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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 10699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10699 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18202/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18202/2020 tra
IN PERSONA DEL LIQUIDATORE P.T. Parte_1
( ) rappresentato e difeso dall'avv. LALLO GENNARO P.IVA_1
OPPONENTE
e
( rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
D'LE IE
OPPOSTO
Il Giudice
Premesso che con provvedimento dell'8/5/25 regolarmente comunicato ai procuratori delle parti, la causa è stata rinviata all'udienza del 13/11/25 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e nel contempo sono stati assegnati i termini per il deposito telematico di note per la trattazione scritta, da effettuarsi in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter cpc introdotto dal d.lgs. n.
149/2022 e in vigore dal 1° gennaio 2023; lette le note di udienza tempestivamente depositate, nonché le memorie difensive delle parti;
P.Q.M.
decide la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., come da sentenza che segue.
Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR GA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18202/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t, con il patrocinio dell'avv. GENNARO LALLO, giusta procura alle liti allegata all'atto di opposizione
OPPONENTE contro
ARCH. , con il patrocinio dell'avv. GABRIELLA METE, giusta Controparte_1 procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta e successivamente dal 28/9/22 con il patrocinio dell'Avv. IE D'LE, giusta procura in calce alla costituzione di nuovo procuratore
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
13/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 9 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4427/2020 emesso in data
24/7/20 dal Tribunale di Napoli, con il quale veniva ingiunto alla società opponente il pagamento della somma di € 31.000,00 oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla data di deposito del ricorso, nonché le spese e competenze del presente procedimento, che erano liquidate in € 286,00 per spese ed € 1.305,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Il credito traeva origine - secondo le deduzioni contenute nel ricorso monitorio depositato dall'arch. - dal mancato pagamento, da parte delle Controparte_1
, delle fatture n. 2 del 28/1/20 per l'importo di € 18.720.00 e n. 11 Parte_1 del 9/12/19 per l'importo di € 12.480.00; dette fatture erano state emesse dall'opposto, a seguito dello svolgimento dell'incarico affidato al professionista dalle
Terme, con contratto del 9/07/15 e con successivi contratti del 18/11/15, del
23/9/16, del 4/8/17 e del 2/7/18.
A fondamento dell'opposizione, le Terme hanno eccepito: la carenza di legittimazione attiva in capo all'Arch. , mancando le prove del conferimento dell'incarico; CP_1
l'inadempimento dell'architetto, per non aver svolto correttamente l'incarico professionale conferitogli.
Pertanto, l'opponente ha concluso chiedendo di: “1. dichiarare la carenza di legittimazione attiva del convenuto opposto;
2. accertare e dichiarare l'inadempienza contrattuale dell'Arch. per non avere eseguito correttamente la propria CP_1 prestazione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, con sua condanna alla refezione delle spese di lite con attribuzione al procuratore per averne fatto anticipo;
3. in subordine in considerazione della mancata e/o parziale prestazione del convenuto rideterminare in via equitativa la somma ad egli dovuta.
4.emettere ogni altro provvedimento di giustizia”.
Si è costituito in giudizio l'Arch. , impugnando l'opposizione Controparte_1 avversaria e deducendone l'infondatezza, in fatto ed in diritto. In particolare,
l'opposto ha dedotto, in merito all'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dalle che per la prestazione d'opera, ex art. 2729 cc, non è Pt_1
pagina 3 di 9 necessaria alcuna prova scritta;
in ogni caso, l'incarico professionale doveva ritenersi ampiamente dimostrato con il deposito, nel procedimento monitorio, dei contratti debitamente sottoscritti dalle parti. In merito all'eccezione, formulata dall'opponente, di inadempimento del professionista ai propri obblighi contrattuali, per non aver correttamente eseguito l'incarico, l'opposto ha dedotto che dall'anno
2015 all'anno 2018 era sempre stato confermato l'incarico all'Arch. , CP_1 circostanza, questa, da cui poteva desumersi che l'operato del professionista era sempre stato corretto e soddisfacente per la società opponente, che mai aveva contestato il lavoro svolto dal professionista, né mai aveva richiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte.
