso dagli atti di causa e dalle argomentazioni sopra esposte la mera contabilizzazione delle fatture è un elemento del tutto inconferente e inidoneo ai fini della prova che deve fornire la parte ricorrente in merito alla dimostrazione dell'effettiva esistenza delle operazioni contestate, della certezza e della oggettiva determinabilità, nonché inerenza dei costi oggetto di recupero. La S.C ha, infatti, costantemente affermato che “I costi, per essere ammessi in deduzione, quali componenti negativi del reddito di impresa, debbono soddisfare i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità e, dunque, devono essere opportunamente documentati, in modo tale che dalla documentazione relativa si possa ricavare l'inerenza del bene o servizio acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o servizio stesso. Pertanto, spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. Non è dunque sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa” (ex multis, Cass. nn. 19267/2024, 25877/2023,
24960/2023, 24901/2023, 23293/2022).
La correttezza dell'operato dell'Ufficio trova, altresì, conforto nei consolidati principi espressi dalla Corte di
Cassazione nel caso di fatture per operazioni inesistenti (estendibili per analogia anche al caso in esame sebbene non vi sia una contestazione di tale portata e vista l'impossibilità dei fornitori di poter effettuare le prestazioni fatturate per le ragioni precedentemente esplicitate), ribaditi recentemente con l'Ordinanza n.
5012/2024, laddove i giudici di legittimità affermano che “… una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., 18 ottobre
2021, n. 28628, in motivazione, citata;
Cass., 5 luglio 2018, n. 17619).
Al fine di individuare, poi, quali elementi presuntivi possono essere forniti dall'amministrazione finanziaria per assolvere al proprio onere di prova in caso di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, gli stessi devono condurre a ritenere, mediante procedimento inferenziale, che l'operazione non sia mai stata posta in essere e, sotto tale profilo, costituisce valido elemento indiziario la circostanza che il soggetto che ha emesso la fattura era privo di idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), posto che è ragionevole inferire che dalla suddetta mancanza degli elementi essenziali per potere operare quale operatore commerciale possa farsi discendere la considerazione conclusiva della mancata realizzazione dell'operazione indicata in fattura (Cass. civ., 20 aprile 2018, n. 9851).”.
In sostanza, secondo la consolidata giurisprudenza della S.C. richiamata, la deducibilità dei costi, quali componenti negativi del reddito d'impresa, deve sempre soddisfare i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, attraverso idonea ed adeguata documentazione.
Per la dimostrazione di tale prova “… Non è dunque sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa” (ex multis, Cass. n. 19267/2024).
In conclusione, dall'esame della documentazione prodotta e dalle informazioni reperite dall'Ufficio accertatore si può rilevare la correttezza dei recuperi operati, in quanto i costi, inadeguatamente e contraddittoriamente documentati, si sono rivelati privi dei requisiti previsti dall'art. 109 del TUIR ai fini della loro deducibilità.
Con l'ultima parte del di ricorso parte ricorrente eccepisce una illegittima duplicazione delle sanzioni relative all'IV, ritenendo che l'infedele dichiarazione finisca per assorbire anche l'indebita detrazione dell'imposta.
Il motivo appare infondato. Occorre innanzitutto rilevare che le sanzioni relative alle violazioni accertate in materia di IV sono corrette in quanto rivolte a punire due distinte condotte: da un lato l'illegittima detrazione dell'IV (art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 471/1997); dall'altro la presentazione della dichiarazione con imposta inferiore a quella dovuta (art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 471/1997) per aver la parte dedotto di fatture relative a costi privi dei requisiti richiesti dall'art. 109 del TUIR. Si tratta, quindi, di due distinte violazioni commesse attraverso il comportamento illegittimo della signora Ricorrente_1, la quale ha indebitamente dedotto costi privi dei requisiti di cui all'art. 109 del TUIR. Peraltro, le due sanzioni IV non hanno inciso sulle sanzioni effettivamente irrogate. Difatti, dalla lettura dell'atto impugnato (pagine 21 e 22) si evince chiaramente che la sanzione effettivamente irrogata è quella scaturente dal cumulo giuridico, ovvero quella che prende a base la sanzione per la violazione più grave (relativa all'IRPEF) aumentata nella misura prevista per legge ai sensi dell'art. 12, commi 3, 1 e 2, del d.lgs. 472/1997, mentre le sanzioni relative all'IV avrebbero inciso sulla somma irrogata soltanto se l'Ufficio accertatore avesse applicato il criterio del cumulo materiale (che nel caso in esame dava un importo maggiore di quello effettivamente accertato).
