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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/11/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Fabrizio Cosentino Presidente
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
Dott.ssa TA Zinghinì Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Proc. R.G. n. 2428/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 27 maggio 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
E rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Alfonso Brunetti giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio in San AN in Fiore alla Via D. Alighieri n. 5.
APPELLANTI
CONTRO
, E nella qualità CP_1 Controparte_2 Controparte_3 di eredi di rappresentati e difesi dall'avv. Rosa Maria Romano Persona_1 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione, elettivamente domiciliati presso il suo studio in San AN in Fiore -Via Cavalcanti n. 4.
APPELLATI
Conclusioni
Per gli appellanti:
“Voglia l'On.le Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'inammissibilità ed improponibilità della domanda e nel subordinato merito, dichiarare l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto.
In via subordinata, previa rinnovazione in ogni caso della TU, rideterminare
l'importo dovuto alla parte attrice sulla scorta di quanto effettivamente risultante dagli atti di causa.
1 Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Per gli appellati:
“ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita:
a) Dichiarare inammissibile l'appello proposto da e Parte_1 [...]
per violazione di quanto disposto dalla disciplina del DL n. 83 del Parte_2
22 06.2012 convertito in L. n. 132/2012;
b) Rigettare l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, riconfermando la statuizione di primo grado;
c) Rigettare l'istanza di inibitoria della fase esecutiva della sentenza perché sine ratio, formulata solo a fine dilatorio e comunque relativa ad una somma di denaro che è il prezzo del miglioramento dell'immobile degli appellanti e goduto nel corso degli anni di durata del procedimento.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15%, iva e cpa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione, l'attore conveniva in giudizio davanti al Persona_1
Tribunale di Cosenza i coniugi e Parte_1 Parte_2 proprietari di un immobile sito in san AN in Fiore, via Campo Sportivo, chiedendo accertarsi l'ingiusto arricchimento dei medesimi per avere egli eseguito lavori di finitura dell'appartamento destinato ad abitazione dei loro rispettivi figli e la conseguente condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 28.000,00 corrispondente al miglioramento arrecato all'immobile.
Deduceva l'attore che in forza di un accordo verbale con il egli avrebbe Parte_1 provveduto alla rifinitura dell'appartamento che era allo stato grezzo e alla manodopera necessaria, mentre i materiali edili sarebbero stati acquistati dal e dalla moglie . Parte_1 Parte_2
Ha affermato che unitisi in matrimonio, ben presto e nelle more interveniva la separazione dei coniugi, loro figli, figlia del convenuto e Persona_2
, figlio dell'attore, precisando che la casa coniugale non veniva Controparte_2 mai abitata dai coniugi poi separatisi.
2 Ha sostenuto che i materiali impiegati per i lavori edilizi di rifinitura non vennero interamente pagati dal tant'è che dopo il pagamento della somma di € Parte_1
1.500,00 il fornitore inoltrava all'attore la fattura del 31.12.2012 per ulteriore pagamento ammontante ad € 5.432,00.
Da ciò ha asserito che, essendo l'immobile di proprietà di parte convenuta, questa avrebbe ottenuto un vantaggio ritrovandosi con un bene migliorato ad opera dell'attore senza alcun costo. Miglioramento quantificato appunto in € 28.000,00 di cui ha chiesto la restituzione.
I convenuti si costituivano, contestando la domanda, hanno dedotto la loro carenza di legittimazione passiva non avendo conferito alcun incarico all'attore, rilevando che solo pochi interventi vennero eseguiti sull'immobile in vista del matrimonio tra e , che indicavano negli scavi per la condotta Controparte_2 Persona_2 idrica, la posa dei tubi per l'impianto di riscaldamento e dell'impianto fognario e la realizzazione dell'impianto elettrico;
tali lavori erano stati eseguiti da esso convenuto, mentre il contributo del rispetto ai lavori di Persona_1 sistemazione dell'alloggio coniugale era stato del tutto minimo e limitato all'abbattimento di una parete e alla edificazione di due ulteriori pareti. Neppure la controsoffittatura del solaio in cartongesso era stata eseguita dal , e i relativi Per_1 materiali sono stati acquistati da esso convenuto presso la ditta CC IO.