L'opposto ha, pertanto, concluso chiedendo:” 1. Confermare il decreto ingiuntivo n.
4427/2020 emesso dal Tribunale di Napoli, concedendo l'esecutività dello stesso. 2.
Condannare la soc. in persona del commissario giudiziale e/o Parte_1 del liquidatore p.t. al pagamento in favore del sottoscritto difensore, per anticipazione fattene, delle spese e competenze della presente procedura, oltre CPA e rimborso forfettario.
3. Il tutto con condanna ex art.96 c.p.c. dell'opponente per avere scientemente depositato l'opposizione di cui si tratta ai soli fini dilatori nonostante la consapevolezza che stessa fosse del tutto infondata in fatto ed in diritto.”
Con ordinanza del 15/3/21 è stata accolta la richiesta di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore, l'arch. ha dedotto che, in CP_1 data 30/8/22 (dunque, nel corso del giudizio), le Terme avevano Parte_1 rinnovato l'incarico al professionista (come da contratto allegato) e ciò ad ulteriore riprova del corretto operato dell'architetto, negli anni 2015-2018.
Ammesse, inizialmente, le prove testimoniali richieste dall'opponente e successivamente revocata l'ordinanza istruttoria – contenendo, i capi di prova articolati, circostanze nuove e mai specificamente dedotte prima, ovvero nè nell'atto di opposizione, né nelle prime memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. -, la causa, in quanto matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza del 13/11/25 per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
pagina 4 di 9 Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti, ritiene, il Tribunale, che l'opposizione sia infondata, per quanto di seguito si dirà.
In via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva – rectius di titolarità attiva del rapporto contrattuale – dell'arch. ; ed CP_1 invero, nel fascicolo monitorio risultano depositati i contratti dal 2015 al 2018, regolarmente sottoscritti, oltre che dall'architetto anche dal legale rappresentante della società opponente (non disconosciuti da quest'ultima), con i quali viene conferito l'incarico, specificamente indicato nei singoli contratti, di assistenza tecnica al contratto di affitto azienda, di coordinatore RSPP, di direzione tecnica del complesso con specifica competenza per la manutenzione ordinaria e straordinaria, strutturale ed impiantistica, di verifica e controllo sulla regolare esecuzione degli interventi, di coordinatore tecnico e direttore dei lavori di tutti gli interventi tecnici per le aree esterne, ecc.; appare, quindi, assolutamente provata la legittimazione attiva in capo all'Arch. , relativamente alla prestazione d'opera fondante il CP_1 credito accordato dal D.I. opposto.
Infondato è anche il secondo motivo di opposizione, relativo all'eccepito inadempimento del professionista, il quale non avrebbe, secondo la prospettazione dell'opponente, correttamente eseguito l'incarico professionale.
Occorre premettere che, in materia di responsabilità contrattuale, il paciscente che agisce per l'esatto adempimento ha solo l'onere di provare il fondamento del suo diritto, mentre può semplicemente allegare l'altrui condotta di inadempimento. In questo caso sarà onere della controparte dimostrare in giudizio l'esattezza e completezza dell'adempimento posto in essere. La medesima regola di riparto dell'onere probatorio sussiste nel caso di eccezione di inadempimento.
A tal riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte è unanime nell'affermare che
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere pagina 5 di 9 della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (ex multis Cass. n. 16324/2021; Cass. n. 9351/07; Cass.
1473/2007; Cass. 20073/2004; Cass. n. 3373/10; Cass. 3587/21).
Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando, ancora una volta, sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (cfr. in tal senso fra le tante Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n.826 del 20.01.2015).
Detto principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto
(che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto.
Naturalmente, l'eccezione di inadempimento o di inesatto adempimento, per determinare l'inversione dell'onere probatorio (e far gravare l'onere di provare il regolare adempimento, sulla parte creditrice), deve essere specifica e puntuale, con l'esatta indicazione degli inadempimenti lamentati o del comportamento tenuto dall'altro contraente idoneo ad integrare, a parere della parte che solleva l'eccezione,
l'inadempimento; solo in tal caso, la parte creditrice sarà tenuta a provare di aver esattamente adempiuto ai propri obblighi contrattuali, contrariamente a quanto dedotto dalla controparte.