Da tutto ciò deriva la non fondatezza del ricorso che, come tale, deve essere rigettato.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso perché infondato.
Spese Compensate.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 16 dicembre 2025.
Il Relatore
Dr. Vittorio Misiti Il Presidente
Dott. Francesco Galli
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI FRANCESCO, Presidente
MISITI VITTORIO, Relatore
MANCINI FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1075/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Associazione_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ013R006072024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ013R006072024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ013R006072024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ013R006072024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 549/2025 depositato il
31/12/2025
Richieste delle parti: Le parti si riportano alle rispettive conclusioni in atti.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate – Associazione_1 , tempestivamente depositato, Ricorrente_1, titolare della omonima ditta individuale, adiva questa CTP onde ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento, come meglio indicato in atti.
A motivo del gravame deduceva la corretta contabilizzazione e la comprovata inerenza delle fatture oggetto di contestazioneil vizi di motivazione dell'atto.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate – Associazione_1 ribadendo la legittimità del proprio operato.
Alla odierna udienza, la Corte ha deciso, in pubblica udienza, come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere della Corte il ricorso appare non fondato.
La Corte osserva quanto segue.
Con l'avviso di accertamento n. TKQ013R00607/2024, regolarmente notificato alla signora Ricorrente_1 in data 27/09/2024, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Frosinone per l'anno d'imposta 2018 recuperava a tassazione costi indeducibili per € 133.057,54, oltre IV per € 29.272,66, derivanti da fatture emesse dai fornitori Società_1 s.r.l.s., Società_2, Associazione_3 s.r.l.s. e relative a costi non inerenti e/o privi dei requisiti di cui all'art. 109 del TUIR, ed accertava: - ai fini IRPEF un maggior reddito pari ad € 133.057,54 da cui scaturiva una maggiore imposta dovuta per € 54.624,00, una maggiore addizionale regionale per € 4.212,00 e una maggiore addizionale comunale per € 266,00; - ai fini IRAP un maggior valore della produzione per € 133.057,54 da cui scaturiva una maggiore imposta dovuta per
€ 6.414,00; - ai fini IVA una maggiore imposta dovuta per € 29.274,00.
L'accertamento tra origine dall'attività di controllo effettuato nei confronti della ditta individuale Ricorrente_1, con particolare riguardo ai rapporti intrattenuti con tre fornitori (Società_1 s.r.l.s., Società_2
, Associazione_3 s.r.l.s.) che presentavano elevate criticità fiscali.
Al fine di consentire alla ricorrente di formulare osservazioni al riguardo, in data 28/05/2024 l'Ufficio accertatore notificava alla parte lo schema d'atto n. TKQT210000042/2024, ai sensi dell'art.
6-bis della Legge
212/2000, contenente i rilievi accertati.
Parte ricorrente in data 12/07/2024 forniva osservazioni ai rilievi dell'Ufficio accertatore, allegando parziale documentazione contabile (non venivano consegnati: i registri IV con le relative fatture, ad eccezione di quelle emesse dalla società Società_1 s.r.l.s.; i registri dei corrispettivi per l'attività di commercio elettronico;
il registro dei beni ammortizzabili).
La signora Ricorrente_1 in data 05/11/2024 ha, quindi, presentato ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TKQ013R00607/2024, chiedendo, l'annullamento dell'avviso di accertamento ovvero, in via subordinata, la riduzione della pretesa erariale. Nello specifico, parte ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento sostenendo la corretta contabilizzazione dei costi di cui alle fatture oggetto di contestazione e l'inerenza degli stessi rispetto all'attività svolta.
Le argomentazioni ed eccezioni sollevate dalla parte ricorrente appaiono prive di fondamento.
Con la prima parte del ricorso la ricorrente si limita ad esporre alcune dinamiche che hanno riguardato l'attività svolta (inizio dell'attività parallela di commercio elettronico) e che, secondo la parte, hanno reso necessario l'affidamento di buona parte dell'attività di pulizia a terzi soggetti.