Egli, inoltre, aveva provveduto ad ulteriori spese (controtelai, avvolgibili e cassonetti, tapparelle ecc.).
Hanno anche contestato la fattura prodotta dall'attore in quanto contenente importo esoso per lavori non eseguiti.
Nel corso del giudizio è stata espletata prova testimoniale nonché TU tecnica ed all'esito della compiuta istruttoria la causa è stata assunta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
II
Il Tribunale di Cosenza con la sentenza n. 2264/2019 depositata il 11.11.2019 ha ritenuto la domanda parzialmente fondata ed ha così statuito:
- Accoglie la domanda e condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 23.220,27, oltre interessi fino al soddisfo;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di lite che liquida in € 1.300,00 per C.T.U., € 206,00 per spese vive, €
438,00 per fase studio, € 370,00 per fase introduttiva, € 480,00 per fase
3 istruttoria/trattazione ed € 810,00 per fase decisoria, oltre forfettario 15%, oltre iva e c.p.a. come per legge”.
Avverso tale decisione hanno proposto gravame e Parte_1 [...] lamentando la erroneità della decisione e chiedendone la riforma. Parte_2
Segnatamente, gli appellanti pongono a base dell'invocata rivisitazione della decisione di prime cure un unico motivo di gravame, con il quale censurano la sentenza gravata, nella parte in cui il primo giudice travisando le risultanze istruttorie, contrariamente alle risultanze processuali, ha riconosciuto in favore della parte attrice l'intero importo stimato dal TU per materiali e manodopera.
In particolare, hanno dedotto che:
- dalle deposizioni testimoniali ( e è Testimone_1 Testimone_2 risultato che taluni interventi, quali gli scavi per la condotta idrica, la posa dei tubi dell'impianto di riscaldamento, fognario ed elettrico, sono stati eseguiti dallo stesso tali lavori andavano scorporati dal computo totale;
Parte_1
- il contributo dato dal nell'ambito dei lavori eseguiti Persona_1 nell'immobile destinato ad abitazione coniugale dei rispettivi figli, è stato del tutto minimo, limitato all'abbattimento di una parete ed alla edificazione di due ulteriori pareti;
- l'abbassamento del solaio tramite controsoffittatura in cartongesso non è stato eseguito dall'attore, mentre i materiali sono stati acquistati da essi appellanti presso la ditta CC IO;
- CC IO ha confermato di avere ricevuto un assegno di € 2.300 a firma di e ha confermato di avere ricevuto da Parte_1 Persona_3 esso appellante un assegno di € 1.000;
- le spese per i materiali da essi sostenuti nella misura di € 8.927,39 sono documentati in atti e il Tribunale avrebbe dovuto detrarre tale importo dal valore complessivo stimato dal TU.
Hanno chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si costituiva l'appellato eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito, ne deduceva la sua infondatezza chiedendone il rigetto.
La Corte, con ordinanza del 4 maggio 2020, investita della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado rigettava l'istanza di inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
4 Con ordinanza del 18 giugno 2024 la Corte, rilevato che il procuratore dell'appellato dichiarava la morte del proprio assistito, disponeva Persona_1 la interruzione del giudizio.
Gli appellanti, con atto del 27.06.2024, riassumevano il processo interrotto nei confronti di , e nella qualità di eredi CP_1 Controparte_2 Controparte_3 di , che con atto del 22.04.2025 si costituivano eccependo in via Persona_1 preliminare la inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel merito deducevano la sua infondatezza e ne chiedevano il rigetto.
All'udienza del 25.02.2025 le parti hanno formalizzato in forma cartolare le rispettive richieste conclusive sì come integralmente trascritte in epigrafe e la Corte, con provvedimento assunto nella medesima data, dopo aver fissato i termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ha trattenuto la causa per la decisione.
Gli appellanti hanno depositato comparsa conclusionale, gli appellati hanno depositato comparsa conclusionale e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
III
In via del tutto preliminare deve trattarsi sulla eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato.
