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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/05/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 cpc
nella causa civile iscritta al n. 4872/2023 RG
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Russo, giusta procura in calce all'atto di citazione ed Parte_1
elett.te dom.ta presso lo studio del suo difensore in Torre del Greco alla via Cimaglia n. 46
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Annarita Del Regno, giusta Controparte_1
determina dirigenziale n. 752/2023 e procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elett.te dom.to presso lo studio del suo difensore in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58
1 CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni a persona da cose in custodia.
Conclusioni: Come da note conclusionali depositate.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione notificato in data 10.10.2023 e successivamente in data 15.11.2023, Parte_1
citava in giudizio dinanzi a questo Tribunale il , in persona del p.t., per sentirne Controparte_1 CP_2
dichiarare la responsabilità esclusiva in ordine alla determinazione dell'evento dannoso verificatosi in data
25.04.2022, alle ore 12.30 circa, in alla Piazza IV Novembre e sentirlo condannare al risarcimento P_
dei danni conseguenti alle lesioni riportate.
A tal fine premetteva che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, mentre stava partecipando ad un banchetto nunziale in Piazza IV Novembre, cadeva a causa di una sconnessione della pavimentazione dovuta alla mancanza di sampietrini, non segnalata in alcun modo;
esponeva che, a causa della caduta,
riportava lesioni personali, per le quali veniva soccorsa e condotta al pronto soccorso del presidio ospedaliero di Sarno, dove le veniva diagnosticata una “frattura scomposta coLO chirurgico omero sx” con prognosi di gg. 30, dalla quale era poi guarita con postumi permanenti incidenti sull'integrità psicofisica.
Ritenendo responsabile dell'evento il , proprietario e custode della strada, ai sensi Controparte_1
dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c., per omessa manutenzione e custodia della strada pubblica, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati, sulla base della consulenza medica di parte, in € 87.797,00 o da quantificarsi nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi dall'evento al soddisfo, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.02.2024, il , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., si costituiva in giudizio, contestando la domanda attorea. In via preliminare eccepiva la nullità
dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 164 e 163, comma 3 e 4, c.p.c. per generica esposizione dei fatti e omessa enunciazione dei principi di diritto su cui fondare la domanda;
contestava le modalità di verificazione dell'evento ed il nesso causale tra i fatti esposti ed i danni lamentati nonché la fondatezza della domanda ritenendo insussistenti i presupposti costitutivi delle ipotesi previste dagli artt. 2043 e 2051
c.c., mancando un'insidia non visibile e non prevedibile e non essendo l'evento dannoso imputabile all CP_3
[...] convenuto, ma alla condotta incauta della stessa attrice, da ritenersi responsabile o perlomeno corresponsabile dell'evento dannoso;
contestava, altresì, la quantificazione dei danni lamentati, ritenendo la stessa esagerata e sproporzionata. Chiedeva, quindi, la declaratoria di nullità dell'atto di citazione e, nel merito, il rigetto della domanda o, in via subordinata, l'accertamento del concorso di colpa della danneggiata con conseguente riduzione della pretesa risarcitoria, in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., veniva raccolta la prova testimoniale ed espletata la c.t.u. medico-legale in persona dell'attrice, all'esito della quale, ritenuta la causa matura per la decisione, con provvedimento reso all'udienza del 24.04.2025, questo Giudice, riservava la causa in decisione.
Va, innanzitutto, disattesa l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3 e 4, e dell'art. 164 c.p.c
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attrice la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione. In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della causa petendi è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. civ. sez. II, sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale,
allega copiosa documentazione.
Ciò premesso, deve dirsi, in diritto, che, secondo un più recente orientamento del giudice di legittimità,
relativamente ai danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade
3 e/o beni pubblici, il referente normativo è costituito dall'art. 2051 c.c., il quale sancisce una presunzione di responsabilità applicabile anche nei confronti della P.A. con riferimento ai beni demaniali (strade), quando questi siano soggetti ad un uso generale e diretto da parte di terzi e aLOrchè, per la loro estensione, detti beni siano suscettibili di un controLO diretto e costante da parte dell'Ente pubblico proprietario (cfr. Cass.
n. 1691 del 23.1.2009).