Con la seconda parte del ricorso la ricorrente sostiene l'inerenza dei costi relativi alle fatture emesse dai fornitori Società_1 s.r.l.s., Società_2 e Associazione_3 s.r.l.s., e quindi la loro piena deducibilità. In merito a tale fornitore parte ricorrente si limita a fornire delle mere asserzioni, prive di qualsiasi riscontro, rappresentando che gli elevati costi sostenuti per l'inizio della nuova attività di commercio elettronico sarebbero in linea con la programmazione aziendale e che la chiusura dell'attività solamente un anno dopo sarebbe avvenuta per fatti di carattere privato.
Peraltro, le argomentazioni di parte ricorrente non intaccano in alcun modo le esposizioni addotte dall'Ufficio nella motivazione dell'avviso di accertamento proprio per evidenziare l'indeducibilità dei costi (€ 57.347,61) indicati nelle 25 fatture emesse dalla Società_1 S.R.L.S.
Nella motivazione dell'avviso di accertamento l'Ufficio ha evidenziato una serie di elementi che dimostrano l'assenza dei requisiti richiesti dall'art. 109 del TUIR ai fini della deducibilità del costo.
A fronte del contratto di marketing stipulato con la Società_1 S.R.L.S. alla quale venivano affidati servizi di comunicazione, marketing, consulenza e pubblicità relativi alla “vendita on line di saponi e altri prodotti sotto il marchio Eco–Sfuso”, l'Ufficio accertatore, esperite le opportune verifiche tramite i dati presenti nell'anagrafe tributaria e nelle banche dati della CCIAA, vista altresì la parziale documentazione prodotta, ha rilevato che: - la società Società_1 S.R.L.S. attiva dal 09/12/2015 ha presentato i bilanci solo per l'anno 2015 (situazione verificabile tramite visura CCIAA); - la società Società_1 S.R.L.S. ha presentato dichiarazioni fiscali fino all'anno 2017 (successivamente ha presentato dichiarazioni prive di dati contabili)
e non ha mai versato imposte e/o ritenute ai dipendenti;
- la società Società_1 S.R.L.S. svolge come attività prevalente il “commercio all'ingrosso di articoli per la decorazione, il party, accessori per il wedding, accessori per feste e bomboniere, accessori per il matrimonio, confetti e prodotti alimentari, accessori per fioristi”, come confermato dai dati dello spesometro, mentre non risulta l'esercizio di alcuna attività relativa alla creazione di contenuti pubblicitari, gestione pagine social, divulgazione social, manutenzioni su macchine di ufficio hardware e software, ecc. - nel 2018 la società Società_1 S.R.L.S. non aveva personale idoneo da impiegare nell'attività descritta nel contratto stipulato con la ditta individuale Ricorrente_1; - le 25 fatture emesse dalla società Società_1 S.R.L.S. riportano descrizioni generiche e ripetitive (supporto campagne marketing www.ecosfuso.com; … ore consulenza web marketing avanzato;
aggiornamenti software, driver, etc.;), prive di qualsiasi documentazione probatoria di supporto a dimostrazione della quantificazione e dell'effettività delle prestazioni rese, nonché dei pagamenti delle stesse fatture;
- la mancanza del registro dei beni ammortizzabili dal quale è possibile verificare l'esistenza dei beni aziendali su cui sarebbero state eseguite le prestazioni da parte della società Società_1 S.R.L.S.; - l'assenza di fatture relative all'acquisto di beni/prodotti destinati alla rivendita on line;
- l'emissione di fatture per € 10.154,00 da parte della parte ricorrente nei confronti della società Società_1 S.R.L.S. per prestazioni non conoscibili per la mancata consegna delle fatture stesse;
- la società Società_1 S.R. L.S. nel corso del 2018 ha interrotto i rapporti con gli unici due dipendenti;
- in data 06/02/2019 viene emessa sentenza dichiarativa di fallimento e in data 08/04/2021, alla chiusura della procedura concorsuale di fallimento, la società Società_1 S.R.L.S. è stata cancellata dal registro delle imprese;
- la cessazione dell'attività da parte della ditta individuale Ricorrente_1 a distanza di un solo anno (30/12/2019) dall'ingente investimento effettuato con la stipulazione del contratto di marketing con la Società_1 S. R.L.S..