Le doglianze degli appellanti che replicano in buona sostanza i rilievi già avanzati nel primo grado del giudizio (comparsa conclusionale) pur ponendosi al limite della valutazione di inammissibilità, tuttavia, non si pongono in contrasto con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione a S.U. con la Sentenza n.
27199/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità:
- una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze;
- alla parte volitiva deve essere affiancata una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
5 Nel caso in esame, gli appellanti hanno individuato in modo sufficientemente chiaro le questioni e i punti contestati della sentenza gravata, consentendo alla Corte di comprendere le ragioni di censura in relazione al dedotto travisamento delle risultanze istruttorie.
L'eccepita inammissibilità è dunque infondata sicchè si può procedere alla disamina nel merito dell'impugnazione.
III
L'appello è infondato.
Gli appellanti pongono a base dell'invocata rivisitazione della decisione di prime cure un unico motivo di gravame, con il quale, censurano la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice travisando le risultanze istruttorie, contrariamente alle risultanze processuali ha riconosciuto in favore della parte attrice l'intero importo stimato dal TU per materiali e manodopera.
Il puctum dolens del motivo di gravame, afferisce alla valutazione delle prove operata dal Tribunale, ed all'erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno indotto il Tribunale ad accogliere la domanda del senza Per_1 adeguatamente valorizzare le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_2 [...]
. Tes_1
Val la pena di premettere che secondo pacifici principi di diritto della Corte di legittimità (Cass.Ord. n. 5560/2021): “La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 20802 del 2011). In particolare (…) sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento ed è, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. n. 21187 del 2019”.
6 Nel caso di specie, la rivalutazione del quadro probatorio acquisito agli atti, conduce nel senso che la domanda dell'attore odierno appellato abbia Persona_1 trovato adeguato e convincente riscontro probatorio.
In particolare, il materiale testimoniale raccolto, unitamente agli accertamenti tecnici eseguiti consentono di accertare che l'attore ha effettivamente eseguito, nel corso dei lavori sull'immobile di proprietà dei coniugi una Controparte_4 pluralità di opere di finitura avvalendosi di propria manodopera e, in parte, fornendo materiali edili acquistati a proprie spese.
Il teste CC IO escusso all'udienza del 10.02.2015 ha dettagliatamente indicato i lavori di finitura oggetto della domanda dichiarando che
[...]
ha eseguito personalmente con attrezzature proprie e senza Per_1 subordinazione i lavori edili di finitura di un appartamento sito in S.AN in
Fiore alla via Campo Sportivo…consistiti in ….
1. Demolizione delle pareti di divisione e rifacimento delle stesse in diverso posizionamento;
2 lavori di intonaco per interno…realizzazione scavi per condotta idrica, impianto di riscaldamento, impianto fognario nonché posizionamento dei tubi per riscaldamento e dei tubi in plastica per l'impianto elettrico, compreso i fili dell'impianto stesso… Il materiale mi è stato pagato dal il quale ha sottoscritto i buoni di Persona_1 consegna… abito di fronte all'appartamento in questione…mentre l'appartamento di cui trattasi so essere del sig. Confermo di avere ricevuto dal sig. Parte_1
un assegno a firma di € 2.300 a titolo di corrispettivo per Controparte_2
l'acquisto di materiali vari per la controsoffittatura in cartongesso…”.
Analogamente il teste escusso all'udienza del 10.2.2015 ha dichiarato: CP_1
ha lavorato presso l'abitazione del unitamente al Persona_1 Parte_1 figlio ho solo consegnato il materiale, ho visto lavorare ma Persona_4 Per_1 nulla so sulla consistenza dei lavori…il materiale è stato pagato da
[...]
e …è vero che ho ricevuto dal sig. l'assegno di € Per_1 CP_2 Parte_1
1.000 che mi viene esibito…mi è stata data la somma a titolo di corrispettivo per forniture di cemento, calce, sabbia.”.