Nondimeno, non può non rilevarsi che, in ogni caso, incombe sul danneggiato l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento di danno (cfr. Cass. n. 3875/2016; Cass. n.
7125/2013), nesso che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso.
Ciò detto in linea generale, con riferimento ai presupposti legittimanti l'azione risarcitoria del danneggiato,
derivante dalla sussistenza di un pericolo occulto inerente proprio i beni demaniali di cui sopra, il giudizio sulla configurabilità o meno di responsabilità, per omessa o negligente custodia, in capo alla P.A.
proprietaria, deve necessariamente essere condotto facendo comunque riferimento alla riscontrabilità o meno, nel caso di specie, di un concorso del fatto colposo del danneggiato: quest'ultimo, infatti, è, secondo un consolidato orientamento del giudice di legittimità, compatibile con la responsabilità della P.A. per omessa custodia ex art. 2051 c.c., nel senso che l'eventuale comportamento colposo deLO stesso danneggiato nell'uso del bene demaniale (sussistente quando egli ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può valere ad escludere la responsabilità della P.A. se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno (cfr. Cass. n. 15779 del
12.7.2006).
Occorre verificare, ai fini dell'ammissibilità della stessa istanza risarcitoria, il requisito della imprevedibilità
ed evitabilità soggettiva, da parte del danneggiato, della situazione di pericolo: l'art. 2051 c.c., infatti, come precedentemente chiarito, va necessariamente letto in collegamento con l'art. 1227 co. 2 c.c. (norma pacificamente applicabile anche all'illecito aquiliano), secondo il quale il dovere del danneggiato di attivarsi per evitare il danno secondo l'ordinaria diligenza va inteso come sforzo di evitare detto danno attraverso un'agevole attività personale, mentre non sono comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza quelle attività
che siano gravose o eccezionali (cfr. Cass. n. 11498 del 17.5.2006; v. anche recentissima Cass. 30394/2023).
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibili danni è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto
4 alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 04.03.2022, n.7173; Cassazione civile sez. VI, 17.11.2021, n.34886; Cassazione
civile, sez. III, 13.01.2015, n. 287 Cassazione civile, sez. III, 18.04.2012, n. 6065).
E' stato, ad esempio, precisato che la circostanza che il danneggiato risieda nelle vicinanze del luogo ove è
avvenuto il sinistro o, comunque, conosca il luogo, abitualmente frequentato, non pone una presunzione di conoscenza a suo carico, ma assurge ad ulteriore elemento, che deve essere considerato dal giudice di merito nell'operazione di bilanciamento tra prevenzione e cautela, sotteso alla responsabilità per custodia
(Cassazione civile, sez. VI, sentenza 14.06.2016 n. 12174; Cassazione civile, sentenza 28.06.2019, n. 17443).
CP_ Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, incontestato il rapporto di custodia tra l'
convenuto e la strada ove è avvenuto il sinistro, deve innanzitutto vagliarsi se la parte attrice abbia adempiuto all'onere della prova, sulla stessa incombente, in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, oltre che dell'evento dedotto e dei danni.
Orbene, può affermarsi che nella fattispecie storica de quo, in ragione dell'espletata istruttoria, sia stata raggiunta la prova della oggettiva esistenza, al momento della verificazione del fatto, di una condizione della pavimentazione stradale integrante una vera e propria insidia, oggettivamente non agevolmente visibile e soggettivamente imprevedibile né tantomeno evitabile mercè l'uso dell'ordinaria diligenza nonché
del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso.
I testi e , rispettivamente frateLO e nipote dell'attrice, escussi all'udienza Testimone_1 Testimone_2
del 18.07.2024, hanno confermato che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo,
ovvero il giorno 25.04.2022, verso le ore 12.30, in , in Piazza IV Novembre, si trovavano unitamente P_
all'attrice neLO spazio antistante la Chiesa, essendo tutti invitati di un matrimonio appena Parte_1
celebrato ed all'uscita dalla chiesa si erano fermati in piazza per un breve rinfresco;
hanno riferito di aver visto che rovinava al suolo sul lato sinistro a causa di un avvallamento della pavimentazione Parte_1
stradale dovuto alla mancanza di sampietrini nel tratto tra la fontana e un fabbricato storico di proprietà
5 privata;
hanno precisato che la danneggiata era caduta pur indossando scarpe comode, che era presente sul posto anche il Comandante dei Vigili Urbani e che la stessa fu soccorsa dai presenti e condotta in ospedale per le cure del caso;
hanno aggiunto che non vi erano detriti o carte che coprivano il dissesto e che non vi era segnalazione del pericolo;
hanno riconosciuto i luoghi di causa ed il dissesto dovuto alla mancanza di sampietrini dalle foto in atti.