Oltre a tali elementi, si rileva che la signora Ricorrente_1 non ha mai dimostrato di aver creato un proprio sito web dal nome “Eco-Sfuso”, così come indicato all'art. 2 del contratto di marketing stipulato con la società Società_1 S.R.L.S., né che siano mai stati pubblicizzati i prodotti (dei quali manca anche la prova dell'acquisto) che avrebbe dovuto vendere tramite l'e-commerce. Al contrario di quanto indicato nel suddetto contratto (allegato al ricorso), il sito “eco-sfuso.com” era già attivo e pubblicizzato sul social-media facebook nel 2017 (vedasi stampe schermate reperite da facebook, tuttora visibili, Allegato 1 parte resistente), tanto più che la relativa pagina facebook che pubblicizzava il sito (all'epoca attivo) è stata creata il 18 marzo 2017
(come facilmente riscontrabile dalla pagina relativa alle informazioni presente sul social-media facebook).
Tali evidenze, quindi, non solo dimostrano l'assenza dei requisiti richiesti dall'art. 109 del TUIR per la deducibilità dei costi, ma addirittura pongono seri dubbi sull'effettività delle attività descritte nelle fatture emesse dal fornitore Società_1 S.R.L.S., società che era cliente della ditta Ricorrente_1 (vedasi fatture per servizi di pulizia emesse dalla ricorrente nei confronti della Società_1 S.R.L.S., Allegato 2 parte resistente).
Peraltro, le due schermate facebook allegate dalla parte ricorrente fanno riferimento alla pubblicità, sulla pagina social di Eco-Sfuso, dei prodotti venduti da Società_1 e non da Ricorrente_1 , a dimostrazione ulteriore dell'insussistenza delle argomentazioni e della documentazione probatoria prodotta per contestare l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, vista la mancanza di documentazione contabile (fatture, pagamenti, registri IV, registro beni ammortizzabili, ecc.) ed extracontabile (documentazione di supporto delle prestazioni ricevute e rese), viste le ulteriori evidenze riscontrate tramite ricerche sui social-media e sul web, sono evidenti le carenze dei requisiti di inerenza, di competenza, di certezza, oggettiva determinabilità, ma anche di congruità dei costi relativi alle fatture emesse dalla Società_1 S.R.L.S., requisiti richiesti dall'art. 109 del TUIR al fine della corretta deducibilità di qualsiasi costo.
Il recupero operato dall'Ufficio accertatore appare, quindi, immune da qualsiasi censura.
In ordine alle fatture della Società_3 Società_1 si rileva quanto segue. In merito a tali fornitori parte ricorrente si limita a fornire delle mere giustificazioni in merito all'impossibilità di svolgere tutte le attività di pulizia con soli due dipendenti full time e alla mancata conoscenza dei problemi fiscali/ operativi della ditta Nominativo_1 e della società Associazione_3 S.R.L.S.
Le argomentazioni di parte ricorrente appaiono inidonee ad intaccare la legittimità dei recuperi operati dall'Ufficio accertatore.
Nella motivazione dell'avviso di accertamento, l'Ufficio accertatore ha rilevato che per entrambi i fornitori sono stati prodotti due contratti di subappalto identici (l'unico distinguo era il nome della ditta subappaltatrice,
Nominativo_1 o Associazione_3 S.R.L.S.), non registrati, che presuppongono l'esistenza, ab origine, di un contratto di appalto (mai prodotto) tra la signora Ricorrente_1 e un soggetto committente.
Dall'esame del contratto si rileva che le prestazioni affidate alle due ditte subappaltatrici consistevano (art. 2 parte resistente): - nella pulizia di condomini, piazzali, uffici o privati all'occorrenza; - nella pulizia e taglio erba/siepi di condomini, uffici o privati all'occorrenza; -nelle manutenzioni varie di condomini, uffici o privati all'occorrenza; - nei servizi di potatura con mezzi propri;
- nei lavori edili vari.
Al successivo art. 3 si stabiliva che il prezzo doveva essere determinato di volta in volta sulla base della tipologia e complessità del lavoro da eseguire, delle ore di lavoro richieste, del numero di lavoratori coinvolti, delle macchine operatrici utilizzate. A fronte dei costi portati in deduzione, parte ricorrente non ha prodotto all'Ufficio né le relative fatture
(depositate solo in sede contenziosa), né alcun documento dal quale si evinca la tipologia di prestazione svolta, il personale impiegato, nonché la quantificazione delle prestazioni asseritamente effettuate dalle due ditte subappaltatrici.