Ciò premesso e calando, i suddetti principi generali, nella situazione concreta in esame, ritiene il Tribunale che, come sopra detto, l'opposto abbia sufficientemente provato il titolo del proprio credito, sulla base dei documenti depositati in sede monitoria ed integrati in sede di opposizione al decreto ingiuntivo (v. i diversi pagina 6 di 9 contratti stipulati dalle parti, ivi compreso il contratto stipulato addirittura durante il presente giudizio).
A fronte di tale prova, l'opponente ha sollevato eccezioni del tutto generiche di inadempimento, senza peraltro indicare in maniera specifica e puntuale (se non con le seconde memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e, dunque tardivamente) in cosa detto inadempimento sia consistito, non consentendo, così, alla controparte un'adeguata difesa;
proprio le generiche contestazioni dell'opponente hanno indotto il Giudice a concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, con l'ordinanza del 15/3/21, e, successivamente, a rigettare (revocando l'ordinanza istruttoria) le istanze istruttorie avanzate dall'opponente (contenendo, esse, circostanze mai dedotte prima).
Peraltro, va aggiunto, l'eccezione di inadempimento sollevata – si ripete, solo in via generica, senza specifica indicazione della condotta integrante, a parere dell'opponente, inadempimento - non risulta supportata da eventuali contestazioni sollevate, durante il rapporto professionale, dalle Terme di L'opponente, Pt_1 infatti, non ha prodotto in giudizio alcuna formale contestazione circa l'operato dell'Arch. e/o formale richiesta di risoluzione contrattuale;
con la CP_1 conseguenza che non può assolutamente escludersi il diritto del professionista al compenso maturato per l'attività svolta (cfr. sul punto anche l'Ordinanza della S.C.
n. 27042 del 18/10/2024, secondo la quale “Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela”).
Ne consegue che sia il rapporto negoziale tra le parti processuali, sia il credito del professionista, debbano ritenersi pienamente dimostrati;
pertanto, l'opposizione deve dirsi infondata e va rigettata, con la conseguente conferma del D.I. n. 4427/2020
(già dichiarato esecutivo).
pagina 7 di 9 Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., come richiesto dall'opposto. Ed invero, va premesso che la responsabilità processuale aggravata della parte soccombente richiede la sussistenza di tre presupposti: il carattere totale e non parziale della soccombenza, l'elemento soggettivo - consistente nell'avere, l'opponente, agito con mala fede (dolo) o colpa grave - e l'elemento oggettivo - rappresentato dalla dimostrazione della concreta ed effettiva esistenza di un danno subito dalla controparte, come conseguenza diretta ed immediata di un simile comportamento-.
Orbene, ritiene, il Tribunale che, nella specie, non sussistano i predetti presupposti;
non è stata specificamente dedotta, né è stata in alcun modo provata la mala fede dell'opponente (ovvero l'aver agito con la consapevolezza della infondatezza delle motivazioni poste a base dell'opposizione), né tantomeno, il danno – ulteriore, non coperto dal rimborso delle spese processuali - risulta essere stato allegato e provato.
Pertanto, la domanda di condanna della controparte per responsabilità ex art. 96
c.p.c., avanzata dall'opposta, è infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, dovendo, all'uopo, rammentarsi che il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'articolo 96 del Cpc, a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'articolo 92 del Cpc. (cfr. Cass.
20317/22).
Esse vanno liquidate secondo i parametri minimi per tutte le fasi previsti dal DM
55/14, come aggiornati con il DM 147/22, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta dai procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n.