Il teste , Comandante dei Vigili Urbani al momento del sinistro, ha confermato il Testimone_3
contenuto della relazione di servizio redatta nell'occasione, precisando che le foto ad esso allegate ritraevano i luoghi di causa dopo l'intervento manutentivo successivamente effettuato dal P_
Nella relazione di servizio del , Prot. 3903/2022 P.L./Usc. del 25.04.2022 (doc. Controparte_4
3 allegato dall'attrice) è riportato che “alle ore 12.30 circa di oggi, a causa di disconnessione della
pavimentazione di una piccola parte di Piazza IV Novembre e precisamente la zona tra la fontana pubblica
ed il muro perimetrale del fabbricato di proprietà , la signora ... cadeva a terra, Parte_2 Parte_1
presumibilmente a causa della disconnessione e della mancanza di alcuni sampietrini sulla pavimentazione
della piazza. La signora veniva prontamente soccorsa daLO scrivente unitamente ai parenti e alle persone
presenti sul posto che provvedevano ad accompagnare la stessa, a causa di dolori a varie parti del corpo,
presso un ospedale della zona ... al momento si stava svolgendo un buffet nunziale sulla piazza,
regolarmente autorizzato ...”; il verbalizzante disponeva la trasmissione della relazione di servizio al
Responsabile del Servizio di P.L. “al fine di eliminare gli inconvenienti alla pavimentazione, dovuti alla
disconnessione e alla mancanza di sampietrini in alcune zone della Piazza IV Novembre”.
Il convenuto allega, inoltre, relazione tecnica integrativa Prt.G. n. 0014160/2023 del 12.10.2023 P_
(doc. 3 allegato dal convenuto), in cui si legge che “sull'area in questione viene compiuta periodicamente la
manutenzione ordinaria e l'area è priva di ostacoli e barriere ed alle ore 12.30 (orario della presunta caduta)
le condizioni di luce garantivano la perfetta visibilità della superficie del marciapiede. Le condizioni
metereologiche risultavano pertanto ottimali non essendo quindi la buca/disconnessione nemmeno coperta
da acqua piovana. Inoltre, sull'area in questione viene quotidianamente compiuta la pulizia e lo
spazzamento e, pertanto, la buca/disconnessione era ben visibile ...”.
Tale relazione integrativa, redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. dopo più di un anno dal verificarsi del sinistro ed a seguito della ricezione della richiesta di risarcimento da parte dell'attrice, invero,
6 si fonda su valutazioni del redigente, rese a notevole distanza dall'evento, di scarsa rilevanza a fronte della relazione di servizio redatta nell'immediatezza del sinistro ed a seguito della diretta constatazione deLO
stato dei luoghi da parte dell'agente presente sul posto.
Quanto dichiarato dai testi, inoltre, trova conferma nella documentazione prodotta dall'attrice, ovvero nel verbale di accesso al pronto soccorso e nella documentazione medica relativa alle lesioni riportate (doc. 4
allegato dall'attrice), nonché nelle foto dei luoghi -riconosciute dai testi stessi- (doc. 7 allegato dall'attrice e doc. 4 allegato dal convenuto), in cui sono visibili sia il dissesto della pavimentazione dovuto alla presenza di sanpietrini spostati dalla loro sede sia la stessa attrice soccorsa a seguito della caduta sia la pavimentazione a seguito dell'intervento di messa in sicurezza da parte del successivamente al P_
verificarsi dell'evento dannoso (cfr. dichiarazione del M.LO , che ha riconosciuto Controparte_4
nella foto prodotta dal lo stato dei luoghi dopo l'intervento di riparazione successivo all'intervento P_
occorso a ). Parte_1
Passando ad esaminare la documentazione medica, dal verbale di accettazione di pronto soccorso n.