In merito alla ditta individuale Nominativo_1, esercente l'attività di “lavori di meccanica generale” (cessata d'ufficio in data 19/02/2024 per mancato esercizio dell'attività d'impresa nelle tre annualità precedenti), si rileva che la stessa ha presentato sporadiche dichiarazioni fiscali con dati incompleti, non ha mai effettuato versamenti di imposte, non ha mai effettuato acquisti di beni necessari allo svolgimento di qualsiasi attività d'impresa, non ha mai avuto personale dipendente, non ha mai avuto a disposizione beni mobili o immobili.
La sede legale ed operativa dichiarata, sita in Piedimonte San Germano alla Indirizzo_1, non risulta nella disponibilità della ditta, dal momento che non risultano né titoli di proprietà, né contratti di locazione commerciali registrati, né risultano utenze attive (energia elettrica, acqua, gas) in relazione a tale indirizzo.
Dall'esame delle fatture emesse dalla ditta Nominativo_1, depositate per la prima volta in sede contenziosa, si può rilevare per la maggior parte delle stessa la genericità della descrizione sia delle prestazioni asseritamente effettuate che dei luoghi in cui si sono svolte (si tratta di condomini o cantieri di cui è indicata soltanto la via e non il civico, ovvero in alcuni casi, neppure la via).
Dalla visura CCIAA allegata da parte ricorrente si rileva come l'attività svolta dalla ditta Nominativo_1
(lavori di meccanica generale, carpenteria, tubisteria, manutenzioni industriali, attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, termici (esclusi gli impianti di refrigerazione), idrosanitari, a gas, di sollevamento e antincendio, previsti dall'art. 1, comma
2, lettere a-b-c-d-e-f-g, d.m. 37/2008) sia del tutto estranea alle prestazioni indicate nelle fatture emesse nei confronti della parte ricorrente.
In merito alla società Associazione_3 S.R.L.S. (rappresentata dalla moglie del sig. Società_2 ), anch'essa esercente l'attività di “lavori di meccanica generale” (partita IV cessata in data 15/07/2024), si rileva che la stessa non ha mai depositato i bilanci, non ha mai presentato dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette ed indirette, non ha mai effettuato versamenti di imposte, non ha mai comunicato i dati ai fini dello Spesometro, non ha mai avuto a disposizione beni mobili o immobili.
La sede legale ed operativa dichiarata, sita in Piedimonte San Germano alla Indirizzo_1, identica a quella della ditta individuale Società_2, non risulta nella disponibilità della società, dal momento che non risultano né titoli di proprietà, né contratti di locazione commerciali registrati, né risultano utenze attive (energia elettrica, acqua, gas) in relazione a tale indirizzo. Inoltre, nell'anno d'imposta in esame
(2018) la società non ha avuto personale dipendente da impiegare nello svolgimento dell'attività d'impresa.
Dall'esame delle fatture emesse dalla società Associazione_3 S.R.L.S., depositate per la prima volta in sede contenziosa, si può rilevare per la maggior parte delle stessa la genericità della descrizione sia delle prestazioni asseritamente effettuate che dei luoghi in cui si sono svolte: quanto alle prime, si tratta prevalentemente di lavori di taglio erba e relative pulizie;
quanto alle seconde, si tratta di condomini o cantieri di cui è indicata soltanto la via e non il civico, ovvero in alcuni casi, neppure la via.
Dalla visura CCIAA allegata da parte ricorrente si rileva come l'attività svolta dalla società Associazione_3 S.R. L.S. (lavori di meccanica generale, carpenteria, tubisteria, manutenzioni industriali. Attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, termici (esclusi gli impianti di refrigerazione), idrosanitari, a gas, di sollevamento e antincendio, previsti dall'art. 1, comma 2, lettere a-b-
c-d-e-f-g, d.m. 37/2008) sia del tutto estranea alle prestazioni indicate nelle fatture emesse nei confronti della ricorrente. Peraltro, ad ulteriore conferma dell'impossibilità (per mancanza di dipendenti e mezzi), da parte della società
Associazione_3 S.R.L.S., di svolgere le prestazioni fatturate nei confronti della parte ricorrente, si evidenzia che era la stessa ditta individuale Ricorrente_1 a svolgere operazioni di pulizia nei confronti del suo fornitore. Difatti, tra le numerose fatture attive allegate al ricorso ve ne sono due emesse proprio nei confronti della società Associazione_3 S.R.L.S. (Allegato 3 parte ricorrente): - la fattura n. 186 del 19/03/2018 emessa per la pulizia del magazzino della Associazione_3 S.R.L.S. nei mesi settembre-dicembre 2017; - la fattura n. 371 del 09/05/2018 emessa per lavori di pulizia, sistemazione e taglio erba per (ben 100 ore) presso la struttura della Associazione_3 S.R.L.S.