4427/2020 proposta da nei confronti di Parte_1
ARCH. così provvede;
Controparte_1
pagina 8 di 9 1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo;
2) Rigetta la domanda dell'opposto di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96
III comma c.p.c.;
3) Condanna l'opponente alle spese di lite del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giampiero
D'Alessandro, dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 19/11/25
Il Giudice
Dr.ssa AR GA
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18202/2020 tra
IN PERSONA DEL LIQUIDATORE P.T. Parte_1
( ) rappresentato e difeso dall'avv. LALLO GENNARO P.IVA_1
OPPONENTE
e
( rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
D'LE IE
OPPOSTO
Il Giudice
Premesso che con provvedimento dell'8/5/25 regolarmente comunicato ai procuratori delle parti, la causa è stata rinviata all'udienza del 13/11/25 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e nel contempo sono stati assegnati i termini per il deposito telematico di note per la trattazione scritta, da effettuarsi in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter cpc introdotto dal d.lgs. n.
149/2022 e in vigore dal 1° gennaio 2023; lette le note di udienza tempestivamente depositate, nonché le memorie difensive delle parti;
P.Q.M.
decide la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., come da sentenza che segue.
Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR GA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18202/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t, con il patrocinio dell'avv. GENNARO LALLO, giusta procura alle liti allegata all'atto di opposizione
OPPONENTE contro
ARCH. , con il patrocinio dell'avv. GABRIELLA METE, giusta Controparte_1 procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta e successivamente dal 28/9/22 con il patrocinio dell'Avv. IE D'LE, giusta procura in calce alla costituzione di nuovo procuratore
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
13/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 9 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4427/2020 emesso in data
24/7/20 dal Tribunale di Napoli, con il quale veniva ingiunto alla società opponente il pagamento della somma di € 31.000,00 oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla data di deposito del ricorso, nonché le spese e competenze del presente procedimento, che erano liquidate in € 286,00 per spese ed € 1.305,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Il credito traeva origine - secondo le deduzioni contenute nel ricorso monitorio depositato dall'arch. - dal mancato pagamento, da parte delle Controparte_1
, delle fatture n. 2 del 28/1/20 per l'importo di € 18.720.00 e n. 11 Parte_1 del 9/12/19 per l'importo di € 12.480.00; dette fatture erano state emesse dall'opposto, a seguito dello svolgimento dell'incarico affidato al professionista dalle
Terme, con contratto del 9/07/15 e con successivi contratti del 18/11/15, del
23/9/16, del 4/8/17 e del 2/7/18.
A fondamento dell'opposizione, le Terme hanno eccepito: la carenza di legittimazione attiva in capo all'Arch. , mancando le prove del conferimento dell'incarico; CP_1
l'inadempimento dell'architetto, per non aver svolto correttamente l'incarico professionale conferitogli.
Pertanto, l'opponente ha concluso chiedendo di: “1. dichiarare la carenza di legittimazione attiva del convenuto opposto;
2. accertare e dichiarare l'inadempienza contrattuale dell'Arch. per non avere eseguito correttamente la propria CP_1 prestazione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, con sua condanna alla refezione delle spese di lite con attribuzione al procuratore per averne fatto anticipo;
3. in subordine in considerazione della mancata e/o parziale prestazione del convenuto rideterminare in via equitativa la somma ad egli dovuta.
4.emettere ogni altro provvedimento di giustizia”.
Si è costituito in giudizio l'Arch. , impugnando l'opposizione Controparte_1 avversaria e deducendone l'infondatezza, in fatto ed in diritto. In particolare,
l'opposto ha dedotto, in merito all'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dalle che per la prestazione d'opera, ex art. 2729 cc, non è Pt_1
pagina 3 di 9 necessaria alcuna prova scritta;
in ogni caso, l'incarico professionale doveva ritenersi ampiamente dimostrato con il deposito, nel procedimento monitorio, dei contratti debitamente sottoscritti dalle parti. In merito all'eccezione, formulata dall'opponente, di inadempimento del professionista ai propri obblighi contrattuali, per non aver correttamente eseguito l'incarico, l'opposto ha dedotto che dall'anno
2015 all'anno 2018 era sempre stato confermato l'incarico all'Arch. , CP_1 circostanza, questa, da cui poteva desumersi che l'operato del professionista era sempre stato corretto e soddisfacente per la società opponente, che mai aveva contestato il lavoro svolto dal professionista, né mai aveva richiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte.