20220009282 del 25.04.2022 del P.O. di Sarno, si evince che si recava nell'immediatezza del Parte_1
sinistro, alle ore 13.23 in Ospedale;
nei dati di accesso viene indicata quale causa dell'accesso in ospedale
“algia spalla sinistra in seguito a trauma da caduta accidentale avvenuto in mattinata”; nell'anamnesi è
precisato “In ore 12.00 ... a causa di buca stradale”. P_
A ciò si aggiunga che nella relazione di c.t.u. è riconosciuto il nesso causale tra l'evento dannoso descritto dall'istante e le lesioni riportate dalla stessa (cfr. c.t.u. pag. 3 e 4: “Sussiste nesso causale tra la lesione
certificata e il sinistro sulla base della comune criteriologia legata alla natura dell'evento lesivo e alla sua
efficienza”).
Deve aLOra ritenersi che parte attrice abbia assolto il suo onere probatorio avendo fornito la prova della esistenza di un'anomalia del manto stradale di proprietà dell'ente convenuto (presenza di sampietrini disconnessi), nonché del nesso di causalità tra tale anomalia ed il danno riportato. Il , Controparte_1
difatti, era titolare, in relazione al tratto di strada in questione, di un dovere di custodia e controLO,
potendo il fortuito o l'effetto dell'uomo prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso: la disconnessione, non era ben visibile
7 pur essendo pieno giorno (nel tratto della piazza vi era folla per la presenza del banchetto, che ostacolava la visuale) né prevedibile (la pavimentazione del tratto di piazza per il resto appariva in buone condizioni manutentive), né vi era alcuna segnalazione che avvisasse gli utenti della strada della presenza dell'anomalia della pavimentazione, che l'istante aveva ragione di non attendersi.
Era, quindi, onere di parte convenuta dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo alla propria condotta che presentasse i caratteri del caso fortuito ovvero l'essere stata la situazione pericolosa determinata dagli utenti della strada, dalla stessa danneggiata o da un'alterazione della cosa assolutamente repentina ed imprevedibile, tale da comportare inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia,
volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso. E però, tale onere probatorio non è stato assolto dal P_
, essendo, invece, emerso che il interveniva subito dopo il sinistro in oggetto per mettere in
[...] P_
sicurezza il tratto di piazza.
Accertato l'effettivo verificarsi del sinistro ai danni dell'attrice nei termini di cui sopra, la responsabilità
dell'evento va ascritta ai sensi dell'art. 2051 c.c. al convenuto, quale custode della piazza teatro P_
del sinistro e delle sue pertinenze.
A questo punto, si deve procedere all'individuazione e liquidazione dei danni da risarcire.
Le lesioni riportate dall'attrice ed il nesso di causalità tra le stesse ed il sinistro sopra Parte_1
descritto sono comprovati dalle deposizioni rese a riguardo dai testi, dalla relazione di servizio redatta dall'autorità intervenuta, e dalla documentazione medica prodotta in atti dall'istante, in particolare dal verbale di pronto soccorso del P.O. di Sarno, dalla relazione medica di parte, nonché dalle risultanze dell'espletata C.T.U.
Al fine di procedere alla precisa quantificazione monetaria, a favore dell'istante, del danno biologico e del danno non patrimoniale daLO stesso subìto (nelle sue varie forme: danno morale, esistenziale, estetico, ...),
lo scrivente giudice ritiene di dovere fare applicazione, anzitutto, dei principi desumibili dalle ormai note sentenze delle SS.UU. Cass. dell'11.11.2008 (nn. 26972-26975), secondo cui il danno morale, oltre ad avere una sua autonomia ontologica rispetto al danno biologico, ha anche autonomia risarcitoria rispetto a
8 quest'ultimo, per cui la sua liquidazione non può giammai essere vincolata ad una mera percentuale tabellare del danno biologico, ma va valutata equitativamente dal giudice di merito in base al suo prudente e circostanziato apprezzamento. Ciò premesso, nel caso che ci occupa, si ritiene del tutto equo ed opportuno, in un'ottica di corretta personalizzazione del danno morale, fare applicazione delle Tabelle
milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica,
recentissimamente aggiornate in base agli indici ISTAT costo vita per il 2024. È noto che le citate tabelle prevedono un range di liquidazione del danno non patrimoniale tra un valore minimo ed un valore massimo per ciascun punto percentuale: con il valore minimo il giudice liquida un importo che dà ristoro alle conseguenze della lesione in termini “medi”, e cioè corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti, sia quanto agli aspetti anatomo- funzionali,
sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva;
trattasi, dunque, di pregiudizi che possono ritenersi provati, anche presuntivamente ex art. 115 c.p.c., una volta accertato il grado di menomazione psico-fisica da parte del CTU medico-legale.