In sostanza, parte ricorrente ha reso alla Associazione_3 S.R.L.S. le stesse prestazioni per le quali, secondo le difese addotte nel ricorso, avrebbe stipulato con la stessa un contratto di subappalto in quanto non in grado di effettuare tali lavori a causa sia del limitato numero di dipendenti, sia del personale impegno assunto nell'attività di e-commerce.
Dagli atti emerge che la Associazione_3 S.R.L.S. emette fatture nei confronti della parte ricorrente per attività di pulizie, taglio erba, ecc. presso i vari clienti della ditta Ricorrente_1, mentre per gli stessi lavori di pulizia, taglio erba presso la propria struttura/magazzino ricorre alle prestazioni della ditta Ricorrente_1.
Alla luce di quanto sopra rilevato, l'attività inerente a lavori di meccanica generale, esercitata sia dalla ditta
Società_2 che dalla società Associazione_3 S.R.L.S., risulta incompatibile con l'attività di “pulizia generale (non specializzata) di edifici” svolta dalla ditta individuale Ricorrente_1, tanto più che i due fornitori non disponevano di personale e attrezzature per far fronte alle attività subappaltate (pulizia di condomini, piazzali, uffici o privati;
pulizia e taglio erba/siepi di condomini, uffici o privati;
nelle manutenzioni varie di condomini, uffici o privati;
servizi di potatura con mezzi propri;
lavori edili vari), come peraltro avallato dalle stesse fatture emesse dalla parte ricorrente nei confronti della società Associazione_3 S.R.L.S..
Pertanto, il recupero operato dall'Ufficio accertatore non è incentrato soltanto sulle inadempienze fiscali o sulle mancanze strumentali (di mezzi e di personale) dei due fornitori. Difatti, nella motivazione dell'avviso di accertamento impugnato l'Ufficio accertatore ha rilevato espressamente la mancanza dei principi richiesti dall'art. 109 del TUIR: invero, dopo aver ricostruito ampiamente e chiaramente i fatti controversi ed i motivi dei recuperi avverso i due fornitori sopra citati (pagine 6, 7 e 8 dell'atto impugnato), l'Ufficio ha brevemente esposto cenni normativi e giurisprudenziali che confermano la correttezza dell'operato fiscale.
Concludendo (pagina 13 dell'avviso di accertamento) l'Ufficio ha, infatti, rilevato che “L'applicazione dei principi di cui al citato art. 109 ed in particolare del principio di inerenza in primis e di certezza, congruità e oggettiva determinabilità, impedisce all'Ufficio di procedere al riconoscimento degli anzidetti costi non risultando gli stessi conformi alle prescrizioni del citato articolo, con conseguente indetraibilità della relativa
IV ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 633/72.”.
È evidente, quindi, che il motivo dei recuperi dell'Ufficio è tutt'altro che circoscritto alla mancanza di inerenza dei costi (che pure è riscontrabile nel caso di specie), ma riguarda, in toto, l'assenza dei principi sanciti dall'art. 109 del TUIR.
Nello specifico, le carenze e le incongruenze documentali riscontrate rendono i costi dedotti dalla ricorrente non solo non inerenti ma anche incerti nell'esistenza e indeterminati nel quantum.
Alla luce di quanto emerso dagli atti di causa e dalle argomentazioni sopra esposte la mera contabilizzazione delle fatture è un elemento del tutto inconferente e inidoneo ai fini della prova che deve fornire la parte ricorrente in merito alla dimostrazione dell'effettiva esistenza delle operazioni contestate, della certezza e della oggettiva determinabilità, nonché inerenza dei costi oggetto di recupero. La S.C ha, infatti, costantemente affermato che “I costi, per essere ammessi in deduzione, quali componenti negativi del reddito di impresa, debbono soddisfare i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità e, dunque, devono essere opportunamente documentati, in modo tale che dalla documentazione relativa si possa ricavare l'inerenza del bene o servizio acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o servizio stesso. Pertanto, spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. Non è dunque sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa” (ex multis, Cass. nn. 19267/2024, 25877/2023,
24960/2023, 24901/2023, 23293/2022).