L'opposto ha, pertanto, concluso chiedendo:” 1. Confermare il decreto ingiuntivo n.
4427/2020 emesso dal Tribunale di Napoli, concedendo l'esecutività dello stesso. 2.
Condannare la soc. in persona del commissario giudiziale e/o Parte_1 del liquidatore p.t. al pagamento in favore del sottoscritto difensore, per anticipazione fattene, delle spese e competenze della presente procedura, oltre CPA e rimborso forfettario.
3. Il tutto con condanna ex art.96 c.p.c. dell'opponente per avere scientemente depositato l'opposizione di cui si tratta ai soli fini dilatori nonostante la consapevolezza che stessa fosse del tutto infondata in fatto ed in diritto.”
Con ordinanza del 15/3/21 è stata accolta la richiesta di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore, l'arch. ha dedotto che, in CP_1 data 30/8/22 (dunque, nel corso del giudizio), le Terme avevano Parte_1 rinnovato l'incarico al professionista (come da contratto allegato) e ciò ad ulteriore riprova del corretto operato dell'architetto, negli anni 2015-2018.
Ammesse, inizialmente, le prove testimoniali richieste dall'opponente e successivamente revocata l'ordinanza istruttoria – contenendo, i capi di prova articolati, circostanze nuove e mai specificamente dedotte prima, ovvero nè nell'atto di opposizione, né nelle prime memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. -, la causa, in quanto matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza del 13/11/25 per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
pagina 4 di 9 Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti, ritiene, il Tribunale, che l'opposizione sia infondata, per quanto di seguito si dirà.
In via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva – rectius di titolarità attiva del rapporto contrattuale – dell'arch. ; ed CP_1 invero, nel fascicolo monitorio risultano depositati i contratti dal 2015 al 2018, regolarmente sottoscritti, oltre che dall'architetto anche dal legale rappresentante della società opponente (non disconosciuti da quest'ultima), con i quali viene conferito l'incarico, specificamente indicato nei singoli contratti, di assistenza tecnica al contratto di affitto azienda, di coordinatore RSPP, di direzione tecnica del complesso con specifica competenza per la manutenzione ordinaria e straordinaria, strutturale ed impiantistica, di verifica e controllo sulla regolare esecuzione degli interventi, di coordinatore tecnico e direttore dei lavori di tutti gli interventi tecnici per le aree esterne, ecc.; appare, quindi, assolutamente provata la legittimazione attiva in capo all'Arch. , relativamente alla prestazione d'opera fondante il CP_1 credito accordato dal D.I. opposto.
Infondato è anche il secondo motivo di opposizione, relativo all'eccepito inadempimento del professionista, il quale non avrebbe, secondo la prospettazione dell'opponente, correttamente eseguito l'incarico professionale.
Occorre premettere che, in materia di responsabilità contrattuale, il paciscente che agisce per l'esatto adempimento ha solo l'onere di provare il fondamento del suo diritto, mentre può semplicemente allegare l'altrui condotta di inadempimento. In questo caso sarà onere della controparte dimostrare in giudizio l'esattezza e completezza dell'adempimento posto in essere. La medesima regola di riparto dell'onere probatorio sussiste nel caso di eccezione di inadempimento.
A tal riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte è unanime nell'affermare che
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere pagina 5 di 9 della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (ex multis Cass. n. 16324/2021; Cass. n. 9351/07; Cass.
1473/2007; Cass. 20073/2004; Cass. n. 3373/10; Cass. 3587/21).
Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando, ancora una volta, sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (cfr. in tal senso fra le tante Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n.826 del 20.01.2015).
Detto principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto
(che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto.
Naturalmente, l'eccezione di inadempimento o di inesatto adempimento, per determinare l'inversione dell'onere probatorio (e far gravare l'onere di provare il regolare adempimento, sulla parte creditrice), deve essere specifica e puntuale, con l'esatta indicazione degli inadempimenti lamentati o del comportamento tenuto dall'altro contraente idoneo ad integrare, a parere della parte che solleva l'eccezione,
l'inadempimento; solo in tal caso, la parte creditrice sarà tenuta a provare di aver esattamente adempiuto ai propri obblighi contrattuali, contrariamente a quanto dedotto dalla controparte.