Va evidenziato, quanto alla liquidazione dei danni alla persona non derivanti dalla circolazione stradale, che la Suprema Corte ha affermato che per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione di veicoli valgono, indipendentemente dalla gravità dei postumi (inferiori o superiori al 9%), i valori indicati dalle tabelle elaborate dal tribunale di Milano e non quelli posti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 07.06.2011, n. 12408), da ritenersi equi e in grado di garantire la parità di trattamento.
Si ricorda, altresì, che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ogni qual volta le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale vengano modificate con l'applicazione di
“differenti criteri” per il risarcimento, il Giudice è tenuto ad applicare tali nuove tabelle, anche se il danno si
è verificato sotto la vigenza delle precedenti (cfr. Cass. civ. sentenze n. 25485 del 13.12.2016; n. 11152 del
29.05.2015; ordinanze n. 19229 del 15.06.2022; n. 33770 del 19.12.2019).
Orbene, dalla documentazione medica in atti, in particolare dal verbale di Pronto Soccorso del P.O. di Sarno
n. 20220009282 del 25.04.2022, si evince che a veniva diagnosticata una “frattura scomposta Parte_1
coLO chirurgico omero sx” con prognosi di gg. 30, per cui si procedeva all'immobilizzazione della spalla;
la paziente, rifiutato il ricovero ospedaliero, si sottoponeva il giorno successivo a visita medica specialistica e
9 nell'occasione le veniva applicato tutore alla spalla, rimosso dopo circa un mese;
seguivano ulteriori visite specialistiche, esami strumentali e cicli di kinesiterapia e magnetoterapia fino alla guarigione con postumi,
certificata in data 23.08.2022.
Gli accertamenti effettuati dal C.T.U. medico-legale, dott. , hanno evidenziato che Persona_1 Pt_1
in seguito dell'evento dannoso in oggetto, ha riportato “esiti della frattura pluriframmentaria
[...]
scomposta dell'estremo prossimale dell'omero sinistro con movimenti di ab-adduzione-elevazione possibili
per 45° e movimenti di intra ed extrarotazione limitati ai gradi estremi”.
L'ausiliario ha aggiunto che “Non sussiste danno alla cenestesi lavorativa” e che “E' da ritenere che il liveLO
di sofferenza patito da parte attrice in conseguenza delle lesioni subite nel sinistro per cui è causa sia stato
importante”.
Le conclusioni del consulente medico-legale, adeguatamente motivate, fondate su un'analisi approfondita ed immune da vizi logici, stante la idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti, la coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza con la documentazione medica prodotta dall'attrice, sono ritenute condivisibili e, pertanto, questo giudicante ritiene di potervi aderire integralmente.
Il C.T.U. ha affermato che le lesioni subite hanno comportato all'attrice un periodo di invalidità temporanea totale di giorni 30 (trenta); un'invalidità temporanea parziale mediamente al 75% di giorni 30 (trenta),
un'invalidità temporanea parziale mediamente al 50% di giorni 30 (trenta), un'invalidità temporanea parziale mediamente al 25% di giorni 20 (venti), nonché un danno biologico permanente stimato nella misura del 16% (cfr. c.t.u. pag. 4-5).
Il consulente di parte del nelle osservazioni critiche alla bozza di c.t.u., contesta la valutazione del P_
danno biologico nella misura del 16% asserendo che la riduzione del movimento della spalla di 1/3 possa corrispondere una valutazione del danno dal 7% al 9% e ritiene che la limitazione di movimento della spalla sia dovuto non solamente alla frattura riportata in occasione del sinistro in oggetto ma anche a
“linfoadenectomia ascellare sinistra” subita qualche mese prima.
Pur non avendo il c.t.u. espressamente riscontrato le osservazioni, dalla relazione peritale si evince che l'ausiliario ha più volte sottolineato la sussistenza del nesso causale tra l'evento lesivo dedotto e la lesione diagnosticata nell'immediatezza del trauma ed ha quantificato il danno tenuto conto “della natura ed entità
10 delle lesioni patite e stando anche a quanto si desume dalle certificazioni in atti” e “dei valori espressi dalle principali guide nazionali”.