La correttezza dell'operato dell'Ufficio trova, altresì, conforto nei consolidati principi espressi dalla Corte di
Cassazione nel caso di fatture per operazioni inesistenti (estendibili per analogia anche al caso in esame sebbene non vi sia una contestazione di tale portata e vista l'impossibilità dei fornitori di poter effettuare le prestazioni fatturate per le ragioni precedentemente esplicitate), ribaditi recentemente con l'Ordinanza n.
5012/2024, laddove i giudici di legittimità affermano che “… una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., 18 ottobre
2021, n. 28628, in motivazione, citata;
Cass., 5 luglio 2018, n. 17619).
Al fine di individuare, poi, quali elementi presuntivi possono essere forniti dall'amministrazione finanziaria per assolvere al proprio onere di prova in caso di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, gli stessi devono condurre a ritenere, mediante procedimento inferenziale, che l'operazione non sia mai stata posta in essere e, sotto tale profilo, costituisce valido elemento indiziario la circostanza che il soggetto che ha emesso la fattura era privo di idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), posto che è ragionevole inferire che dalla suddetta mancanza degli elementi essenziali per potere operare quale operatore commerciale possa farsi discendere la considerazione conclusiva della mancata realizzazione dell'operazione indicata in fattura (Cass. civ., 20 aprile 2018, n. 9851).”.
In sostanza, secondo la consolidata giurisprudenza della S.C. richiamata, la deducibilità dei costi, quali componenti negativi del reddito d'impresa, deve sempre soddisfare i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, attraverso idonea ed adeguata documentazione.
Per la dimostrazione di tale prova “… Non è dunque sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa” (ex multis, Cass. n. 19267/2024).
In conclusione, dall'esame della documentazione prodotta e dalle informazioni reperite dall'Ufficio accertatore si può rilevare la correttezza dei recuperi operati, in quanto i costi, inadeguatamente e contraddittoriamente documentati, si sono rivelati privi dei requisiti previsti dall'art. 109 del TUIR ai fini della loro deducibilità.
Con l'ultima parte del di ricorso parte ricorrente eccepisce una illegittima duplicazione delle sanzioni relative all'IV, ritenendo che l'infedele dichiarazione finisca per assorbire anche l'indebita detrazione dell'imposta.
Il motivo appare infondato. Occorre innanzitutto rilevare che le sanzioni relative alle violazioni accertate in materia di IV sono corrette in quanto rivolte a punire due distinte condotte: da un lato l'illegittima detrazione dell'IV (art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 471/1997); dall'altro la presentazione della dichiarazione con imposta inferiore a quella dovuta (art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 471/1997) per aver la parte dedotto di fatture relative a costi privi dei requisiti richiesti dall'art. 109 del TUIR. Si tratta, quindi, di due distinte violazioni commesse attraverso il comportamento illegittimo della signora Ricorrente_1, la quale ha indebitamente dedotto costi privi dei requisiti di cui all'art. 109 del TUIR. Peraltro, le due sanzioni IV non hanno inciso sulle sanzioni effettivamente irrogate. Difatti, dalla lettura dell'atto impugnato (pagine 21 e 22) si evince chiaramente che la sanzione effettivamente irrogata è quella scaturente dal cumulo giuridico, ovvero quella che prende a base la sanzione per la violazione più grave (relativa all'IRPEF) aumentata nella misura prevista per legge ai sensi dell'art. 12, commi 3, 1 e 2, del d.lgs. 472/1997, mentre le sanzioni relative all'IV avrebbero inciso sulla somma irrogata soltanto se l'Ufficio accertatore avesse applicato il criterio del cumulo materiale (che nel caso in esame dava un importo maggiore di quello effettivamente accertato).
Da tutto ciò deriva la non fondatezza del ricorso che, come tale, deve essere rigettato.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso perché infondato.
Spese Compensate.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 16 dicembre 2025.
Il Relatore
Dr. Vittorio Misiti Il Presidente
Dott. Francesco Galli