Ciò premesso e calando, i suddetti principi generali, nella situazione concreta in esame, ritiene il Tribunale che, come sopra detto, l'opposto abbia sufficientemente provato il titolo del proprio credito, sulla base dei documenti depositati in sede monitoria ed integrati in sede di opposizione al decreto ingiuntivo (v. i diversi pagina 6 di 9 contratti stipulati dalle parti, ivi compreso il contratto stipulato addirittura durante il presente giudizio).
A fronte di tale prova, l'opponente ha sollevato eccezioni del tutto generiche di inadempimento, senza peraltro indicare in maniera specifica e puntuale (se non con le seconde memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e, dunque tardivamente) in cosa detto inadempimento sia consistito, non consentendo, così, alla controparte un'adeguata difesa;
proprio le generiche contestazioni dell'opponente hanno indotto il Giudice a concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, con l'ordinanza del 15/3/21, e, successivamente, a rigettare (revocando l'ordinanza istruttoria) le istanze istruttorie avanzate dall'opponente (contenendo, esse, circostanze mai dedotte prima).
Peraltro, va aggiunto, l'eccezione di inadempimento sollevata – si ripete, solo in via generica, senza specifica indicazione della condotta integrante, a parere dell'opponente, inadempimento - non risulta supportata da eventuali contestazioni sollevate, durante il rapporto professionale, dalle Terme di L'opponente, Pt_1 infatti, non ha prodotto in giudizio alcuna formale contestazione circa l'operato dell'Arch. e/o formale richiesta di risoluzione contrattuale;
con la CP_1 conseguenza che non può assolutamente escludersi il diritto del professionista al compenso maturato per l'attività svolta (cfr. sul punto anche l'Ordinanza della S.C.
n. 27042 del 18/10/2024, secondo la quale “Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela”).
Ne consegue che sia il rapporto negoziale tra le parti processuali, sia il credito del professionista, debbano ritenersi pienamente dimostrati;
pertanto, l'opposizione deve dirsi infondata e va rigettata, con la conseguente conferma del D.I. n. 4427/2020
(già dichiarato esecutivo).
pagina 7 di 9 Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., come richiesto dall'opposto. Ed invero, va premesso che la responsabilità processuale aggravata della parte soccombente richiede la sussistenza di tre presupposti: il carattere totale e non parziale della soccombenza, l'elemento soggettivo - consistente nell'avere, l'opponente, agito con mala fede (dolo) o colpa grave - e l'elemento oggettivo - rappresentato dalla dimostrazione della concreta ed effettiva esistenza di un danno subito dalla controparte, come conseguenza diretta ed immediata di un simile comportamento-.
Orbene, ritiene, il Tribunale che, nella specie, non sussistano i predetti presupposti;
non è stata specificamente dedotta, né è stata in alcun modo provata la mala fede dell'opponente (ovvero l'aver agito con la consapevolezza della infondatezza delle motivazioni poste a base dell'opposizione), né tantomeno, il danno – ulteriore, non coperto dal rimborso delle spese processuali - risulta essere stato allegato e provato.
Pertanto, la domanda di condanna della controparte per responsabilità ex art. 96
c.p.c., avanzata dall'opposta, è infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, dovendo, all'uopo, rammentarsi che il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'articolo 96 del Cpc, a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'articolo 92 del Cpc. (cfr. Cass.
20317/22).
Esse vanno liquidate secondo i parametri minimi per tutte le fasi previsti dal DM
55/14, come aggiornati con il DM 147/22, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta dai procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n.
4427/2020 proposta da nei confronti di Parte_1
ARCH. così provvede;
Controparte_1
pagina 8 di 9 1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo;
2) Rigetta la domanda dell'opposto di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96
III comma c.p.c.;
3) Condanna l'opponente alle spese di lite del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giampiero
D'Alessandro, dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 19/11/25
Il Giudice
Dr.ssa AR GA
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