Ciò posto, circa il "quantum", tenuto conto della Tabella di Milano, aggiornate all'anno 2024, per il calcolo del danno non patrimoniale per lesioni macropermanenti e considerato che all'epoca del fatto Pt_1
aveva 63 anni, può riconoscersi all'attrice per danni in oggetto, la somma di € 3.450,00 per inabilità
[...]
temporanea totale (giorni 30 x € 115,00), la somma di € 2.587,50 per l'inabilità temporanea parziale al 75%
(giorni 30 per € 86,25), la somma di € 1.725,00 per l'inabilità temporanea parziale al 50 % (giorni 30 per €
57,50), la somma di € 575,00 per l'inabilità temporanea parziale al 25% (giorni 20 per € 28,75). Il danno biologico permanente nella misura del 16 %, inoltre, va liquidato in € 36.772,00.
Per quanto riguarda l'“incremento per sofferenza”, la Suprema Corte ha chiarito che, in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico ed una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (cfr. Cass. civ. sez. III, 27.03.2018 n.7513).
Tale danno può ritenersi sussistente nel caso di specie, tenuto conto della tipologia delle lesioni riportate,
dell'iter terapeutico documentato in atti, della circostanza che l'istante è stata costretta all'immobilizzazione della spalla per circa 30 giorni, dell'inevitabile incidenza di tale condizione sulle abitudini di vita della danneggiata;
del resto, anche il c.t.u. valuta come “importante” il liveLO di sofferenza patito.
Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, si osserva che la Suprema Corte ha, di recente, stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi deLO stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio
11 in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ. sez. III, 07.11.2014, n. 23778; Cass. civ. sez. III,
27.03.2018, n. 7513). Ebbene, questo giudice ritiene non sussistenti i presupposti per la personalizzazione del danno biologico, nulla essendo dedotto e provato in merito.
Pertanto, al danno biologico sopra quantificato va aggiunto il danno da sofferenza soggettiva con un aumento del cd. punto base nella misura del 32 % (corrispondente al valore standard delle Tabelle di
Milano, che in caso di personalizzazione del danno -non ritenuta sussistente nella specie- prevedono un ulteriore incremento fino al limite massimo del 43%), pari a € 11.767,00.
Il danno non patrimoniale risarcibile ammonta, quindi, ad una somma totale di € 56.876,50 (€ 8.337,50 per invalidità temporanea + € 36.772,00 per invalidità permanente + € 11.767,00 per incremento per sofferenza).
L'ammontare complessivo della somma, già attualizzata, dovuta all'attrice è dunque pari a € Parte_1
56.876,50, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del sinistro (25.04.2022) a quella di pubblicazione della sentenza,
in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza. n. 1712 del 1995, - il tutto pari ad € 61.934,26 -, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 61.934,26. Non va invece riconosciuta la svalutazione monetaria in quanto la predetta stima dei danni è avvenuta all'attualità, ovvero con riferimento al loro valore attuale.
Va, altresì, riconosciuto all'attrice l'importo di € 876,00 per le spese mediche documentate, ritenute congrue dal c.t.u..
Le spese di lite tra l'attrice e il seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_1
91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo;
va precisato che, quanto ai compensi, essi, in ragione dell'attività svolta e della non complessità dell'istruttoria svolta, si liquidano in applicazione di un valore ricompreso tra i valori minimi e quelli medi previsti per lo scaglione di riferimento (da € 52.000,01 a € 260.000,00, in ragione del principio del decisum).
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così
provvede:
1) Accoglie la domanda dell'attrice e, per l'effetto, condanna il , in persona del sindaco Controparte_1
p.t., al pagamento in favore di , della somma di € 61.934,26, nonché della somma di € 876,00 Parte_1
per spese documentate, oltre ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo sulle somme stesse;
2) Condanna il , in persona del sindaco p.t., al pagamento in favore di , Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 10.577,50 per compensi e € 786,00 per spese, oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario avv. Francesco Russo;
3) Pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico del convenuto. P_
Torre Annunziata, in data 19.5.2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Scarpati
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