I riscontri probatori tanto documentali che testimoniali si inseriscono del tutto coerentemente nella descrizione dell'accordo verbale descritto dal come Per_1 essere intercorso con il nel senso che il primo avrebbe provveduto alla Parte_1 manodopera, mentre i convenuti si sarebbero fatto carico dei materiali. Tale modalità collaborativa trova conferma anche nella documentazione in atti, in
7 particolare anche nella fattura del 31.12.2012 per € 5.432,00 intestata al , Per_1 comprovante l'acquisto di materiali consegnati in Via Campo Sportivo n. 68 San
AN in Fiore, coincidente con il luogo di ubicazione dell'immobile ove il ha eseguito i lavori. Per_1
Gli appellanti lamentano un travisamento delle risultanze istruttorie, sostenendo che parte dei lavori presi in considerazione dal C.T.U. (scavi per condotte, posa di tubazioni e impianti) sarebbero stati eseguiti direttamente dal con Parte_1 conseguente necessità di scorporare dal computo la somma di 8.927,39.
Tuttavia, dalla deposizione degli stessi testi indicati dagli appellanti ( Tes_2
e ) non emergono elementi certi e specifici idonei a provare
[...] Testimone_1 che i lavori in questione siano stati effettivamente eseguiti dal Parte_1
Le dichiarazioni rese sul punto si sono rivelate generiche, prive di riscontri documentali e riferite in termini di mera approssimazione, che non consentono la pretesa attribuzione di tali lavorazioni agli appellanti;
non apportano elementi a sostegno della tesi degli appellanti le fatture per materiali cui hanno fatto riferimento nell'atto di appello, ponendosi gli stessi nell'ambito del sostenimento delle spese per i materiali dagli stessi messi a disposizione per la esecuzione dei lavori.
Ne consegue che l'argomentare del Tribunale nel senso che: “…i lavori di cui
l'attore chiede il pagamento sono stati dal medesimo eseguiti sull'immobile di proprietà dei convenuti. La prova per testi espletata ha dato modo di consacrare che i lavori eseguiti dall'attore sull'immobile in san AN in Fiore di proprietà del convenuto sono stati eseguiti personalmente dal e consistiti Parte_1 Per_1 in “ demolizione delle pareti di divisione e rifacimento delle stesse in diverso posizionamento, lavori di intonaco per interno per uno spessore finale di 25 mm;
realizzazione scavi condotta idrica, impianto riscaldamento e fognario, nonché posizionamento dei tubi di riscaldamento e dei tubi in plastica per impianto elettrico comprensivo dei fili elettrici, posizionamento controtelaio per infissi interni ed esterni finestre e balconi compreso il montaggio delle soglie, controsoffittatura in cartongesso…fornitura piastrelle due bagni, riposizionamento di aperture esterne…”, deve condividersi, in quanto supportata da elementi probatori logici e concordanti.
Su tale scorta la sentenza gravata appare corretta sia in punto di diritto, sia nella valutazione delle risultanze probatorie e della consulenza tecnica d'ufficio, le quali
8 forniscono un quadro chiaro, coerente e sufficiente a fondare la decisione di condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 23.220,27 che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, nell'atto di appello non rappresenta il 100% della stima fatta dal TU (sia manodopera che materiali), ma piuttosto la somma risultante nel computo metrico quantificata dal TU in relazione alla tipologia e consistenza dei lavori eseguiti sull'immobile analiticamente considerati e distinguendo tra costo della manodopera, dei materiali e della posa in opera.
Dunque, l'appello deve essere rigettato e la sentenza gravata confermata.
IV
Le spese del grado seguono la soccombenza e, poste a carico degli appellanti vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui ai D.M.
55/2014, per il basso grado di complessità della causa, in relazione al corrispondente scaglione di valore.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, per l'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 con atto notificato in data 23.12.2019, avverso la sentenza n. 2264/2019 emessa e depositata dal Tribunale di Cosenza in data 11.11.2019, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna gli appellanti al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite che liquida in € 2.906 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
9 - dà atto della sussistenza dei presupposti comportanti per gli appellanti l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
Così deciso in Catanzaro, 28.10.2025
Il G.A Estensore Il Presidente
Dott.ssa TA Zinghinì Dott. Fabrizio Cosentino
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